COMUNE DI MOTTA VISCONTI INFORMATIVA

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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
INFORMATIVA - TASI 2014
Tributo Servizi Indivisibili
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti; la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Unica IMU.
SCADENZE DI VERSAMENTO
ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE e immobili DIVERSI dall’Abitazione Principale
16 giugno 2014 acconto (50%)
16 dicembre 2014 saldo (50%)
16 giugno 2014 rata unica (100%)
ALIQUOTE
TASI 2014
Le Aliquote TASI di seguito riportate sono state approvate con deliberazione C.C. n. 13 del 9/04/2014
• aliquota abitazione principale e pertinenze determinata nella misura dell’1.2 per mille (immobili adibiti ad abitazione
principale esclusi A/1, A/8 e A/9)
• aliquota altri immobili determinata nella misura dello 0.8 per mille
Poichè si deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU non deve essere superiore all’aliquota
massima prevista per l’abitazione principale pari al 6 per mille, per gli immobili classificati nelle categorie A/1, A8 e A/9, sarà
applicata l’aliquota TASI nella misura dello 0.2 per mille essendo per essi vigente l’aliquota IMU pari al 5.8 per mille;
1
CALCOLO TASI
RENDITA CATASTALE
RIVALUTAZIONE RENDITA
CATASTALE DEL 5%
Passaggio 1
Passaggio 2
Prendiamo la Rendita
Catastale riportata nella
Visura Catastale
aggiornata
esempio :
R.C. € 387,34 Categoria
A/2
Rivalutiamo la rendita
catastale del 5 %
calcolo da effettuare :
(387,34x5/100)+387,34 =
€ 406,70
APPLICAZIONE DEL
MOLTIPLICATORE PER
DETERMINARE LA BASE
IMPONIBILE
Passaggio 3
Calcoliamo ora la base
imponibile moltiplicando la
rendita catastale rivalutata,
derivante dal passaggio 2 (nel
caso € 406,70), per uno dei
moltiplicatori sotto riportati,
diversi per categoria catastale
per i motto indicati
calcolo da effettuare
406,70 x 160 (cat. A/2) = €
65.073,12
APPLICAZIONE ALIQUOTA TASI
STABILITA DAL COMUNE PER
CALCOLARE LA TASI LORDA
ANNUA
Passaggio 4
Applichiamo ora l’aliquota TASI
deliberata dal Comune
moltiplicando la Base
Imponibile, derivante dal
passaggio 3, per l’Aliquota TASI
Esempio : Aliquota 1.2 per
mille
calcolo da effettuare
€ 65.073,12 x 0,0012 = € 78,08
APPLICAZIONE QUOTA DI POSSESSO
PER CALCOLARE L’IMPORTO TASI DA
VERSARE
Passaggio 5
Applichiamo ora la percentuale di
possesso, partendo dall’importo della
TASI lorda come derivante da passaggio
4
Esempio : € 78,08
- Possessori e Occupanti n.2
(moglie e marito)
- Quota di possesso 50% ciascuno
IMPOSTA TASI DA VERSARE
€ 39,04
(in n.2 rate da € 19,52 ciascuna oppure
in unica soluzione di € 39,04 entro il 16
giugno)
MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO
DA UTILIZZARE NELLO SCHEMA DI CALCOLO TASI SOPRA INDICATO
Gruppo A
(escluso A/10)
e
Cat. C/2 – C/6 – C/7
X 160
Gruppo B
e
Cat. C/3 – C/4 –
C/5
X 140
Cat. A/10
Cat. C/1
Gruppo D escluso
D/5
Cat. D/5
X 80
X 55
X 65
X 80
2
CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI
CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, compresa abitazione principale, ed aree edificabili.
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
E
DICHIARAZIONE TASI
DEFINIZIONE DI
ABITAZIONE PRINCIPALE
PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
DICHIARAZIONE TASI
Nella misura massima di 1
pertinenza per ciascuna
delle categorie catastali
C/2- C/6 - C/7
Entro il 30 GIUGNO
DELL’ANNO SUCCESSIVO
alla data di inizio del
possesso o della
detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al
tributo.
Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo.
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle
categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7
(Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è
riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo deve presentare apposita dichiarazione, su modello
predisposto dal comune, nella quale devono essere contenuti gli estremi catastali dell’immobile, i
dati dell’occupante l’immobile e il periodo di occupazione.Il termine per la presentazione della
dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo è fissato in 30 giorni da quando si è
verificato l’evento. Per i casi di variazione o cessazione dell’occupazione precedentemente
dichiarata, il titolare del diritto reale sull’immobile deve presentare apposita dichiarazione entro
30 giorni dal giorno della cessazione o della variazione. Se la dichiarazione di cui al comma 4 non
viene presentata entro i termini, la variazione o cessazione decorrono dalla data di presentazione.
3
CODICI TRIBUTO TASI
VERSAMENTO MODELLO F24
DESCRIZIONE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su
abitazione principale e relative pertinenze –
art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
TASI – tributo per i servizi indivisibili per
fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c.
639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le
aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013
e succ. modif.
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri
fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ.
modif.
CODICE TRIBUTO
3958
3959
3960
3961
4