C. Conti, Toscana, 10.09.2014, n. 161

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N.161/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
Carlo GRECO
Presidente f.f.- relatore
Francesco D’ISANTO
Consigliere
Angelo BAX
Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità , iscritto al
n.59642/REL del Registro di segreteria e promosso
dalla Procura regionale nei confronti dei sigg.ri:
A)Franco AGOSTINI, nato ad Orbetello (GR) il 23
aprile 1951, rappresentato e difeso dall’Avv.
Giovanni ROMANUCCI del Foro di Ascoli Piceno,
elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv.
Giorgio
TIMITILLI
di
Sesto
Fiorentino (FI) in viale Togliatti n.6;
B)Angelo RUGGIERO, nato ad Airola (BN) il 7
marzo 1955, rappresentato e difeso dall’Avv.
Roberto CARLI del Foro di Ascoli Piceno,
elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv.
Giorgio
TIMITILLI
di
Sesto
Fiorentino (FI) in viale Togliatti n.6;
Visto
l’atto
di
citazione
del
Vice
Procuratore Generale presso questa Corte datato 15
ottobre 2013;
Uditi, nella pubblica udienza del 21 maggio
2014, con l’assistenza del Segretario Armando
GRECO, il relatore Pres. f.f. Carlo GRECO, l’Avv.
Giovanni
ROMANUCCI
per
il
convenuto
Franco
AGOSTINI, l’Avv. Roberto CARLI per il convenuto
Angelo RUGGIERO ed il pubblico ministero in
persona del Vice Procuratore Generale Letizia
DAINELLI;
Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato
dall’art.45,
comma
17°,
legge
n.69/09)
da
ritenersi applicabile anche al processo contabile
per effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D.
1038/33 (cfr. sentenze di questa Sezione nn. 88/14
– 91/14 – 98/14 – 101/14 – 102/14 – 110/14);
Esaminati gli atti e i documenti tutti della
causa;
RITENUTO IN
FATTO
Nel merito della fattispecie il Pubblico
Ministero contabile ha convenuto in giudizio i
nominati per sentirli condannare al pagamento
della somma di euro 6.226,33 in favore del Comune
di Orbetello, salva ogni diversa valutazione da
parte del Collegio, di cui il 60% a danno del
convenuto Ruggiero ed il 40% a danno di Agostini,
oltre rivalutazione, interessi legali e spese di
giudizio.
Si premette che il Dirigente del Settore
Affari
Generali
del
Comune
di
Orbetello
trasmetteva, alla Procura regionale, copia della
deliberazione n. 70 del 27 dicembre 2012 con la
quale il Consiglio comunale dell’Ente riconosceva
la legittimità, tra gli altri, del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione della sentenza
n. 66 del 22 ottobre 2012 emessa dal Tribunale
Civile di Grosseto – Sezione Distaccata di
Orbetello.
Dalla lettura della citata deliberazione
emergeva che “il Comune non si costituiva in
giudizio né risulta effettuata alcuna denuncia di
sinistro alla compagnia assicuratrice”.
In particolare il Tribunale aveva condannato
l’Ente a pagare, a titolo di risarcimento del
danno , in favore di Martini Luca e Martini
Roberto rispettivamente la somma di euro 1.176,00
ed euro 1.500,00, oltre rivalutazione ed interessi
legali, nonché alla refusione delle spese di lite
nei confronti degli attori.
Dalla lettura della sentenza emerge che i
signori Martini, in data 3 maggio 2005, avevano
notificato
al
Comune
di
Orbetello
atto
di
citazione in giudizio al fine di ottenere il
risarcimento dei danni subiti a seguito di un
incidente, avvenuto in data 24 luglio 2003, mentre
il sig. Martini Luca percorreva la via Mura di
Levante in Orbetello.
Gli
interessati
chiedevano
la
condanna
dell’Ente al pagamento dei danni subiti nella
misura di euro 5.200,00, oltre al rimborso delle
spese legali.
Nell’atto di citazione non vi era alcun
riferimento
a
una
pregressa
richiesta
di
risarcimento danni avanzata al Comune di Orbetello
a seguito dell’incidente, circostanza che emerge
anche dall’elenco degli atti depositati presso il
Tribunale.
Il Tribunale ha ritenuto che nella specie
“parte attrice ha provato la sussistenza del nesso
causale tra il danno subito e la presenza sulla
carreggiata di acqua fuoriuscita da una rottura
del manto stradale, non segnalata, all’interno del
centro abitato di Orbetello (cfr. rilevamento
tecnico-descrittivo dei Carabinieri della Stazione
di Magliano in Toscana, intervenuti al momento del
sinistro, nonché dichiarazioni testimoniali…)”.
A
seguito
dell’intervento
sul
luogo
dell’incidente,
i
militari
della
Regione
Carabinieri Toscana - Stazione di Magliano in
Toscana
effettuavano
il
rilevamento
tecnicodescrittivo; in particolare, per quanto concerne
la dinamica dell’incidente, veniva osservato che
il veicolo di proprietà di Martini Roberto e
condotto da Martini Luca “ in via delle Mura di
Levante, in Orbetello, all’uscita di una curva,
…passava sopra una frattura del manto stradale
dalla quale fuoriusciva in modo continuo acqua che
fluiva
verso
l’interno
della
curva
e
del
successivo rettilineo, bagnando in larghezza oltre
metà della sede stradale”.
Dalla relazione trasmessa dal Segretario
Generale, su delega della Procura regionale,
emergeva quanto segue:
a) in data 3 maggio 2005, perveniva al
protocollo
comunale
n.
15888,
senza
essere
preceduto da alcuna richiesta di risarcimento
danni, l’atto di citazione in giudizio dei signori
Martini Roberto e Martini Luca;
b)
l’atto
veniva
trasmesso
dall’ufficio
protocollo, per competenza, al I^ Settore – Affari
Generali, che comprendeva anche il Servizio
segreteria generale - affari legali (contratti,
gestione delibere…), la cui responsabilità era
affidata, all’epoca, al Segretario del Comune
dott. Angelo Ruggiero, e copia veniva trasmessa,
anche,
al
Dirigente
del
3^
Settore
Infrastrutture ing. Franco Agostini;
c)
in
data
10
maggio
2005,
l’Ufficio
Segreteria
chiedeva,
con
nota
prot.
16487,
all’ing.
Agostini
“di
relazionare,
in
modo
dettagliato e pertinente, sulla opportunità o meno
di costituirsi in giudizio.”
d) dalla ricerca effettuata presso l’ufficio
protocollo non risultava che sia stato fornito
alcun riscontro alla citata richiesta del 10
maggio 2005;
e) parimenti non risulta presentata rituale
denuncia all’Istituto assicurativo ed al riguardo
l’ing. Agostini ha precisato che la “denunzia è
generalmente effettuata, al momento in cui arriva
la richiesta di risarcimento danni, a cura
dell’ufficio
economato,
ufficio
all’epoca
ricompreso nell’ambito del 2^ Settore…; nel caso
specifico, però, diversamente da quanto avviene
nella quasi totalità dei casi, non è mai pervenuta
dai soggetti danneggiati alcuna richiesta di
risarcimento danni, bensì direttamente l’atto di
citazione …”.
Per quanto sopra il pregiudizio patrimoniale
cagionato al Comune di Orbetello in relazione
all’esecuzione
della
sentenza
suindicata
ammonterebbe complessivamente ad euro 6.226,33
(mandati di pagamento n.751, 755, 756, 757),
costituendo tali oneri una spesa priva di utilità
per l’Ente.
Al riguardo la Procura ha contestato, con
atto datato 24 luglio 2013, ai signori Agostini
Franco e Ruggiero Angelo, di aver cagionato, con
la propria condotta omissiva, un danno evitabile
al
Comune
di
Orbetello,
cui
conseguiva
la
richiesta di risarcimento.
All’invito a dedurre sono pervenute, in data
10 settembre 2013, le controdeduzioni dell’ing.
Franco Agostini che ha asserito che all’atto della
ricezione della citazione in giudizio non era a
conoscenza “che non era stata avanzata richiesta
di risarcimento danni e che, conseguentemente, non
si era provveduto alla denuncia di danno alla
compagnia assicuratrice”; ha affermato che, nella
sua qualità di dirigente del 3^ Settore –
Infrastrutture non era tenuto a sapere se fosse
stata effettuata comunicazione della denuncia di
sinistro
alla
compagnia
assicuratrice,
richiamando, in proposito, quanto disposto dal
Segretario Generale, con nota datata 8 marzo 2005
prot. 8691 (di cui infra).
In
pari
data,
sono
pervenute
le
controdeduzioni del dott. Angelo Ruggiero che ha
affermato che qualora un soggetto, dopo aver
avanzato una richiesta di risarcimento di danni,
procedeva a citare in giudizio l’Ente, in caso di
mancato raggiungimento di un accordo bonario,
quale “dirigente del primo settore, sulla base
dell’istruttoria del settore tecnico, predisponeva
la delibera di Giunta comunale per l’incarico ad
un legale di fiducia con chiamata in causa della
compagnia di assicurazione”; ha richiamato i
criteri
seguiti
dall’Amministrazione
nella
gestione del contenzioso ed ha dichiarato di
presumere che l’opportunità di resistere in
giudizio non fosse stata ritenuta economicamente
conveniente.
Valutate non esaustive le argomentazioni
difensive, la Procura ha formalizzato il presente
atto di citazione cui è seguita la costituzione in
giudizio dei convenuti entrambi in data 30 aprile
2014.
In
tale
sede,
riprese
in
parte
le
argomentazioni già svolte in sede di invito a
dedurre, le difese, sostanzialmente analoghe,
hanno eccepito quanto segue:
A)inammissibilità dell’atto introduttivo per
carenza
di
interesse
della
Procura
attrice;
B)inammmissibilità
e/o
nullità
dell’atto
introduttivo
per
intervenuta
mutatio
libelli
rispetto all’invito a dedurre;
C)
nullità
dell’atto
di
citazione
introduttivo per assenza dei requisiti di cui
all’art. 163 cpc;
D)maturata prescrizione;
E)difetto di legittimazione passiva;
F)infondatezza della domanda;
G)richiesta integrazione del contradditorio;
H)contestazione
sull’an
e
sul
quantun
debeatur.
Chiamata la causa all’odierna discussione
orale le parti hanno ribadito le proprie difformi
tesi.
In particolare la Procura ha contestato le
eccezioni di rito (mutati libelli e carenza di di
interesse) citando giurisprudenza favorevole alla
tesi accusatoria.
Il giudizio è quindi passato in decisione
sulla base degli atti e delle argomentazioni ivi
sviluppate.
CONSIDERATO IN
DIRITTO
Premesso che a giudizio di questo Collegio
nella vicenda in esame si ravvisa l’esistenza di
tutti i presupposti necessari e sufficienti per
l’esercizio dell’azione amministrativo-contabile,
in via preliminare devono essere affrontate e
risolte
le
eccezioni
di
rito
avanzate
dai
convenuti secondo quanto sopra riportato.
1.1. inammissibilità dell’atto introduttivo per
carenza di interesse della Procura attrice.
La
tesi
di
parte
convenuta
indica
nell’assenza di definitività della sentenza civile
di condanna un ostacolo all’esercizio dell’azione
di responsabilità contabile per non attualità,
certezza
ed
esigibilità
del
danno
,
cui
conseguirebbe una carenza di interesse da parte
della Procura attrice.
Sul punto è stato richiamato il portato della
sentenza n.10/2000 resa dalla Sezione Lombardia.
Diversamente argomentando la Procura ha
precisato che una successiva pronuncia di Appello
(Sez.I n.43/2014/A del 14 gennaio 2014) ha
sconfessato l’orientamento espresso dalla Sezione
Lombardia che basandosi anche sulle argomentazioni
espresse dalle SS.RR. con la pronuncia 14/QM/2011
ha fornito un condivisibile quadro argomentativo
per disattendere la necessità dell’ipotizzato
passaggio in giudicato della sentenza civile di
condanna.
1.2.
inammmissibilità
e/o
nullità
dell’atto
introduttivo
per
intervenuta
mutatio
libelli
rispetto all’invito a dedurre;
L’ipotizzata mutati libelli conseguente ad
una più dettagliata disamina delle responsabilità
contenuta nell’atto di citazione rispetto al
tenore dell’invito a dedurre nei fatti non
sussiste.
Come precisato in udienza la giurisprudenza
contabile (cfr. da ultimo sez.I n.425/2014/A del
17 marzo 2014) “è ben noto che nella dinamica
processuale
del
giudizio
di
responsabilità
amministrativo
contabile
l'invito
a
dedurre
costituisca un atto preprocessuale, a finalità
istruttorie,
dal
quale
prende
avvio
il
procedimento formalizzato che, nei termini di
legge, conduce la Procura agente a ritenere
sussistenti gli estremi della responsabilità e
quindi
a
citare
in
giudizio
i
personaggi
interessati
alla
vicenda,
quanto
piuttosto
archiviare la vertenza. Quindi, è del tutto
evidente che tale procedimento rende l'atto di
citazione in giudizio quasi un atto "a formazione
progressiva", un atto cioè che si avvale degli
elementi
raccolti
durante
l'intera
fase
istruttoria successiva all'invito a dedurre.
Conseguenza ne è il fatto che forzosamente
l'atto di citazione in giudizio si presenterà
diversamente,
quanto
a
prospettazione
dei
contenuti, rispetto all'invito che lo precede,
essendosi arricchito delle conoscenze che il
Procuratore
avrà
acquisito
nel
corso
dell'istruttoria. Se così non fosse, sarebbe
vanificata la funzione stessa dell'invito a
dedurre nella sua finalità di aiutare l'organo
requirente a meglio comprendere i confini della
ipotizzata
responsabilità
amministrativo
contabile.
Va
da
sé
che
ciò
comporta,
quindi,
l'ammissibilità
di
una
“emendatio
libelli”,
fisiologica al sistema”.
La
parte
convenuta
appellante
tuttavia
sostiene che, nella fattispecie, si assisterebbe
ad una “mutatio libelli”, ma ciò richiederebbe una
riscontrata mutazione del petitutm e della causa
petendi.
Nel caso di specie il petitum economico è
rimasto identico come pure la causa petendi che
vede una contestazione di corresponsabilità senza
vincolo di solidarietà tra i convenuti.
L’unica
novità
della
citazione
è
l’indicazione di una diversa motivata ripartizione
del danno (60% per Ruggiero e 40% per Agostini) e,
questo non determina assolutamente la “modifica
dell’impianto
generale
dell’ipotesi
dannosa”
sollevata dalle difese
1.3. nullità dell’atto di citazione introduttivo
per assenza dei requisiti di cui all’art. 163 cpc;
Del tutto strumentale è poi l’eccezione di
carenza del requisito ex art. 136 n.5 cpc.
Tale previsione per la quale l’atto di
citazione deve contenere “l’indicazione dei mezzi
di prova dei quali l’attore intende valersi e in
particolare
dei
documenti
che
offre
in
comunicazione” nei fatti è rispettata, tenendo
anche conto che il successivo art. 164 cpc nel
disciplinare le “nullità” della citazione non
indica il requisito posto dal cit. n.5 dell’art.
163 cpc.
Ciò precisato, in primo luogo la norma va
letta in combinato disposto con la previsione
dell’art.74 delle disp. att. cpc che analizza il
contenuto del fascicolo che, in altri termini,
deve intendersi richiamato nell’atto di citazione.
In secondo luogo i mezzi di prova, nella
fattispecie,
sono
proprio
le
acquisizioni
processuali
e,
in
definitiva,
anche
questa
eccezione deve essere respinta.
Circa le eccezioni di merito la
2.1. maturata prescrizione;
Diversamente
da
quanto
ipotizzato
dalle
difese il dies a quo prescrizionale non decorre
dalle omissioni amministrative che risalgono al
momento del fatto (incidente stradale) causativo
del
danno
,
bensì
dal
materiale
esborso
patrimoniale (mandati di pagamento del 12 febbraio
2013) così come concluso dalle SSRR con la
sentenza n.14/QM/2011 del 5 settembre 2011.
2.2. Difetto legittimazione passiva, infondatezza
della domanda, an e quantum debeatur;
Tali
eccezioni
saranno
discusse
infra,
costituendo il cuore delle valutazioni di merito.
Circa le istanze istruttorie la
3. richiesta di integrazione del contraddittorio
nei confronti della Unipol S.p.A.
La fattispecie è stata da ultimo affrontata
dalla Sez. Lazio con la pronuncia (negativa) n.384
del 23 aprile 2014 ma anche volendo aderire a tale
istanza è di immediata comprensione che la
Compagnia
di
assicurazioni
non
coinvolta
formalmente all’epoca dei fatti (2005) possa oggi
esser chiamata a rispondere in questa sede.
4.
Disattese
tutte
le
doglianze
avanzate,
rilevanti nella fattispecie sono invece l’indagine
sull’elemento soggettivo e la individuazione della
posta di danno azionabile.
4.1. Elemento soggettivo
Al
riguardo
la
Procura
procedente
ha
stigmatizzato la gestione “approssimativa” di
tutta la vicenda cui non sono estranei gli odierni
convenuti.
I fatti storici indicano che a seguito di un
incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto
un
veicolo
con
danni
a
persone
e
cose,
l’Amministrazione
locale,
verosimilmente
responsabile
dell’accaduto
per
difetto
di
manutenzione
dell’ambito
stradale,
del
tutto
inspiegabilmente non si è tutelata nelle opportune
sedi sì da essere oggetto di una condanna civile
la
quale
a
sua
volta
ha
originato
il
riconoscimento di un debito fuori bilancio,
pervenuto all’attenzione della Procura ex art. 23,
comma quinto, della legge 27 dicembre 2002 n.289.
In primo luogo le valutazioni del caso devono
tener conto dell’organizzazione dell’Ente, così
come riportata nel PEG 2005 (Piano Esecutivo di
Gestione) allegato in atti.
Nei fatti il Segretario Generale del Comune
di Orbetello con nota n.8691 dell’8 marzo 2005,
trasmessa ai Dirigenti di settore e p.c. al
Sindaco ed agli Assessori ha rappresentato la
“necessità di procedere ad una ridefinizione delle
procedura relative al contenzioso per risarcimento
danni
avanzate
da
soggetti
esterni
alla
Amministrazione”.
In particolare la procedura di cui trattasi è
stata affidata al 1° settore “ufficio legale e
contenzioso”
che
previa
acquisizione
della
denuncia di sinistro, dovrà chiedere all’ufficio
competente idoneo accertamento dell’evento, da
trasmettere unitamente alla denuncia di sinistro
alla compagnia assicuratrice per poi formalizzare
l’eventuale resistenza giudiziale.
Nella fattispecie quanto sopra non si è
verificato anche perché non vi sarebbe stata una
preventiva formale richiesta danni da parte del
soggetto danneggiato ma il primo atto della parte
danneggiata
si
sarebbe
concretizzato
nella
citazione in giudizio avanti la sezione di
Orbetello del Tribunale civile e penale di
Grosseto, notificata alla Amministrazione locale
in data 3 maggio 2005.
Al riguardo il Dirigente del 3° Settore,
nella
specie
il
convenuto
Agostini,
veniva
invitato in data 10 maggio 2005 a relazionare
sulla opportunità di costituirsi in giudizio.
Tale richiesta era formalizzata a firma del
funzionario preposto all’U.O. n.1 (Segreteria
generale
–
Affari
legali)
del
1°
Settore,
struttura
retta
a
sua
volta
dal
convenuto
Ruggiero.
In merito il Dirigente del 3° Settore non
avrebbe
mai
risposto
né
sarebbe
mai
stato
sollecitato.
Per completezza si precisa che in materia
anche il 2° Settore aveva una competenza specifica
in quanto doveva curare i rapporti con le
Compagnie di Assicurazioni.
Ciò detto, non essendo mai stato coinvolto il
2°
Settore
nella
persona
del
responsabile
dell’Ufficio economato, all’epoca non sarebbe mai
stato attivato il rapporto assicurativo.
Questa
ricostruzione,
secondo
le
difese
Agostini, determinerebbero l’estraneità del 3°
Settore in quanto l’omessa relazione tecnica sulla
ricostruzione dell’incidente non avrebbe comunque
impedito l’attivazione della denuncia assicurativa
se il 2° Settore fosse stato informato, per quanto
di competenza, dal 1° Settore.
Le
difese
Ruggiero
invece
ipotizzano
l’assenza di nesso di causalità dello stesso in
quanto il Dirigente del Settore non dovrebbe
essere chiamato a rispondere dell’operato dei
responsabili dei Servizi (nella specie Segreteria
Generale – Affari Legali) che avrebbero dovuto
seguire lo sviluppo della pratica e non limitarsi
ad una mera trasmissione e richiesta di relazioni
tecniche.
Al riguardo, il Collegio ritiene invece che
nella fattispecie (richiesta giudiziale danni)
sussista la responsabilità a titolo di colpa grave
dei convenuti tenendo conto della qualifica
professionale rivestita e che la materia non può
assolutamente dirsi di scarso rilievo ed anzi
merita la massima attenzione.
Come
riportato
in
citazione,
nella
fattispecie
emerge
una
condotta
omissiva
gravemente negligente ascrivibile al Dirigente del
3^ Settore ing. Franco Agostini, nonché al
Dirigente del I^ Settore dott. Angelo Ruggiero,
condotte
che
hanno
determinato
la
mancata
predisposizione della relazione tecnica - da
trasmettere al 1^ Settore - da parte dell’ing.
Agostini,
l’omessa
denuncia
all’Istituto
assicurativo e l’omessa costituzione in giudizio
del Comune.
Al riguardo, come opportunamente sottolineato
dalla Procura, occorre considerare che dalla
lettura
dell’atto
di
citazione
in
giudizio
emergeva chiaramente la circostanza che gli
interessati non avevano previamente presentato al
Comune di Orbetello una denuncia di sinistro al
fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Da
ciò
discende
che
i
soggetti
istituzionalmente
competenti
nell’ambito
dell’Amministrazione comunale avrebbero dovuto
attivarsi, ciascuno per gli atti di propria
competenza, ai fini della tutela degli interessi
finanziari dell’Ente.
Ciò detto, si deve però considerare che vi
sono state oggettive concause all’insorgere della
situazione fonte di danno erariale di cui, quindi,
in parte altri soggetti potrebbero essere chiamati
a rispondere.
Si tratta della cd. condanna virtuale di
dipendenti dell’Ente locale (soggetti addetti a
singoli Uffici dei Settori affidati ai convenuti)
non chiamati in giudizio con l’effetto di dover
porre in detrazione dal danno addebitabile agli
odierni convenuti la quota parte loro ascrivibile
(cfr. Sez. Toscana n.110 del 10 giugno 2014).
4.2. Circa la quantificazione del danno erariale ,
secondo i convenuti, dalla somma materialmente
pagata dall’Ente locale dovrebbe comunque detrarsi
la franchigia assicurativa che sarebbe rimasta,
pur sempre, a carico del Comune di Orbetello.
Sul punto non paiono condivisibili le
argomentazioni espresse dalla Procura che ha
negato l’operatività, nella fattispecie, della
franchigia
mentre
i
riferimenti
di
polizza
ipotizzati dai convenuti sono errati.
L’esame della polizza depositata in atti
(n.40084964 a valere nel periodo 1°gennaio 2004 –
31 dicembre 2007) indica all’art. 43 delle
condizioni
generali
che
“l’assicurazione
si
intende
prestata
con
l’applicazione
di
una
franchigia di €. 1.000,00 per ogni sinistro”
Al riguardo l’allegato di Polizza indica al §
“definizioni” enuclea il concetto di sinistro come
”il verificarsi del fatto dannoso per il quale è
prestata l’assicurazione”.
Lo stesso allegato al § “descrizione del
rischio” al punto P poi precisa che la polizza si
intende prestata (tra l’altro) per l’esercizio ed
il funzionamento dei pubblici servizi nella specie
“danni causati da spargimento di acqua solo se
conseguenti a rotture accidentali di tubazioni
impianti e/o condutture” ed è proprio questa la
fattispecie in esame.
In altre parole, la franchigia da applicare
non è quella di €. 1.000,00, indicata nella prima
pagina di polizza, che è però la tipica franchigia
da incidente stradale che non opera in quanto non
si tratta di danno conseguente alla circolazione
di veicoli stradali di proprietà del Comune.
Parimenti non è da applicare la richiesta
franchigia prevista dall’art. 26 delle condizioni
di polizza che riguarda i danni da cedimento del
terreno ma è quella prevista in via generale
dall’art. 43, norma di chiusura del sistema
Come ultimissima considerazione deve essere
respinta
la
richiesta
di
parte
convenuta
(Ruggiero) per la quale il danno azionato non
dovrebbe tener conto delle somme aggiuntive
maturare sulla quota capitale dovuta dall’Ente
locale, in quanto dovute a “fattori esterni non
dominabili dal presunto responsabile” (cfr. sez.
Sardegna n.13 del 24 gennaio 2014).
Tale argomentazione, secondo questa Sezione,
non
è
fondata
proprio
perché
sono
ed
esclusivamente
i
comportamenti
omissivi
dei
convenuti (culminati nella mancata costituzione in
giudizio anche a soli potenziali fini transattivi)
che hanno esposto il Comune di Orbetello a tutti
gli esborsi in contestazione, nessuno escluso.
Infine, considerato che il danno deve ridursi
della franchigia di €. 1.000,00 e che la parte
residuale di €. 5.226,33 (6.226,33 – 1.000,00)
deve a sua volta ridursi del 50%, per la c.d.
condanna virtuale sopra richiamata, per un totale
addebitabile di €. 2.613,16 la ripartizione
dell’addebito può essere in linea con la tesi
accusatoria.
Indubbiamente la fattispecie coinvolge il 1°
Settore in termini più ampi e decisi rispetto al
3° Settore che avrebbe dovuto fornire un parere
tecnico, da qui pare corretto l’addebito del 60%
al Ruggiero (€. 1.567,90) e del 40% all’Agostini
(€. 1.045,27).
Alla somma per cui è condanna, trattandosi di
debito di valore vanno aggiunti la rivalutazione
monetaria e gli interessi secondo i criteri che
seguono:
- la rivalutazione va calcolata secondo
l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie ed operai (FOI), a decorrere dal fatto
illecito che trattandosi di un unicum va indicato
nella data dell’ultimo mandato di pagamento (12
febbraio 2013);
- gli interessi legali vanno calcolati dalla
stessa data sulla somma originaria rivalutata anno
dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti
con riguardo ai quali la predetta somma si
incrementa nominalmente in base agli indici ci
rivalutazione monetaria (Cass. Sez. II n.18028/10
– Sez. I n.4587/09 – Sez. III n.5671/10 – SS.UU.
1712/95), sempre fino alla pubblicazione della
presente sentenza.
Infine, da tale data sono dovuti, sulla somma
come sopra incrementata gli interessi nella misura
del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana
della
Corte
dei
conti,
definitivamente
pronunciando sul giudizio n.59642/REL, in parziale
conformità
delle
conclusioni
del
Pubblico
ministero
CONDANNA
1)Angelo RUGGIERO al pagamento della somma di
€. 1.567,90 (millecinquecentosessantasette/90);
2)Franco AGOSTINI al pagamento della somma di
€. 1.045,27 (millequarantacinque/27);
importi tutti a favore del Comune di Orbetello cui
vanno
aggiunti
gli
interessi
legali
e
la
rivalutazione monetaria secondo il criterio di
calcolo indicato in motivazione.
Segue la condanna al pagamento delle spese
processuali che, fino alla presente decisione,
sono percentualmente liquidate, senza vincolo di
solidarietà e detratto il 50% delle stesse attesa
la
condanna
virtuale
di
cui
sopra,
in
€.102,01.=(Euro centodue/01.=) ai danni di Angelo
Ruggiero ed €.68,01.=(Euro sessantotto/01.=)ai
danni di Franco Agostini.
Manda alla Segreteria le comunicazioni e le
notificazioni di rito
Così deciso in Firenze, nella camera di
consiglio del 21 maggio 2014.
IL PRESIDENTE f.f. - relatore
F.to Carlo Greco
Depositata in Segreteria il 10 SETTEMBRE 2014
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to Paola Altini