Profili fiscali della polizza vita come strumento di protezione del

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Transcript Profili fiscali della polizza vita come strumento di protezione del

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Tutela del patrimonio:
disamina dei diversi strumenti a disposizione e criteri di scelta
Profili fiscali della polizza vita come strumento
di protezione del patrimonio e di
pianificazione successoria
Dott. Massimo Caldara
17 Luglio 2014 - Sala delle Colonne della BPM
Premessa
Tipologie di polizze assicurative (ramo vita)
Contratti di assicurazione di puro rischio (finalità di copertura dei rischi
morte, invalidità e non autosufficienza)
Contratti di capitalizzazione (senza rischi legati alla vita umana; a
contenuto previdenziale)
Contratti assicurativi con finalità prevalentemente finanziarie:
Polizze Unit Linked;
Polizze Index Linked
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Regime dei conferimenti
In denaro
Art. 15, comma 1 lett. f) TUIR: detrazione 19% dei premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non
inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza (limite 1.291,14 €, ma 630 € nel 2013 e 530 € nel 2014)
Art. 10, comma 1, lett. e-bis) TUIR: deduzione dei contributi versati alle
forme pensionistiche complementari (limite 5.165,57 €)
In natura
Art. 9 TUIR: regola del valore normale
Art. 67 TUIR e D.Lgs. 461/97
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Tassazione: regole generali
In caso di riscatto o scadenza
Art. 44, comma 1, lett g-quater) del TUIR: ammontare percepito – premi
pagati = reddito di capitale (se riscatto parziale, regola “proporzionale”)
Art. 26-ter DPR 600/73 / Art. 68 Dl 83/2012 / Art. 18 del TUIR : imposta
sostitutiva 26% (fino al 31.12.2011:12,50% fino al 30.06.2014: 20% )
Art. 11, comma 6 DLgs 252/2005 (previdenza complementare)
Alcuni elementi distintivi rispetto a gestioni patrimoniali e
OICR: differimento tassazione, compensazione redditi diversi
e redditi di capitale, aliquota unica per tutti gli assets,
deduzione costi
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Tassazione: regole generali
Esempi: riscatto finale (CM 19/E del 27.06.2014)
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Tassazione: regole generali
Esempi: riscatto con titoli di stato (CM 19/E del 27.06.2014)
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Tassazione: regole generali
Esempio: riscatto parziale (CM 11/E del 28.03.2012)
Premio iniziale
1.000
Valore al riscatto
1.200
Riscatto
650
Coefficiente riscatto
0,54
Premio riscattato
542
Riserva 2011
Quota di reddito di periodo
=
differenza tra valore della riserva matematica
alla data e premi versati alla medesima data
1.155
Riserva 2011 relativa a premio riscattato
625
Gain tassato al 12,50%
83,83
12,50%
10,48
Gain tassato al 20%
24,50
20%
4,90
Gain complessivo
108,33
Premio residuo
458,33
Riserva 2011 residua
529,27
15,38
Differenza da tassare al 12,50%
70,93
12,50%
8,87
Differenza da tassare al 20%
20,74
20%
4,15
Gain complessivo latente
91,67
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13,01
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Tassazione: regole generali
In caso di cessione del contatto
Art. 67, comma 1 lett. c-quinquies;
Art. 68, comma 9 del TUIR (“Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore
normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con
esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma
rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto
maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del
creditore originario ma non riscossi”).
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Tassazione: regole generali
In caso di morte (imposte dirette)
Art. 34 DPR 601/73: esenzione da imposta sul reddito delle persone fisiche
per capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita
Art. 6 del TUIR: esenzione da imposta sul reddito delle persone fisiche per
indennità conseguite a titolo di risarcimento dipendente da invalidità
permanente o da morte
“se l’evento che determina l’erogazione della prestazione è la morte,
l’intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione,
indipendentemente dalla detrazione dei premi”
(CM 29/E del 20.03.2001)
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Tassazione: regole generali
In caso di morte (imposte indirette)
Art. 12, comma 1, lett c) DLgs 346/90 (Testo Unico Imposta di
Successione): non concorrono a formare l' attivo ereditario … le indennità
spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali
obbligatorie o stipulate dal defunto
Liberalità indiretta per terzi beneficiari diversi dagli eredi?
Seppur in tema di azione di riduzione, cfr Cassazione Civile sentenza
6351/2006, secondo cui “Il (solo) depauperamento che si verifica nel
patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi
assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a
tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a
favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente
assoggettabilità all’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi”.
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Tassazione: regole generali
Esempio senza polizza vita
Esempio con polizza vita
De cuius con moglie e figlio
Patrimonio al momento del decesso:
Immobile valore catastale 500.000,00.=
Conto corrente 100.000,00.=
Obbligazioni bancarie 2.000.000,00.=
Totale relictum 2.600.000,00.=
Franchigia 2milioni di euro (1milione procapite)
Imponibile da conteggiare per la tassazione
600.000,00.= euro
De cuius con moglie e figlio
Patrimonio al momento del decesso:
Immobile valore catastale 500.000,00.=
Conto corrente 100.000,00.=
Polizza vita 2.000.000,00.=
Totale relictum 2.600.000,00.=
Franchigia 2milioni di euro (1milione procapite)
Imponibile tassato zero perche’ la polizza non
rientra nell’asse ed il valore della casa con il
conto corrente rientrano nella franchigia
4% di 600.000 = 24.000 imposte
3% valore immobile catastale = 15.000,00
imposte (se fosse stata dichiarata prima casa
336 euro)
Totale da versare 39.000,00.= da dividere
tra la moglie ed il figlio (se fosse stata
dichiarata prima casa le imposte sarebbero pari
a 24.336,00.= euro)
Nessuna imposta
3% valore immobile catastale = 15.000,00
imposte (se fosse stata dichiarata prima casa
336 euro)
Totale da versare 15.000,00.= da dividere
tra la moglie ed il figlio (se fosse stata
dichiarata prima casa le imposte sarebbero pari
a 336,00.= euro)
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Tassazione “patrimoniale”
Imposta di bollo: 0,2%
Art. 13 comma 2-ter della Tariffa, All.A, Parte I, DPR 642/1972 + Art. 3
Decreto del MEF del 24.05.2012 (cfr CM 29/E del 05.07.2012)
Imposta di bollo “speciale”: 0,40%
Art. 19 comma 6 L. 214/2011: + Provvedimento Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 05.06.2012 (cfr CM 28/E del 02.07.2012)
IVAFE (imposta patrimoniale sul valore delle attività
finanziarie detenute all’estero): 0,2%
Art. 19 c. 18-22 L. 214/2011: (NB: persone fisiche) + Prov 05.06.2012
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Tassazione “patrimoniale”
In base ad una sorta di alternatività con l’imposta di bollo,
l’IVAFE non risulta dovuta:
per le polizze di assicurazione emesse da imprese estere che richiedano
l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ed
esercitino la facoltà prevista dall’art. 26-ter del DPR 600/73
per le polizze di assicurazione emesse da imprese estere e affidate in
amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario
residente.
Al di fuori delle due ipotesi sopra individuate, le polizze di
assicurazione emesse da imprese estere sono soggette
all’IVAFE (versata entro 16 giugno e indicata nel quadro RM).
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Tassazione “patrimoniale”
Per le polizze di assicurazione l’imposta di bollo ordinaria è
dovuta all’atto del rimborso o riscatto (differimento)
L’imposta di bollo speciale pagata annualmente (16 luglio di
ciascun anno) può essere scomputata dall’imposta di bollo
dovuta in sede di rimborso o riscatto
Nell’ipotesi in cui tali attività siano oggetto di un contratto di
amministrazione con una società fiduciaria o con altro
intermediario residente, l’imposta di bollo speciale pagata
annualmente da questi deve essere comunicata all’impresa di
assicurazione al fine di consentirne lo scomputo
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IRM e IVCA
Imposta annua dello 0,45% sulle riserve matematiche diverse
da quelle a copertura del rischio morte e invalidità dovuta
dalle imprese di assicurazione residenti o estere in regime di
stabilimento e, su opzione, dalle compagnie estere in LPS
Nel caso di compagnie estere in LPS “non optate”, l’imposta,
calcolata sul valore delle polizze, è versata dagli intermediari
finanziari residenti attraverso cui sono riscossi i redditi
derivanti da contratti assicurativi, con provvista del contraente
L’imposta annua così versata rappresenta un credito da
compensare con l’imposta sostitutiva dovuta sui riscatti
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Monitoraggio Valutario
Le polizze assicurative sulla vita stipulate con imprese di
assicurazione estere costituiscono “attività estere di natura
finanziaria” e sono soggette alla disciplina sul cd.
“monitoraggio fiscale” (Dl 167/1990)
“Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi
previsti … non sussistono per le attività finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi
attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i
redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati
assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli
intermediari stessi” (Art. 4, comma 4 del Dl 167/1990)
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Anagrafe Tributaria
Obbligo, per gli intermediari residenti di comunicare il codice
fiscale dei soggetti contraenti contratti di assicurazione, ad
esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla
assistenza e garanzie accessorie, nonché i dati e le notizie sui
contratti (art. 6 comma 1 lett. g-ter) e art. 7 del DPR 605/73)
Il Dl n. 201/2011 ha previsto come, a far data dal 1° gennaio
2012, gli operatori e intermediari finanziari siano obbligati a
comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti intrattenuti e
ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai
fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni
finanziarie indicate nella predetta disposizione.
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Anagrafe Tributaria
Secondo il Provvedimento del 18.07.2012 dell’Agenzia delle
Entrate, i dati da comunicare relativi ai “prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione” sono:
Importo totale degli incrementi della polizza effettuati nell’anno
Importo totale dei riscatti della polizza effettuati nell’anno
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Rischio riqualificazione
Alcune recenti sentenze (es. Trib. Parma sent. N. 1107/10)
hanno negato la natura previdenziale delle polizze assicurative
sulla base di diversi elementi (es. versamento integrale del
premio senza garanzia di restituzione del capitale investito)
Traendo spunto anche da queste sentenze in ambito
civilistico, l’Agenzia delle Entrate ha contestato la reale natura
di prodotti assicurativi delle polizze, riqualificandoli in prodotti
finanziari, e contestando sia l’interposizione fittizia di persona
(art. 37 comma 3 DP 600/73), sia il negozio in frode alla
legge (art. 1344 cc)
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Massimo Caldara
Studio Tavecchio & Associati
Via Cosimo del Fante 4
20121 Milano
www.tavecchioeassociati.net
tel. 02 89074839