Sez. V Civile – con la sentenza n. 26083/2015

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Transcript Sez. V Civile – con la sentenza n. 26083/2015

Civile Sent. Sez. 5 Num. 26083 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
I2D (
sul ricorso n. 26357/09 proposto da:
Comune di Termoli, in persona del suo Sindaco
tempore,
pro
elettivamente domiciliato in Roma, Via
Trionfale n. 5637, presso lo Studio dell'Avv.
Ferdinando D'Amario, che la rappresenta e difende,
giusta delega in calce al ricorso;
— ricorrente —
contro
Marchetti Giovanni;
— intimato —
avverso la sentenza n. 37/02/09 della Commissione
Tributaria Regionale del Molise, depositata il 27
aprile 2009;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 30/12/2015
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del l dicembre 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per
Fatto
Con l'impugnata sentenza n. 37/02/09 depositata il 27
aprile 2009 la Commissione Tributaria Regionale del
Molise, respinto l'appello proposto dal Comune di
Termoli, confermava la decisione n. 197/03/05 della
Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che
aveva accolto il ricorso presentato da Marchetti
Giovanni avverso l'avviso n. 148 ICI anni 1998 1999
2000 2001 2002 2003 con il quale il Comune accertava
l'imposta relativamente a un terreno «incluso nella
zona F2 del piano regolatore destinata a parchi
pubblici urbani e territoriali>>.
A giudizio della CTR, difatti, l'inclusione nella zona
F2 «escludeva qualsiasi soluzione edificatoria>>.
Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L'intimato contribuente non si costituiva.
Diritto
1. Con il primo complesso motivo il Comune censurava la
sentenza denunciando in rubrica «Violazione ed erronea
applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1, 2,
5 e 10 d.lgs. 504/92 in relazione all'art. 36, comma 2,
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l'accoglimento del ricorso.
d.l. n. 223 4 luglio 2006 conv. in 1. 4 agosto n. 248,
all'art. 11 quaterdecies,
comma 16, d.l. n. 203 del 30
settembre 2005 conv. in 1. 2 dicembre 2005, n. 248, al
d.l. 223/06, alla l. 359/92 art. 5
bis»,
a riguardo
evidenziando diversi profili di illegittimità la cui
illustrazione terminava con distinti quesiti di
1.1. Il primo quesito di diritto era il seguente: <<Se
sia viziata, per violazione ed erronea applicazione
dell'art. 10, comma 4, d.lgs. 504/92 che statuisce che
tutti i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili
posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di
quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, la
sentenza che ha annullato l'atto accertativo che aveva
rilevato la posizione di "evasione totale" del
contribuente il quale aveva omesso la dichiarazione ICI
di cui al richiamato art. 10, comma 4. E pertanto se
sussiste obbligo di dichiarazione ai fini ICI da parte
del proprietario di un'area inclusa in PRG, anche se
non assuntamente non suscettibile di immediata
edificazione».
Il motivo è sotto questo profilo preliminarmente
inammissibile perché la CTR non ha pronunciato sulla
specifica questione, cosicché eventualmente l'impugnata
sentenza avrebbe dovuto censurarsi per violazione
dell'art. 112 c.p.c. e quindi ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c. e per non incorrere nel difetto
di autosufficienza doveva altresì precisarsi il tempo e
il luogo in cui la questione era stata sollevata (Cass.
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diritto.
sez. III n. 1196 del 2007; Cass. sez. III n. 1701 del
2006); del resto, il motivo è da ritenersi inoltre
inammissibile perché lo stesso non coglie la
decidendi
ratio
dell'impugnata sentenza che non è stata
affatto quella di <<annullare>> l'avviso giudicando
irrilevante la dichiarazione e bensì quella diversa per
edificabilità dell'area (Cass. sez. III n. 10864 del
2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011).
1.2. Il secondo quesito di diritto sottoposto era il
seguente: <<Se sia viziata per violazione ed erronea
applicazione delle NTA del PRG di Termoli la sentenza
che ha ritenuto inedificabile l'area avente
destinazione di cui l'art. 58, zona F2 che prevede la
edificazione di locali destinati a servizi, spogliatoi,
e a quanto necessario per l'attività sportiva.
E
pertanto se tali destinazioni comportano la
imponibilità dell'area>>.
1.3. Il terzo quesito di diritto sottoposto era il
seguente: <<Se sia viziata per violazione ed erronea
applicazione degli artt. l e 2 d.lgs. n. 504/92, la
sentenza che ha sottratto a imposizione ICI un'area
recante in PRG una previsione edificatoria. E pertanto
se un'area edificabile, recante da PRG tali Previsioni
debba essere ritenuta imponibile ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1 e 2 d.lgs. 504/92, ovvero sia
esente da imposizione ICI>>.
1.4. Il quarto quesito di diritto sottoposto era il
seguente: <<Se in fattispecie di imponibilità
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ICI
di
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cui l'imposta non era dovuta a cagione della non
area avente previsione edificatoria di locali connessi
alle attività da svolgersi in parchi pubblici, la base
imponibile debba essere determinata,
ex art. 5, comma
5, d.lgs. 504/92, in ragione del valore venale in
comune commercio>>.
1.5.
Il
complesso
motivo
è
preliminarmente
violazione dell'art. 366 c.p.c., la parte
«essenziale» del PRG richiamato non è stata
trascritta e nemmeno è stato indicato il tempo e il
luogo della sua produzione (Cass. sez. III n. 8569 del
2013; Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009); ed è altresì
inammissibile perché con lo stesso non viene in realtà
censurata una violazione di legge, bensì l'accertamento
in fatto della CTR che l'area «escludeva qualsiasi
soluzione edificatoria>> e cosicché l'eventuale vizio
andava semmai censurato ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c. (Cass. sez. I n. 1646 del 2014; Cass.
sez. VI n. 3164 del 2012); del resto, il motivo sarebbe
comunque infondato alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte per cui «In tema di
imposta comunale sugli immobili (ICI), un'area compresa
in una zona destinata in base al piano regolatore
generale a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad
un vincolo di destinazione che preclude ai privati
tutte quelle trasformazioni del suolo che sono
riconducibili alla nozione tecnica di edificazione,
sicché non può essere qualificata come fabbricabile, ai
sensi dell'art. l, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre
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inammissibile per difetto di autosufficienza perché, in
1992, n. 504, e resta sottratta al regime fiscale dei
suoli edificabili>> (Cass. sez. trib. n. 5992 del 2015;
Cass. sez. trib. n. 25672 del 2008).
2. Con il secondo motivo di ricorso il Comune censurava
la sentenza denunciando in rubrica <<Insufficiente
motivazione ex art. 360 n. 5>>; la sintesi del fatto
la seguente:
«la
motivazione addotta nel mentre per un verso rileva la
destinazione edificatoria dell'area inclusa in zona F2
dell'art. 58 PRG ne afferma poi la non edificabilità>>.
Il motivo è preliminarmente inammissibile per difetto
di autosufficienza perché, in violazione dell'art. 366
c.p.c., la parte <<essenziale>> del PRG richiamato non
è stata trascritta e nemmeno è stato indicato il tempo
e il luogo della sua produzione (Cass. sez. III n. 8569
del 2013; Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009); del
resto, il motivo sarebbe comunque infondato perché
incide sull'apprezzamento di una prova documentale in
questa sede non censurabile se congruamente e
logicamente motivato e come nella specie è avvenuto
laddove la CTR ha logicamente spiegato l'accertamento
della totale non edificabilità considerando che pur
essendo inserita in PRG l'area era esclusivamente
destinata a verde pubblico (Cass. sez. lav. n. 4525 del
2011; Cass. sez. I n. 22507 del 2006).
3. In mancanza di avversaria costituzione, non deve
farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
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controverso e decisivo era
Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio del
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giorno 1 dicembre 2015