Aiuto di Stato SA.37919

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COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.02.2014
C(2014) 1268 final
VERSIONE PUBBLICA
Il presente documento è un documento
interno della Commissione ed ha carattere
esclusivamente informativo.
Oggetto:
Aiuto di Stato SA.37919 (2013/N) – Italia
"Procedure per la concessione ed erogazione di aiuti per ricerca, sviluppo
ed innovazione nell'ambito dei Progetti di Innovazione Industriale"
(N302/2007) - Proroga
Signora Ministro,
1.
PROCEDIMENTO
(1)
Il 10 dicembre 2013 1 le autorità italiane hanno notificato, conformemente
all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(di seguito "TFUE") la proroga, al 31 dicembre 2014, della misura di aiuto di
Stato esistente registrata con il numero N302/2007 ("Procedure per la
concessione ed erogazione di aiuti per ricerca, sviluppo ed innovazione
nell'ambito dei Progetti di Innovazione Industriale") e autorizzata con decisione
della Commissione del 12 dicembre 2007 2 . Per notificare la proroga le autorità
italiane si sono avvalse della procedura di notificazione semplificata di cui
all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 3 (di seguito "il regolamento di
esecuzione").
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Il 10 dicembre 2013 la modifica è stata pre-notificata adottando la procedura semplificata. Il 18
dicembre le autorità italiane hanno richiesto alla Commissione la modifica della tipologia di
procedura optando per la "notifica con procedura accelerata".
GU C 15 del 22.1.2008, pag. 5-6.
Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di
esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
S.E. Federica MOGHERINI
Ministro degli Affari Esteri
P.le della Farnesina 1
00194 Roma RM
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België
Telephone: 00-32 (0) 2 299 11.11.
(2)
Il 17 gennaio 2014 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che le
autorità italiane hanno trasmesso il 30 gennaio 2014.
2.
SINTESI DEL REGIME DI AIUTO ESISTENTE N302/2007
(3)
Scopo del regime esistente, valutato a norma della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 4 (di seguito
"la disciplina RSI"), è sostenere le attività di RSI in Italia. Le attività ammissibili
sono: ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, studi di
fattibilità tecnica, spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, nuove
imprese innovatrici, progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei
servizi, servizi di supporto all'innovazione, messa a disposizione di personale
altamente qualificato e poli di innovazione.
(4)
Il regime esistente concede aiuti sotto forma di contributi diretti, prestiti agevolati
(contributi in conto interessi) o anticipi rimborsabili.
(5)
Lo stanziamento complessivo del regime è pari a 6 000 milioni di euro.
(6)
La base giuridica del regime è il Decreto n. 87/2008 del Ministro dello Sviluppo
Economico concernente le modalità e le procedure per la concessione ed
erogazione di aiuti per ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dei Progetti di
Innovazione Industriale.
(7)
Il Ministero dello Sviluppo Economico è l'autorità erogatrice.
(8)
Il regime esistente è scaduto il 31 dicembre 2013.
3.
MODIFICA DEL REGIME ESISTENTE
(9)
Le autorità italiane hanno notificato la modifica del regime esistente che ne
proroga la durata fino al 31 dicembre 2014. La modifica non comporta un
aumento dello stanziamento e lascia invariati tutti gli altri elementi del regime
esistente.
(10)
La proroga proposta del regime N302/2007 va oltre la data di scadenza della
disciplina RSI, fissata al 30 giugno 2014 5 . Con lettera datata 30 gennaio 2014, le
autorità italiane si sono comunque impegnate ad adottare ogni eventuale
necessaria modifica per rendere il regime conforme alle nuove norme, laddove
necessario.
4.
VALUTAZIONE
(11)
La proroga proposta del regime esistente è stata notificata dalle autorità italiane
conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
4
5
GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1-26.
Cfr. la comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell’applicazione della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 360 del
10.12.2013, pag. 1).
2
(12)
La Commissione osserva tuttavia che, non avendo ricevuto tutte le relazioni
annuali sugli aiuti erogati nel quadro del regime esistente e avendo dovuto
richiederle in parte alle autorità italiane, la procedura di notificazione semplificata
di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione non è applicabile.
(13)
La Commissione constata che la proroga della durata del regime esistente non ne
pregiudica la precedente valutazione e la compatibilità con la disciplina, stabilite
dalla Commissione con la decisione del 12 dicembre 2007.
(14)
La misura modificata dovrà inoltre continuare a rispettare tutti gli altri elementi e
condizioni del regime esistente, valutati dalla Commissione nella suddetta
decisione, e rimarrà pertanto conforme alla disciplina.
(15)
Alla luce di questi elementi, la Commissione ribadisce la linea della suddetta
decisione.
(16)
La Commissione prende atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane a
predisporre quanto necessario per rendere il regime conforme alle nuove norme,
laddove necessario, dopo la data di scadenza della disciplina RSI il 30 giugno
2014.
(17)
Su questa base la Commissione ritiene compatibile con il mercato interno, ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la proposta di proroga del
regime di aiuti esistente al 31 dicembre 2014.
5.
CONCLUSIONI
(18)
Alla luce della valutazione di cui sopra la Commissione conclude che la misura
notificata SA. 37919 (2013/N) per la proroga del regime a favore di ricerca
sviluppo e innovazione "Procedure per la concessione ed erogazione di aiuti per
ricerca, sviluppo ed innovazione nell'ambito dei Progetti di Innovazione
Industriale" (N302/2007), che costituisce una modifica di un regime di aiuto
esistente, è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione decide di conseguenza di non
sollevare obiezioni nei confronti della misura.
(19)
Si ricorda alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3,
del TFUE, alla Commissione sono notificati tutti i progetti di rifinanziamento o di
modifica della misura.
(20)
Le autorità italiane pubblicheranno su Internet il testo integrale della misura di
aiuto definitiva prima della sua esecuzione.
(21)
Si ricorda inoltre alle autorità italiane l'obbligo di presentare relazioni annuali
sull’esecuzione della misura notificata, come modificata.
3
Se la presente lettera contiene informazioni riservate da non divulgare, si prega
informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. In
assenza di una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione
presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo
integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
La domanda deve essere inviata per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B – 1049 Bruxelles
Fax: +32 2 29 61242
Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
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