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Edizione del 15 gennaio 2016
Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009
CARO POLETTI TI SCRIVO...
Jobs Act e dimissioni: l’Ancl
apre il 2016 con le lettere al ministro
Seguici su anclsu.com e su facebook #anclsu
Editoriale
Nel nuovo
anno,
una 1081
sdoppiata
p. 3
News
Convenzione
Italia Oggi e
protocollo
Anp
p. 4
Focus
Jobs Act:
cosa ne
pensa il
sindacato?
p. 8
Redazione
Bollettino ufficiale
Associazione Nazionale Consulenti
del Lavoro - Sindacato Unitario
Anno 10 - Numero 1 (115)
Reg. Tribunale Civile di Roma
sezione stampa n. 371 del 19.11.2009
Sommario
EDIZIONE DEL
15 gennaio 2016
EDITORIALE
La 1081 si sdoppia
pag. 3
Direttore Responsabile
Francesco Longobardi
NEWS
Convenzione Ancl-Italia Oggi
pag. 4
Capo redattore
Paola Diana Onder
NEWS
Intesa Ancl-Anp
pag. 6
Coordinatori di redazione
Silvia Bradaschia
Giuliana Della Bianca
Francesco Pierro
Antonella Scambia
Redazione e impaginazione
Solcom srl
via Salvatore Matarrese, 2/G
70124 Bari
Editore
Ancl - Segreteria Nazionale
via Cristoforo Colombo, 456
Scala B, I piano
00145 Roma
Focus
Osservazioni e suggerimenti sul Jobs Act:
i documenti Ancl pag. 8
Eventi
Gli appuntamenti di gennaio
pag. 12
CHI SIAMO
Dirigenti e sedi
pag. 16
Contatti www.anclsu.com
[email protected]
[email protected]
Tra consulenti del lavoro
Rel.co
Note
chiuso alle
ore 16.05
del 14
gennaio
2016
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
editoriale
la 1081 si sdoppia!
P. 3
Rivista più snella
in due versioni:
una sul sindacato,
l’altra più tecnica
scrive
Francesco
Longobardi
presidente
nazionale
Ancl - Su
Ci siamo salutati prima delle lunghe feste,
con l’augurio di riposarci e ricaricarci in
vista di un 2016 da vivere come uomini
e donne nuovi, professionisti migliori, più
attenti, competenti e in grado di dare il
contributo necessario alla crescita della
categoria tutta.
Adesso che siamo tornati a pieno ritmo
nei nostri studi e uffici e a contatto con
i nostri clienti e colleghi, non ci resta che
spendere le nostre energie e competenze
con maggiore determinazione e forza.
Anche il nostro Sindacato continua la sua
quotidiana, capillare e intensa attività e,
in continuità con i cambiamenti avviati alla
fine del 2015, lo fa anche attraverso alcune novità nel modo di fare comunicazione.
A partire da questo primo numero del
2016 della rivista ufficiale del sindacato
“Il Consulente Milleottantuno”, abbiamo
scelto di facilitarne la fruizione attraverso
un’edizione più snella ma senza perdere
qualità e sostanza dei contenuti.
Duplicheremo infatti le edizioni mensili,
cercando di proporvi ogni mese due edizioni. La prima sarà dedicata specificata-
mente alla nostra attività sindacale con
aggiornamenti sulle ultime azioni intraprese, sui documenti redatti, sui tavoli di
consultazione e confronto avviati e dedicando spazio agli eventi formativi presenti
su tutto il territorio nazionale.
La seconda pubblicazione mensile della
rivista avrà invece un taglio più tecnico e
raccoglierà risposte ai quesiti, i commenti
dei nostri esperti e colleghi sulle ultime
sentenze, approfondimenti e pareri dell’Ufficio legale su alcuni casi particolari.
Iniziamo dunque il 2016 con questa nuova
scommessa, sperando di garantirvi un
servizio sempre più utile. In questo numero
e attraverso un rimando diretto al nostro
sito, potrete dunque approfondire alcuni
documenti contenenti le osservazioni del
nostro Sindacato sul Jobs Act, potrete
conoscere la convenzione che abbiamo
stipulato con l’Associazione ANP (Associazione Nazionale Presidi) e consultare la
guida operativa che il Ministero ha elaboratore al fine di incentivare e semplificare
l’accesso alle procedure di Alternanza
Scuola Lavoro.
Buon lavoro a tutti!
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
news
attività sindacale
P. 4
Convenzione Ancl-Italia Oggi
“Opportunità che ci rafforza”
Rinnovato per il 19esimo anno l’accordo con il quotidiano.
Disponibili 350 abbonamenti a tariffa scontata.
scrive
redazione
anclsu.com
La pagina di Italia Oggi a cura dell’Ancl è
una tradizione ormai consolidata da 19
anni che, tramite un quotidiano a grande diffusione, consente al sindacato di
dialogare con le altre professioni, le forze
sociali, la pubblica amministrazione e il
mondo politico.
Anche attraverso la pagina settimanale,
l’Ancl rafforza la propria visibilità e ha modo
di rendere note le proprie posizioni sugli
eventi attinenti la professione: il notevole
incremento di presenze registrato nelle
maggiori rassegne stampa di Enti e Istituzioni dimostra l’utilità indiscussa della
presenza Ancl su Italia Oggi.
L’accordo con l’editore non ha costi per
Ancl ma prevede l’impegno a sottoscrivere
almeno 350 abbonamenti. Anche per il
2016, l’indirizzo è quello di dare la possibilità di usufruire dell’abbonamento a costi
ridotti. Per fruire della suddetta agevolazione, è indispensabile che l’abbonamento sia
sottoscritto o rinnovato per il tramite della
Segreteria Ancl tramite la cedola di abbonamento che potete ritrovare cliccando sul
bottone a fondo articolo. La tariffa scontata sarà applicata ai soli soci Ancl in regola
con le quote fino ad esaurimento degli
abbonamenti stessi. Anche quest’anno
sono disponibili 175 abbonamenti postali
e 175 abbonamenti online.
“Un particolare ringraziamento - ha sottolineato il presidente nazionale Ancl
Francesco Longobardi nella lettera inviata
a tutte le realtà locali - va all’editore per
l’opportunità concessaci e ai Colleghi che
consentono la regolare uscita settimanale
sulla pagina di Italia Oggi”.
IN BREVE
Europa Sviluppo:
i bandi europei
di gennaio 2016
Sul sito anclsu.com Europa Sviluppo monitora i bandi europei
disponibili. In questi giorni pubblicato l’elenco aggiornato a gennaio 2016 dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana, ente di diritto
belga, giuridicamente e finanziariamente autonomo, creato nel
1950 al fine di favorire gli scambi tra il Belgio e l’Italia. L’obiettivo
principale è sostenere e sviluppare le relazioni economiche e
commerciali fra le piccole e medie imprese italiane e belghe.
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
news
P. 5
Alternanza scuola-lavoro,
ecco la guida del Ministero
Manuale della direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
scrive
redazione
anclsu.com
La diffusione di forme di apprendimento
basato sul lavoro di alta qualità è al cuore
delle più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno
dei pilastri della strategia “Europa 2020”
per una crescita intelligente, sostenibile,
inclusiva fin dal suo lancio nel 2010 e si
è tradotta nel programma “Istruzione e
Formazione 2020”.
Negli ultimi anni la focalizzazione sulle
priorità dell’istruzione e dell’informazione
è cresciuta, anche per il pesante impatto
della crisi economica sull’occupazione giovanile. La Commissione Europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione e una formazione professionale di
eccellenza. In particolare è stata sollecitata la promozione dell’apprendimento basato sul lavoro, dei partenariati tra istituzioni
pubbliche e private e della mobilità attraverso il programma “Erasmus per tutti”, ora
“Erasmus+” lanciato nel 2014.
Nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
emesso, per il tramite del suo dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione, una guida operativa per la scuola
sulle attività di alternanza scuola-lavoro.
Disponibile in versione integrale cliccando
sul bottone.
Dimissioni e risoluzione, Cdl
esclusi. La reazione Ancl
L’art. 26 del Dlgs 151/2015 recante “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” ha escluso per la trasmissione del
nuovo modulo ministeriale per le suddette
comunicazioni i Consulenti del Lavoro,
sebbene si tratti di professionisti intermediari abilitati ex legge.
Il presidente Ancl Francesco Longobardi
ha scritto al ministro Poletti: “La mancata
previsione della facoltà di trasmissione
dei citati moduli da parte dei Consulenti
del Lavoro, esclude di fatto da tale adempimento proprio i professionisti maggiormente “di prossimità” al rapporto di lavoro,
ed alle parti dello stesso. Appare evidente
che questa impossibilità di essere parte attiva nella gestione delle dimissioni
volontarie o risoluzione consensuale,
complica non poco l’adempimento, tanto
per il datore di lavoro quanto per lo stesso
lavoratore. Si auspica - scrive Longobardi - che nel successivo decreto attuativo
previsto dal medesimo art. 26 c.3 del Dlgs
151/2015, possa adottarsi esplicitamente
la previsione della facoltà per il lavoratore
di avvalersi della comunicazione telematica suddetta anche per il tramite del
Consulente del Lavoro”.
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
news
P. 6
Intesa Ancl-Anp per attività
condivise tra lavoro e scuola
Firmato a dicembre scorso il protocollo d’intesa annuale con
l’Associazione Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola
scrive
redazione
anclsu.com
Fimato il 18 dicembre 2015 il protocollo
d’intesa tra ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della
Scuola e ANCL - Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro. A firmare il protocolo negli ultimi giorni dello scorso anno, i
presidenti Giorgio Rembado (Anp) e Francesco Longobardi (Ancl).
L’ANP ed I’ANCL, nel rispetto delle specifiche competenze e dei propri ruoli di
rappresentanza, si impegnano a:
- approntare specifiche tipologie di “patto formativo dello studente”, in accordo
a quanto previsto, in relazione all’attività
di alternanza scuola-lavoro, dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
nella guida operativa per Ia scuola pubblicata in data 8 ottobre 2015;
- promuovere la pratica dell’apprendistato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.
8/11/2015;
- sostenere e favorire le iniziative, i programmi ed i progetti in materia di formazione degli studenti, attraverso una rete
di collaborazione territoriale tra le singole
istituzioni scolastiche e le sedi provinciali
deII’Ancl;
- sperimentare percorsi di collaborazione
ed iniziative in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- sostenere, con corsi e convegni, gli
insegnanti e i dirigenti scolastici nel loro
percorso di formazione e aggiornamento;
- collaborare a definire iniziative di verifica e monitoraggio delle iniziative poste in
essere al fine di migliorare la qualità delle
stesse.
Ricordiamo che l’Anp rappresenta la
categoria dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola in ogni sede e ad
ogni livello, ne tutela gli interessi morali ed
economici, promuove iniziative atte a
migliorare la loro professionalità, favorisce,
progetta ed organizza la loro formazione.
In particolare, l’ANP è l’associazione sindacale e professionale più rappresentativa
dei dirigenti delle istituzioni scolastiche,
con proprie strutture organizzative in tutte
le province italiane.
Nel quadro delle finalità sopra esposte
l’ANP e I’ANCL esprimono la comune volontà di concordare iniziative, eventi, corsi,
convegni e stage per attività di informazione, formazione nelle scuole rivolte a
docenti, studenti, genitori. Tali iniziative
saranno oggetto di successivi specifici
accordi.
Entrambe le parti si impegnano a divulgare,
attraverso i propri strumenti informativi,
le iniziative intraprese in virtù del presente
protocollo anche al fine di favorire l’adesione e la condivisione da parte degli istituti
scolastici e dei genitori degli studenti.
Il protocollo con Anp dimostra, ancora una
volta, la particolare attenzione rivolta dal
sindacato al ruolo fondamentale esercitato
dalle istituzioni scolastiche nello sviluppo
educativo, didattico e propedeutico
all’attività lavorativa.
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
news
P. 7
Gli interventi Ancl in una
guida del Corriere Imprese
Contributo del Centro Studi nazionale nel progetto di Rcs e
Corriere della Sera per l’imprenditoria di innovazione
scrive
Antonella
Scambia
ufficio stampa
Ancl
Anche l’Ancl, tramite il Centro Studi nazionale, ha portato il proprio contributo
nella stesura dell’ultima guida della collana
Corriere Imprese, un progetto di Rcs e
del Corriere della Sera che ha l’obiettivo di
realizzare dei manuali pratici, soprattutto
nell’ambito dell’imprenditoria di innovazione. La quarta guida della collana, disponibile in questi giorni online e in edicola, si
intitola “I lavori del futuro” e vede fra i contributi nell’appendice tecnica un articolo di
Dario Montanaro, componente dell’Ufficio
di presidenza Ancl, e di Alessandra Nava,
collaboratrice del Centro Studi Nazionale.
“I lavori del futuro”, dopo “Diventare imprenditori innovativi”, “Come aprire un
negozio online (e avere successo)” e
“Piccola Guida per Startupper”, è un libro
destinato a chi si approccia, idealmente e
fattivamente, al mondo del lavoro: in primo
luogo, quindi,ai ragazzi delle scuole superiori e alle loro famiglie che devono orientarsi per le scelte di studio legate al proprio
futuro professionale. Poi, agli universitari
che sono in procinto di finire il loro corso di
laurea o il master.
La guida è scritta in gran parte in collaborazione con la Digital Accademia di HFarm, il famosissimo incubatore di imprese,
i cui esperti hanno passato in rassegna le
professioni di otto aree tematiche: Content curation, Video & new media, Social
media marketing, Digital advertising, Seo
and analytics, E-commerce, Design, Development.
Il contributo richiesto ai consulenti del
lavoro dell’Ancl, in quanto esperti di risorse
umane, è stato quello di dare un quadro
esemplificato, data la platea alla quale ci
si rivolge, dello status quo del mondo del
lavoro (Montanaro) e qualche suggerimento su come affrontare in modo preparato e
consapevole un colloquio di lavoro (Nava):
spazio quindi alla spiegazione di quali contratti possono essere offerti a un giovane,
anche in virtù delle novità introdotte dal
Jobs Act, alle opportunità offerte da Garanzia Giovani e dall’apprendistato.
Le guide di Corriere Imprese si trovano in
edicola al costo di 9,90 euro, oppure in
formato ebook a 4,90 euro sul sito
http://www.corriereimprese.it/guide. Chi
fosse interessato ad acquistare una copia
cartacea può scrivere a
[email protected].
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
focus
gli approfondimenti
P. 8
JOBS ACT
Dagli ammortizzatori sociali
ai licenziamenti a tutele crescenti,
il ruolo del consulente del lavoro
L’Ancl ha redatto due documenti contenenti osservazioni e suggerimenti in merito a questioni di grande rilevanza contenute nel Jobs Act: dagli Ammortizzatori Sociali ai licenziamenti a tutele crescenti, passando per il
ruolo possibile e necessario dei Consulenti del Lavoro.
Ve li proponiamo in versione integrale.
JOBS ACT: OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
D.Lgs. 150/2015: POLITICHE ATTIVE
1. Un ruolo possibile (e necessario) per i Consulenti
del Lavoro
La prima osservazione che ci si consentirà di svolgere
parte dalla constatazione del sostanziale ed evidente
fallimento di tutte le politiche attive da sempre svolte
sul mercato del lavoro italiano sia dagli operatori pubblici (dapprima gestiti dallo Stato, ora dagli enti decentrati) che da quelli privati. Le ragioni possono essere
tante e sono state lungamente indagate dalla dottrina
e dalla pubblicistica specializzata. A nostro avviso
ciò che non si è mai compreso abbastanza è che
un’azione concretamente efficace, volta a promuovere l’incontro della domanda e dell’offerta sul mercato
del lavoro del nostro Paese, deve tener conto delle
caratteristiche affatto peculiari del sistema produttivo
nazionale che - come è noto, a differenza dei nostri
più diretti competitors – è caratterizzato da una netta
prevalenza delle piccole e medie imprese, un universo
in cui le grandi agenzie private hanno poco accesso e
di cui hanno scarsa conoscenza. Nell’ambito di tali realtà produttive minori – che comunque rappresentano
la parte più dinamica del nostro sistema economico,
come noto caratterizzate dalle più spiccate politiche
labour-intensive – un ruolo fondamentale lo hanno
sempre svolto i Consulenti del Lavoro, ai quali le PMI
delegano una parte non trascurabile della propria gestione. I CdL sono gli unici a conoscere effettivamente
i fabbisogni occupazionali delle imprese e, entro certi
limiti, sono addirittura in grado di orientarli, perfino
di determinarli. A ciò si aggiunga che i CdL costituiscono un importante punto di riferimento anche per
i lavoratori in cerca di occupazione, in particolare per
i più giovani, i quali sempre più spesso distribuiscono
i loro curricula presso gli studi, piuttosto che presso
le imprese o i CTI, essendo ben consapevoli che ogni
curriculum consegnato a un CdL è nelle mani della
persona che gestisce il personale di decine, centinaia di imprese. I CdL rappresentano, quindi, i principali
punti di contatto fra domanda e offerta sul mercato
del lavoro italiano. Aver trascurato, quindi, il ruolo che
questa categoria può svolgere nelle politiche attive
è probabilmente una delle cause principali del loro
storico fallimento.
Il ruolo attribuibile ai CdL, del resto, non deve essere
necessariamente inteso come sostitutivo di quello del
Servizio Pubblico ben potendosi ipotizzare forme di
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
focus
JOBS ACT
collaborazione fra Centri per l’Impiego e CdL che valgano anzi a rafforzare e corroborare il ruolo che questi
possono e devono continuare a svolgere nel perseguimento di politiche attive che siano effettivamente
coerenti con le linee di politica del lavoro del Ministero
e degli Enti locali.
La richiesta dell’ANCL, quindi, è quella di inserire
esplicitamente i CdL fra i soggetti che, ai sensi dell’art.
12 del D. lgs. 150/2015 possano essere accreditati
a svolgere i servizi per il lavoro di cui all’art. 18. I CdL
potrebbero inoltre (o in alternativa) essere ammessi a
collaborare, sulla base di apposite convenzioni, con i
Centri per l’Impiego, in particolare, per la realizzazione
di esperienze lavorative mediante tirocinio e/o per la
realizzazione di forme di accompagnamento al lavoro
anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di
ricollocazione. In relazione a quest’ultimo istituto si
potrebbero ipotizzare, forme di collaborazione fra CTI e
CdL con ripartizione (predeterminata in convenzione)
dell’assegno di ricollocazione fra i due soggetti, pubblico e privato, a risultato occupazionale ottenuto.
2. Altre osservazioni sul D. Lgs. 150/2015
2.1) Vediamo con favore la creazione dell’ANPAL quale
organismo di coordinamento a livello nazionale delle
Politiche attive del Lavoro, che potrà risultare utile
non solo a coordinare l’operato dei singoli centri per
l’impiego alle politiche occupazionali governative ma
anche ad uniformare gli standard qualitativi degli
interventi, evitando eccessive divaricazioni fra i vari
ambiti regionali.
2.2) Riteniamo opportuno rendere più rigorosa la
verifica dei requisiti eti-co/professionali/economici
concernenti l’accreditamento delle Agenzie di Somministrazione specie nel settore agricolo, dove alcune
di esse non hanno prodotto risultati positivi e, anzi,
han-no dato adito a (sporadici ma gravi) fenomeni di
evasione contributiva, sono risultate talvolta insolvibili
(creando notevoli problemi alle aziende utilizzatrici che
P. 9
si sono trovate esposte alle azioni degli enti previdenziali a titolo di responsabilità solidale per gli inadempimenti contribu-tivi) o hanno addirittura adottato
modalità anomale di ricerca del personale dando adito
al so-spetto di promozione indiretta del caporalato.
2.3) L’art. 13 prevede, al quarto comma, che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro debbano essere effettuate
all’ANPAL che poi le dovrebbe mettere a disposizione
di CTI, INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Apprezzando l’intento semplificatorio, raccomandiamo
però l’efficienza dei sistemi informatici: arriveranno
milioni di comunicazioni e si dovrà essere in grado
di gestirle adeguatamente. Proprio in questi giorni,
l’INPS sta facendo registrare gravi disfunzioni che
hanno creato gravissimi problemi alle aziende in tutta
Italia. Si chiede pertanto espressamente che venga
codificata nella legge una norma di salvaguardia di
carattere generale con cui si preveda espressamente
che quando il ritardo di una comunicazione o di un
adempimento sia dipeso dal malfunzionamento del
sistema informatico di un ente pubblico, nessuna
responsabilità sia ascrivibile all’utente del servizio che
effettui entro un termine ragionevole l’invio a mezzo
PEC o raccomandata.
2.4) L’art. 15 disciplina l’albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale.
Questo è un altro tasto dolente e, probabilmente,
un’altra delle cause della scar-sissima efficacia delle
Politiche attive nel nostro sistema. L’ANCL ritiene essenziale la leva formativa al fine di realizzare interventi
efficaci e raccomanda che si adotti ogni accorgimento
per elevare, in tutte le Regioni, lo standard dell’offerta
formativa da erogare ai lavoratori in cerca di occupazione. Anche a questo riguardo, valutiamo positivamente l’attribuzione all’ANPAL della gestione dell’Albo
nazionale ma auspichiamo che ciò si sostanzi in una
effettiva funzione di coordinamento e di vigilanza.
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
focus
JOBS ACT
P. 10
2.5) In ordine alla verifica dello stato di disoccupazione e alla fruizione di qualsiasi beneficio o sostegno
pubblico, si raccomanda l’introduzione di sanzioni
più severe in caso di inadempimento agli obblighi del
disoccupato non essendo opportuno attendere il ripetersi di certi rifiuti o inadempimenti per determinare
la perdita del beneficio. Le nostre “liste di disoccupazione” sono piene di falsi disoccupati che appesantiscono e rendono inattendibili le statistiche e riducono
le risorse da utilizzare per fronteggiare le situazioni
realmente meritevoli di tutela.
contratti collettivi aventi natura privatistica, senza il rispetto dei criteri di cui all’art. 39 Cost. Tenendo conto
delle conseguenze estremamente gravi che possono
derivare all’azienda dal mancato rispetto di tali principi,
è opportuno che il riferimento alle fonti normative da
rispettare sia molto preciso.
Nella lettera f) di questo articolo è contenuto un refuso che va eliminato (le parole “sono esclusi” probabilmente vanno eliminate).
2.6) L’art. 26, III comma, contiene una norma scarsamente utile e, nella seconda parte, poco chiara.
Prevedere, infatti, che l’utilizzazione di lavoratori in
attività socialmente utili non determina l’instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato viola il principio
della indisponibilità del tipo contrattuale: la valutazione
sulla natura (subordinata o meno) del rapporto sarà
sempre inevitabilmente rimessa alla giurisprudenza
e dipenderà dal modo in cui tale utilizzazione si sarà
concretizzata nella realtà. Più utile sarebbe prevedere
la responsabilità contabile e disciplinare dei pubblici
dipendenti che dovessero determinare una utilizzazione distorta dei disoccupati in tali servizi. In ogni caso,
la seconda parte della norma è poco chiara laddove
prescrive che l’utilizzazione “deve avvenire in modo
da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto
di lavoro in corso”, perché non si comprende a quale
rapporto di lavoro si riferisca.
Sia consentito ribadire quanto da noi sostenuto in
numerosi interventi e audizioni precedenti: la convalida delle dimissioni può benissimo essere effettuata
senza particolari appesantimenti burocratici, tenendo
anche conto che si tratta di atti che possono essere
molto frequenti.
In particolare abbiamo segnalato le seguenti due modalità alternative.
2.7) L’art. 31fissa i principi generali di fruizione degli incentivi all’occupazione. Sarebbe opportuno aggiungere, ogni volta che si fa riferimento alla contrattazione
collettiva (quale fonte di un obbligo di assunzione o di
un diritto di precedenza), l’aggettivo “applicabile” onde
evitare un riferimento che risulti troppo generico specie nelle ipotesi in cui siano stati stipulati più contratti
collettivi nell’ambito della medesima categoria; tale
precisazione si rende comunque opportuna anche per
evitare di determinare l’applicazione erga omnes di
3. Dimissioni della lavoratrice (D. Lgs. 151/2015)
1) La previsione di un termine di ripensamento a
favore del lavoratore dimissionario analogo a quello
attualmente previsto in materia di rinunzie e transazioni dall’art. 2113 cod. civ. (tra-scorsi 6 mesi l’atto
dismissorio si ha per convalidato) o anche in materia di
licenziamento dall’art. 6 della L. 604/1966 (trascorsi
60 gg il licenziamento si ha per accettato). In questo
caso, naturalmente, per evidenti ragioni pratiche, deve
trattarsi di un termine molto più breve. Basterebbe
una settimana o al massimo 15 gg per consentire al
lavoratore di ripensare serenamente e senza condizionamenti alla sua decisione. In questo modo la convalida avverrebbe in modo tacito e senza compiere alcun
atto ulteriore, quindi nel modo più semplice ma non
per questo meno efficace.
2) Applicazione sulle dimissioni di una marca da bollo
che consentirebbe, in modo molto semplice, di attribuire all’atto data certa.
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
focus
JOBS ACT
JOBS ACT: OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
D.Lgs. 22/2015: NASPI
Osservazione preliminare e generale sul tema degli
ammortizzatori sociali
Per evitare abusi e recuperare risorse preziose, suggeriamo di condizionare la fruizione di qualsiasi beneficio di natura assistenziale (integrazione salariale, naspi, indennità di disoccupazione agricola, mobilità ecc.)
alla presentazione giornaliera del lavoratore presso i
Centri per l’Impiego (o altro ufficio) per ivi sottoscrivere una dichiarazione giornaliera di disponibilità a nuova
occupazione o alla frequenza di corsi di formazione/
aggiornamento o anche per essere informati in merito
(due ore di presenza dalle 10,00 alle 12,00).
1) L’art. 2, L. 92/2012, co. 34 prescrive testualmente:
“Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31[contributo straordinario Naspi] non è dovuto
nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di
clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;(omissis)”.
Non si comprende assolutamente per quale ragione
tale esenzione dal versamento del contributo Aspi (ora
Naspi) debba essere limitato al triennio 2013-2015. In
effetti, prevedere il versamento del contributo Naspi in favore di lavoratori che non rimangono un solo
giorno disoccupati pare semplicemente assurdo e
costituirebbe un arricchimento per l’Inps e un onere a
carico delle aziende, entrambi del tutto ingiustificati.
È necessario prorogare l’esenzione e possibilmente
renderla stabile.
2) Auspichiamo che venga emanata una norma di
interpretazione autentica in cui si chiarisca che la
NASPI compete solo per i casi di disoccupazione re-
P. 11
almente involontaria e quindi non nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta
causa o comunque in tutti i casi di licenziamento
determinato da notevole inadempimento del lavoratore; se non si ritiene di intervenire con legge interpretativa si introduca una esplicita modifica legislativa in
tal senso. Ciò si rende indispensabile ed urgente per
eliminare una vera e propria anomalia del sistema, che
si sostanzia in una specie di “premio”, peraltro posto a
carico della collettività (oltre che delle aziende), per lavoratori del tutto immeritevoli di tutela, che sono anzi
gli unici responsabili della loro disoccupazione. Se lo
Stato ritiene di dover erogare la prestazione assistenziale anche a tali lavoratori può ben farlo ma non può
pretendere che se ne faccia carico proprio il datore di
lavoro che è stato danneggiato dal comportamento
inadempiente del lavoratore.
D. Lgs. 23/2015: licenziamenti a tutele crescenti
1) Gli artt. 2 e 3 dispongono tuttora la possibilità per
il lavoratore che abbia impugnato il licenziamento ed
ottenuto la reintegrazione, di optare per una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità. Questa norma, non
prevista nel testo originario dell’art. 18 della L. 300/70
ed introdotta nel nostro ordinamento solo nel 1990,
con la L. 108, finisce per costituire un potente incentivo al contenzioso giudiziario sui licenziamenti anche
da parte di lavoratori che non abbiano un effettivo interesse a continuare a lavorare e che, quindi, vogliano
compiere un’operazione meramente speculativa che
non merita tutela da parte dell’ordinamento. Il lavoratore che non voglia più tornare a lavorare si accontenti
del risarcimento del danno liquidato dal Giudice (nella
misura massima di 12 mensilità, salvo il caso del licenziamento nullo o discriminatorio). La norma va abrogata sia nel D.lgs. 23/2015 sia nell’art. 18, L. 300/70.
2) L’art. 5 del D. Lgs. 23/2015 prevede la possibilità di revocare il licenziamento entro 15 giorni senza
incorrere nelle sanzioni previste dalla legge in caso di
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15 gennaio 2016
focus
JOBS ACT
recesso illegittimo. Sarebbe opportuno portare questo
periodo almeno a 30 giorni.
3) L’attuale formulazione dell’art. 3, secondo comma,
consente alle aziende di licenziare un dipendente
anche per un inadempimento non sanzionato dal Ccnl
o dal Codice disciplinare aziendale con la sanzione
espulsiva (anzi, anche per inadempimenti minimi)
senza rischiare la reintegrazione. In definitiva, il datore
di lavoro può effettuare il licenziamento disciplinare
anche per inadempimenti minimi rischiando solo il
pagamento di un risarcimento che, nei primi du anni di
servizio ammonta a sole 4 mensilità. Ciò appare contrario al principio di esecuzione del contratto secondo
buona fede ma anche con le stesse statuizioni della
legge delega 183/2014 che comunque prevedeva
l’applicazione della sanzione della reintegrazione in
specifici casi di licenziamento disciplinare. La norma
può indurre le aziende ad effettuare licenziamenti
che poi si rivelino dei boomerang o per successivi
interventi della Corte Costituzionale o per l’affermarsi
(probabile) in sede giurisdizionale di tesi esegetiche
restrittive. Si propone che il primo periodo del secondo comma venga così riformulato:
“2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa,
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così come previste dalla contrattazione collettiva
o dal codice disciplinare aziendale, in cui il datore di
lavoro non dimostri in giudizio la sussistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore, rispetto alle quali
resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione
del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di
un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto
avrebbe potuto percepire accettando una congrua
offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni.”
In virtù di questa modifica, la reintegrazione potrà
essere applicata anche ai licenziamenti chiaramente
illegittimi in quanto comminati per ipotesi di inadempimento diverse da quelle sanzionate dalla contrattazione collettiva (o dal codice disciplinare) con il licenziamento.
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15 gennaio 2016
multimedia
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VIDEOGALLERY
Formazione 2015,
uno sguardo
indietro per non
perdere ricchezza
Per dare traccia tangibile sul lavoro
compiuto, disponibili ad un unico link
alcuni dei contributi più significativi
Il 2015 ha visto concludersi con soddisfazione il quarto anno di attività congiunta Ancl, Fisascat-Cisl (la
Federazione sindacale degli addetti ai servizi commerciali, affini e turismo) e Centro Studi. Un’edizione
che ha portato nei seminari svoltisi il 14 e 15 maggio
2015, il 14 e 15 settembre 2015, il 19 e 20 ottobre
2015 e il 3e 4 dicembre 2015, svariati ed interessanti
interventi di formatori e qualificati consulenti e di rappresentanti delle istituzioni. Disponibile sulla canale
web tv del sindacato www.anclsu.tv l’intervista al
presidente nazionale dell’Ancl Francesco Longobardi,
condotta dalla coordinatrice del Centro Studi Nazionale Paola Diana Onder. Entrambi hanno sottolineato
la proficua collaborazione che ha portato il ciclo di
eventi a raggiungere ormai un elevato e indiscusso
livello formativo e qualitativo.
Per dare traccia tangibile del lavoro compiuto e non
perdere il patrimonio di saperi, sempre sul canale
www.anclsu.tv disponibili alcuni tra i più significativi
contributi. Raccolte le interviste a Pierangelo Raineri
- Segretario Nazionale Fisascat, al professor Marco
Lai, ad Emanuele Massagli, Paolo Tomassetti e alla
dottoressa Zuccaro di Adapt, al cdl David Trotti, al cdl
Bruno Bravi, al cdl Maria Teresa Conti e al Cdl Francesco Geria in un’unica pagina consultabile qui.
Di grande interesse anche il Convegno dell’Ancl Nazionale dell’11 dicembre 2015 e quello dell’Ancl Regione Toscana. Disponibili alcune interviste: all’Avvocato
Francesco Stolfa, il saluto del Presidente del Consiglio Regionale Ancl Toscana Luca Fedeli e l’intervista
al Presidente della Giunta regionale Toscana Eugenio
Giani.
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15 gennaio 2016
eventi
convegni a gennaio
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LATINA - 18/01
PERUGIA - 21/01
Convegno
formativo sul
Jobs Act
L’evoluzione del
lavoro e il Cdl
verso il futuro
L’Ancl-SU, UP di Latina ed Unione Regionale Lazio e Consiglio Provinciale Ordine
Consulenti del Lavoro di Latina organizzano per luendì 18 gennaio dalle ore 14.30
alle ore 18.30 un convegno su “Jobs Act”
presso la Curia Vescovile di Latina (Piazza
paolo VI). Relazionerà il Dott. Nicola D’Erario di Adapt su “La nuova collaborazione
personale continuata” e su “Il Collocamento Obbligatorio”. Intervento conclusivo del
Dott. Massimo Cecchinini.
Per iniziativa dell’Ancl, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di
Perugia, il Convegno Interregionale Emilia
Romagna-Lazio-Marche-Toscana-Umbria
Perugia si terrà nei giorni 21 e 22 gennaio
2016 presso il Centro fieristico Umbriafiere (Piazza Moncada 1, Bastia Umbra) e
sarà incentrato sul tema “Il consulente del
lavoro verso il futuro, Jobs Act: l’evoluzione del lavoro”.
SIENA - 22/01
VARESE - 27/01
Al via i convegni:
si parte dalla
Legge di stabilità
UE: finanziamenti
diretti, appalti
e programmi 2016
L’Ancl, il Consiglio Provinciale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Siena e l’ANCL
U.P. di Siena hanno il piacere di comunicare che anche per il 2016 è stato organizzato un ciclo di 6 Convegni validi ai fini della
Formazione Continua Obbligatoria per un
totale di crediti 24.
Il primo appuntamento si terrà il 22 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso
l’Auditorium CIA di Siena, sul tema “Le
novità in materia di lavoro introdotte dalla
Legge di Stabilità 2016”
L’Ancl, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Varese e l’Unione Provinciale ANCL di
Varese organizzano il seguente convegno
di aggiornamento professionale “Unione
Europea: Programmi, appalti, Finanziamenti
Diretti, Finanziamenti BEI”.
Appuntamento il 27 gennaio dalle ore
14.30 alle ore 18.30 presso Sala Borghi Malpensafiere Via XI Settembre 16, Busto
Arsizio (VA)
febbraio
SIENA
Italiani
all’estero e
comunitari
in Italia
L’Ancl, il Consiglio
Provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Siena
e l’ANCL U.P. di
Siena anche per il
2016 hanno organizzato un ciclo di
6 Convegni validi
ai fini della Formazione Continua
Obbligatoria per un
totale di crediti 24.
Il secondo appuntamento si terrà il 26
febbraio dalle ore
9.00 alle ore 13.00
presso l’Auditorium
CIA di Siena, sul
tema “Lavoratori
italiani all’estero e
lavoratori comunitari in Italia”.
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
edizione nr. 115 del
15 gennaio 2016
CHI SIAMO
DIRIGENTI E SEDI
ANCL - SINDACATO UNITARIO
ANCL SEGRETERIA NAZIONALE
via Cristoforo Colombo, 456 - Scala B, I piano
00145 Roma - tel. 06 5415742
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
Da chi è composto l’Ufficio di presidenza
Presidente Nazionale Francesco Longobardi
Vice Presidente Nazionale Vicario Guido Sciacca
Segretario Tesoriere Luca Bonati
Segretario Amministrativo Romana Bettoni
Coordinatore del Centro Studi Nazionale Paola Diana Onder
Componenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Dario Montanaro, Roberto Morini
CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORI
Da chi è composto il Consiglio
Giammaria Monticelli, Tiziano Belotti, Luigi Sabatini
CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRI
Da chi è composto il Consiglio
Rossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti
CONSIGLIO NAZIONALE
Da chi è composto il Consiglio
Consiglieri di estrazione congressuale
Walter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Biscarini,
Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali,
Antonio Cairo, Stefano Camassa, Stella Crimi, Flavia Croce, Nestore D’Alessandro, Laura Della Rosa,
Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Faoro, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola,
Debora Furlan, Giuseppe Gaetano, Massimiliano Gerardi, Antonietta Giacomin, Zeno Giarola, Daniele Girini,
Mariano Giunta, Alfonso Izzo, Manuela Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro,
Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio,
Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Guido Sciacca,
Roberta Sighinolfi, Antonella Spalletti, Antonio Stella, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo,
Enrico Vannicola.
Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di diritto
Giancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato
PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL
I presidenti dei Consigli Regionali dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Pasquale Arteritano (Molise), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano),
Maria Paola Cogotti (Sardegna), Marco Degan (Veneto), Anna Maria Ermacora (Friuli Venezia Giulia),
Luca Fedeli (Toscana), Nicola Filippi (Piemonte), Andrea Fortuna (Lombardia), Anna Maria Granata (Campania),
Francesca Antonia Laganà (Calabria), Fabio Licari (Marche), Fabrizio Marti (Liguria), Claudia Paoli (Umbria),
Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Lucia Scarpone (Abruzzo),
Stefania Scoglio (Sicilia)