07. Lo Stato giurisdizionale
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Transcript 07. Lo Stato giurisdizionale
Lo Stato giurisdizionale Ques2oni di metodo • Il superamento dell’organizzazione feudale dello spazio poli2co avviene in modo diverso nei diversi contes2. Se ne può dare quindi solo una fenomenologia: tali fenomeni sfuggono a una storia comune. • Unico momento comune è la tendenza alla concentrazione del potere secondo forme giuridiche direAamente dipenden2 dalla iurisdic'o. Le Storie nazionali. Taluni esempi • Spagna: riconquista del territorio; legiDmazione del Re in funzione di uno scontro religioso-‐
ideologico; formazione di una realtà statuale vasta. • Svizzera: passaggio rapido da un sistema feudale a un sistema confederato/comunita2vo. • Italia del nord: primato delle ciAà; asservimento delle is2tuzioni ciAadine a singole famiglie; la Signoria. • Italia del sud: inesistenza di autonomie comunali; Stato accentrato di 2po feudale. Accentramento e ridefinizione del potere • Principio guida: concentrare diverse iurisdic2ones in un solo soggeAo, il Principe, significa ridefinire la qualità di questa relazione giuridica. • Questo fenomeno non è né immediato né univoco: l’accentramento cambia la struAura stessa della iurisdic2o, portando l’organizzazione della società feudale a un punto di roAura. • Lo Stato giurisdizionale è quella forma di accentramento del potere che si realizza prima che questo punto di roAura si verifichi, con il passaggio allo Stato assoluto. La ridefinizione dello spazio poli2co Popolo e territorio • Lo Stato moderno è “una costruzione di massa” (F. Braudel). La società feudale si basa sull’equilibrio e la costanza della popolazione; il suo superamento avviene con l’accrescimento demografico e gli squilibri che esso comporta. La ricchezza di uno Stato è nel numero dei suoi ciAadini. • Nasce la fron2era. Differenza con la “marca” della società feudale: in quella è il territorio a determinare la iurisdic2o; questa è l’indice di un’ unità del potere che comporta la necessità di delimitazione del territorio. • Si inverte la relazione: dal territorio nasce la legiDmazione, non il contrario. La prima dinamica: accentramento di poteri nel Principe • Difesa del territorio: ridefinizione di struAura e compi2 dell’esercito; dal combaDmento come munus alla guerra come prestazione personale. Esercito del Re, non solda2 dei nobili (feudatari) fedeli al Re. • Controllo economico del territorio: dogana, valuta unica di conio ufficiale. Seconda dinamica: negoziazione di poteri • La maggior parte delle funzioni del principe vengono da ques2 esercitate come fruAo di negoziazione con altri soggeD dota2 di iurisdic2o: i corpi intermedi. • Il potere fiscale: – limite: il Re non può imporre tasse senza il consenso dei corpi; – veicolo: il Re effeAua il prelievo fiscale tramite i corpi. Joyeuse entrée (Brabante 1354) • Il duca Jean ha solo una figlia; • Riunisce quindi i rappresentan2 delle ciAà del ducato perché acconsentano al matrimonio di questa con il duca Venceslao di Bruxelles, comportando quindi un cambio di dinas2a; • Concede alle ciAà una serie di garanzie; per esse il duca non può dichiarare guerra, fare traAa2 e prelevare tasse senza il consenso di un Consiglio, faAo da rappresentan2 delle ciAà. • Questo dovrà essere integrato solo da ciAadini na2 in Brabante, così come il potere regale non potrà mai appartenere a collaterali di Venceslao. TraAato di Tubinga 1514 • ContraAo tra il conte del Würtemberg e i ce2 territoriali (Landschaf); • Il conte non può esigere direAamente delle imposte, ma i Ce2 sono responsabili illimitatamente per il pagamento dei suoi debi2. • Il conte può chiamare sempre gli Stände a quest‘obbligo; • Ques2 potranno poi drenare risorse finanziarie dal territorio soAoposto alla propria giurisdizione, tassando le singole aDvità , i trasferimen2 di ricchezza o i consumi economicamente più ricchi. • Questo potere non è fiscale in senso proprio: dal punto di vista giuridico è costruito sull‘idea di responsabilità solidale e illimitata dei consocia2 per i debi2 del gruppo. Principe e società di corpi. • La concentrazione del potere è, allo stesso tempo, causa ed effeAo di nuove concentrazioni di interessi poli2ci e sociali: – CiAà/campagna; – Feudatari/mercan2; – Chierici/laici; • Ogni nuova fraAura diventa, per una logica tuAa medievale della iurisdic2o, un corpo intermedio. Corpo intermedio • Definizione: comunità necessaria che risponde ad un ordinamento par2colare, le cui norme sono direAamente o indireAamente opponibili anche a soggeD estranei; • CaraAeri: – Necessarietà: il singolo appar2ene ad un dato c.i. per nascita o mutamento irredimibile di stato; – Par2colarità: ogni c.i. è iden2ficato in un dato ius proprium; se due c.i. avessero un iden2co ordinamento, sarebbero in realtà un unico c.i. Opponibilità delle norme • DireAa: verso l’interno del c.i.; le norme dell’ordinamento par2colare al c.i. sono le uniche cui far riferimento per ques2oni rela2ve all’appartenenza del singolo al c.i. e alle rela2ve conseguenze giuridiche; • IndireAa: verso l’esterno del c.i.; alle norme par2colari del c.i. gli altri ordinamen2 devono implicitamente conformarsi, perché non possono avere norme circa le materie proprie, che tuAavia presuppongono. Un esempio • Un ordine monas2co è un corpo intermedio, perché: – È un ordinamento proprio, par2colare anche rispeAo al diriAo canonico universale; alle norme canoniche generali devono aggiungersi quelle derivan2 dalla tradizione propria di quel singolo ordine; – È faAo di membri determina2, che vi entrano mutando il proprio stato. Un esempio • L’ordine monas2co ha una iurisdic2o sui suoi membri, per quanto riguarda la regolarità e la permanenza di questo loro stato, come per altre materie (elezione del superiore, preroga2ve dei diversi uffici, etc.). • Il possesso dello status di monaco è però rilevante anche per altri ordinamen2 (es: il monaco può essere erede di suo fratello, avendo rinunciato ai suoi beni terreni?) Dinamica interna alla iurisdic2o • Il c.i. ha una iurisdic2o sui propri membri per quanto concerne un dato ambito; • Se un confliAo, appartenente all’ambito di una diversa iurisdic2o, presuppone risolta una ques2one sulla quale solo il c.i. ha potestà decisoria, ecco che quella prima iurisdic2o è influenzata (opponibilità indireAa) da questa seconda. Universitas • Universitas: doArina del diriAo canonico rela2va alle comunità necessarie (es. monasteri). • L’universitas è una persona ficta: il patrimonio è 2tolato alla collegialità, non si trasmeAe agli eredi dei singoli e non può essere diviso tra loro. La struAura giuridica del corpo intermedio (Ceto/Stand) • Universitas: il gruppo è un centro di imputazione di situazioni giuridiche aDve e passive separato rispeAo ai singoli che lo compongono; • Rappresentazione della comunità che esiste anche nella ciclica scomparsa degli individui. • Unanimitas: volontà comune, vera o presunta, della comunità verso un aAo disposi2vo. Persona ficta: gli sviluppi teorici • Dalla persona alla personalità: qualità presunta negli aggrega2 sociali omogenei. • Dove è corpo, lì è persona ficta: la predicabilità in termini unitari di un aggregato rende questo una persona. • Presunzione di rappresentanza: chi agisce per il corpo agisce per la persona e in sua rappresentanza; è sempre individuabile una figura del genere (syndicus). • Autonomia patrimoniale passiva: responsabilità degli appartenen2 per i debi2 dell’universitas. Autoamministrazione giurisdizionale • Nello Stato giurisdizionale l’amministrazione di un bene pubblico è il fruAo di un giudizio in ordine a una controversia. (Esercizio della iurisdic'o). Il corpo va in giudizio come parte contro chi non vuole adempiere ai propri obblighi verso di essa. • La prima specie di confliAo è quella tra corpi, per la 2tolarità di un diriAo o la negazione di un dovere. A comporlo è il Principe, come iudex. • La seconda specie di confliAo è quella tra corpo e singolo, per gli stessi mo2vi. A risolverlo è uno iudex individuato dalla consuetudine, interno o esterno al corpo. Privilegi delle universitates • Nei confliD del primo 2po: – L’universitas non può autosciogliersi, né privarsi dei propri beni. – Adproba2o superioris. – Res2tu2o in integrum per gli aD irrituali. • Nei confliD del secondo 2po: – Giudice proprio; – Autonomia statutaria. Autoamministrazione e teoria bartoliana della iurisdic2o • Il corpo possiede alcune caraAeris2che dell’imperium merum maximum: – può darsi uno statuto:condere leges; – può confiscare i beni dei singoli: esecuzione penale; – può riunire un proprio consiglio di giudizio. • La delegabilità degli altri gradi consente al Principe di essere al ver2ce di un sistema su cui non ha potere: – i corpi possono delegare al Principe l’esercizio di taluni loro compi2 naturali (officia); – è un potere che nasce dal basso, per via di aAribuzioni successive di deleghe non revocabili (2tolarità≠legiDmazione). La costruzione della figura giuridica del Principe • Estensione al Principe delle caraAeris2che dei corpi: autonomia patrimoniale e rappresentanza organica. • Autonomia patrimoniale: il patrimonio della Casa Reale. • Altri patrimoni del principe: – Patrimonio feudale: complesso dei beni possedu2 come feudatario; – Patrimonio allodiale: beni in proprietà privata liberamente alienabile. Privilegi del Patrimonio reale • Fiscus Caesaris: – presunzione di solvibilità; – foro riservato; – esecuzione direAa per credi2 liquidi e esigibili, salvo condanna del giudice alla res2tuzione (solve et repete). • DiriAo fiscale: ves'tura di quel patrimonio speciale chiamato fiscus. Il superamento della società feudale. Il confliAo fiscale tra Principe e corpi. • L’imposta regia si dirige alle comunità, non ai singoli. • Ogni comunità paga l’imposta in proprio, distribuendola con varie tecniche tra i componen2. • Conseguenza principale: uso finanziario del bene civico. • Beni civici e comunita2vi. Il ruolo degli statu2. • Canoni implici2 (ex facto) e esplici2 (ex contractu).