n°101-13 gennaio 2016

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101
13 gennaio 2016
Legge stabilità 2016/1a parte
In questo numero:
Gli interventi previdenziali
La legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208,
pubblicata in G.U. n° n.302 del 30-12-2015 , è uscita arricchita
dal passaggio nei due rami del Parlamento: gli interventi di
natura previdenziale, seppur non soddisfano pienamente le
nostre aspettative, sono comunque importanti e perciò,
laicamente, ne vanno evidenziati gli aspetti positivi che,
come vedremo, non mancano.
Come di consueto la legge è composta da un unico articolo
con 999 commi.
In questa prima parte tratteremo di
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Salvaguardati (commi da 265 a 270)
Opzione Donna (comma 281)
Pensione vecchiaia: Part – time (comma 284)
Perequazione pensioni (comma 286-287-288)
No Tax area pensionati (comma 290)
Penalizzazioni (comma 299)
Sul prossimo numero della NL completeremo la trattazione della LDs
2016 con
•
Sgravi contributivi nuove assunzioni (comma 178)
•
•
Aliquota contributiva alla GG.SS. (comma 203)
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre (comma
205)
Rivalutazione danno biologico (comma 303)
Mobilità e LSU (comma 306)
DISS-COL (comma 310)
Riduzione finanziamento pubblico dei Patronati (commi
605-606-607)
•
•
•
•
Segue a pag.2
Legge di stabilità 2016
1a parte:
pag.1-2-3-4
Notizie in breve
pag.5
Settima salvaguardia: le domande di accesso alla
salvaguardia vanno presentate, alla DTL o all’INPS, entro il 1°
marzo 2016
Altri argomenti sono trattati nella circolare
INCA Nazionale n°1/2016 dell’8 gennaio


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

Fondo vittime amianto per i portuali – comma
278
Fondo vittime amianto - comma 292
Cure termali - comma 301- 567
Fondo Ministeriale in favore dei soggetti
beneficiari di ammortizzatori e di altre forme
di integrazione e sostegno del reddito –
comma 312
Dal comma 400 al comma 406-emanate
diverse norme in favore della disabilità
tempo determinato, per lavoro
parasubordinato, mantenendo l’iscrizione
nelle liste di mobilità, vengono considerati
utili ai fini del prolungamento dei periodi di
fruizione dell’indennità e non comportano
l’esclusione dalla salvaguardia.
Domanda di accesso alla salvaguardia
da presentare all’INPS entro il 1° di
marzo.
b) 9.000 unità

Settima Salvaguardia
I lavoratori interessati alla salvaguardia
(accesso alla pensione con requisiti
precedenti la legge 214/2011) in teoria sono
26.300 ma, vista la riduzione di 24.064 posti
non utilizzati nelle precedenti salvaguardie,
in pratica vengono aggiunti solo 2.236 unità.
In totale, con le sette salvaguardie,
vengono tutelati 172.466 lavoratori.
Le istanze di accesso alla salvaguardia
dovranno essere presentate entro 60gg
dell’entrata in vigore della legge di stabilità
(1 gennaio 2016 quindi termine ultimo 1°di
Marzo).
La decorrenza della pensione non potrà
essere anteriore alla data di entrata in
vigore della legge di stabilità.
Le tipologie salvaguardate sono le seguenti:
a) 6.300 unità
Lavoratori in mobilità o trattamento speciale
edile, con accordi stipulati in sede
governativa o non governativa, entro il
31.12.2011 o nel caso di lavoratori
provenienti da aziende cessate, fallite in
concordato preventivo, in liquidazione, in
amministrazione straordinaria, anche in
mancanza di accordi, cessati entro il
31.12.2014.
Devono perfezionare i requisiti ante Fornero
entro il periodo di fruizione della mobilità o
del TS edile o, se cessati entro il 31.12.2012,
possono essere perfezionati anche con il
versamento volontario della contribuzione,
però entro 12 mesi dalla fine delle
prestazioni.
I periodi di sospensione della mobilità per
attività da lavoro subordinato, Part-time, a
2

Autorizzati ai versamenti volontari entro il
4.12.2011 e con un contributo
accreditato o accreditabile al 6.12.2011
anche se successivamente al 4
dicembre 2011, hanno svolto attività
lavorativa però non riconducibile a
lavoro a tempo indeterminato
Autorizzati ai versamenti volontari al
4.12.2011 anche se non hanno al
6.12.2011 contributi VV accreditati o
accreditabili a tale data.
Richiesto almeno un contributo da
effettiva attività lavorativa nel periodo
dal 1.1.2007 al 30.11.2013.
Alla data del 30 novembre 2013 non
svolgano attività lavorativa riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.
Decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2017.
Domanda di accesso alla
salvaguardia da presentare all’INPS
entro il 1° di marzo.
c) 6.000 unità



Esodati entro il 30 giugno 2012
Esodati tra il 1 Luglio e il 31 dicembre
2012
Licenziati tra il 2007 e il 2011
Decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2017.
d) 2.000 unità:
Lavoratori in congedo straordinario per
assistere figli in situazione di handicap
grave(art.42, comma 5 del Dlgs
151/2001). Esclusi quindi i lavoratori in
permesso mensile.
Decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2017.
Segue a pag.3
INCA INFormazione – N.101
e) 3.000 unità:
Lavoratori con contratto a tempo
determinato cessati tra il 2007 e il 2011 e
che successivamente non hanno trovato
impiego a tempo indeterminato.
Decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2017.
Domande di accesso alla salvaguardia
da presentare entro il 1° marzo 2016.
Domande da presentare alla DTL
(soggetti cessati per accordi e risoluzione
unilaterale; in congedo ai sensi dell’art.
42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001; con
contratto a tempo determinato).
Circolare n°36 del 31.12.2015 del MdL
con il modulo di istanza e le relative
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Per individuare la DTL competente si
applicano i consueti criteri.
Domande da presentare all’INPS
(soggetti in mobilità o trattamento
speciale edile e prosecutori volontari).
Circolare n° 1 del 8 gennaio 2016.
Disponibili i moduli sul sito INPS.
È possibile, e consigliabile, presentare
contestualmente le domande di
pensione per tutti i soggetti salvaguardati
Opzione donna
L’opzione donna, sperimentale fino al
31.12.2015, potrà essere usufruita dalle
lavoratrici che perfezionano i requisiti di
accesso (35 anni di contributi e 57 e tre mesi
di età per le dipendenti e 58 e tre mesi per
le autonome) entro il 31.12.2015 e avranno
la prima decorrenza utile posticipata alla
maturazione dell’anno per la finestra per le
dipendenti e dei diciotto mesi per le
autonome.
Monitoraggio utilizzo risorse stanziate per
opzione donna, effettuato dall’INPS, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro il 30 settembre di ogni
anno.
Nel caso risulti un onere previdenziale
inferiore rispetto alle previsioni di spesa,
verrà disposto l’impiego delle risorse non
utilizzate per la prosecuzione della
sperimentazione.
Cessazioni dal servizio del personale
scolastico dal 1°settembre 2016
il Miur fornisce chiarimenti in merito alle
dimissioni del personale scolastico che
perfezioni i requisiti di accesso all’opzione
donna entro il 31.12.2015.
Le lavoratrici potranno presentare istanza di
dimissioni on-line tramite il sistema POLIS a
decorrere dal 15gennaio 2016 ed entro il 15
febbraio 2016, per accedere alla pensione
dal 1° settembre 2016.
Part-time ante pensionamento di
vecchiaia
Si applica ai dipendenti del settore privato
iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme sostitutive, a
tempo pieno e indeterminato e che
maturano entro il 31.12.2018 il requisito della
pensione di vecchiaia.
L’adesione all’agevolazione è volontaria ed
è necessaria l’intesa con il datore di lavoro.
La riduzione dell’orario di lavoro dovrà
essere compresa tra il 40 e il 60%
dell’ordinario orario di lavoro.
Il datore di lavoro verserà in busta paga la
contribuzione, di competenza della sola
impresa, che doveva essere versata
all’INPS per la parte di lavoro non
effettuata.
Per il monte ore non lavorato sarà
riconosciuta da INPS la contribuzione
figurativa, in modo tale che la misura della
futura pensione di vecchiaia non subisca
riduzioni.
L’accesso all’agevolazione è previsto per i
soli lavoratori che abbiano maturato il
requisito minimo per la vecchiaia (20 anni di
contribuzione) e cesserà alla maturazione
del requisito dell’età per la pensione di
vecchiaia (dal 2016 al 2018 sarà di 66 anni e 7
mesi per gli uomini; per le donne dal 2016 al
2017 sarà di 65 e 7 mesi e dal 2018 sarà
parificata all’età degli uomini, vale a dire 66 e 7
mesi; per le donne con contribuzione anche da
lavoro autonomo nel2016/2017 sarà di 66 anni e
1 mese).
Perequazione automatica delle pensioni
Il meccanismo di perequazione
automatica, introdotto dal governo Letta,
previsto per il triennio 2014-2016 ,viene
prorogato di altri due anni (2017-2018).
La perequazione è riconosciuta, in
riferimento all’importo complessivo delle
pensioni:
Segue a pag.4
3
INCA INFormazione – N.101




Fino a 3 volte il TM: nella misura del 100%
della percentuale di perequazione stabilita
in via previsionale
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM: nella misura del
95%
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM: nella misura del
75%
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM:nella misura del
50%
Oltre 6 volte il TM: nella misura del 45%
In caso di inflazione “negativa”
Una delle novità introdotte nella legge di
Stabilità 2016 durante il passaggio alla
Camera riguarda la sterilizzazione
dell’eventuale rivalutazione negativa dei
trattamenti pensionistici.
La disposizione, che non ha scadenza,
previene un’eventualità che si potrebbe
verificare per la prima volta a gennaio 2017,
in occasione del conguaglio della
rivalutazione sulla base della variazione
definitiva dell’indice dei prezzi del 2015, che
molto probabilmente sarà negativo (quella
previsionale da attribuire nel 2016 è pari allo
0,00%).
Quindi le eventuali operazioni di conguaglio
verranno effettuate solo se la variazione %
tra valore provvisorio e definitivo sarà
superiore allo zero.
Operazioni di conguaglio che, solo per
quest’anno, a gennaio 2016, non verranno
effettuate.
Come noto, il conguaglio tra la
rivalutazione provvisoria riguardante il 2015
applicata finora (0,3%) e quella definitiva
(pari allo 0,2%), avrebbe comportato un
prelievo, sull’assegno di gennaio 2016, pari
allo 0,1% di quanto incassato
complessivamente nel 2015.
Tuttavia il conguaglio è solo rimandato di
un anno e quindi, salvo ulteriori interventi, i
pensionati dovranno comunque restituire
l’importo a inizio 2017.
INPS (circolare INPS 210 del 31.12.2015) ha
proceduto al rinnovo delle pensioni 2016:

4
Per tutte le pensioni è stato rideterminato
il valore al 31.12.2015, con la
perequazione definitiva pari allo 0,2%,
applicata nella percentuale con il
decalage previsto.
L’importo così risultante è quello messo
in pagamento dal 1° gennaio 2016.
Ciò vale in particolare per le pensioni di
importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo.
Il TM 2016 è pari a € 501,89 (nel 2015 era pari
a € 502,39)

Le pensioni di importo complessivo
superiore a tre volte il TM e inferiori a 6
volte il TM, riceveranno gli adeguamenti
derivanti dall’applicazione del DL
65/2015 (per gli anni 2014 e 2015
riconosciuto un adeguamento parziale pari
al 20% del tasso di inflazione registrato nel
biennio 2012/2013 mentre, a decorrere
dal 2016, l’aumento passa dal 20 al 50
per cento).
Nella circolare 210/2015 l’Inps precisa che le
somme attribuite a titolo di adeguamento Dl
65/2015, dal 2017 diventeranno parte
integrante della pensione e formeranno
oggetto di rivalutazione nella loro interezza,
senza più distinguere la pensione “originaria”
dagli effetti della sentenza di
incostituzionalità.
Aumento No tax-area pensionati
Dal 1° gennaio 2016, incrementate le
detrazioni spettanti ai pensionati, vengono
distinti gli importi a seconda dell’età del
pensionato (fino a 75 o di età superiore)
titolari di un reddito complessivo fino a
15.000 euro anno.
Fino a 75 anni la no tax-area passa da 7.500
a 7.750 euro, invece con età superiore
passa da 7.750 a 8.000 euro.
Pensioni Anticipate
Tolta la penalizzazione agli ante 62enni
Dopo l’intervento della legge di stabilità
dello scorso anno, che aveva tolto la
penalizzazione sulle pensioni anticipate con
requisiti maturati dal 2015 al 31.12.2017,
ecco l’intervento parzialmente riparatore
della attuale legge di stabilità.
Viene tolta la penalizzazione alle pensioni
Anticipate con decorrenza 2012-2013-2014,
senza però corresponsione degli arretrati
ma solo con effetto sui ratei dal 2016.
Perciò le pensioni saranno ricostituite dal
gennaio 2016, probabilmente d’ufficio, e
riliquidate senza la riduzione percentuale a
suo tempo applicata.
(Fine prima parte)
INCA INFormazione – N.101
Notizie in breve
ASDI – nota del Ministero del lavoro
Dall’11 gennaio 2016 gli operatori dei Centri
per l’impiego, tramite un’apposita sezione
del portale ClicLavoro, potranno
trasmettere all’Inps le informazioni utili
all’accoglimento delle domande per
l’assegno di disoccupazione (ASDI) di quei
lavoratori che hanno esaurito la Naspi e si
trovano ancora in stato di disoccupazione.
Lo comunica il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota direttoriale n.
33/6704 del 29 dicembre 2015Il richiedente,
per accedere al nuovo sussidio, dovrà
prima presentare la domanda di ASDI sul
portale Inps e, in seguito, recarsi al Centro
per l’impiego di residenza per la
sottoscrizione di un progetto personalizzato,
contenente l’impegno a partecipare a corsi
di formazione e orientamento e ad
accettare adeguate proposte di lavoro.
Il sussidio sarà erogato dall’INPS.


DID- circolare n°34 del Ministero
del Lavoro
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, il 23
dicembre, la circolare n. 34 che interviene
in materia di disoccupazione armonizzando
la prassi con le nuove norme dettate dai
decreti applicativi del Jobs Act.
Riassumendo:


Ai fini dell’accesso agli ammortizzatori
sociali (NASPI, DIS-COLL, mobilità) la
domanda presentata all’INPS equivale
alla DID (Dichiarazione di immediata
disponibilità), che non è quindi più da
presentare.
Ai fini delle “Politiche attive” (Patto di
servizio personalizzato, da sottoscrivere
presso i Centri per l’Impiego) dovranno
essere emanate regole per armonizzare

la procedura nazionale con quelle
regionali. La Regione Lombardia si è
impegnata con le OO.SS. alla rapida
pubblicazione di una circolare regionale
che metta fine allo stato di confusione
creato dalla circolare regionale dell’11
dicembre. Nel frattempo le domande
presentate presso il Patronato restano
efficaci.
Il Decreto Legislativo 150/2015 ha
introdotto la distinzione tra
“disoccupato” (colui che è senza lavoro
e che cerca attivamente
un’occupazione) e “non occupato”
(colui che è senza lavoro e NON cerca
attivamente un’occupazione). La
circolare 34 conferma questa distinzione
che va riferita, soprattutto all’accesso
alle prestazioni sociali (ad es. esenzione
ticket e in tal caso non è richiesta la Did)
cui possono accedere anche i “non
occupati” e non solo i “disoccupati” i
quali accedono anche alle politiche
attive tramite il Patto di servizio.
La circolare richiama in vita la
“disoccupazione per reddito”: possono
rientrare nella condizione di
“disoccupati” o “non occupati” anche
coloro che hanno “attività lavorativa di
scarsa entità” e cioè un reddito annuale
inferiore ad euro 8.000 (se da lavoro
subordinato o parasubordinato) o ad
euro 4.800 (se da lavoro autonomo).
Le stesse regole, con limiti di reddito e di
durata diversi, valgono anche per il
collocamento mirato dei disabili.
Nel prossimo numero:



LdS2016/ 2a parte
Inps-circolare 210/ rinnovo
pensioni 2016
Inps-circolare 211/AF 2016 su
pensioni
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI)
Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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