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1. Verso una corretta
impostazione dell’oggetto
dell’assicurazione di Rct sia per i
danni materiali che per le perdite
patrimoniali della e nella PA
2 crediti IVASS per ogni lezione
Mercoledì 17 febbraio 2016
Orario 11.00-13.00
euro 80 + iva
In data 14 gennaio 2016 è stata definitivamente licenziata dal Senato la Legge delega per il riordino della normativa in
tema di appalti pubblici. Tra i 70 “paletti” a cui il governo dovrà attenersi vi è anche la predisposizione di un sistema di
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI.
Ben si può pensare che tra gli elementi che verranno valutati, ci sarà anche la presenza di “ADEGUATE”assicurazioni di
Responsabilità Civile Terzi, sia per i danni materiali che per le perdite patrimoniali.
Da un’attenta analisi di alcuni recenti capitolati sembrano tuttavia emergere tutta una serie di problematiche legate
specialmente ad una presunta errata valutazione sulle caratteristiche dell’Ente Contraente/assicurato (Amministrazione
pubblica, Ente pubblico Economico, Organismo di diritto Pubblico o Società pubblica) che potrebbero non rendere
tanto efficaci simili coperture assicurative. Ma non solo. Sembra esserci ancora confusione tra l’elemento soggettivo della
colpa grave in un illecito civile e quello causativo invece di un danno erariale davanti alla Corte dei Conti (la cui
giurisdizione, è bene ricordarlo, è esclusiva nei confronti di tutti i dipendenti).
Dall’analisi del combinato disposto dell’articolo 28 della Costituzione (responsabilità diretta di alcuni enti)
con l’applicazione alla PA intesa come apparato dell’articolo 2043 cc (ed altre leggi speciali) si potrà fare un po’ di
chiarezza sui diversi regimi di responsabilità (ad esempio negli appalti non vi è più l’obbligo di dimostrare la colpa), con
l’obiettivo di garantire alla Pubblica Amministrazione e ai suoi collaboratori una copertura adeguata alle specifiche
esigenze di ognuno e, nel contempo, farne uno spunto commerciale per la predisposizione dei progetti tecnici
nell’ambito della procedura per la ricerca del broker assicurativo.
2. Polizze fideiussorie: alcune novità legislative e giurisprudenziali
Natura giuridica e funzione secondo
la Corte Suprema di Cassazione
Mercoledì 24 febbraio 2016
Orario 11.00-13.00
euro 80 + iva
In attesa della nuova normativa in tema di appalti pubblici , due sono
le novità che possiamo segnalare in materia di fideiussioni: a) sospensione della richiesta della garanzia globale di
esecuzione; b) La legge 221/2015 (pubblicata in Gazzetta in data 18 gennaio 2016) in tema di green economy per favorire
gli appalti verdi sancisce la riduzione dell’importo della cauzione provvisoria per il possesso di specifiche certificazioni.
Ma anche la giurisprudenza sul soccorso istruttorio sanzionato ci sta mostrando alcuni nuovi sviluppi che andranno ad
impattare le gare almeno fino al 18 aprile 2016.
Inoltre la Corte Suprema di Cassazione ci offre degli interessanti spunti di riflessione sulla natura (fideiussione o
polizza?) e sulla funzione della polizza fideiussoria “a semplice richiesta”, anche con riguardo al cd contratto
autonomo di garanzia. Da ultimo si segnala la sentenza numero 818 del 19 gennaio 2016 nella quale viene confermata la
responsabilità di una banca garante per la mancata emissione, in tempo utile per la partecipazione, di una fideiussione
provvisoria (già in altro giudizio è stato condannato un Agente per non aver inviato un’idonea fideiussione definitiva).
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Mercoledì 2 marzo 2016
3. Prime osservazioni sul
Orario 11.00-13.00
Regolamento di Esecuzione (ue)
2016/7 della Commissione del 5
euro 80 + iva
gennaio 2016 che stabilisce il modello
di formulario per il documento di
gara
unico europeo
Finita l’attività del parlamento con l’approvazione definitiva della Legge Delega avvenuta il 14 gennaio 2016, per la
rivisitazione di tutta la normativa sugli appalti pubblici bisogna ora attendere l’attività del governo che dovrà emanare un
decreto legislativo entro il 18 aprile 2016 (data di scadenza per il recepimento delle tre direttive comunitarie del 2014).
In attesa quindi del nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni l’attività di formazione sulle problematiche
relative alle varie procedure viene sospesa.
Tuttavia la Commissione europea ha emanato (il 5 gennaio 2016) un regolamento che stabilisce i modello di formulario
per il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO che sostituirà TUTTE le variegate forme di autocertificazione per il
possesso di TUTTI i requisiti partecipativi.
Già da ora quindi merita farne un’attenta analisi sia per prepararsi alla sua compilazione in caso di partecipazione
alle nuove gare sia in caso di emissione di polizze fideiussorie ma anche di responsabilità civile professionale,
essendo queste ultime oggetto di un apposita dichiarazione: il DGUE in pratica è un’autodichiarazione dell’operatore
economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità
pubbliche O TERZI.
Gli obiettivi di semplificazione sono:
•eliminazione della necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di
esclusione e di selezione
•riduzione dei problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso
•aumentare le possibilità di partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI.
L’operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto
nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.
Poichè il documento diventerà comunque obbligatorio dal 18 aprile 2016, e dovrà essere compilato per ogni singola gara
e da ogni partecipante (anche in caso di Ati, avvalimento e sub appalto), le informazioni in esso contenuto saranno di
fondamentale importanza per la determinazione degli affidamenti per l’emissione delle fideiussioni negli appalti, anche
quelli sotto soglia o in economia.
Relatore: dr. ssa Sonia Lazzini
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