Deliberazione n°175-2014

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Transcript Deliberazione n°175-2014

COMUNE DI VALLARSA
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 175 del registro delibere
Data 27.06.2014
OGGETTO: Nomina dell’avv. Maria Cristina OSELE di Trento in qualità di patrocinatore
degli interessi del Comune di Vallarsa per la costituzione dinnanzi al Consiglio di
Stato avverso alla sentenza n. 160 dd. 10 aprile 2014 del TAR di Trento nella
causa Comune di Vallarsa/ Dalbosco Sandro di Volano e Dalbosco Adriana di
Rovereto.
L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di giugno alle ore 10.00 nella sala delle
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale
sull'Ordinamento dei Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale.
LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori.
A.G.
GIOS GEREMIA
DARRA RINO
PLAZZER MASSIMO
MARTINI ORNELLA
COSTA STEFANIA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
X
X
Assiste il Segretario comunale dott. MARCO BONFANTI
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig.
DARRA RINO
nella sua qualità di Vice Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
A.I.
OGGETTO: Nomina dell’avv. Maria Cristina OSELE di Trento in qualità di patrocinatore
degli interessi del Comune di Vallarsa per la costituzione dinnanzi al Consiglio di
Stato avverso alla sentenza n. 160 dd. 10 aprile 2014 del TAR di Trento nella
causa Comune di Vallarsa/ Dalbosco Sandro di Volano e Dalbosco Adriana di
Rovereto.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 370 dd. 14 ottobre 2013, con la quale
veniva dato atto che con decreto di data 22 giugno 2012, n. 10846, il Presidente della Repubblica
aveva disposto, sulla scorta del parere espresso in data 7 dicembre 2011, n. 504 dalla Sezione 1^
del Consiglio di Stato, l’annullamento della giuntale n. 122 dd. 17 novembre 2009 con cui era
stata alienata al sig. Dalbosco Walter la superficie di mq. 9 della p.f. 13872/1 in C.C. Vallarsa,
accogliendo il ricorso presentato in data 15 febbraio 2010 dai sigg.ri Dalbosco Sandro di Volano
e Dalbosco Adriana di Rovereto, in qualità di comproprietari della p.ed. 275 – PP.MM. 2 e 3 in
C.C. Vallarsa e fratelli del predetto acquirente;
Atteso che al punto 2) del dispositivo del predetto provvedimento veniva pertanto dato
atto che essa sarebbe dovuta ritornare nella disponibilità del patrimonio comunale a fronte della
restituzione della somma introitata di Euro 600,00.- e delle eventuali spese sostenute
dall’originario compratore, mentre al punto 3) veniva disposto di autorizzare il Sindaco in ordine
all’esecuzione di tutti gli atti necessari diretti alla definizione della retrocessione mediante atto di
compravendita da sottoscrivere con il sig. Dalbosco Walter;
Rilevato che ciò venne effettuato con contratto di data 31 gennaio 2014, n. 29 di Rep. –
Atti Pubblici -, registrato a Rovereto il 6 febbraio 2014, al n. 2 – Serie 1V -, dietro il pagamento
di un corrispettivo quantificato in complessivi Euro 929,48.-;
Accertato al riguardo che ancora con lettera dd. 10 dicembre 2012, pervenuta in data 14
dicembre 2012, n. 6181 di Prot., l’avv. Daria de Pretis di Trento, per conto dei sigg.ri Dalbosco
Sandro e Adriana, aveva ingiunto a questo Comune di dare immediata ottemperanza al DPR
10846/2012, fissando il termine di 15 giorni per il relativo adempimento e riservandosi la facoltà
di chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’accertato illegittimo
comportamento dell’Amministrazione comunale;
Constatato che in assenza di una risposta entro tale scadenza il legale sopra citato, con
ricorso di data 24 gennaio 2013, pervenuto in data 30 gennaio 2013, al n. 536 di Prot., adì il
T.A.R. di Trento chiedendo l’annullamento della giuntale n. 404 dd. 23 novembre 2012, la
dichiarazione circa l’inefficacia o la nullità del contratto concluso sulla base della giuntale n.
122/2009 e la condanna del Comune di Vallarsa al risarcimento dei danni nella misura di Euro
40.000,00.-, ragione per cui deliberazione n. 141 dd, 17 maggio 2013 la Giunta comunale decise
di resistere nel giudizio sopra citato, conferendo mandato al Sindaco per la rappresentanza in
giudizio del Comune di Vallarsa, unitamente al potere di sottoscrivere tutti gli atti processuali e
nominando allo scopo l’avv. Maria Cristina Osele di Trento in qualità di patrocinatore degli
interessi del Comune;
Verificato che con sentenza n. 160 dd. 10 aprile 2014 il Tribunale sopra citato ha in parte
dichiarato cessata la materia del contendere e in parte ha ritenuto fondata la domanda giudiziale
di accertamento e condanna del Comune al risarcimento dei danni temporanei subiti dai
ricorrenti da liquidarsi in Euro 3.000,00.- a favore di ciascuno di essi, oltre a C.P.N.A. e I.V.A.,
nonché al rimborso del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13 – comma 6bis – del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115;
Ritenuta tuttavia tale sentenza ingiusta e lesiva dei legittimi interessi comunali;
Considerato che al fine di poter ricorrere avverso tale decisione si è pertanto provveduto
ad interpellare l’avv. Osele Maria Cristina di Trento, la quale ha dichiarato la propria
disponibilità ai fini della necessaria costituzione innanzi al Consiglio di Stato di Trento, dietro il
pagamento di un onorario quantificato in complessivi € 10.076,54.-, come si può evincere dal
preventivo inviato dalla stessa in data 4 giugno 2014 e pervenuto in pari data sub n. 2735 di
Prot.;
Riscontrato quindi utile ed opportuno provvedere alla sua designazione in qualità di
patrocinatore degli interessi comunali nella vertenza in parola, rinviando ad un successivo
provvedimento il corrispondente impegno di spesa ;
Visto l’art. 41 del D.P.G.R. 19.5.1999 n, 3/L che consente di ricorrere a collaborazioni
esterne ad alto contenuto professionale;
Visto l’art. 2230 del codice civile;
Vista la L.R. 4.1.1993, n.1 "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A: modificata dalla L.R. 23.10.1998, n.10;
Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 - IV comma - e ss.mm/ii..;
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento finanziario e contabile dei Comuni della Regione
T.A.A., approvato con D.P.G.R.28.05.1999, n.4/L
Visto il parere favorevole formulato allo scopo dal Segretario comunale in ordine alla
sola regolarità tecnico-amministrativa ed espresso ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1° febbraio
2005,
n. 3/L, in quanto la presente deliberazione non riporta alcun impegno di spesa e, dunque, non
necessita dell'attestazione circa la copertura finanziaria da parte della Responsabile dell’Ufficio
di Ragioneria;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, sia sul punto che sulla immediata
esecutività,
DELIBERA
1) di dare atto, per le ragioni esposte in premessa, che con sentenza n. 160 dd. 10 aprile 2014 il
T.A.R. di Trento, pronunciando sulla vertenza Dalbosco Adriana e Sandro/Comune di
Vallarsa, ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte ritenuto fondata la
domanda giudiziale di accertamento e condanna del Comune al risarcimento dei danni
temporanei subiti dai ricorrenti da liquidarsi in Euro 3.000,00.- a favore di ciascuno di essi,
oltre a C.P.N.A. e I.V.A., nonché al rimborso del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13 –
comma 6bis – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
2) di impugnare tuttavia tale decisione in quanto lesiva degli interessi comunali;
3) di nominare pertanto l’avv. Maria Cristina Osele di Trento in qualità di patrocinatore degli
interessi di questo Comune nella vertenza in parola, rinviando ad un successivo
provvedimento l’impegno della relativa spesa;
4) di dare ulteriormente atto che a seguito di votazione unanime, espressa con voti palesi, la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 79 – IV comma – del DPReg. 1° febbraio 2005, n 3/L;
5) di dare infine evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso al
presente provvedimento sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 –
comma 5 - del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b),
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.-
Letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Darra Rino
Il Segretario Comunale
dott. Marco Bonfanti
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 1 luglio 2014 per rimanervi 10 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. Marco Bonfanti
Comunicazione ai capigruppo
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005
Il Segretario Comunale
Dott. Marco Bonfanti
La presente deliberazione è
 Dichiarata immediatamente esecutiva, art. 79, quarto comma del TULLRROC approvato
con D.P.Reg. 1.02.2005.
 Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.
Il Segretario Comunale
Dott. Marco Bonfanti