N° 142 – Opzione donna: ultime novità

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Transcript N° 142 – Opzione donna: ultime novità

Testi a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani
Numero 142
Gennaio 2016
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Opzione donna
Ultime novità
La legge 28 dicembre 2015 n° 208 – legge di stabilità 2016 – ha portato una importante novità
sulla cosiddetta “opzione donna”.
L’INPS, con propria circolare n° 35 del 2012, aveva inteso la data del 31 dicembre 2015, prevista
dalla legge N° 243/2004 art. 1 comma 9 come data ultima per l’esercizio di questa opzione, data
entro la quale maturare tutti i requisiti richiesti ivi compresa la decorrenza della pensione stessa.
In altre parole, entro il 31 dicembre 2015, oltre ai requisiti di età e contribuzione bisognava anche
aver soddisfatto il requisito delle “finestre” per l’accesso alla pensione.
La legge di stabilità 2016, rivedendo questa posizione, stabilisce che è sufficiente maturare entro il
31 dicembre 2015 i requisiti richiesti senza tener conto della decorrenza della pensione che potrà
avvenire, ovviamente, anche in data successiva.
Qui di seguito una tabella riassuntiva dei requisiti richiesti e delle “finestre” per l’accesso al
pensionamento.
Autonome
Dipendenti Privato
Dipendenti Pubblico
Requisito contributivo
35 anni
35 anni
35 anni
Ultima data per maturazione
Requisito contributivo
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Età necessaria
58 anni 3 mesi
57 anni e 3 mesi
57 anni e 3 mesi
Ultima data di nascita utile
30/09/1957
30/09/1958
30/09/1958
Finestra mobile per
decorrenza pensione da
conteggiare dalla data di
maturazione di tutti i requisiti
18 mesi
12 mesi
12 mesi
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Ulteriore proroga
Sulla possibilità di prorogare ulteriormente la disposizione è previsto un monitoraggio
dell’attuazione della sperimentazione.
Se l’onere previsto dovesse risultare inferiore, verrà disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate
per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.
Arrivano molte richieste di chiarimento sull’argomento: qui di seguito le risposte alle più comuni.
E’ possibile conoscere in anticipo l’importo della pensione rispettivamente calcolata con il
sistema retributivo/misto o contributivo?
Sì!
Come tutti sanno l’esercizio dell’opzione donna comporta la scelta irrevocabile del sistema di
calcolo contributivo della pensione.
Importante è quindi conoscere in anticipo l’importo della pensione calcolata con il sistema
contributivo per paragonarlo a quello calcolato con il sistema retributivo, generalmente più
favorevole.
Le possibilità sono due:
 Rivolgendosi al Patronato INAS che è perfettamente in grado di eseguire i due calcoli.
Ovviamente il calcolo del Patronato è presuntivo ed indicativo;
 Rivolgendosi direttamente all’INPS.
Questa facoltà è poco conosciuta e quindi poco praticata ma esiste una disposizione di
legge che obbliga l’INPS a effettuare , a richiesta, i due calcoli . La norma è contenuta nella
legge n^ 388/2000 art. 69 comma 6 che recita testualmente:
Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta
due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico
rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.
A onor del vero, la legge cita l’art. 1 comma 23 della legge n° 335/1995 (opzione per il
sistema contributivo); ma, per analogia, la norma è applicabile anche all’opzione donna in
quanto in ogni caso si tratta di conoscere i due importi di pensione per poter decidere a
ragion veduta.
Per il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione (1820 settimane) valgono tutti i contributi?
No, sono considerati validi solo i contributi utili per la maturazione dei requisiti della “vecchia”
pensione di anzianità.
Sono esclusi quindi i contributi figurativi per
 Disoccupazione indennizzata
 Malattia senza l’integrazione da parte del datore di lavoro
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La pensione derivante da opzione donna è integrabile al minimo pur essendo calcolata con il
sistema contributivo che escluderebbe tale possibilità?
Anche in questo caso la riposta è positiva.
Lo chiarisce bene l’INPS nel messaggio N° 219 del 4 gennaio 2013 che al punto 10.1 recita:
10.1 Regime sperimentale di cui all’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni
Tenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 si applicano le sole regole di calcolo del
sistema contributivo, nei confronti delle medesime continuano a trovare applicazione gli
istituti della pensione retributiva o mista.
Pertanto, sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime
sperimentale, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il
requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento
pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.
Ma è proprio vero che, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi, entro il 2015, si
può accedere all’opzione donna quando si vuole?
L’INPS, al proposito, non ha mai chiarito ufficialmente la sua posizione: non esiste né una circolare
né un messaggio al proposito.
Pare esista una risposta ad una interrogazione fatta al proposito dal CEPA (Coordinamento
patronati ACLI,INAS,INCA,ITAL), risposta che nessuno, nemmeno i Patronati interessati, hanno mai
pubblicato.
Ma, fatta la legge, creato l’inganno.
Tramite una lavoratrice interessata alla questione, abbiamo indirizzato al servizio INPS Risponde
un quesito al proposito.
L’INPS ha risposto testualmente in questo modo:
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Per cui non ci sono problemi: l’importante è maturare tutti i requisiti (età + 35 anni di contributi)
entro il 31 dicembre 2015: la decorrenza della pensione potrà essere successiva a tale data.
L’INPS cita ancora come requisito l’anno di finestra perché alla data della risposta non era ancora
in vigore la legge di stabilità 2016 che ha escluso dai requisiti l’effettivo accesso alla pensione.
Ai fini della “finestra di accesso” (12 o 18 mesi) e dei requisiti di età (57 anni e tre mesi o 58 anni
e tre mesi) cosa si intende per lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome?
Sarebbe più corretto fare riferimento alla gestione che liquida la pensione, rispettivamente il
F.P.L.D. (Fondo pensione lavoratori dipendenti) o le varie gestioni del lavoro autonomo: ART
(Artigiani) COMM (Commercianti) CDCM (Coltivatori diretti e Mezzadri).
Come regola generale, basta anche un solo contributo in una delle gestioni dei lavoratori
autonomi, perché la pensione venga liquidata dalla gestione interessata.
In altre parole per:
 lavoratrici dipendenti si intendono quelle lavoratrici che accedono al pensionamento con
la sola contribuzione da lavoro dipendente;
 lavoratrici autonome si intendono quelle lavoratrici che accedono al pensionamento con
contribuzione in tutto o in parte da lavoro autonomo;
Ricordiamo che non è considerata contribuzione autonoma utile al perfezionamento del requisito,
la contribuzione versata nella Gestione separata . (Co.Co.Co, Co.Co Pro. ecc.ecc.).
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