sca - circolare informativa n. 14-2014

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Transcript sca - circolare informativa n. 14-2014

Dott. Francesco Ferri de Lazara
Dott. Enrico Grigolin
Avv. Filippo Lo Presti
Avv. Vincenza Valeria Cicero
Avv. Marianovella Gianfreda
Dott. Luca Lombardo
Padova, 04 Novembre 2014
Spett.li
Signori Clienti
Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n. 14/2014
LA COMPENSAZIONE DI PARTITE DEBITORIE / CREDITORIE
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Artt. 1241, 1242, 1243 e 2423-ter, comma 6, C.c.
Principio contabile OIC n. 19
Art. 13, Tariffa Parte I, DPR n. 642/72
Art. 1, Tariffa Parte II, DPR n. 131/86
In sintesi:
In presenza di una reciproca posizione debitoria le parti possono “accordarsi”, tramite
corrispondenza, al fine di compensare le rispettive somme.
Detta compensazione può essere effettuata esclusivamente tra debiti che hanno per oggetto una
somma di denaro o altre cose fungibili dello stesso genere, ugualmente liquidi ed esigibili.
Di seguito, dopo aver esposto gli aspetti civilistici della compensazione in esame, si propone un
esempio con le relative scritture contabili.
Nell’ambito dell’attività di controllo / verifica periodica della contabilità tenuta per c/terzi non è
raro riscontrare che nei confronti di uno stesso soggetto sia “aperta” una posizione creditoria
(clienti) ed una debitoria (fornitori).
Le parti che presentano una reciproca posizione debitoria, al sussistere di determinate condizioni,
possono scegliere di compensare il credito ed il debito “accordandosi” mediante corrispondenza.
ASPETTI CIVILISTICI DELLA COMPENSAZIONE
Secondo quanto disposto dall’art. 1241, C.c. “quando due persone sono obbligate l’una verso
l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti …”.
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Tramite la compensazione si determina quindi l’estinzione di 2 reciproche posizioni debitorie.
A tale proposito va evidenziato che:
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la reciprocità va intesa nel senso che il credito deve appartenere ad un soggetto ed il debito
ad un altro distinto ed autonomo soggetto;
il debito si estingue, fino a concorrenza del relativo ammontare, dal giorno della relativa
coesistenza, essendo a tal fine irrilevante il momento di insorgenza dello stesso.
Oltre alla compensazione legale trova applicazione anche quella volontaria.
Per entrambe le fattispecie deve sussistere la condizione di reciprocità dei debiti.
COMPENSAZIONE LEGALE
La compensazione legale di cui all’art. 1243, C.c., si realizza solo tra 2 debiti che hanno per
oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono
ugualmente liquidi ed esigibili. Sul punto merita evidenziare che:
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è liquido il credito esistente e determinato (o determinabile mediante una semplice
operazione di calcolo) nel relativo ammontare. Il credito liquido deve essere altresì certo. La
contestazione del credito ne preclude infatti la compensazione, come sancito anche dalla
Corte di Cassazione nella sentenza 13.5.87, n. 4423.
In particolare il requisito della certezza ricorre qualora il credito sia stato accertato
giudizialmente con provvedimento passato in giudicato;
è esigibile il credito scaduto per il quale può essere fatto valere in giudizio il relativo diritto,
tramite una domanda di condanna al pagamento;
per cose fungibili dello stesso genere si intendono quelle omogenee / sostituibili. La
compensazione legale può essere realizzata in via stragiudiziale ovvero in via giudiziale. In
tale ultima ipotesi la compensazione può prescindere dal requisito della liquidità, a
condizione che il credito sia di pronta e facile liquidazione.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 1243, il Giudice può dichiarare la
compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, nonché sospendere la condanna per
il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.
COMPENSAZIONE VOLONTARIA
La compensazione volontaria di cui all’art. 1242, C.c. è pattuita dalle parti a prescindere dalla
sussistenza dei predetti presupposti (liquidità, esigibilità, fungibilità e omogeneità).
Conseguentemente, la stessa può riguardare crediti di varia natura e non soltanto somme di
denaro o cose fungibili dello stesso genere.
COMPENSAZIONE PER CORRISPONDENZA
Nella prassi le parti possono accordarsi per la compensazione delle reciproche partite debitorie
mediante corrispondenza, ossia mediante uno “scambio epistolare”.
A tal fine è necessario uno scambio documentale in “andata e ritorno”, ossia:
1. dal mittente al destinatario;
2. dal destinatario al mittente.
In particolare, l’invio della documentazione può essere eseguita tramite 2 modalità.
2
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Medesimo
documento
2 distinti
documenti
Il mittente invia al destinatario la proposta sottoscritta.
Il destinatario rispedisce la proposta dopo averla sottoscritta a titolo di
accettazione.
Il mittente invia al destinatario la proposta sottoscritta.
Il destinatario spedisce al mittente l'accettazione, sottoscritta.
Relativamente a tale scambio di corrispondenza va evidenziato che:
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ai sensi dell’art. 1326, C.c., il contratto è concluso nel momento in cui il mittente ha
conoscenza dell’accettazione del destinatario;
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ai sensi dell’art. 1335, C.c., la proposta, l’accettazione e ogni altra dichiarazione diretta ad un
soggetto è considerata conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne
notizia.
MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
Con riguardo alle modalità di invio tra le parti della documentazione non rileva il mezzo
utilizzato.
Conseguentemente l’“incrocio” tra la proposta e l’accettazione può essere realizzato utilizzando,
ad esempio, il servizio postale, un corriere, la PEC.
ASPETTI CONTABILI
Tuttavia, il Principio contabile OIC n. 19, nel definire i criteri per la rilevazione, classificazione e
valutazione dei debiti, precisa che:
“la compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la
compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile)”.
Le parti, al fine di compensare le reciproche posizioni debitorie, devono effettuare una somma
algebrica dei rispettivi valori. Considerato che il debito si estingue con il credito fino a
concorrenza del relativo ammontare, si possono verificare le seguenti fattispecie:
Credito superiore al debito
Credito uguale al debito
Credito inferiore al debito
in bilancio rimane esposto il credito residuo
le posizioni debitorie si “chiudono”
in bilancio rimane esposto il debito residuo
La scrittura contabile della compensazione risulta pertanto la seguente:
Debiti v/fornitori (D.7)
a
Crediti v/clienti (C.II.1)
TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
IMPOSTA DI REGISTRO
L’art. 1, comma 1, lett. a), Tariffa Parte II, DPR n. 131/86, prevede, per specifici atti e contratti di
norma assoggettati a registrazione in termine fisso, la registrazione “solo in caso d’uso” con le
stesse imposte previste per i corrispondenti atti soggetti a registrazione in “termine fisso”, a
condizione che gli stessi siano formati “mediante corrispondenza”.
In particolare, tra gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso rientrano le cessioni di crediti,
compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura
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privata non autenticata, garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge, per
le quali l’imposta è dovuta nella misura dello 0,5%.
IMPOSTA DI BOLLO
Come previsto dall’art. 13, Tariffa Parte I, DPR n. 642/72, vanno assoggettati ad imposta di bollo,
in misura pari ad € 2:
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fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non
sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
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ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o
parziale di una obbligazione pecuniaria.
Conseguentemente, sia la lettera di proposta della compensazione che quella di accettazione
della controparte scontano l’imposta di bollo.
L’imposta non è dovuta se la somma non supera € 77,47, a meno che si tratti di ricevute
o quietanze rilasciate a saldo per una somma inferiore al debito originario, senza
l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma
indeterminata.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori
saluti.
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