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I
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
08/01/2016
U-ss/100/2016
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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ~GEG~EHI
/)1'1'8.\'0 il
llifl,",,'(('!YJ dI'I/o f:illsti=.ù,
U-GF/2016
Cire. n. 648/XVIII Sesso
Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI
Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte d'Italia
LORO SEDI
OGGETIO: newsletter Energia n° 2 dicembre 2015.
Gentilissimo Presidente,
in allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarti il secondo numero
per il 2015 della "Newsletter Energia", curata dal nostro GdL Energia, coordinato dal
Consigliere Gaetano Fede.
Cordiali saluti.
IL
CONSIG~ERE SEGRETARIO
Allegato: e.s.d.
\.i a
XX Se IH' ml,,'e, :;
00 l il7 Boma, haI\­
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s4·~rel('ria@iJl gp f'c.e ll
WWW.tlltloillgeg rH'rf', il
IL PRESIDENTE
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri prosegue con questa NEWSLETTER ENERGIA N. 2/2015 il
Ilservizio
Consiglio
deglidiIngegneri,
in collaborazione
con la Direzione
Centrale per che
la
di Nazionale
informazione,
comunicazione
e di aggiornamento
sulle problematiche
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha attivato
interessano l’energia e gli impianti in genere.
un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio
Nellesviluppato
newsletterattraverso
si dà conto
delle principali
normeche
e/o avrà,
documenti
emanati nelcadenza
periodo
sarà
la presente
“newletter”
verosimilmente,
mensile.
None sono
appena
il nuovo
del CNI sarà
operativo,
la l’attività
newsletter
troveràdi
antecedente
inserite
notizie esito
puntualizzazioni,
riguardanti
anche
del Gruppo
collocazione
all’interno
Lavoro Energia
e del CNI.dello stesso. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una
sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento
Il servizioinè materia
curato dal
Franco incendi.
Barosso, Ilcomponente
del Gruppo
di Lavoro
Energia
CNI,
completo
di collega
prevenzione
servizio è curato
dal collega
Marco
Di del
Felice
componente
GruppoGaetano
di Lavoro
coordinato daldel
Consigliere
Fede. “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere
Gaetano Fede.
CIRCOLARI
CNI 2015
sul sito
1. DM 13/12/2012: “Modifica
e integrazioni
al (link
decreto
18CNI)
maggio 2007 concernente le
1. norme
Newsletter
di sicurezza
Energia n. 1per
- Settembre
le attività
2015
di (Circolare
spettacolo
CNIviaggiante”
n. 597 del 14/09/2015
– G. U. ) n. 297 del
2. 21/12/2012.
60° Congresso nazionale – Attività autogestite del 29 settembre (Circolare CNI n. 601 del
2. DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione
15/09/2015)
della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” - G. U. n. 301 del
28/12/2012.
NORME 2015
3. Errata corrige relativa al DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996,
1. D.M. 30/09/2015
“Approvazione
norme
tecniche
la salvaguardia
della sicurezza
concernente
l'approvazione
delladelle
regola
tecnica
di per
prevenzione
incendi
per la
relativamentecostruzione
ai materiali, ed
agli esercizio
apparecchi,
installazioni
e agli impiantie alimentati
con
progettazione,
deiallelocali
di intrattenimento
di pubblico
spettacolo”
- G. U. n.
4 del 05/01/2013.
gas combustibile
e all’odorizzazione
del gas” (G.U. n. 282 del 03/12/2015)
4. DM 20/12/2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
2. UNI EN 13203-2: 2015 “Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – Parte
attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
2: Valutazione
consumo
di energia”
incendi"
- G. U. n.del
3 del
04/01/2013.
5. Con
lettera
circolare 2015
(DCPREV
n.15909degli
del edifici
18/12/2012)
la Direzione
Centraledi
3. UNI
EN 13141-11:
“Ventilazione
– Verifica
della prestazione
Prevenzione e Sicurezza Tecnica, di concerto con il Ministero Sviluppo Economico,
componenti/prodotti per la ventilazione degli alloggi – Parte 11: Unità di ventilazione di
sostituisce la precedente lettera circolare (prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997) in
immissione”
materia
di controlli di prevenzione incendi nelle centrali di produzione di idrocarburi
(attività
7 del
DPR
151/2011):
le di
procedure
valide
le piattaforme
off-shore
4. UNI EN
13611:
2015
“Dispositivi
sicurezza eprima
controllo
perper
bruciatori
ed apparecchi
a gas
vengono estese anche agli impianti su terraferma, adattandole comunque alle nuove
e/o combustibili liquidi – requisiti generali”
procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011.
5. UNI i file
EN delle
12309-2:
In allegato
norme2015
citate.“Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad
assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non
maggiore di 70 kW – Parte 2: Sicurezza
1
6. UNI 11235: 2015 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la
manutenzione di coperture a verde”
7. UNI EN 30-2-1: 2015 “Apparecchi di cottura a gas per uso domestico – Parte 2-1:
Utilizzazione razionale dell’energia – Generalità
8. EC 1-2015 UNI CEI EN 16247-3: 2014 “Diagnosi energetiche – Parte 3: Processi”
9. UNI EN 16703: 2015 “Acustica – Procedura di prova per sistemi di parete a secco con lastre
di gesso rivestite con orditura di acciaio – Isolamento acustico per via aerea”
10. UNI CEN/TR 15760: 2015 “Contatori di calore – Lista di controllo (checklist) documentante le
relazioni tra la Direttiva 2004/22/EC relativa agli strumenti di misura e EN 1434: 2007
11. UNI EN 13203-1: 2015 “Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda –
Parte1: Valutazione della prestazione delle distribuzioni di acqua calda”
12. UNI ISO12913-1: 2015 “Acustica – Paesaggio sonoro – Parte 1: Definizione e impostazione
concettuale”
13. UNI EN ISO 11855-5: 2015 “Progettazione dell’ambiente costruito – Progettazione,
dimensionamento, installazione e controllo dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento
radianti integrati – Parte 5: Installazione
14. UNI EN ISO 11855-3: 2015 “Progettazione dell’ambiente costruito – Progettazione,
dimensionamento, installazione e controllo dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento
radianti integrati – Parte 3: Progettazione e dimensionamento
15. UNI ISO 9869-1: 2015 “Isolamento termico – Elementi per l’edilizia – Misurazione in situ
della resistenza termica e della trasmittanza termica – Parte 1: Metodo del
termoflussimetro”
16. UNI EN ISO 11855-2: 2015 “Progettazione dell’ambiente costruito – Progettazione,
dimensionamento, installazione e controllo dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento
2
radianti integrati – Parte 2: Determinazione della potenza di riscaldamento e di
raffrescamento di progetto”
17. UNI EN ISO 9972: 2015 “Prestazione termica degli edifici – Determinazione della
permeabilità all’aria degli edifici – Metodo di pressurizzazione mediante ventilatore”
18. UNI EN 15632-1: 2015 “Tubazioni per teleriscaldamento – Sistemi di tubazioni flessibili
preisolate – Parte 1: Classificazione, requisiti generali e metodi di prova”
19. UNI EN 15632-2: 2015 “Tubazioni per teleriscaldamento – Sistemi di tubazioni flessibili
preisolate – Parte 2: Tubazioni di servizio in plastica boccate – Requisiti e metodi di prova”
20. UNI EN 15632-3: 2015 “Tubazioni per teleriscaldamento – Sistemi di tubazioni flessibili
preisolate – Parte 3: Sistemi di tubazioni di servizio in plastica non boccate – Requisiti e
metodi di prova”
21. UNI EN ISO 14414: 2015 “Valutazione energetica dei sistemi di pompaggio”
22. UNI 11603: 2015 “Impianti per la produzione e l’utilizzo di gas da gassificazione di biomassa
combustibile – Classificazione, requisiti, regole per l’offerta, l’ordinazione, la costruzione e il
collaudo”
NOTIZIE IN BREVE

Lo scorso 3 settembre 2015 si è svolta a Roma presso la sede del C.N.I. una riunione operativa dei
componenti dei gruppi di lavoro CTI nominati dal C.N.I.

Lo scorso 29 settembre 2015 si è svolta a Venezia nella giornata precongressuale l’ormai tradizionale
riunione degli esperti Energia/Impianti (richiesta dalla F.I.O.P.A.).

Si seguono, sia presso ACCREDIA che presso CTI, gli schemi di accreditamento per EGE ed Energy Auditor.

Il GdL Energia del CNI sta procedendo alla stesura di un documento da inviare agli Ordini territoriali
riguardante i requisiti minimi necessari per l’APE, oltre che di quello di richiesta modifica al D.M. n.
37/2008; si sta inoltre procedendo alla revisione delle Linee Guida per la verifica della relazione sul
contenimento dei consumi energetici, aggiornandole con i recenti decreti dello scorso 26 giugno.

E’ iniziata una collaborazione con AICARR (molto impegnativa) per la stesura di un Testo Unico per l’Energia.
3

Si è monitorata con molta attenzione l’attività di ISPRA per l’adeguamento normativo in materia di
inquinamento acustico con la ridefinizione della figura professionale del tecnico competente in acustica (si
allega il documento, molto critico, trasmesso).

In considerazione dell’anticipazione a giugno 2016 del 61° Congresso nazionale di Palermo, si ritiene che la
riunione della macroarea Energia sarà programmata per il prossimo mese di marzo e la 2° Giornata
nazionale dell’Energia avrà luogo nel mese di maggio.
Allegato:

Nota CNI ad ISPRA del 04/12/2015, prot. n° 7394/2015.
4
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLII"Cl,C\EHI
il
/JI't'KA!I
illuw.;/l'lfJ d,4ffl ClIls11Z/1f
/U-AZ/15
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
04/1212015
U-ndI739412015
1lll111f
III
Egregio
Prof. Bernardo De Bernardinis
Presidente ISPRA
segreteria. presìdenza(a>,is prambìen te .it
protocollo. ispra@i~pra .legalmail. it
Egregio
Arch. Delio Atzori
Servizio Agenti Fisici
[email protected]
e p.c.
Ing. Salvatore Curcuruto
Responsabile Servizio Agenti Fisici
Salvatore.curcuruto@isprambiente
A tutti i componenti del GdL
ISPRA
Loro indirizzi
Oggetto:
Proposta tecnica per l'adeguamento della disciplina
dell'attività
e
della
formazione
della
figura
professionale dì tecnico competente in materia dì
acustica ai sensi dell'art,19 della legge 30/10/2014
n.161 (UDelega al Governo in materia di inquinamento
acusticd') - contributo del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri del 13/10/2015 - ulteriori osservazioni
In vista dell'ormai prossima elaborazione del documento
. '.
"tecnico predisposto dal Gruppo di Lavoro costituito all'interno
~)~~\~~ ì~;;::,';:~':::';;:' dell'ISPRA, con l'apporto di professionalità esterne, si intende
II'L +:30 Ot,(,f)?6701 trasmettere
il presente contributo informativo derivante dalla
l'\{·~r{~I(,l'ia<t'1il'lìi·tJHIiI"· .Ii
~t'~Tr!lt'Jìu@;'tllt!-pN",f'll
WW"'.ftH loillgf<~nt·r{'.il
'
I
C:O.'\SICUO NAZIO"ALE
m:cl.l I\1 ,I
ì,
\1 Bi
lettura del testo finale ricevuto dai rappresentanti CNI all'interno
del citato GdL, pur sapendo dì essere stati invitati ad operare
esclusivamente in modalità revisione sull'ultima verSIOne
trasmessa, modalità che comunque Sl allega ma che
evidentemente non può essere esaustiva.
Questo perché dalla lettura del documento tecnico relativo
all'art. 19, comma 2, lettera
della legge 30 ottobre 2014 n.161
(Legge europea 20 13-bis), inviato via e-mail in data 30 novembre
2015 (Relazione - lettera f) - Rev30_11_2015.doc), permangono
alcune perplessità e talune rilevanti criticità, quanto a contenuti e
metodo seguito, pur dopo l'invio del contributo dei componenti
incaricati dal CNI, avvenuto in data 13/10/2015 e dopo
l'intervento dei nostri rappresentanti alla riunione dello
scorso 26 novembre.
n,
Si ritiene quindi di fare cosa utile nell'inviare nuovamente
alcune considerazioni, che hanno lo scopo di migliorare il testo
finale, emendandolo da una serie di previsioni che potrebbero dar
luogo a confusione e contestazioni.
Il tutto prendendo atto che il documento, nella versione
datata 30 novembre 2015, è comunque migliorato rispetto alla
versione precedente ed ha tenuto conto (in parte) di alcune delle
proposte avanzate dal CNI, soprattutto in tema di dipendenti
pubblici, innalzamento del termine per la verifIca del
mantenimento della competenza professionale e maggiore
definizione della possibilità di cancellazione dagli elenchi.
***
"PROFESSIONE REGOLAMENTATA DI TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA" : UNA INNOVAZIONE PRIVA DI ADEGUATA
GIUSTIFICAZIONE
Suscita notevoli perplessità la previsione (alquanto succinta,
in verità) - contenuta a pago 6 del documento - della "Professione
Regolamentata del Tecnico Competente in acustica".
Nel testo (anche in questa ultima versione) la questione viene
trattata di sfuggita e senza il necessario approfondimento e questo
si ritiene costituisca un grave limite dell'articolato, in punto di
diritto.
2
I
CO;\iS[CI.[O \'Ar.IOÌ\"ALE DI·:CI.I I\U L\I Iii
La introduzione nell'ordinamento di una nuova Professione
regolamentata necessita di solide basi giuridiche e ben valide
raglOm.
Nel documento dell'ISPRA, invece, la "necessità" di creare
dal nulla una nuova figura professionale, definita (in senso
tecnico) "Regolamentata" consegue con un salto logico privo di
alla mera elencazione dei contenuti
ragionevole giustificazione
della Direttiva servizi ed ad una definizione di "professione
regolamentata" ai fini comunitari.
Pare al CNI evidente l'assenza di gualungue meditata ed
approfondita istruttoria alla base delle scelta (progettata) di
individuare ex novo una nuova Professione Regolamentata.
Tale non può certo definirsi il richiamo pedissequo dei
contenuti della direttiva 2006/123/CE o l'elencazione delle
"definizioni" contenute nel successivo d.lgs. n.59/ 20 1O.
Senza contare che è tutto da dimostrare che nel riordino e
adeguamento '{dell'attività e della formazione" del tecnico
competente in materia di acustica, previsto dalla legge-delega,
possa farsi rientrare il "salto di qualità" ipotizzato dall'ISPRA, che
mira a far assurgere la figura del tecnico competente in acustica a
vera e propria Professione Regolamentata al pari, ad es., di
Ingegneri ed Architetti.
Non c'è infatti traccia nei principi(; .. crit~ri direttivi della
delega della volontà del Parlamento di autorizzare una nuova
~ra professionale all'interno dell'ordinamento (e si ha ragione di
credere che - se questa fosse stata la volontà
sarebbe stata
chiaramente ed esplicitamente manifestata, data la indubbia
rìlevanza della questione).
La Corte Costituzionale ha più volte affermato che la
individuazione di una nuova figura professionale non solo è
riservata alla competenza legislativa statale, ma che si giustifica
unicamente in presenza della necessità - altrimenti non
perseguibile - di tutelare primari interessi dell'ordinamento.
Ebbene, nell'articolato non vi è alcuna spiegazione delle
imprescindibili ragioni per le quali la cura dell'interesse pubblico
nella materia dell'inquinamento acustico richieda l'istituzione di
una nuova Professione (mentre fino ad oggi ne ha fatto a meno).
3
I
CO.\'SICUO \',\ZI()[\-'\I,I': DVCU J\LI.I.\III
Nemmeno si condivide l'affermazione l (alquanto perentoria,
in verità) che il "resto del gruppo di lavoro" abbia condiviso la scelta
dell'ISPRA, sembrando invece che la segnalazione e la
preoccupazione espressa per iscritto dai rappresentati CNI abbia
avuto qualche adesione all'interno del GdL.
Senza contare che l'introduzione di una nuova Professione
Regolamentata presuppone l'attribuzione di specifiche e riservate
competenze professionali.
Tanto è vero che il periodo finale del comma 2 dell'art.2
del DPR n.137/2012 afferma espressamente che: "La formazione
di albi specigJi, legittimanti spec~ esercizi dell'attività
professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esamz
ulteriori, è ammessa solo su espressa previsione di legge",
Ma le competenze del tecnico in materia di acustica non gli
appartengono in via esclusiva, facendo invece parte del bagaglio di
competenze professionali dì altre Categorie professionali.
E' il caso, senza dubbio, degli Ingegneri.
E' opinione del Consiglio Nazionale, infatti, che l'Ingegnere
iscritto alle sezioni A e B dell'albo professionale, in base al proprio
percorso accademico e professionale, possegga già tutte le
competenze necessarie a svolgere l'attività di tecnico competente
in acustica ambientale, senza necessità di frequentare ulteriori
corsi e di superare esami ministeriali (avendo già positivamente
effettuato l'Esame di Stato).
Le stesse perplessità suscita la previsione (anch'essa
espressa in forma lapidaria e priva di qualsiasi mInima
giustificazione e forma di istruttoria) di seguire percorsi di
"formazione continua permanente" e di introdurre una forma di
tirocinio e di prevedere appositi organi disciplinari a livello
territoriale (pag.6 della bozza).
Aspetti quali il tirocinio, l'esercizio della funzione
disciplinare, l'assicurazione professionale, sono propri delle
Professioni tecniche disciplinate dal DPR 7 agosto 2012 n.137
("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionalt'), in
I
Espressa Ìn nota, a pag.6 della versione datata 30 novembre 20 l S,
4
ragione di ben determinate caratteristiche storiche e sociali delle
medesime.
Non si può prendere queste specifiche attribuzioni,
intimamente connesse alla storia, alle funzioni ed al ruolo delle
Professioni (queste sì!) regolamentate e trasferirle a piè pari e
"incollarle" ad una figura professionale di settore, priva di esame
di Stato e di albo professionale, prendendo a giustificazione la
necessità di attuare direttive comunitarie (che non trattano la
figura in questione).
Si esprime quindi netta con trarietà
per concludere sul
punto - alla scelta (sia pure espressa in maniera incidentale e
quasi sottotono) di prevedere nell'articolato la nascita della
Professione Regolamentata del Tecnico competente in acustica e
questo per assenza dei presupposti, assenza di adeguata
istruttoria e difetto assoluto di motivazione.
***
ALTRE INCONGRUENZE DELLA PROPOSTA TECNICA
Fatta salva la questione principale (impossibilità dì
procedere, allo stato e in assenza di fondate ragioni, alla
individuazione per legge di una nuova Professione regolamentata),
è necessario ed opportuno procedere poi nella segnalazione di
ulteriori incongruenze e contraddizioni contenute nella uProposta
tecnica" inviata da ISPRA.
***
LA FIGURA DEL TCA NEL CONTESTO EUROPEO
Premesso che, pur avendone molto parlato durante l'unica
riunione di gruppo, nel documento trasmesso non pare a nostro
avviso sufficientemente spiegato e motivato il passaggio da TCM a
TCA (passaggio che comunque si condivide), si contesta del tutto il
paragrafo nA, intitolato "La figura del TCA nel contesto
europeo" : nessuna delle normative citate di livello europeo fa
espresso riferimento alla figura del tecnico in acustica e non può
quindi logicamente essere presa a fondamento di un preteso
5
] ' COI'\SICLIO .'iAZIO\.\LE DECLlI\LI {"" Hl
ampliamento
d~lle
sue funzioni e, prima ancora, del suo "status"
!l~ll'ordìnamento.
Non si condivide poi l'affermazione (a pag.5) che "le
professioni ordinistiche costituiscono, di fatto, un caso particolare
della più generale fattispecie delle professioni regolamentate"
(QUALI?). Nel campo delle professioni tecniche, invece, vige
appieno il principio espresso dall'art. 1, comma 1, letto a), DPR 7
agosto 2012 n.137 : "per "professione regolamentatci', si
intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa
disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito
solo
a
seguito
d'iscrizione
in
Ordini
o
Collegi)
subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle spec~fìche professionalità". Tale disposizione
chiarisce una volta per tutte che solamente quelle costituite in
Ordini o Collegi sono vere e proprie professioni regolamentate (da
notare che una prima versione del testo regolamentare ~ facente
riferimento anche agli elenchi tenuti dalle PPAA - è stata
eliminata, in seguito al parere negativo espresso sul punto dal
Consiglio di Stato In sede consultiva sullo schema di
Regolamento).
***
PROPOSTA DI ARMONIZZAZIONE
1) Nell'articolato non viene accolta la proposta avanzata da più
soggetti e non solo dal CNI (certamente condivisibile, anche
in un'ottica di riduzione dei costi in capo ai professionistI)
dell'opportunità di considerare possibili ed alternativi tra
di loro, per i tecnici laureati, per il riconoscimento della
figura di Tecnico competente in acustica, frequenza di
corsi (con esame finale) oppure soltanto esame
teorico/pratico oppure (come accade oggi) affiancamento
a tecnico già competente con esame finale.
2) Inoltre 180 ore di corso appaiono veramente eccessive nel
caso dei professionisti Ingegneri, e paiono giustificarsi
unicamente in un'ottica di implementazione della logica dei
corsi e delle relative strutture chiamate a organizzarli. In via
generale, ad avviso del CNI, non è metodologicamente
corretto e congruo introdurre nuovi oneri a carico dei
professionisti, giustificando l'introduzione ex novo di
ulteriori passaggi burocratici per lo svolgimento dell'attività
professionale con una presunta ricerca dell'innalzamento
6
I
CONSICUO \;\%!(J\ALE DECLI l \i ,li, \1 ili
della qualità senza lasciare la possibilità di percorrere VIe
alternative altrettanto serie e qualificanti (visto che si
prevede sempre un esame finale).
3) Poco comprensibile e necessariamente da motivare ed
argomentare in maniera più approfondita appare la
previsione dei titoli che consentono l'scrizione all'elenco
nominativo dei tecnici competenti in acustica, SENZA
ED
ESAMI>
NECESSITA' DI
SOSTENERE
CORSI
unic?mente per i possessori di dottorato di ricerca o master
universitario (pagg.8 e Il, proposte rispettivamente del
"Sistema delle Agenzie" e "Posizione ISPRA"), determinando
per tutti gli altri professionisti, anche laureati, l'obbligo di
frequenza di corsi, con relativo esame finale.
4) Nel documento manca la previsione di una chiara
DISCIPLINA TRANSITORIA, che consenta, a chi ha già in
itinere un percorso iniziato per diventare tecnico
competente, la possibilità di poterlo completare.
5) Nella versione del 30 novembre 2015 è stata ora aggiunta la
totale esclusione dei corsi effettuati unicamente in
modalità e-learning (pag. 14 del documento), con scelta
che, così formulata, suscita qualche perplessità e
soprattutto in netta controtendenza rispetto ai recenti
sviluppi dell'ordinamento (v. l'art. 20, comma 1, letto o), del
d.1gs. 14 settembre 2015 n.151, in tema di formazione a
distanza per i coordinatori della sicurezza), fermo restando
ovviamente l'obbligo di formazione frontale per le
esercitazioni pratiche.
Per tutte le suesposte ragioni, appare imprescindibile un
deciso cambio di rotta e ripensamento dei contenuti della "Proposta
tecnica)), valutando anche l'opportunità di un allungamento dei
tempi di trasmissione del documento al Ministero.
Si rende necessario avvisare, inoltre, per senso di
correttezza istituzionale, che il CNI - perdurando il mancato
riscontro alla richiesta di instaurare un dialogo costruttivo ed
efficace e perpetuandosi la mancata correzione delle più evidenti
storture segnalate (specie riguardo la affermata volontà di
istituire, in assenza dei presupposti di legge, la Professione
Regolamentata del Tecnico Competente in Acustica) - si vedrà
7
I
CONSICLIO NAZIO\.\LE DECLI I \i.!' \1.10
costretto ad attivare tutte le iniziative necessarie a tutela degli
interessi e delle prerogative dei Professionisti Ingegneri, nei
confronti del provvedimento in via di approvazione.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)
~
MC0212/spra
fl/f, :
8