Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di

Download Report

Transcript Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia

ORDINANZA N° 22/2014 Gara di pesca d’altura “MARATUNA – 2ª Edizione”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

VISTA

l’istanza pervenuta il 01/04/2014 e successive integrazioni con la quale la Sig.ra ANTONINI Camilla, in qualità di Presidente dell’ “A.S.D. ALBARELLA ANGLER’S CLUB”, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare in mare una gara di pesca denominata “

MARATUNA – 2ª Edizione

” per il giorno 25 Aprile 2014 (con riserva del 26/04/2014 in caso di condizioni meteo marine non favorevoli);

VISTA VISTA

l’Ordinanza n° 63/2008 in data 02/09/2008 della Capitaneria di Porto di Chioggia; la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72);

VISTI

gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO

D.lgs n° 4 del 09/01/2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010”

VISTO

il Decreto 17 aprile 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo all’Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso;

RITENUTO

necessario regolamentare lo specchio acqueo interessato dallo svolgimento della manifestazione e nel contempo garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

R E N D E N O T O

che nel giorno

25 Aprile 2014

(con riserva del 26/04/2014 in caso di condizioni meteo marine non favorevoli), dalle ore 07:30 alle ore 17:30 circa, la zona di mare delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate nautiche (Datum di riferimento – WGS 84), meglio evidenziata nell’allegata planimetria, sarà interessata da una gara di pesca sportiva organizzata dall’ “A.S.D. ALBARELLA ANGLER’S CLUB”, alla quale è prevista la partecipazione di 60 (sessanta) unità circa contraddistinte da una bandiera triangolare a fondo bianco con scritta “

ALBARELLA

” di colore blu: A) B) C) D) E) LAT. 45° 05’ 57’’ N – LONG. 012° 40’ 24’’ E; LAT. 45° 05’ 57’’ N – LONG. 012° 28’ 18’’ E; LAT. 45° 10’ 06’’ N – LONG. 012° 29’ 54’’ E; LAT. 44° 53’ 47’’ N – LONG. 012° 39’ 57’’ E; LAT. 44° 53’ 47’’ N – LONG. 012° 48’ 54’’ E.

O R D I N A

Articolo 1 Disciplina della navigazione

Dalle ore 07:30 alle ore 17:30 circa del giorno 25 Aprile 2014, nella zona di mare suindicata e riportata nell’allegata planimetria, a meno di 200 mt. dalle unità impegnate nella gara di pesca, è vietato:     Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; Praticare la balneazione; Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; Svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti alla gara.

Articolo 2

 manifestazione;

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: le unità facenti capo all’organizzazione in servizio di assistenza ai partecipanti alla  le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute a prestare la massima attenzione ai mezzi impegnati nella manifestazione.

Articolo 3 Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell’art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall’art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010” qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione “Ordinanze”. Chioggia, 22 Aprile 2014

IL COMANDANTE C.F. (CP) Alberto VICINI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39

ALLEGATO ORDINANZA N° 22/2014