CSOC Focus n 2 il nuovo mediatore creditizio

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Transcript CSOC Focus n 2 il nuovo mediatore creditizio

IL NUOVO MEDIATORE CREDITIZIO
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Requisiti per la società di mediazione creditizia e iscrizione all’OAM
4. I requisiti organizzativi e nuove opportunità
5. Problematiche operative: la raccolta della firma
6. La remunerazione del mediatore creditizio
7. Conclusioni
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1.PREMESSA
Il comitato giuridico del CSOC ha realizzato il presente lavoro avente ad oggetto la nuova figura
del mediatore creditizio scaturita dalla riforma del testo unico bancario con l’emanazione del
D.lgs. 141 del 2010 e successive modifiche. Si segnala che il presente lavoro risulta concluso alla
data del 10 febbraio 2014 e che pertanto non tiene conto di eventuali modifiche o chiarimenti
circa gli argomenti trattati successivi a tale data.
Il Focus non fornisce una consulenza esaustiva in materia e pertanto, in relazione alle tematiche
trattate, si raccomandano gli Associati al CSOC a fare riferimento a professionisti per
l’applicazione puntuale della complessa normativa di riferimento. A tale proposito si ricordano
le convenzioni sottoscritte dal Centro Studi Operatori del Credito con studi professionali per la
gestione in outsourcing delle funzioni obbligatorie di controllo all’interno della società di
mediazione creditizia.
Il Comitato Giuridico del CSOC rimane a disposizione degli Associati per ogni ulteriore
chiarimento attraverso il servizio “INVIA IL TUO QUESITO” accessibile dall’area riservata del sito
www.csoc.it.
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 128 sexies del D.lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) si definisce mediatore
creditizio “il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, con la potenziale clientela per la
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma……”.
Le disposizioni introdotte con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 hanno profondamente innovato la
figura del mediatore creditizio, adeguandolo alla nozione generale del mediatore prevista
dall’art 1754 del codice civile che recita: “è mediatore colui che mette in relazione due o più
parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. Si evince pertanto che il ruolo del
mediatore creditizio si sostanza nella “messa in relazione” delle parti interessate a concludere
un affare, o di un contratto di finanziamento nel caso di nostro interesse, operando come terzo
soggetto-neutrale libero da qualsiasi tipo di legame. La posizione di soggetto neutrale alla
conclusione dell’affare consente al mediatore creditizio di poter proporre al cliente i prodotti
più rispondenti alle proprie esigenze attraverso una reale attività di consulenza. Risulta evidente
il ruolo del mediatore creditizio quale operatore di collegamento tra il cliente finale e
l’istituto erogante: un operatore professionale a supporto del cliente, da indirizzare verso
operazioni sostenibili e congrue e a supporto dell’istituto bancario e/o dell’intermediario
finanziario nella selezione delle operazioni effettivamente realizzabili. Dal testo della norma
appare evidente che Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività suindicata
nonché attività connesse o strumentali. Anche in virtù dei principi sopra evidenziati va ricordato
come non possono essere esercitate da soggetti che non siano iscritti nell’elenco dei mediatori
creditizi tutte le attività di “consulenza” - quali, a titolo esemplificativo, quella di
individuazione e disamina del fabbisogno finanziario del cliente, la traduzione delle sue esigenze
finanziarie nella forma di finanziamento più adeguata, la descrizione e valutazione delle
caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato e simili - qualora possano avere quale effetto la
messa in contatto dell’utente con l’intermediario erogante e la successiva conclusione del
contratto di finanziamento. Nella definizione di mediatore creditizio, infatti, l'attività di
consulenza costituisce una delle possibili modalità attraverso le quali esercitare la mediazione.
In altre parole, anche la consulenza, se prestata in maniera strumentale, al fine di mettere in
contatto clienti e finanziatori, può di per sé costituire una forma di mediazione. Secondo l’OAM
tra le attività di “consulenza” che integrano l’attività stessa della mediazione nel credito
rientrano, a titolo esemplificativo:l’individuazione e la disamina del fabbisogno finanziario del
cliente;
-
la traduzione delle sue esigenze finanziarie nella forma di finanziamento più adeguata;
la descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato;
tutte le altre attività che possano avere quale effetto la messa in contatto dell’utente
con l’intermediario erogante e la successiva conclusione del contratto di finanziamento.
In conclusione, facendo parte della mediazione creditizia, la consulenza diretta alla stipula di un
finanziamento deve essere svolta da un soggetto iscritto nell’apposito albo tenuto dall’OAM e
deve essere esercitata nel rispetto di tutti gli obblighi di legge (non ultimi quelli in materia di
trasparenza dei servizi e prodotti bancari e finanziari come disciplinati dal Titolo VI del TUB,
prevenzione del riciclaggio, dell’usura e delle attività criminose).
3. REQUISITI DEL MEDIATORE E ISCRIZIONE ALL’OAM
Per svolgere l'attività di Mediatore creditizio ed ottenere l’iscrizione all’interno dell’elenco
tenuto dall’Organismo agenti e mediatori creditizi è necessario che vengano soddisfatti i
seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a
responsabilità limitata o di società cooperativa; capitale sociale versato non inferiore
a quello previsto per le società per azioni dall’art. 2327 del codice civile (Euro 120.000);
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel
territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale con previsione dell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia in via
esclusiva; possono tuttavia essere previste le attività connesse o strumentali e quelle
definite compatibili dalla normativa;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, dei requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
f) possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo
stesso valore legale della firma autografa;
g) Possesso di adeguati requisiti organizzativi (a tale proposito si rinvia al successivo
paragrafo 4).
E’ necessario inoltre la stipula da parte della società di mediazione creditizia di una polizza di
assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da
condotte proprie o di terzi del cui operato la società risponde a norma di legge. La normativa
prevede infatti che il mediatore creditizio risponde in solido dei danni causati nell'esercizio
dell'attività dai Collaboratori e dipendenti di cui si avvale, anche in relazione a condotte
penalmente sanzionate.
A tale proposito il CSOC raccomanda di prestare particolare attenzione nell'instaurare rapporti
contrattuali con i Collaboratori esterni al fine di evitare il proprio inconsapevole e passivo
coinvolgimento in attività illecite o di incorrere in operazioni che possano comportare per il
cliente danni patrimoniali anche rilevanti. Si raccomanda altresì di adottare adeguate procedure
organizzative e di controllo al fine di verificare il rispetto degli obblighi di correttezza,
trasparenza e in materia di antiriciclaggio anche da parte dei canali di distribuzione esterni nei
rapporti con i consumatori.
4. I REQUISITI ORGANIZZATIVI E NUOVE OPPORTUNITA’
In virtù del quadro normativo delineato dal D.lgs. 141/2010 che ha modificato il Titolo VI del
Testo Unico Bancario la figura del mediatore creditizio che ne emerge risulta notevolmente più
complessa con notevoli criticità nella gestione dell’attività ad esso riservata. Il mediatore
creditizio è una società di capitali con un capitale minimo interamente versato di € 120.000 e
pertanto con l’obbligo della costituzione dell’organo di controllo interno (collegio sindacale o
sindaco unico). Non è più consentita l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia a persone
fisiche e società di persone. Con l’emanazione a breve del Decreto del MEF di attuazione
dell’art. 29 del D.lgs. n. 141/2010 – Requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei
mediatori creditizi (ad oggi in fase di consultazione) si segnala la necessità di prevedere
standard di organizzazione interna molto elevati che comportano:
- La nomina di un responsabile del controllo interno;
- La creazione di un sistema di procedure di controllo interno proporzionato alla
complessità organizzativa dimensionale ed operativa;
- La creazione di procedure per la selezione e la verifica periodica di dipendenti e
collaboratori che operano a contatto con il pubblico;
- La creazione di una funzione di gestione e controllo dei rischi di “compliance”.
La suddetta organizzazione dell’attività è certificata tramite un’apposita relazione
organizzativa che esplicita i criteri alla base dell’organizzazione interna e i presidi che ne
garantiscono il corretto funzionamento.
Appare evidente pertanto che la nuova società di mediazione creditizia è obbligata ad operare
all’interno di un quadro normativo piuttosto articolato che, se correttamente applicato,
contribuisce alla crescita del livello di professionalità degli operatori rispetto agli standard
vigenti durante il precedente regime.
La nuova e certificata professionalità della società di mediazione creditizia pone la stessa quale
potenziale nuovo partner di istituti bancari e/o intermediari finanziari in grado non solo di
svilupparne i volumi di produzione ma anche e soprattutto di migliorare la qualità e il valore del
loro portafoglio.
In conclusione si invitano gli Associati ad esaminare con attenzione la struttura organizzativa
delle proprie aziende ed eventualmente, ad adeguare le stesse, pur nel rispetto del principio di
proporzionalità, a quanto richiesto dalla normativa di settore.
5. PROBLEMATICHE OPERATIVE: LA RACCOLTA DELLA FIRMA
Dalla lettura dell’art. 128 sexies del TUB che definisce mediatore creditizio “il soggetto che
mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari
previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma“, e dalla definizione della generale figura giuridica del “mediatore”
dell’art.1754 del codice civile, deve ritenersi che il mediatore creditizio, diversamente
dall’agente, non può concludere contratti in nome e per conto dell’ente finanziatore ne
ricevere procure speciali in tal senso. Tuttavia non risultano precluse una serie di attività
collaterali ed accessorie alla sua opera professionale di mediatore creditizio. Al fine di
comprendere le attività concretamente eseguibili da parte del mediatore si riportano di seguito
alcune valutazioni circa la fase anteriore e posteriore della conclusione del contratto tra le parti
contrattuali.
Difatti va considerato:
a) che la conclusione di un contratto coincide con il momento della conoscenza dell’
accettazione da parte del proponente (art. 1326 c.c. in combinato disposto con l’art.1333 c.c.);
b) che il provvedimento della Banca d’Italia del 9/2/2011 impone la consegna in fase
precontrattuale al cliente delle condizioni generali di contratto (informativa europea sul credito
ai consumatori);
c) che la legge 231/2007 (antiriciclaggio) impone al mediatore creditizio l’identificazione del
cliente.
In base alle su elencate considerazioni si dovrebbe approdare alla conclusione che un mediatore
creditizio:
1) raccoglie la proposta contrattuale formulata dal cliente effettuandone la dovuta
identificazione attraverso l’apposizione sulla proposta di contratto della firma per
identificazione;
2) consegna la proposta all’istituto erogatore il finanziamento che provvede a redigere il
contratto in conformità alle condizioni generali di contratto sottoscrivendo lo stesso, accettando
la proposta e concludendo la fase volitiva contrattuale;
3) consegna il concluso contratto al cliente - proponente che provvede a firmarlo per conferma
dell’avvenuta conoscenza dell’accettazione conclusiva del contratto.
Notoriamente la fase di sottoscrizione del contratto da parte del cliente per certificazione
dell’avvenuta conoscenza dell’accettazione della proposta e della conclusione del contratto può
avvenire anche attraverso mezzi telematici o attraverso i mezzi postali che trasmettono le
dichiarazioni sulla conoscenza di un affare concluso alle reciproche parti contrattuali. Si ritiene,
pertanto, che il mediatore creditizio possa essere autorizzato dall’ente erogatore a
consegnare al cliente il contratto sottoscritto svolgendo la funzione di trasmettitore della
dichiarazione di accettazione contrattuale limitandosi a raccogliere la firma confermativa
dell’avvenuta conoscenza da parte del proponente della conclusione del contratto
dichiarando nuovamente l’identificazione dello stesso e svolgendo in definitiva l’opera di
Nuncius non avendo alcuna posizione volitiva nell’interazione con i terzi e continuando ad
avere un rapporto di indipendenza con le parti contrattuali. Per completezza si segnala che il
Centro Studi Operatori del Credito ha presentato al MEF una specifica richiesta di chiarimenti
sull’interpretazione sopra indicata.
6. LA REMUNERAZIONE DEL MEDIATORE CREDITIZIO
In relazione al compenso del mediatore creditizio si precisa che, pur non essendovi obblighi
di legge circa l’importo massimo consentito, il MEF provvede, su segnalazione di Banca
d’Italia, ad elaborare apposite indicazioni e rilevazioni statistiche con frequenza trimestrale.
La Banca d’Italia infatti, a corredo del decreto ministeriale che fissa i limiti dei tassi d’interesse
usurari per ciascun trimestre, emana un comunicato stampa che riporta i valori relativi alla
media delle provvigioni riconosciute ai mediatori creditizi. Tale media è il frutto della specifica
rilevazione effettuata da Banca d’Italia per ciascun trimestre sulla base delle richieste fatte agli
operatori. I valori sono aggregati in tre macrocategorie:
1.
2.
Finanziamenti alle imprese
Finanziamenti alla famiglie (include cessione del quinto dello stipendio e delegazione di
pagamento)
3.
Mutui ipotecari.
Nello stesso comunicato, Banca d’Italia sembra ritenere opportuno considerare tali valori medi
quale valore di riferimento cui debbano attenersi gli operatori del mercato per evitare la c.d.
mediazione usuraria. Si precisa che trattandosi di indicazioni le stesse, in quanto tali, non
risultano essere vincolanti per la società di mediazione creditizia.
In proposito, si rammenta che la legge 108/96 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in
cui gli oneri sostenuti “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato
per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto all'opera di mediazione”.
Per completezza si precisa che in relazione ai tassi effettivi sui finanziamenti erogati, con
frequenza trimestrale, la Banca d’Italia definisce i tassi “soglia” che indicano i valori oltre i
quali si rientra nel reato di usura (all’interno del costo effettivo del finanziamento rientra il
compenso che, ad ogni titolo, percepisce il mediatore creditizio e che rimane a carico del
cliente).
E’ opportuno rilevare che, tra le attività connesse e strumentali indicate al paragrafo 2,
nell’ambito del rapporto di consulenza e di messa in contatto con l’istituto erogante la società
di mediazione creditizia potrebbe svolgere una serie di ulteriori attività (pre-scoring, istruttoria,
raccolta documenti ecc.) la cui eventuale remunerazione, a parere di chi scrive, rimane soggetta
a specifici accordi contrattuali tra le parti.
7. CONCLUSIONI
L’esecuzione del dettato normativo di cui al D.Lgs. n.141 del 2010 e del Regolamento del
MEF di attuazione dell’art. 29 del suddetto decreto – Requisiti organizzativi per l’iscrizione
nell’elenco dei mediatori creditizi – in corso di emanazione, ha determinato il compimento di
importanti attività ed iniziative di tipo organizzativo da parte delle società di mediazione
creditizia. In effetti l’attuale e riformato impianto legislativo impone una elevata professionalità
e un maggiore controllo della propria rete distributiva. Appare evidente quindi che la società di
mediazione creditizia opera all’interno di un quadro normativo piuttosto articolato che, se
correttamente applicato, contribuisce alla crescita del livello di professionalità degli operatori
rispetto agli standard vigenti durante il precedente regime. I nuovi e più stringenti requisiti
hanno ridotto la platea dei mediatori creditizi da diverse migliaia di unità a circa 240 società
realizzando pienamente uno tra i principali obiettivi che il legislatore si è prefisso con la
modifica del D.lgs n. 385/1993.
E’ indispensabile che la struttura della nuova società di mediazione creditizia, benché snella,
includa risorse interne dotate di specifica esperienza e di idonee competenze professionali e sia
atta ad assicurare in ogni tempo adeguati presidi organizzativi volti a consentire lo svolgimento
dell’attività di mediazione creditizia in maniera efficiente e nel rispetto dei criteri di diligenza,
correttezza e trasparenza.
Come prescritto dall’art. 4 del suddetto Regolamento del MEF la Società deve dotarsi di un
sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale
ed operativa. Tale sistema assicura:
1. un’efficace gestione e controllo dei rischi di compliance a cui la Società è esposta anche in
relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto;
2. la riservatezza e l’integrità delle informazioni e l’affidabilità e sicurezza delle procedure per
il loro trattamento;
3. la verifica della conformità dell’attività svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie
applicabili all’attività e con le procedure interne che la società ha definito per osservarle.
La nuova e certificata professionalità della società di mediazione creditizia se da un lato
necessita di importanti investimenti per il raggiungimento degli standard fin qui illustrati
dall’altro pone la stessa quale potenziale nuovo partner di istituti bancari e/o intermediari
finanziari in grado non solo di sviluppare i volumi di produzione degli stessi ma anche e
soprattutto di migliorare la qualità e il valore del loro portafoglio. A quanto ci risulta gli istituti
bancari, consapevoli del nuovo scenario normativo, prevedono nel medio periodo di
incrementare i rapporti professionali con le società di mediazione creditizia al fine di avvalersi
sempre più della loro certificata professionalità e allo stesso tempo contenere le responsabilità
nei confronti dei necessari adempimenti cui oggi il mercato creditizio è soggetto così come
disciplinato dal D.Lgs. 141/10 (in tal senso si segnalala la crescita delle domande di iscrizione
alla prova valutativa registrata nel 2013 rispetto a quelle del 2012).
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