finanziamenti agevolati alle imprese

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BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)
SEZIONE 1.10.00 FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
AGGIORNAMENTO 26/01/2016
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33
Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1
Sito internet www.bancosardegna.it
Telefono 079/226000 (centralino)– Fax 079/226015
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 – Partita IVA 01577330903
Iscrizione all’Albo delle Banche 5169 Abi 01015.7
Gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie
Aderente all’Arbitro Bancario Finanziario
La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia
CHE COS’E’ IL MUTUO AGEVOLATO ALLE IMPRESE
E’ un mutuo a medio o lungo termine, rivolto a clienti imprese - che presentano determinati requisiti stabiliti da specifiche
norme di legge per accedere alle agevolazioni - destinato a finanziare programmi finalizzati all’acquisto, costruzione,
ampliamento e ammodernamento di locali ad uso produttivo, acquisto di impianti, macchinari e attrezzature e - talora
autoveicoli - nuovi di fabbrica necessari per lo svolgimento dell’attività aziendale. Una particolare tipologia può essere destinata
al credito d’esercizio.
E' erogabile in unica soluzione o in più soluzioni sulla base degli stati di avanzamento dell’investimento.
Il mutuo può essere garantito da garanzie reali (es. ipoteca) o da garanzie personali (es. fideiussione).
Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può
essere variabile o fisso. Le rate di rimborso sono di regola semestrali.
Tali finanziamenti accedono, qualora ne ricorrano i presupposti, ad incentivi pubblici previsti da specifiche normative di legge,
che perseguono finalità di interesse pubblico. I benefici su finanziamenti bancari consistono di regola in contributi in conto
interessi, che consistono nell’abbattimento del tasso d’interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente Pubblico.
Limitatamente ai clienti che rivestono la qualifica di micro-impresa, può essere utilizzato anche per la sostituzione di un mutuo
ipotecario in essere presso altro istituto, nel caso in cui non siano presenti contributi in conto interessi nella forma di
abbattimento della rata, realizzando l’istituto della portabilità e consentendo al debitore, ai sensi dell’art. 1202 codice civile, di
surrogare, ovvero sostituire, il mutuante/creditore (Banca Passiva) che ha erogato inizialmente il vecchio mutuo, con una
nuova Banca (Banca Attiva) con la quale il debitore contrae un nuovo mutuo.
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI (MUTUI) AGEVOLATI
A chi è rivolto
A tutte le imprese, siano esse imprese individuali o società, di regola di piccole o medie dimensioni (PMI) che intendono
accedere ad agevolazioni pubbliche previste da specifiche normative di legge.
Per i clienti che rivestono la qualifica di micro-impresa è prevista la facoltà di surrogare un mutuo ipotecario attivo su altro
istituto ovvero realizzare l’istituto della portabilità, nel caso in cui non siano presenti contributi in conto interessi nella forma di
abbattimento della rata.
Il capitale erogato dalla nuova Banca viene destinato dalla stessa alla chiusura del mutuo preesistente (mutuo di scopo).
La nuova Banca contraente subentra nelle garanzie accessorie al credito surrogato, ai sensi dell’art. 120-quater D. Lgs. 385/93
(TUB).
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SEZIONE 1.10.00 FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
AGGIORNAMENTO 26/01/2016
La Legge, inoltre, prevede la nullità di ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l’esercizio di detta facoltà di surrogazione; la Banca, pertanto, non impone al debitore, penali od
oneri di alcuna natura (comprese spese per l’istruttoria, accertamenti catastali e spese notarili).
La surrogazione non comporta il venir meno degli eventuali benefici fiscali di cui godeva il finanziamento preesistente.
Al fine di perfezionare la surrogazione, il nuovo mutuante (nuova Banca contraente), acquisirà le informazioni necessarie
relative al mutuo in essere presso l’Istituto originario, in particolare in merito all’ammontare del debito residuo. Tali informazioni
saranno messe a disposizione tempestivamente al cliente, previa opportuna richiesta.
Cosa fare per attivarlo
Rivolgersi a qualsiasi Filiale della Banca
Altri aspetti importanti
E’ un mutuo che può essere stipulato sotto forma di "atto pubblico", se garantito da ipoteca su immobili o mobili registrati e/o
privilegio su macchinari o da “scrittura privata” negli altri casi. Eventualmente, può essere assistito da altre garanzie reali e/o
personali, rilasciate da parte dei soggetti finanziati o di terzi.
Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, calcolati con riferimento ad
un tasso variabile o fisso. Le rate sono semestrali (di regola aventi scadenza il 31 dicembre o il 30 giugno di ogni anno).
Il contributo in conto interessi può essere decurtato dalle rate di rimborso alle rispettive scadenze o corrisposto con altre
modalità stabilite dalle norme che disciplinano l’agevolazione. Per fruire di questi benefici si deve tener presente, tra l'altro,
che:
- gli investimenti sono soggetti a particolari vincoli;
- i beneficiari debbono possedere determinati requisiti (ad esempio operare in certi settori economici, avere certe
caratteristiche societarie, dimensionali etc.).
Principali tipologie di finanziamenti agevolati
Segue una tabella riassuntiva (non esaustiva) delle principali tipologie di finanziamenti agevolati, differenziati in ragione delle
più comuni tipologie di beni aziendali ammissibili ad agevolazioni.
Finanziamenti per acquisto
Finanziamenti per locali aziendali
Immobili oggetto di finanziamento: tutti i fabbricati esistenti destinati
ad attività produttive;
durata: di regola da 10 a 15 anni;
erogazione: in unica soluzione
Finanziabilità: trattasi di regola di finanziamenti fondiari, finanziabili fino
all’80% del valore dell’immobile* offerto in garanzia; in ogni caso la
somma erogata non potrà superare il minore tra il prezzo di acquisto ed il
valore cauzionale risultante dalla perizia
Finanziamenti per costruzione e recupero
immobili oggetto di finanziamento: fabbricati aziendali in costruzione,
ricostruzione, riparazione, trasformazione, etc.;
durata: di regola da 10 a 15 anni;
erogazione: di regola con il sistema di versamenti rateali durante il corso
dei lavori, in base a stati di avanzamento.
Finanziabilità:: trattasi di regola di finanziamenti fondiari,, finanziabili
fino all'80% del costo di costruzione*, compreso quello dell'area, o della
spesa necessaria per il recupero
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Finanziamenti per macchinari e
attrezzature
durata: di regola fino a massimo 10 anni;
erogazione: di regola in unica soluzione
Finanziabilità:: fino al 100% del prezzo di acquisto
Finanziamenti per credito di esercizio
Sono destinati a finanziare il capitale circolante dell’impresa
durata: di regola fino a massimo 5 anni;
erogazione: in unica soluzione
Finanziabilità:: Commisurato al fabbisogno finanziario dei costi di
gestione
*Tale soglia potrà raggiungere il 100% di finanziabilità qualora vengano acquisite garanzie integrative, come stabilito dalle
Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di credito fondiario (Titolo V, Cap. 1, sez. II).
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LE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE – INFORMAZIONI GENERALI
Varie forme di agevolazione
Le caratteristiche dei programmi agevolabili e i tipi di agevolazione vengono individuati e regolamentati nelle normative
specifiche di riferimento che disciplinano la concessione e l’erogazione delle agevolazioni.
Oltre ai contributi in conto interessi su finanziamenti bancari, altre forme di agevolazione sono costituite da contributi in conto
capitale, concessione di garanzie ed erogazione di prestiti con fondi pubblici.
A chi rivolgersi
Le domande di agevolazione sono di regola presentate alla Banca convenzionata per la gestione delle agevolazioni, sulla base
delle norme contenute nei “Bandi” che di volta in volta vengono pubblicati dall’Ente Pubblico erogante (es. Ministero, Regione
etc.).
Per le richieste di informazioni e consulenza occorre rivolgersi all’ Ufficio Finanza D’Impresa e Crediti Speciali (UFICS) del
Banco, sito in Piazza Castello 1, quarto piano, 07100 Sassari. Allo stesso Ufficio saranno presentate le richieste di
agevolazione, quanto il Banco di Sardegna svolge il ruolo di “Banca convenzionata” per la gestione delle agevolazioni.
Per le richieste di finanziamento occorre rivolgersi alle Filiali della Banca .
Segue un elenco delle principali leggi nazionali e regionali che prevedono e/o hanno previsto incentivi, di varia natura, nei
diversi settori produttivi, alle imprese operanti nel territorio della Sardegna.
Elenco delle principali leggi nazionali e regionali in materia di agevolazioni pubbliche nei settori industria, artigianato,
turismo e commercio
Settore Industria, Artigianato e Servizi
-
Legge Regionale. 15 aprile 1994, n. 15 - Contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento
Legge Regionale 28 aprile 1993, n. 21 - Contributi in conto interessi su finanziamenti agevolati a imprese industriali
Legge Regionale 20 aprile1993 n. 17, art. 30, c. 2, lett A e B - Attuazione dell’intesa di programma per la Sardegna
Legge Regionale 51/1993 art. 2, 12 e 10 bis - Agevolazioni contributive all’Artigianato
Legge Regionale 40/1976 -Concessione di prestiti agevolati, di contributi abbinati a prestiti e di garanzie sussidiarie alle
imprese artigiane
Legge 27 maggio 1952 n. 949 art. 37 – Concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato
Legge 27 ottobre 1994, n. 598 - Agevolazioni per innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa e
commerciale
Legge n. 1329 del 1965 (legge Sabatini) - Contributi alle piccole e medie imprese industriali
Settore Turismo e Commercio
-
Legge Regionale 18 marzo 1964, n. 8 - Provvidenze a favore dell’industria alberghiera e turistica
Legge Regionale 14 settembre 1993 n. 40 "Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera".
Legge 588/62 – Agevolazioni per la realizzazione di attrezzature ricettive e complementari
Legge Regionale 11 marzo 1998, n. 9 - Incentivi per la riqualificazione e l' adeguamento delle strutture alberghiere
Legge Regionale 21 maggio 2002, n. 9 - Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio
Leggi di intervento Multisettoriali
-
Legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Incentivi alle aree depresse legge n. 488/92 – Settori industria e servizi, commercio e
turismo
Legge Regionale. 16/1983 - Finanziamenti a favore di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi
Legge 215/92 – Incentivi a favore dell’imprenditoria femminile
Legge Regionale 24 gennaio 2002, n. 1 - Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione
Legge Regionale n. 28/1994, art. 9 e art. 10 -Agevolazioni alle imprese giovanili – Settori Industria e servizi, Turismo
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37 - Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del
sistema produttivo regionale
Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 - Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.
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AGGIORNAMENTO 26/01/2016
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso stabilito al momento della stipula, il tasso di interesse può variare, periodicamente, secondo l’andamento del
parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle
rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali
aumenti dell’importo delle rate.
Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli
importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle
condizioni di mercato.
Altri aspetti importanti
A prescindere dal tipo di tasso fisso/variabile, specifiche normative di legge, che perseguono finalità di interesse pubblico
generale, possono prevedere, qualora il Mutuo Impresa abbia pre-determinati scopi e l' Imprenditore pre-determinati requisiti,
che un Ente pubblico o un Fondo pubblico od altri soggetti simili, concedano all'impresa, singolarmente o cumulativamente, i
seguenti benefici :
- un contributo in conto interessi ,
- una garanzia ,
- una parte o tutte le risorse finanziarie ( " provvista ") necessarie per effettuare l'erogazione del finanziamento ad un dato
tasso di interesse
In questi casi, oltre al rischio connesso al tipo di tasso fisso/variabile, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti
dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte i benefici
concessi, o doverli rendere in tutto o in parte all'Ente che li ha concessi. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo
possono prevedere un riesame delle condizioni e/o un chiusura anticipata del finanziamento.
In tutti i casi, per l’erogazione del mutuo non è necessaria l’apertura del conto corrente presso la Banca erogante. Se il cliente
(parte mutuataria) dovesse essere interessato ad aprire un conto corrente presso la Banca possono essere proposti i prodotti
specifici messi a disposizione dall’Istituto. Per ulteriori dettagli sul conto corrente, si rinvia alla sezione “Servizi Accessori” del
presente Foglio Informativo.
Gli immobili su cui è iscritta l’ipoteca devono essere assicurati contro i danni causati da incendio e scoppio*.
Il Cliente ha la facoltà di stipulare coperture assicurative, a garanzia della possibilità di continuare ad onorare gli impegni
economici derivanti dal contratto di finanziamento al verificarsi di specifici eventi negativi (quali, morte, grave infortunio).
In caso di adesione ad un prodotto assicurativo, per il pagamento del premio è richiesta l’apertura di un rapporto di conto
corrente presso la Banca. Sul punto, si rinvia ai Fascicoli Informativi disponibili sul sito www.arcassicura.it e presso le
Dipendenze della Banca. Per ulteriori dettagli sulle polizze assicurative, si rinvia alla sezione “Servizi Accessori” del presente
Foglio Informativo.
* Cfr. Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006
Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e
sul sito della banca www.bancosardegna.it
La disciplina delle agevolazioni è contenuta oltre che nella legge regionale n. 32 del 30.12.1985, nelle direttive di attuazione
allegate all’Avviso pubblico Prot. 8781 del 8 aprile 2004 e nell’Avviso Pubblico All. 1 D.D.S. n. 38540/2608 del 31.10.2011
pubblicato sul B.U.R.A.S. (Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna) n. 33 del 10/11/2011.
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AGGIORNAMENTO 26/01/2016
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
AGEVOLATO* IMPRESA A TASSO VARIABILE
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
Finanziamento non ipotecario a cinque anni: 9,478% (*)
(*) TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00, per la durata di 60 mesi con rata semestrale, al tasso del 9,000% (EURIBOR
6 mesi rilevato il 28/12/2015, maggiorato dello spread del 9,000%, e comunque non inferiore al 9,00%), tenendo conto di euro
600,00 per spese di istruttoria, euro 3,10 per incasso ogni singola rata, euro 1,33 annuali per l’invio dell’informativa periodica e
senza tener conto dell’adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.
Finanziamento ipotecario a quindici anni: 6,279% (**)
(**) TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00, per la durata di 180 mesi con rata semestrale, al tasso del 6,000% (Euribor 6
mesi rilevato il 28/12/2015, maggiorato dello spread del 6,000% e comunque non inferiore al 6,000%), tenendo conto di euro
600,00 per spese di istruttoria, euro 250,00 per imposta sostitutiva, euro 250,00 per spese di perizia, euro 3,10 per incasso ogni
singola rata, euro 1,33 annuali per l’invio dell’informativa periodica, al netto dei costi derivanti dalle polizze assicurative
abbinabili al finanziamento.
Finanziamento non ipotecario a cinque anni: 9,495% (***)
(***) TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00, per la durata di 60 mesi con rata semestrale, al tasso del 9,000%
(EURIBOR 6 mesi rilevato il 28/12/2015, maggiorato dello spread del 9,000%, e comunque non inferiore al 9,00%), tenendo
conto di euro 600,00 per spese di istruttoria, euro 3,10 per incasso ogni singola rata, euro 1,33 annuali per l’invio dell’informativa
periodica ed € 82,00 per l’adesione alla polizza assicurativa incendio e scoppio “Tutela Attività”.
Finanziamento ipotecario a quindici anni: 6,286% (****)
(****) TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00, per la durata di 180 mesi con rata semestrale, al tasso del 6,000% (Euribor
6 mesi rilevato il 28/12/2015, maggiorato dello spread del 6,000%, e comunque non inferiore al 6,000%), tenendo conto di euro
600,00 per spese di istruttoria, euro 250,00 per imposta sostitutiva, euro 250,00 per spese di perizia, euro 3,10 per incasso ogni
singola rata, euro 1,33 annuali per l’invio dell’informativa periodica ed € 82,00 per l’adesione alla polizza assicurativa incendio e
scoppio “Tutela Attività”..
Il TAEG indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento
concesso. In esso non è compresa la decurtazione del contributo pubblico in conto interessi il cui calcolo e le cui
modalità di riconoscimento al beneficiario variano a seconda delle diverse leggi agevolative applicate.
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca.
Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.
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SEZIONE 1.10.00 FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
AGGIORNAMENTO 26/01/2016
VOCI
Importo massimo finanziabile
TASSI
Durata
COSTI
Per i finanziamenti fondiari massimo l’80% del valore ovvero del costo di
realizzazione dell’immobile (per i mutui per surrogazione destinati a micro-imprese,
pari al debito residuo del mutuo originario: tale importo non potrà superare l'80% del
valore commerciale dei beni immobili, oggetto di garanzia risultante da perizia,
sempre mantenendo comunque il valore minimo di € 30.000 e massimo di €
450.000);
Per gli altri finanziamenti fino al 100% della spesa
Minima 19 mesi fino ad un massimo di 15 anni
Tasso di interesse nominale
annuo
Pari al valore del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread e comunque
non inferiore al tasso minimo
Parametri di indicizzazione
(ammortamento e SAL)
Euribor 6 mesi 365 rilevato, di regola, il quart’ultimo giorno lavorativo dei mesi di
Giugno e Dicembre
Spread Ammortamento
ipotecari
Spread Preammortamento
ipotecari
Spread Ammortamento
chirografari
Spread Preammortamento
chirografari
Tasso di Mora
Tasso minimo chirografario
Tasso minimo ipotecario
Minimo 3,400 punti percentuali
Massimo 6,000 punti percentuali
Massimo 6,000 punti percentuali
Minimo 3,430 punti percentuali
Massimo 9,000 punti percentuali
Massimo 11,000 punti percentuali
Per i finanziamenti ipotecari 2 punti percentuali, in più del tasso del finanziamento
Per i finanziamenti chirografari 3 punti percentuali, in più del tasso del finanziamento
In ogni caso non superiore al tasso soglia di usura
3,43%
3,40%
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SEZIONE 1.10.00 FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
AGGIORNAMENTO 26/01/2016
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
AGEVOLATO* IMPRESA A TASSO FISSO
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
Finanziamento non ipotecario a cinque anni: 10,055(*)
(*) TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00, per la durata di 60 mesi con rata semestrale, al tasso del 9,540% (IRS a 5
anni rilevato il 28/12/2015, maggiorato dello spread del 9,20%), tenendo conto di euro 600,00 per spese di istruttoria, euro
3,10 per incasso ogni singola rata, euro 1,33 annuali per l’invio dell’informativa periodica e senza tener conto dell’adesione ad
una delle polizze abbinabili al finanziamento.
Finanziamento ipotecario a quindici anni: 7,704% (*)
(**) TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00, per la durata di 180 mesi con rata semestrale, al tasso del 7,370% (IRS a
15 anni rilevato il 28/12/2015, maggiorato dello spread del 6,000%), tenendo conto di euro 600,00 per spese di istruttoria, euro
250,00 per imposta sostitutiva, euro 250,00 per spese di perizia, euro 3,10 per incasso ogni singola rata, euro 1,33 annuali per
l’invio dell’informativa periodica, al netto dei costi derivanti dalle polizze assicurative abbinabili al finanziamento.
Finanziamento non ipotecario a cinque anni:10,072%(***)
(***) TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00, per la durata di 60 mesi con rata semestrale, al tasso del 9,540% (IRS a 5
anni rilevato il 28/12/2015, maggiorato dello spread del 9,20%), tenendo conto di euro 600,00 per spese di istruttoria, euro
3,10 per incasso ogni singola rata, euro 1,33 annuali per l’invio dell’informativa periodica ed € 82,00 per l’adesione alla polizza
assicurativa incendio e scoppio “Tutela Attività”.
Finanziamento ipotecario a quindici anni: 7,711% (****)
(****) TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00, per la durata di 180 mesi con rata semestrale, al tasso del 7,370% (IRS a
15 anni rilevato il 28/12/2015, maggiorato dello spread del 6,000%), tenendo conto di euro 600,00 per spese di istruttoria, euro
250,00 per imposta sostitutiva, euro 250,00 per spese di perizia, euro 3,10 per incasso ogni singola rata, euro 1,33 annuali per
l’invio dell’informativa periodica ed € 82,00 per l’adesione alla polizza assicurativa incendio e scoppio “Tutela Attività”..
Il TAEG indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento
concesso. In esso non è compresa la decurtazione del contributo pubblico in conto interessi il cui calcolo e le cui
modalità di riconoscimento al beneficiario variano a seconda delle diverse leggi agevolative applicate.
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca.
VOCI
COSTI
Importo massimo finanziabile
Per i finanziamenti fondiari massimo l’80% del valore ovvero del costo di
realizzazione dell’immobile (per i mutui per surrogazione destinati a micro-imprese,
pari al debito residuo del mutuo originario: tale importo non potrà superare l'80% del
valore commerciale dei beni immobili, oggetto di garanzia risultante da perizia,
sempre mantenendo comunque il valore minimo di € 30.000 e massimo di €
450.000);
Per gli altri finanziamenti fino al 100% della spesa
Durata
Minima 19 mesi fino ad un massimo di 15 anni
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TASSO SAL
TASSO AMMORTAMENTO
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)
SEZIONE 1.10.00 FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
AGGIORNAMENTO 26/01/2016
Tasso di interesse nominale
annuo
Pari al valore del parametro di riferimento maggiorato dello spread.
Parametri di riferimento
IRS (Interest Rate Swap) lettera di periodo (5, 10, 15, anni), rilevato il quart’ultimo
giorno lavorativo di ogni mese e pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Spread Ammortamento
ipotecari
Minimo 3,600 punti percentuali
Massimo 6,000 punti percentuali
Spread Ammortamento
chirografari
Minimo 3,630 punti percentuali
Massimo 9,200 punti percentuali
Tasso di interesse nominale
annuo
Pari al valore del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread.
Parametri di indicizzazione
Euribor 6 mesi 365 rilevato, di regola, il quart’ultimo giorno lavorativo dei mesi di
Giugno e Dicembre
Spread Preammortamento
ipotecari
Massimo 6,000 punti percentuali
Spread Preammortamento
chirografari
Tasso di Mora
Massimo 11,000 punti percentuali
Per i finanziamenti ipotecari 2 punti percentuali, in più del tasso del finanziamento
Per i finanziamenti chirografari 3 punti percentuali, in più del tasso del finanziamento
In ogni caso non superiore al tasso soglia di usura
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Spese per la stipula del contratto
VOCI
COSTI
Istruttoria
0,50% dell’importo del finanziamento, con un limite minimo di
euro 600,00
per surrogazione: € 0
Perizia tecnica
La perizia viene fornita, di norma, dai tecnici del Banco di
Sardegna SpA
Perizia effettuata dai tecnici del Banco
Per finanziamenti fino a € 150.000,00 € 250,00
Per finanziamenti fino a € 250.000,00 € 450,00
Per finanziamenti fino a € 500.000,00 € 800,00
Per finanziamenti fino a € 1.000.000,00 € 1.000,00
Per finanziamenti fino a € 2.000.000,00 € 1.400,00
Oltre € 2.000.000,00 costo € 1.400,00 + € 250,00 ogni
€ 500.000,00
Competenze per ogni singolo stato di avanzamento lavori
€ 180,00
Verifica perizia redatta da tecnici del cliente (convalida)
€ 200,00
Aggiornamento perizia dopo 6 mesi dalla stesura € 120,00
Consegna di copia completa del testo
contrattuale idoneo per la stipula su
richiesta del cliente (preventiva rispetto
all’accordo sulla data della stipula)
per surrogazione: € 0
Importo calcolato in misura comunque non superiore a
quanto previsto per le spese di istruttoria
Consegna di copia completa del testo
contrattuale idoneo per la stipula su
richiesta del cliente (successiva rispetto
all’accordo sulla data della stipula)
Consegna dello schema di contratto privo
delle condizioni economiche; di un
preventivo contenente le condizioni
economiche basate sulle informazioni
fornite dal cliente
Spese per stipula dell’atto al di fuori della
Filiale gestore del rapporto
Spese per la gestione del
rapporto
SPESE
PRI
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
NCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Gestione pratica
Incasso rata
€
0,00
€
0,00
€ 180,00
€ 0,00
Nel caso di disposizione
permanente di addebito rata
su c/c
Per ogni pagamento di rata
mediante avviso MAV
Per ogni pagamento di rata
mediante addebito su c/c in
essere presso altra banca
Recupero spese per invio comunicazioni
periodiche cartacee
Recupero spese per invio comunicazioni
periodiche on line
€ 1,00
€ 3,10
€ 5,00
€ 1,33
€ 0,00
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Invio comunicazioni (in forma cartacea)
Variazione/Restrizione ipoteca
Accollo mutuo
Spese per ogni singola erogazione a SAL
Sospensione pagamento rate
Altre spese
PIANO DI
AMMORTAMENTO
Tipo piano di ammortamento
Tipologia di rata
Periodicità delle rate
Recupero spese invio quietanza
€ 0,75
Invio sollecito di pagamento € 5,00 cadauno
Restrizione di ipoteca (spesa amministrativa) 0,10% del
valore liberato con un minimo di € 200,00
Restrizione di
€ 200,00
ipoteca
(spesa di perizia)
Estensione,
€ 300,00
sostituzione,
riduzione d’ipoteca,
escluse spese
notarili (spesa
amministrativa)
Cancellazione ipoteca con atto notarile ai sensi dell’art. 2882
cod.civ.
€ 200,00
Cancellazione ipoteca ai sensi dell' art. 40 bis del D. Lgs.
385/93
€ 0,00
Rinnovazione ipotecaria
€ 200,00 oltre ad eventuali imposte e spese notarili
Frazionamento ipoteca (spesa amministrativa)
€ 250,00
Frazionamento ipoteca (spesa di perizia)
€ 300,00 + € 15,00 ad unità oltre la decima unità immobiliare
€ 300,00
€ 150,00
€ 0,00
Certificazione interessi passivi mutui € 10,00
Dichiarazione di sussistenza di debito (con onere a carico
della parte interessata)
€ 16,00
Rinuncia del Finanziamento in fase di istruttoria iniziale
€ 50,00
Variazioni delle condizioni economiche e/o contrattuali (fatto
salvo quanto previsto per legge ) 1,50% del debito residuo,
minimo € 300,00
Compenso omnicomprensivo per estinzione anticipata, totale
o parziale: in misura percentuale massima, pari a:
- 2,00% sul capitale versato anticipatamente nel caso di
applicazione di tasso variabile,
- 3,00% sul capitale versato anticipatamente nel caso di
applicazione di tasso fisso
Piano di ammortamento francese
Rata costante
Semestrale, con scadenza l'ultimo giorno del semestre solare
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
Euribor 6 mesi 365 Rilevato il quart’ultimo giorno
lavorativo dei mesi di giugno e dicembre per i mutui con rata
semestrale
Data
28/12/2015
25/06/2015
24/12/2014
25/06/2014
Valore
-0,041
0,050
0,175
0,310
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RILEVAZIONE
IRS 5y/6 mesi lettera Rilevato il quart’ultimo giorno lavorativo
di ogni mese
IRS 10y/6 mesi lettera Rilevato il quart’ultimo giorno lavorativo
di ogni mese
IRS 15y/6 mesi lettera Rilevato il quart’ultimo giorno lavorativo
di ogni mese
Data
28/12/2015
25/11/2015
27/10/2015
25/09/2015
Valore
0,34
0,18
0,23
0,40
Data
28/12/2015
25/11/2015
27/10/2015
25/09/2015
Valore
0,98
0,83
0,85
1.03
Data
28/12/2015
25/11/2015
27/10/2015
25/09/2015
Valore
1,37
1,23
1.22
1,39
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato
allegato al documento di sintesi (solo per i mutui a tasso fisso).
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA
Tasso di interesse
Applicato
Durata del
Finanziamento
(anni)
4,00
4,00
4,00
5
10
15
Importo della rata
semestrale
per € 100.000 di
capitale
€ 11.132,65
€ 6.115,67
€ 4.464,99
Se il tasso di interesse
aumenta dopo 2 anni
(*)
Se il tasso di interesse
diminuisce dopo 2 anni
(*)
€ 11.511,28
€ 6.610,63
€ 5.025,51
€ 10.759,91
€ 5.641,90
€ 3.941,19
(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996) e successive modifiche e
integrazioni, relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancosardegna.it.
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SERVIZI ACCESSORI
Conto Corrente
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e
gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Al conto corrente possono essere collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle
bollette, fido.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in
grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di
garanzia Fondo Interbancario a tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole
chiave per l’accesso online al Servizio Multicanalità - Smart Web e Smart Mobile, ma sono anche ridotti al minimo se il
correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Per l’erogazione del mutuo non è necessario che il Cliente sia titolare di un conto corrente presso la Banca erogante, ma
qualora il Cliente sia interessato all’apertura del conto corrente, può essere proposto il conto corrente “Conto Banco”.
Di seguito si riporta l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente “Conto Banco”, profilo “famiglia con operatività media
allo sportello”:
Conto corrente “Conto Banco”, Profilo “famiglie con operatività media” (228 operazioni annue) - operatività allo sportello Euro
128,61
Recesso dal contratto di conto corrente
Il Contratto di conto corrente è a tempo indeterminato. Il recesso dal rapporto di conto corrente determina il recesso dai servizi
di pagamento ad esso accessori.
Il Cliente ha facoltà di recedere dal rapporto di conto corrente senza penalità e senza spese di chiusura, dandone
comunicazione per iscritto alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.
La Banca può recedere dal rapporto di conto corrente, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con un preavviso di 2
mesi.
Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Impresa, la Banca può recedere dal rapporto di conto corrente, dandone
comunicazione per iscritto, con un preavviso di 15 giorni.
La Banca, qualsiasi qualifica rivesta il Cliente, ha in ogni caso la facoltà di recedere, qualora sussista un giustificato motivo,
dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.
Alla data di efficacia del recesso si determina l’obbligo per ognuna delle parti di provvedere al pagamento immediato, in
favore dell’altra, di tutto quanto risulti dovuto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni
lavorativi, dalla data in cui risulteranno restituiti, da parte del Cliente, tutti gli strumenti di pagamento a valere sul conto
corrente.
Per la contabilizzazione del saldo di estinzione, la Banca tiene conto del regolamento delle eventuali operazioni ancora in corso
effettuate dal Cliente con assegni, carte di pagamento, Telepass, Viacard o con altro.
Le disposizioni sopra riportate in ordine ai tempi di chiusura del conto corrente non si applicano nell’ipotesi di cessazione del
rapporto a seguito di successione.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della
banca www.bancosardegna.it e presso tutte le filiali della Banca.
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ALTRI SERVIZI ACCESSORI
Polizza incendio e scoppio “IN CASA”
GRUPPO ASSICURATIVO ARCA
Compagnia assicuratrice
Vedi tabella esemplificativa allegata
Premio
La polizza In CASA di Arca Assicurazioni rimborsa il valore per la ricostruzione a nuovo delle
Descrizione
parti danneggiate dell'immobile e degli oggetti danneggiati all'interno dell'abitazione. In caso di
furto In CASA rimborsa il valore a nuovo degli oggetti asportati dai ladri e i danni provocati per
commettere o tentare il furto.
In CASA è una polizza componibile e può quindi essere totalmente personalizzata con la
Garanzie
combinazione di 5 moduli:
Incendio dell'immobile e responsabilità civile della proprietà che prevede il rimborso dei
danni causati da incendio, fulmine, esplosione, fuoriuscita d'acqua e fenomeni elettrici e in
aggiunta i danni causati a terzi.
Incendio del contenuto e responsabilità civile della conduzione che è simile alla
precedente; comprende anche i danni derivanti dalla fuoriuscita d'acqua.
Furto (operante solo se l’immobile costituisce la dimora abituale dell'assicurato) che
dà diritto al rimborso del valore a nuovo dei beni personali asportati, fino al 50% della
somma assicurata per i beni preziosi come pellicce e gioielli, al rimborso di denaro fino a
un milione nonché dei danni subiti dall’immobile durante il furto. Questo modulo è
acquistabile solo in abbinamento a uno dei precedenti.
Altro modulo aggiuntivo è la Protezione legale che prevede l'assistenza legale in caso di
controversie relative all'abitazione, come ad esempio se l’inquilino del piano di sopra
provoca dei danni al vostro appartamento a seguito di una perdita d’acqua, ma si rifiuta di
rimborsare i danni provocati
Infine, sempre in aggiunta ai primi due moduli, c'è Assistenza Casa che garantisce l'invio per
interventi urgenti di fabbri, idraulici, elettricisti o l'invio di un sorvegliante, nonché le spese di
albergo durante la permanenza fuori casa in caso di impossibilità di utilizzo della propria
abitazione.
Premio annuo con tacito rinnovo
Durata
www.arcassicura.it
Per saperne di più
TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI
IN CASA - I premi illustrati si riferiscono al costo della garanzia Incendio , Scoppio e RC Proprietà
MASSIMALI
(valore commerciale dell'immobile)
PREMIO
40.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
€ 49
€ 55
€ 68
€ 81
€ 94
€ 108
€ 134
€ 187
€ 240
€ 293
€ 346
€ 399
€ 451
€ 504
€ 557
€ 610
€ 663
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Polizza incendio e scoppio “TUTELA ATTIVITA’”
GRUPPO ASSICURATIVO ARCA
Compagnia assicuratrice
La polizza TUTELA ATTIVITA’ di Arca Assicurazioni copre il rischio incendio dell’unità
Descrizione
immobiliare di proprietà dell’assicurato, costituita da locali adibiti ad attività di tipo commerciale.
artigianale, intellettuale o ricreativo, finalizzato o meno alla produzione di reddito; copre inoltre
la responsabilità civile della proprietà.
La polizza assicura il valore del fabbricato, ossia il costo di costruzione, escluso il valore
Garanzie
dell’area, con le seguenti garanzie:
Incendio dell'immobile prevede il rimborso dei danni materiali diretti causati da incendio,
fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali,
bang sonico, guasti, spese di demolizione e sgombero.
Relativamente agli immobili costruiti o in fase di manutenzione ordinaria, la garanzia viene
estesa agli eventi atmosferici, agli eventi sociopolitici, fumo e con un massimo di
1.550,00€ ai danni dovuti da fuoriuscita di acqua condotta, fenomeni elettrici e ricerca e
riparazione guasti.
Non sono assicurabili le unità immobiliari destinate a:
produzione di mangimi; mulini per cereali; zuccherifici; produzione e vendita di vernici e
colori; laboratori cosmetici e chimico farmaceutici; produzione e vendita di oggetti in vimini
e sughero; produzione di materiale per asfaltaggio e impermeabilizzazione; cineteatri;
discoteche; alberghi; supermercati con estensione superiore ai 200 mq; uso agricolo;
unità immobiliare destinate esclusivamente a deposito o magazzino; vendita,
fabbricazione, manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d’artificio, munizioni.
Responsabilità civile della proprietà prevede il rimborso a terzi dei danni che il
proprietario dell’ immobile è tenuto a rifondere come civilmente responsabile,
relativamente a fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà dell’immobile
assicurato, fino ad un massimo di 250.000,00 euro
Premio
annuo con tacito rinnovo
Durata
La
Banca
Beneficiari
www.arcassicura.it
Per saperne di più
TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI
TUTELA ATTIVITA’ - I premi illustrati si riferiscono al costo della garanzia Incendio , Scoppio e RC Proprietà.
Il fabbricato è assicurabile fino ad un valore di 800.000,00.
MASSIMALI
(valore del fabbricato)
PREMIO
26.000
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
€ 34
€ 49
€ 66
€ 82
€ 115
€ 148
€ 213
€ 279
€ 344
€ 410
€ 475
€ 541
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ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Se acquistati attraverso la Banca
Adempimenti notarili
Da regolarsi con il professionista incaricato, per surrogazione:
€0
Assicurazione immobile
Fino all'estinzione del mutuo, la parte mutuataria ha l’onere di
assicurare, e vincolare a favore della Banca, a proprie spese,
presso una Compagnia Assicurativa di gradimento della
Banca medesima, gli immobili oggetto della garanzia
ipotecaria.
I beni dovranno essere assicurati contro l’incendio, il fulmine e
lo scoppio del gas. Il valore da assicurare sarà indicato dalla
Banca medesima.
La parte mutuataria ha altresì l’onere di assicurare i fabbricati
che venissero successivamente eretti sui beni ipotecati.
Assicurazione macchinari e attrezzature
Le imprese, su esplicita richiesta della Banca, possono avere
l’onere di assicurare, e vincolare a favore della Banca, a
proprie spese, presso una Compagnia assicurativa di
gradimento della Banca, i macchinari e le attrezzature oggetto
del finanziamento e/o di privilegio.
I beni potranno essere assicurati contro fulmini, incendio, atti
vandalici e dolosi e furto.
Spese di mediazione
Voce di spesa non sostenuta attraverso la Banca e
determinata dal singolo mediatore ad esclusivo favore del
medesimo
Regime fiscale
Finanziamenti ipotecari
Opzione per il regime fiscale sostitutivo ed attualmente pari
allo0,25% sull’ammontare del mutuo
Regime fiscale
Finanziamenti chirografari
I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale
ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso
d’uso).
Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto
corrente,ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato
l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal
DPR 642/72 art. 13,comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte
I. Nel caso in cui inveceil finanziamento non sia regolato in
conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le
tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli
documenti.
Qualora venga esercitata l’opzione per il regime fiscale
sostitutivo ex Dpr 601/73, l’imposta sostitutiva da addebitare
è attualmente pari allo 0,25% sull’ammontare del mutuo a
medio o lungo termine.
Per surrogazione: non si applicano l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15
del medesimo decreto (art. 120-quater DLGS n. 385/1993)
Assicurazione rischio Morte
Nel caso di mutuo concesso a ditte individuali il titolare della
stessa, su esplicita richiesta della Banca, può avere l'onere di
stipulare una polizza rischio morte/infortunio, con vincolo a
favore della Banca medesima, a proprie spese, fino
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all'estinzione del mutuo.
TEMPI DI EROGAZIONE
- Durata dell’istruttoria del finanziamento
30 giorni lavorativi (tempo medio), compatibilmente con i
tempi legati alla verifica della regolarità della documentazione
richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del
mutuo.
Per surrogazione: 30 giorni dall’avvio delle procedure di
collaborazione interbancaria tra Banca Attiva e Banca Passiva
- Disponibilità dell’importo
Al consolidamento dell’ipoteca, ovvero a stato avanzamento
Dell’investimento con le modalità contrattualmente previste.
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ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca la commissione
onnicomprensiva così come definita al paragrafo “principali condizioni economiche”.
-
Qualora la parte finanziata sia rappresentata da una ditta individuale e il finanziamento sia finalizzato
all’acquisto/costruzione/ristrutturazione di un immobile adibito allo svolgimento della propria attività economica non sarà
dovuta alcuna commissione.
-
Negli altri casi, il compenso onnicomprensivo è così determinato:
in misura percentuale massima, sul capitale versato anticipatamente, pari al 2,00% nel caso di applicazione di tasso
variabile e 3,00 % nel caso di applicazione di tasso fisso.
Esempio di conteggio commissione,per mutui fondiari, calcolata simulando un’estinzione di capitale residuo di Euro 1.000,00
ovvero una decurtazione parziale per Euro 1.000,00 con commissione pari a 2,00 per cento: (ai sensi della Deliberazione del
C.I.C.R. 9/2/2000).
Formula matematica: Commissione = [(Quota rimborsata * commissione)/100]
LEGENDA
RIMBORSO TOTALE
RIMBORSO PARZIALE
Importo
Commissione 2,00%
Totale
Importo 1.000,00
20,00
1.020,00
Importo 1.000,00
20,00
1.020,00
Tempi massimi di chiusura del rapporto
30 giorni.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Consulenza Legale Via
Moleschott n. 16, 07100 SASSARI (SS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliazione
Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all’intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile
rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a
Roma, via delle Botteghe Oscure 54.
Risoluzione e decadenza
La Banca potrà dichiarare risolto il mutuo qualora (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):
•
l’impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se
contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, nonché nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 40
del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
•
-l’impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o
sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
•
siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell’impresa;
•
-l’impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
•
-i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
•
le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
•
l’impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del
capitale sociale, l’eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali
finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di
riferimento o della maggioranza, nonché i fatti che possano comunque modificare l’attuale situazione giuridica,
patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
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AGGIORNAMENTO 26/01/2016
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l’impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l’eventuale ratifica,
convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
l’impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro 30 giorni dalla
relativa approvazione da parte dell’assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla
nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
sia accertato il mancato completamento del programma d’investimenti per i quali é concesso il mutuo, se
esplicitamente previsto;
l’impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal
contratto e dal Capitolato;
l’impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione
delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell’impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.
Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la
restituzione dell’intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell’impresa e nei
confronti dei garanti. Sull’importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.
Rimane ferma l’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal
beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).
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LEGENDA
Accollo mutuo
Ammortamento
Banca Attiva
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare
all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo (art. 1273 cod. civ.).
Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle
rate.
Banca con cui il mutuatario stipula un nuovo rapporto
Banca con cui il mutuatario ha in essere il mutuo che intende estinguere attraverso l’istituto
della surrogazione
È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a
corrispondere all’intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in
parte, rispetto alle previsioni contrattuali.
Commissione per estinzione L’entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.
anticipata
Se la parte mutuataria è una ditta individuale, non dovrà corrispondere la commissione in
parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato
all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibita all’esercizio dell’attività
economico professionale della parte finanziata medesima.
Organi mutualistici, creati per favorire l’accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a
Consorzi fidi
categorie economiche omogenee, attraverso la concessione di norma di garanzie
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione
Imposta sostitutiva
dell’immobile.
Garanzia su un bene immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può
Ipoteca
ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere (art. 2808 ss. Cod. civ.).
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.
La somma mutuata è garantita da un’ipoteca su un bene immobile e l’importo finanziato non
supera l’80% del valore del bene ipotecato, ovvero l’80% del costo delle opere da eseguire, nel
Mutuo fondiario
caso di mutuo finalizzato alla costruzione o recupero di un immobile. Tale percentuale può
essere elevata sino al 100% qualora vengano prestate determinate garanzie integrative.
Mutuo ipotecario
La somma mutuata è garantita da un’ipoteca su di un bene immobile.
Parametro
di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di
Parametro di indicizzazione
(per i mutui a tasso interesse variabile.
variabile)
Banca Passiva
Parametro di riferimento (per Parametro di mercato preso a riferimento per determinare il tasso di interesse fisso.
i mutui a tasso fisso)
Saggio nominale annuo di interesse “Euro InterbankOffered Rate” 6 mesi 365, rilevato il
quart’ultimo giorno lavorativo del semestre solare antecedente la stipula del contratto. La
Parametro “Euribor”
Banca prende, di norma, in considerazione la quotazione pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24
Ore” .
Saggio nominale annuo di interesse, Interest Rate Swap in Euro a 5-10-15 anni lettera (quotato
contro Euribor a 6 mesi) rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente la
Parametro I.R.S.
stipula del contratto. La Banca prende, di norma, in considerazione la quotazione pubblicata
dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".
Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota
Piano di ammortamento
capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e
Piano di ammortamento
una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il
“francese”
capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento
Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
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Rata
Sollecito di pagamento rata
Sospensione pagamento
rate
Spese di perizia
Spread
Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG)
Tasso di interesse di
preammortamento
Tasso di interesse nominale
annuo
Tasso di mora
Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)
Tasso fisso
Tasso indicizzato
Tasso minimo
Tasso massimo
Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo,
secondo cadenze stabilite contrattualmente.
La rata è composta da:
- una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato);
- una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca
invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
La Banca può, su richiesta della parte mutuataria, sospendere il pagamento delle rate del
mutuo, per un periodo di tempo determinato, secondo le modalità e alle condizioni convenute
tra Banca e parte mutuataria, oppure disciplinate da Accordi, cui la Banca abbia aderito,
conclusi tra L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni dei Consumatori. Durante
il periodo di sospensione, decorrono gli interessi contrattualmente pattuiti, che verranno
rimborsati, in quote costanti, a far tempo dalla prima rata non sospesa e fino alla scadenza del
finanziamento. In caso, invece, di sospensione consistente nella traslazione del capitale
residuo, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione, sono corrisposti dalla parte
mutuataria alle scadenze contrattualmente pattuite.
Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio
spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese,
ad esempio quelle notarili.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula
del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale
prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all’ anno civile di 365
giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e
accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione
specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere,
indipendentemente dall’andamento del parametro di indicizzazione applicato.
Tasso al di sopra del quale gli interessi di un finanziamento a tasso variabile non possono
essere calcolati, indipendentemente dall’andamento del parametro di indicizzazione applicato
al finanziamento.
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