TASI - San Salvatore Monferrato

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TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 2014
L’art. 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.), come
modificato dall’art. 1 del D.L. 16/2014, ha istituito la TASI – Tributo sui servizi indivisibili- che
è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale) e copre i costi che il Comune sostiene per
la pubblica illuminazione, manutenzione del suolo e verde pubblico, polizia municipale, etc.).
SOGGETTI PASSIVI
La TASI è dovuta da chi ha il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria
(IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
La TASI è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario (o titolare del diritto
di usufrutto, uso, abitazione), quest’ultimo e l’occupante ( in questo caso inquilino, comodatario,
ecc.) sono titolari di un’ autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non
faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore; in tal caso l’obbligazione tributaria rimane
esclusivamente a carico del solo proprietario. L’occupante è tenuto a versare la TASI nella misura
del 10% del tributo complessivamente dovuto; la restante parte è dovuta dal proprietario o titolare
del diritto reale.
Per l’anno 2014 gli inquilini di abitazioni in locazione (eccetto inquilini di alloggi sociali,
nonché gli utilizzatori di fabbricati rurali strumentali) non sono soggetti al pagamento della
TASI.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario dell’immobile.
In caso di locazione finanziaria, la TASI, è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto.
SONO SOGGETTI A TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, con eccezioni di quelli esclusi
od esenti sotto indicati.
Per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è
comunque utilizzato.
Per AREA FABBRICABILE si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano
regolatore o altri strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
Per l’anno 2014 la TASI si applica:
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all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa. L’abitazione principale è
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare
nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente; per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali
C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo;
all’unità immobiliare assimilata all’abitazione principale e relative pertinenze, cioè quella
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile,
nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica;
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, D.L. 201/2011.
EX CASA CONIUGALE
Per quanto disposto dal D.L. n. 16/2014 l’ex casa coniugale è considerata equiparata all’abitazione
principale, e per la stessa vanno quindi applicate le stesse aliquote e detrazioni.
CASE DI ABITAZIONE DEI COLTIVATORI E IMPRENDITORI AGRICOLI
Sono soggette a TASI con l’aliquota prevista per le abitazioni principali (2,5 per mille- 0,25%)
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’AGRICOLTURA
Per la definizione di fabbricato rurale ad uso strumentale si rimanda all’art. 9, comma 3-bis del D.L.
30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133.
I fabbricati rurali strumentali sono quelli di categoria catastale D/10 o che abbiano ottenuto il
requisito di ruralità presso l’Agenzia del Territorio a prescindere dalla categoria catastale.
Sono soggetti a TASI con aliquota del 1 per mille (0,1%)
Se il fabbricato rurale strumentale è locato a terzi il proprietario versa il 90% del totale dell’imposta
annua dovuta e l’affittuario il restante 10%
Per l’anno 2014 la TASI NON si applica a :
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tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,3 per
mille (1,03%)
tutti gli immobili esenti ai fini IMU (eccetto fabbricati rurali ad uso strumentale);
alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa;
TERRENI AGRICOLI
BASE IMPONIBILE
La base imponibile (ossia il valore su cui calcolare il tributo) della TASI è quella prevista per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), determinata ai sensi dell’articolo 5 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3 e4 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, e
precisamente:
Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale rivalutata del 5%, con applicati i seguenti
moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
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160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D10;
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
N.B. – La base imponibile è ridotta del 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
Il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata
l’aliquota deliberata. L’imposta è dovuta per anni solari in proporzione alla quota di possesso e
ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Si considera per intero il mese in cui il
possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Esempio di calcolo:
√ abitazione principale fabbricato di categoria catastale A/2 con rendita catastale pari ad Euro
550,00 + pertinenza categoria catastale C/6 con rendita catastale di €. 35,00. Percentuale di
possesso 100%
Base imponibile TASI : €. 550,00 + €. 35,00 = €. 585,00 + 5% x 160 = €. 92.400,00
TASI dovuta annuale: €. 92.400,00 x 2,5 diviso mille = €. 231,00
√ Fabbricati rurali strumentali all’agricoltura
1) D/10 condotto direttamente - Rendita catastale €. 2.450
Valore imponibile : €. 2.450 + 5% x 65 = 167.212,50
TASI dovuta annuale : €. 167.212,50 x 1 diviso mille = €. 167,21 arrotondato a €. 167,00
2) D/10 affittato – Rendita catastale €. 2.450
Valore imponibile : €. 2.450 + 5% x 65 = 167.212,50
TASI dovuta annuale : €. 167.212,50 x 1 diviso mille = €. 167,21 arrotondato a €. 167,00
€. 167,00 x 90% = €. 150,30 TASI totale annua a carico del proprietario
€. 167,00 x 10% = €. 16,70 TASI totale a carico dell’affittuario
ALIQUOTE TASI 2014
Si comunica che con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2014 del 28/08/2014 sono state
approvate le aliquote TASI per l’anno 2014 e il relativo Regolamento di applicazione.
ALIQUOTE TASI 2014
Aliquota 2,5 per mille (0,25%) Per le abitazioni principali con relative pertinenze e per le
unità immobiliari ad esse equiparate, aventi categoria catastale
A/2,A/3, A/4, A/5, A/6, A/7;
pertinenze massimo una per tipo aventi categoria catastale C/2,
C/6, C/7)
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
Aliquota 1 per mille (0,1%)
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative
pertinenze (una per tipo categoria catastale C/2, C/6, C/7),
assoggettate ad aliquota IMU del 5 per mille (0,5%)
Tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura
Aliquota 1 per mille (0,1%)
Aliquota zero per mille (0%) Per tutti gli altri immobili e aree edificabili
Nessuna detrazione per l’anno 2014
Detrazione
PAGAMENTO
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in n. 2
–due- rate (D.Lgs. 06/03/2014 n. 16, art. 1/b):
• la prima rata di acconto pari al 50% dell’importo annuo dovuto, scadente il 16 giugno, è
stata prorogata al 16 ottobre sia per i possessori di abitazione principale e una
pertinenza per tipo (come sopra definite) che per i possessori e utilizzatori di fabbricati
rurali strumentali;
• la seconda rata a saldo, pari al restante 50%, scadente il 16 dicembre
E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.
Modalità di computo dei mesi per il calcolo della rata di acconto TASI
La rata di acconto TASI deve essere calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU. Se ad esempio il
contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del
50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.
Importo minimo di versamento: la TASI non è versata qualora l’importo dovuto sia inferiore a €.
3,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle
singole rate di acconto e di saldo.
MODALITA’ DI VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO ANNO 2014
Il versamento deve avvenire in autoliquidazione da parte del contribuente, cioè è il contribuente
che calcola quanto dovuto e versa il tributo con le modalità sotto specificate. Per agevolare i
contribuenti è disponibile sul sito del comune www.ssalvatoreinrete.it il calcolo on line
dell’imposta, come per l’IMU, con relativa stampa del modello di pagamento F24.
Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 disponibile presso le
banche, Poste Italiane SpA, agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
Per il versamento deve essere utilizzata la sezione “IMU e altri tributi locali”; nello spazio “codice
ente/codice comune” il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, costituito da
quattro caratteri(Comune di San Salvatore Monferrato I144); nello spazio “codice Tributo” i codici
di cui alla seguente tabella:
FATTISPECIE
Abitazione principale e pertinenze
Altri fabbricati ( da non utilizzare per anno 2014)
Aree fabbricabili ( da non utilizzare per anno 2014)
Fabbricati rurali ad uso strumentale
CODICE TASI
3958
3961
3960
3959
CODICE COMUNE
I144
Si avverte che usando tale modalità di pagamento è possibile effettuare la compensazione con
crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura
previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.).
Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti TASI. La colonna presente
nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello F24 relativa a “importi a credito
compensati” non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
Con Decreto Ministero Economia e Finanze del 23 maggio 2014 è stato approvato l’apposito
bollettino di conto corrente postale per il versamento della TASI. Il bollettino riporta
obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per
tutti i comuni del territorio nazionale e deve essere intestato “PAGAMENTO TASI”. Su tale conto
corrente non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico.
I bollettini saranno resi disponibili gratuitamente presso gli uffici postali.
MODALITA’ DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA
Per provvedere al pagamento dell’imposta dall’estero, il contribuente deve effettuare un bonifico a
favore del Comune di San Salvatore Monferrato (Codice Bic/Swift: BPMIITMMXXX), utilizzando
il codice Iban IT80C0558448580000000017000
Avvertenze:
La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune di San Salvatore Monferrato ( Ufficio
Tributi – Piazza Carmagnola nr. 26 – 15046 – Fax 0131 238208) per i successivi controlli.
Come causale del versamento devono essere indicati:
-il codice fiscale del contribuente;
-la sigla “TASI”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo
indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014;
-l’annualità di riferimento;
-l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può
provvedere a regolarizzare la propria posizione, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art.
13 del D.Lgs. 472/1997).
Ulteriori informazioni e modalità di calcolo possono essere reperite alla pagina di informativa IMU.
DICHIARAZIONE TASI
La dichiarazione per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2014 va
presentata entro il 30 giugno 2015.
In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai
fini dell’IMU o della previgente ICI, contenente tutti gli elementi utili per l’applicazione della
TASI.
CASISTICA DEGLI IMMOBILI
►Immobili locati
Per l’anno 2014 gli inquilini di abitazione in locazione o coloro che occupano l’immobile a titolo di
comodato d’uso gratuito non sono soggetti al pagamento della TASI. Tali immobili sono soggetti
all’IMU con aliquota ordinaria (altri fabbricati) del 10,3 per mille (1,03%).
►TASI e coobbligati- applicazione della TASI tra possessori coabitanti
L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori dell’immobile
sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, vale a dire che ognuno dei possessori paga in
base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva; il comune
però, in caso di mancato pagamento da parte di uno dei possessori, può rivolgersi indifferentemente
all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario.
►TASI e coobbligati - applicazione della TASI tra possessori non coabitanti
Qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es.
comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due ( ad es. il soggetto B)
quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, la TASI dovrà essere versata solo dal soggetto
B, cioè colui che dimora e risiede anagraficamente, in base alla propria quota di possesso
applicando l’aliquota del 2,5 per mille (0,25%) senza detrazioni; il soggetto A, non dovrà versare
nulla di TASI ( per l’anno 2014 per i fabbricati a disposizione l’aliquota deliberata è pari a zero) ma
dovrà effettuare entro il 16 dicembre il versamento dell’IMU in base alla propria quota di possesso
utilizzando l’aliquota annuale del 10,3 per mille (1,03%).
Il comune, in caso di mancato pagamento del soggetto B (quello che ha la dimora e la residenza
anagrafica) può comunque rivolgersi al soggetto A, in quanto obbligato in solido, per la riscossione
della TASI.
►Assegnazione della casa coniugale al coniuge e relative pertinenze
Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la
TASI deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa familiare ed è sempre
considerata abitazione principale.
L’altro coniuge potrà beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro
immobile posseduto nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
►Unità abitativa e relative pertinenze posseduta dagli appartenenti alle Forze armate e
pertinenze
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, a un
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
►Decesso del proprietario o detentore nel corso dell’anno 2014
Il pagamento della TASI deve essere effettuato dagli eredi con modello F24 intestato al deceduto
per il periodo fino alla data della morte. Per il periodo successivo il pagamento deve essere
effettuato direttamente a nome degli eredi ciascuno per la propria quota di possesso.
►Decesso di un coniuge
Il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione previsto dall’art. 540, comma 2, del Codice
Civile, deve versare l’intera imposta relativa all’abitazione (e pertinenze) dove i coniugi
convivevano, mentre per gli altri eventuali immobili ogni erede deve versare la TASI in base alla
propria quota di possesso.
►Cittadini italiani residenti all’estero iscritti Aire
La legge n. 80 del 23 maggio 2014 ha disposto che per il 2014 i comuni non possano più assimilare
(con regolamento) all’abitazione principale l’immobile posseduto da cittadini italiani non residenti
in Italia ed iscritti all’Aire, pertanto per questi immobili non si deve versare la TASI ma si deve
versare l’IMU applicando l’aliquota del 10,3 per mille (1,03%). Il codice tributo da indicare sul
modello F24 sarà 3918.
L’attuale formulazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011,
prevede che a partire dall’anno 2015 sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale
(assimilazione di legge e non più facolta del Comune) una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d’uso; su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
►Terreni fabbricabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali (IAP)
I terreni qualificati dal PRG come fabbricabili, posseduti e condotti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sia persone fisiche che
società, sono comunque considerati terreni agricoli e quindi esenti da TASI.
Se le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono
date in affitto a coltivatori diretti o Iap che coltivano l’area edificabile, la TASI per l’anno 2014 non
è comunque dovuta; in questo caso, come avviene per l’IMU, il terreno resta area edificabile ed è
soggetto ad aliquota IMU del 10,3 per mille (1,03%).
Per ulteriori informazioni e per tutto quanto non specificato nella presente informativa rivolgersi
all’Ufficio Tributi del Comune tel. 0131-233122 int. 3
e-mail : [email protected]
Calcolo on line della TASI 2014
Il servizio permette ai proprietari di unità immobiliari di calcolare la TASI 2014 dovuta e
stampare il modello F24, direttamente utilizzabile per il pagamento. Il Comune di San Salvatore
Monferrato declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare
nella procedura di calcolo dovuti all’inserimento di dati non esatti.