Congedo parentale a ore - indicazioni INPS

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CONGEDO PARENTALE A ORE: indicazioni Inps
Riferimenti normativi:
art. 32 D.Lgs. n. 151/2001
Circolare Inps n. 152 del 18/08/2015
Messaggio Inps n. 6704 del 03/11/2015
L’Inps, con circolare n. 152/2015, ha fornito prime indicazioni sulle modalità di fruizione del
congedo parentale ad ore.
Si ricorda che la legge di stabilità 2013 Legge n. 228/2012 ha introdotto l’art. 1-bis D.Lgs. n.
151/2001 prevedendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo
parentale in modalità oraria, previa definizione da parte della contrattazione collettiva delle
modalità di fruizione del congedo su base oraria, dei criteri di calcolo della base oraria e
dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il decreto attuativo Jobs Act d.lgs. n. 80/2015 è nuovamente intervenuto sull’art. 32 introducendo
con il comma 1-ter un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria applicabile in
caso di assenza di contrattazione collettiva, secondo il quale in tal caso i genitori lavoratori
dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
(Si ricorda che le modifiche apportate dal decreto attuativo Jobs act aventi natura sperimentale
dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 sono state rese definitive dal d.lgs. n. 148/2015).
L’introduzione della modalità di fruizione ad ore non modifica la durata del congedo parentale,
restando invariati i limiti complessivi ed individuali di godimento previsti per i genitori lavoratori
dipendenti.
In particolare, il decreto attuativo Jobs act ha ampliato la possibilità di fruizione fino a 12 anni di
vita del bambino con indennizzabilità fino a 6 anni del bambino.
Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, anche con possibilità di
alternare giornate/mesi di congedo a giornate lavorate in cui il congedo è fruito in modalità
oraria.
In caso di fruizione del congedo parentale ad ore, essendo presenti nella stessa giornata
svolgimento di attività lavorativa ed assenza per congedo, le domeniche ed eventualmente i
sabati in caso di settimana corta non sono considerate né ai fini del computo né ai fini
dell’indennizzo.
L’Inps ha fornito indicazioni anche in riferimento all’eventuale in cumulabilità del congedo
parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal Testo Unico maternità/paternità,
precisando che tale in cumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di
lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda
assicurare, nella medesima giornata, una parziale prestazione lavorativa.
In particolare, è prevista l’incumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del
congedo parentale:
- con il congedo parentale ad ore per altro figlio;
- con i riposi orari per allattamento anche se fruiti per bambini differenti;
- con i riposi orari giornalieri di cui all’art. 33 comma 2 e art. 42 comma 1 T.U. previsti per i
figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se
richiesti per bambini differenti.
E’ invece prevista invece la compatibilità con permessi non disciplinati dal testo unico
maternità/paternità, quali ad esempio i permessi fruiti in modalità oraria per assistenza a
familiare disabile di cui all’art. 33 commi 3 e 6 Legge n. 104/1992.
L’Inps precisa altresì che la contrattazione collettiva, anche aziendale, nel definire le modalità di
fruizione del congedo parentale, può prevedere anche criteri di cumulabilità diversi da quanto
previsto dalla normativa.
Congedo parentale ad
ore (art. 32 T.U.)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)
non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)
non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo
parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)
non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche
se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)
compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se
stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)
compatibile
Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero, che, in assenza
di contrattazione collettiva, è determinato prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero
contrattualmente previsto del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Misura dell’indennizzo
Il congedo parentale ad ore è retribuito con le stesse modalità previste per il congedo parentale
fruito su base giornaliera, prendendo a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo
di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente al periodo in cui ha inizio il
congedo stesso. Ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera non si
computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli
altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Contribuzione figurativa
Le ore di congedo parentale, indipendentemente dal fatto che siano o meno retribuite, sono
coperte da contribuzione figurativa.
N.B.
Il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione.
Il congedo parentale non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di
lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.
Modalità di presentazione della domanda
Il lavoratore interessato al congedo parentale deve presentare richiesta di congedo al datore di
lavoro e all’Inps.
Attualmente la richiesta all’Inps è presentata mediante un’apposita domanda on line, diversa
dalla domanda di congedo parentale giornaliero/mensile. Pertanto, se in un determinato arco
temporale, il lavoratore intende fruire del congedo parentale sia in modalità giornaliera che in
modalità oraria dovrà utilizzare le due diverse procedure on line.
Nella prima fase di attuazione, è previsto che:
- la domanda sia presentata in relazione al singolo mese solare; in caso di congedo parentale ad
ore fruibile in più mesi vanno presentate più domande, una per ogni mese interessato dal
congedo;
- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità
oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa. A regime, invece, la
domanda di fruizione del congedo ad ore dovrà essere presentata all’Inps prima dell’inizio del
congedo fino al massimo al giorno di inizio di fruizione. Resta fermo che comunque il lavoratore
deve rispettare nei confronti del datore di lavoro i termini di preavviso previsti dalla normativa
di almeno 5 giorni in caso di congedo parentale giornaliero/mensile o 2 giorni in caso di congedo
parentale ad ore.
La presentazione della domanda può avvenire secondo le seguenti modalità:
- Web, accedendo tramite pin ai servizi on line dedicati al cittadino selezionando “Invio
domande di prestazioni a sostegno del reddito” – “Maternità” – “Acquisizione domanda”.
- Contact center integrato, contattando il numero verde 803164 da rete fissa o il numero
06164164 da telefono cellulare;
- Patronati.
Ancona, 4 novembre 2015
Area Lavoro Prov.le