Transcript quando è necessaria la chiamata in causa di entrambi
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1 R EPU B
BLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L,A. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Oggeno Co::rposta dagli Ill.n:r Sigg.ri Magistrarì:
Doft.
N,{,{RIO CICÀH - Presidente RI ]T1 PFf
Dort.
SALVATOREBOGNANNI ' Consiglioe ud.2a/09ka14 PU
Dott.
MARCELLOIACOBnIIIS ConslgÌiere
Don.
GIUSEPPECAR{CCIOLO
Do(t.
ANI oNET,Lo CoSENTINO
'
Consigùere - Re1. Consigùere ha plonùncìato la scgueDte SENTENZ,A.
sul ricorso 25686-2011 proposio da: , elettivamente doniciiiato in ROIVLÀ, VLÀLE TIJPINI 113, prcsso lo studio dc1Ì'awoczto NICOL^ CORBO, chc lo rappresenta c dìfende giusta procua a margine del ncorso; R-G.N.25680/2f11 q
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R"p
c^r"
2 au+ conto AGENZIA DELLE F,NTfu\TE UFFICIO DI NAPOI,I 2; - intimzre
'
àwelso
la
sentenza A. 289/48/2a1a della CoMMISSIoNE TRIBUTÀRIA REGIONALE di NAP OLt dd 18 / 02 /2A1a, dePasi.^r,
t
21 / 10 / 2010 , ud-rte ìa tc1az.ìore delb caùsa svolta ncJJa pubblìca udieoza del 2a/a9/2A$ ée.l
Consislierc Rclatore Dott. A1'\TONEU-Q COSENTINO; ; so o pre.en-e .'Aw ,(:ro Corbo N:colr'drt n:ore oel
ri.or
nte ll/wlf.commercialislatelemalico.c0m
SVOLC]MENTO DEL PROCESSO ricolTe coniro I'Agcnzia delle Entrale per la cassazione della sentenza con cui la Commissione l'ribularia Rcgìonale delLa Campania _
adìlr
con l'appello dell'Uffjcio avverso
la
senteoza della Commissione Tdbutada Provinciale di Napoli che, nel contraddiltorio tra il contrjbuenlc e la sola Agenzia delle entlalc, aveva ainullalo una ca(ella di paganlenlo per vizio Ci motivazione e pcr mancata indicazione del responsabile deÌ procedimcnlo, olrre che pcr eccessjvità dell'impo o iscrilh a
ruolo
ha annullato la senlenza di primo grado ed
ha
riaesso le parti davanli alla CommissjolÌe Tributaria ProvirìciaÌe affincché quest'uitima integrasse
il
conradditlorio oei confrorlti dell'agente per la riscossione.
Con l'unìco motivo
di
ncorso
il
coniribuenle clenuDcià promiscuamente ia violazione dell'anicolo 19, terzo comma, D.Lgs.
546/92 e
il
vizio
di motlvazione in cui
il
giudice
di
secondo gIado sarebbc incoBo rilenendo il c.ncesrionario dc'la r.(corsrorre llrrsc.nsorte nece\§Jrio.
L'Agenzia delie entrate non si ò costituila neì presente giudizio.
La causa. porlata in carnera di consiglio con relazionc ex an- 380 bis cpc, veniva djscussa nell'adunana del 4.12.1i e quindi .imesse dal Collegio alla pubbl:ca udienza, ove veniva dccisa i124.9.14.
MOTIV] DELLA DECISIONE
La
Cornmissione Tributeria Regioaale
-
sul presupPoslo che l'impugradva dcJÌa caneJìa per cui è causa si fonda sia sr.ì vizi propri della stesse (difetlo di rÌiotivazionc c rnancata indicazione del responsabile del procedimelrto), sia sulla conlestazione del crcdito erariale affema che (ra i'Agen7-ia dellc enlrate
ed
il
concessionario
delÌa
riscossione sussisterebbe
un
,ilisconsorzio L affermazione è Siurìdicam€nte errata, in quanto questa Cotte ha più volte ribadìto chc
lra
concessionario
ed
ente inlpositore
non
sussiste alcui) I ;tisc{rnsorzio necessano, ww,.{.c0mm$ElalistalelemaUc0 c0lt
.D
ln panicolare, iì ìitisconsozio necessano è stato cspresszmente escluso:
a)
sianel caso in cui l'lrnpugnativa della cartella esallorialc si fondi sulla conlestazione della sLìssislenza del credilo
ivi
recato (vedi sent. ù.
8613/ll: "1,'l tema di conlenabfi lributaria, qualora
il
conlribuente abbia implgnato una cartella esaltorialc, emcssa dal concessionario
per la
riscos.tione,
per motivi che non
atteù|ono
a
v[zi della cartetla ùedesimca
il
rìcorso tleve essere naliticalo alL'e lc impositore (nelld specie l'ABen.ia delle Entrate) quaLe titolare dcl credìto oggetto di conleslaaione nel giudizio, essendo il concessionario un nero destinataio dcL palamento, a più prccisa ente, nduattda Lo schema civili.slico dell'art.
ll88
cotl- civ-,
il
so|gello itrcaricato dal creditore ed aùoriuata a ricerete iL paqatnento. "),
b)
sianel caso ì:r cui I'impugrativa deÌla canella esattorjale si fondi sullÀ deduzionc
di vizì prop
dclla slessa (vedi sent. r1. 5832111: "nel processo
tributaio
reqolato dal d.l8s. 31 tlicembre 1992, n. 516 iL cancessionarb del senizio di iscossiane è parte, ai sensi dell'arl- l0
del
nredesimo
d.!8s., quanlo
oggetta
delLo
controyersia è I impugnazìane di atti yiziati da
erroi
ad essa direttaìnente imputabili e, cioè, solo nel caso
di
riz.i propri deLta cattella di petamenb e dell'dvyiso di nora; in tale ipotesi l'aito va inpu9nato chiamando in causa esclusivamente
ìl
concessionario,
al
quale
è
direfictmenre ascrivibile
iL yiaio
delL'atta
e, non
essendo conlìgurabiLe un litiscansoftio necessaia can L'ente intpositore,
è
inamnis.tibile il ricorrc propo\io esclusivanente nei confronti dell'antminislrdzione,
non potendosi disporre
successivanlenle L
itegrarjone
d€l contraddittoio nei confronti del concessionaio nedesimo. '):
c)
sia nel caso i:l cui l'impugnativa della caltella esattoriale si fondi sulla deduzione della mancata notifica
di
atti presupposti,
o
della slessa carclla (vedi sent. n. 1532/12: "In letna di contenzioso tributdrio, il contibuente, qualora
itnpu?ni
na caiella esdttoriale enessa dal concessionaio
per la
riscoss{one Per motivi che axenSono Ltlla
nrniota notirtcr Jegli atti
iatporitìvt Pr?\uopa,tt.
Pur
og:t indrfferenrcrnente
nei canfranti dell'ente impasihre o
del I'/r,!,!y.commercialislaielemaiic0.c0m
conce.ttionario, senza
che
sia confiSurobile alcun lilitconsonio necessarìo, cast i t\endo L' ames sa notifrca dell' atto PresuPposto vizio procetlurale che cafiporla la nuuità dell'auo successÌvo ed essent:lo rìmesta
al
concessianario lo .facoltà
di
chìamare in Siudizia I'ekte impo.titorc."; sul punlo, si veda anche SSUU
n
16412/07).
Dei pliÌìcipi sopra espostì
-
e
fermo rest'ando che, come quesla Corte ha ,rrcora di rccente precisalo (ord. 2122Alnl,
t
fallo che
il
contribuenle abbja individuato nel concessionario, piurtoslo che nel titolare del credito liibutario, il legittimato passlvo nei cui confronti dìrigere I'impuSnazionc, non determina linainnìissibjlirà deÌla doma da, ma può compo(are la chiamala
in
causa dell'ente
credilorc
consegue che
in
nessun caso può individuarsì ùn lìtisconsoEio necessario tra ente impositorc c concessionario della riscossione.
Né con talc conclusione conlrasta la scnlenza
di
questa Co(e n. 1462/09, oon la quale si è affennato cbe nel caso in cui ilcon[ibuente jmpugni una canel]a
di
pagamento dcducendo tarto I'csìsteiza di vizi propd della siessa quanlo linsussrstenT-a del credito dalla stessa recato sussistc lilisconsorzio necessario processuale 1ra concessjonario della riscossìone ed ente imposilorè "pricÀl la prelesa del co tribuente deve esserc acccrtata nei confronli ta to del primo, essentlo impugnaro un atto che si a$ume viziolo da omissione allo stesso direttamente impulabile, quanto de! secondo, tenderulo l'inpugnaaione alla riderenninazione
...
dclla prelesd
erariale';
ta)c sentenza,
al
pari della confonne successiva ordinanza n. 24868/13. sì riferiscc infalti all'ipotesi in
cuì
I'ente impositore
o il
concessionario
delÌa
scossione
sia
stam prelernlesso
ln
grado
di
appe11o, dopo che cntranlbi delti soggetti avevano partecipalo al giudizio di primo grado; nel caso che qui sj discule, invece, non si è mai vcrificato, llemmeno in primo grado, il litjsmnsorzio lra Agenzia delle entraie ed agenle della riscossione, cosicché non ricorre
ìl
prcsupposlo del liisconsorzio lrocessuale a cui si rìfedscono i menzionati precedenti.
La
sentenza gravata
ha
dunque errato nell'affennarc I'esislenza del IitisconsoÌzio necessario tra Agenzia deìle enlrate ed agcnte della riscossioDe c, quindi,
ncl
rimettere
la
causa davantì
aÌla
CommissioDe Tribùtaria Prov;nciale:
la
sentenza va penanto cassala
e la
caùsa va rinviata alla Commissione lribùtaria Regionale perché
si
pronunci sull'appello u ru.comme{cialistatelemalico com
dell'Ufficio PQM La Colte accoglie il ricorso, cassa Ia senlenza gravala c ainvia ad allra sezione della Cornmissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà anche le spese del giudizjo di lcgitlimìtà.
Così dcciso in Roma il 24 setlembre 2014 ll Cons. estensore ,1'
/
,l.ntoneìlo Q,asunini/
(-
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