quando è necessaria la chiamata in causa di entrambi

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Transcript quando è necessaria la chiamata in causa di entrambi

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20

1

1 R EPU B

BLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L,A. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Oggeno Co::rposta dagli Ill.n:r Sigg.ri Magistrarì:

Doft.

N,{,{RIO CICÀH - Presidente RI ]T1 PFf

Dort.

SALVATOREBOGNANNI ' Consiglioe ud.2a/09ka14 PU

Dott.

MARCELLOIACOBnIIIS ConslgÌiere

Don.

GIUSEPPECAR{CCIOLO

Do(t.

ANI oNET,Lo CoSENTINO

'

Consigùere - Re1. Consigùere ha plonùncìato la scgueDte SENTENZ,A.

sul ricorso 25686-2011 proposio da: , elettivamente doniciiiato in ROIVLÀ, VLÀLE TIJPINI 113, prcsso lo studio dc1Ì'awoczto NICOL^ CORBO, chc lo rappresenta c dìfende giusta procua a margine del ncorso; R-G.N.25680/2f11 q

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R"p

c^r"

2 au+ conto AGENZIA DELLE F,NTfu\TE UFFICIO DI NAPOI,I 2; - intimzre

'

àwelso

la

sentenza A. 289/48/2a1a della CoMMISSIoNE TRIBUTÀRIA REGIONALE di NAP OLt dd 18 / 02 /2A1a, dePasi.^r,

t

21 / 10 / 2010 , ud-rte ìa tc1az.ìore delb caùsa svolta ncJJa pubblìca udieoza del 2a/a9/2A$ ée.l

Consislierc Rclatore Dott. A1'\TONEU-Q COSENTINO; ; so o pre.en-e .'Aw ,(:ro Corbo N:colr'drt n:ore oel

ri.or

nte ll/wlf.commercialislatelemalico.c0m

SVOLC]MENTO DEL PROCESSO ricolTe coniro I'Agcnzia delle Entrale per la cassazione della sentenza con cui la Commissione l'ribularia Rcgìonale delLa Campania _

adìlr

con l'appello dell'Uffjcio avverso

la

senteoza della Commissione Tdbutada Provinciale di Napoli che, nel contraddiltorio tra il contrjbuenlc e la sola Agenzia delle entlalc, aveva ainullalo una ca(ella di paganlenlo per vizio Ci motivazione e pcr mancata indicazione del responsabile deÌ procedimcnlo, olrre che pcr eccessjvità dell'impo o iscrilh a

ruolo

ha annullato la senlenza di primo grado ed

ha

riaesso le parti davanli alla CommissjolÌe Tributaria ProvirìciaÌe affincché quest'uitima integrasse

il

conradditlorio oei confrorlti dell'agente per la riscossione.

Con l'unìco motivo

di

ncorso

il

coniribuenle clenuDcià promiscuamente ia violazione dell'anicolo 19, terzo comma, D.Lgs.

546/92 e

il

vizio

di motlvazione in cui

il

giudice

di

secondo gIado sarebbc incoBo rilenendo il c.ncesrionario dc'la r.(corsrorre llrrsc.nsorte nece\§Jrio.

L'Agenzia delie entrate non si ò costituila neì presente giudizio.

La causa. porlata in carnera di consiglio con relazionc ex an- 380 bis cpc, veniva djscussa nell'adunana del 4.12.1i e quindi .imesse dal Collegio alla pubbl:ca udienza, ove veniva dccisa i124.9.14.

MOTIV] DELLA DECISIONE

La

Cornmissione Tributeria Regioaale

-

sul presupPoslo che l'impugradva dcJÌa caneJìa per cui è causa si fonda sia sr.ì vizi propri della stesse (difetlo di rÌiotivazionc c rnancata indicazione del responsabile del procedimelrto), sia sulla conlestazione del crcdito erariale affema che (ra i'Agen7-ia dellc enlrate

ed

il

concessionario

delÌa

riscossione sussisterebbe

un

,ilisconsorzio L affermazione è Siurìdicam€nte errata, in quanto questa Cotte ha più volte ribadìto chc

lra

concessionario

ed

ente inlpositore

non

sussiste alcui) I ;tisc{rnsorzio necessano, ww,.{.c0mm$ElalistalelemaUc0 c0lt

.D

ln panicolare, iì ìitisconsozio necessano è stato cspresszmente escluso:

a)

sianel caso in cui l'lrnpugnativa della cartella esallorialc si fondi sulla conlestazione della sLìssislenza del credilo

ivi

recato (vedi sent. ù.

8613/ll: "1,'l tema di conlenabfi lributaria, qualora

il

conlribuente abbia implgnato una cartella esaltorialc, emcssa dal concessionario

per la

riscos.tione,

per motivi che non

atteù|ono

a

v[zi della cartetla ùedesimca

il

rìcorso tleve essere naliticalo alL'e lc impositore (nelld specie l'ABen.ia delle Entrate) quaLe titolare dcl credìto oggetto di conleslaaione nel giudizio, essendo il concessionario un nero destinataio dcL palamento, a più prccisa ente, nduattda Lo schema civili.slico dell'art.

ll88

cotl- civ-,

il

so|gello itrcaricato dal creditore ed aùoriuata a ricerete iL paqatnento. "),

b)

sianel caso ì:r cui I'impugrativa deÌla canella esattorjale si fondi sullÀ deduzionc

di vizì prop

dclla slessa (vedi sent. r1. 5832111: "nel processo

tributaio

reqolato dal d.l8s. 31 tlicembre 1992, n. 516 iL cancessionarb del senizio di iscossiane è parte, ai sensi dell'arl- l0

del

nredesimo

d.!8s., quanlo

oggetta

delLo

controyersia è I impugnazìane di atti yiziati da

erroi

ad essa direttaìnente imputabili e, cioè, solo nel caso

di

riz.i propri deLta cattella di petamenb e dell'dvyiso di nora; in tale ipotesi l'aito va inpu9nato chiamando in causa esclusivamente

ìl

concessionario,

al

quale

è

direfictmenre ascrivibile

iL yiaio

delL'atta

e, non

essendo conlìgurabiLe un litiscansoftio necessaia can L'ente intpositore,

è

inamnis.tibile il ricorrc propo\io esclusivanente nei confronti dell'antminislrdzione,

non potendosi disporre

successivanlenle L

itegrarjone

d€l contraddittoio nei confronti del concessionaio nedesimo. '):

c)

sia nel caso i:l cui l'impugnativa della caltella esattoriale si fondi sulla deduzione della mancata notifica

di

atti presupposti,

o

della slessa carclla (vedi sent. n. 1532/12: "In letna di contenzioso tributdrio, il contibuente, qualora

itnpu?ni

na caiella esdttoriale enessa dal concessionaio

per la

riscoss{one Per motivi che axenSono Ltlla

nrniota notirtcr Jegli atti

iatporitìvt Pr?\uopa,tt.

Pur

og:t indrfferenrcrnente

nei canfranti dell'ente impasihre o

del I'/r,!,!y.commercialislaielemaiic0.c0m

conce.ttionario, senza

che

sia confiSurobile alcun lilitconsonio necessarìo, cast i t\endo L' ames sa notifrca dell' atto PresuPposto vizio procetlurale che cafiporla la nuuità dell'auo successÌvo ed essent:lo rìmesta

al

concessianario lo .facoltà

di

chìamare in Siudizia I'ekte impo.titorc."; sul punlo, si veda anche SSUU

n

16412/07).

Dei pliÌìcipi sopra espostì

-

e

fermo rest'ando che, come quesla Corte ha ,rrcora di rccente precisalo (ord. 2122Alnl,

t

fallo che

il

contribuenle abbja individuato nel concessionario, piurtoslo che nel titolare del credito liibutario, il legittimato passlvo nei cui confronti dìrigere I'impuSnazionc, non determina linainnìissibjlirà deÌla doma da, ma può compo(are la chiamala

in

causa dell'ente

credilorc

consegue che

in

nessun caso può individuarsì ùn lìtisconsoEio necessario tra ente impositorc c concessionario della riscossione.

Né con talc conclusione conlrasta la scnlenza

di

questa Co(e n. 1462/09, oon la quale si è affennato cbe nel caso in cui ilcon[ibuente jmpugni una canel]a

di

pagamento dcducendo tarto I'csìsteiza di vizi propd della siessa quanlo linsussrstenT-a del credito dalla stessa recato sussistc lilisconsorzio necessario processuale 1ra concessjonario della riscossìone ed ente imposilorè "pricÀl la prelesa del co tribuente deve esserc acccrtata nei confronli ta to del primo, essentlo impugnaro un atto che si a$ume viziolo da omissione allo stesso direttamente impulabile, quanto de! secondo, tenderulo l'inpugnaaione alla riderenninazione

...

dclla prelesd

erariale';

ta)c sentenza,

al

pari della confonne successiva ordinanza n. 24868/13. sì riferiscc infalti all'ipotesi in

cuì

I'ente impositore

o il

concessionario

delÌa

scossione

sia

stam prelernlesso

ln

grado

di

appe11o, dopo che cntranlbi delti soggetti avevano partecipalo al giudizio di primo grado; nel caso che qui sj discule, invece, non si è mai vcrificato, llemmeno in primo grado, il litjsmnsorzio lra Agenzia delle entraie ed agenle della riscossione, cosicché non ricorre

ìl

prcsupposlo del liisconsorzio lrocessuale a cui si rìfedscono i menzionati precedenti.

La

sentenza gravata

ha

dunque errato nell'affennarc I'esislenza del IitisconsoÌzio necessario tra Agenzia deìle enlrate ed agcnte della riscossioDe c, quindi,

ncl

rimettere

la

causa davantì

aÌla

CommissioDe Tribùtaria Prov;nciale:

la

sentenza va penanto cassala

e la

caùsa va rinviata alla Commissione lribùtaria Regionale perché

si

pronunci sull'appello u ru.comme{cialistatelemalico com

dell'Ufficio PQM La Colte accoglie il ricorso, cassa Ia senlenza gravala c ainvia ad allra sezione della Cornmissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà anche le spese del giudizjo di lcgitlimìtà.

Così dcciso in Roma il 24 setlembre 2014 ll Cons. estensore ,1'

/

,l.ntoneìlo Q,asunini/

(-

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