circolare n. 4/2014 - Cassa Edile di Belluno

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CIRCOLARE N. 4/2014
Belluno, 5 dicembre 2014
Alle Imprese iscritte
ed ai Consulenti del Lavoro
Loro Sedi
Oggetto: importanti novità contrattuali dal 1° ottobre 2014 – indicazioni applicative
Sciogliendo parzialmente la riserva espressa con la nostra circolare n. 3 del 12 novembre u.s. trasmessa via e-mail, riprendiamo
alcuni argomenti oggetto dell’Accordo Territoriale sottoscritto nel mese di novembre dalle Parti Sociali in rappresentanza del
comparto edile industriale e artigiano. Tale accordo, in sostanza, riduce l’aliquota complessiva dovuta alla Cassa Edile
dall’ 11,74% al 11,19% con decorrenza 1° ottobre 2014 ( 9,74% Cassa Edile di cui 1,29% a carico dei lavoratori e 1,45% Scuola,
CPT e attività e progetti OO.BB. di cui 0,05% destinato al Fondo Progetto Territorio ).
Sul sito della Cassa Edile www.cassaedilebl.it dai “Documenti Utili” è possibile scaricare uno stralcio dell’Accordo sopra citato
riportante gli argomenti che riguardano il rapporto tra Cassa Edile e Imprese. Nel link “Imprese” sono pubblicate le tabelle
aggiornate dei contributi decorrenti dal 1° ottobre 2014.
Per effetto di talune decisioni applicative di determinati istituti contrattuali tuttora non ancora completamente
definite a livello nazionale, le parti sociali territoriali avevano inteso sospendere parzialmente l’applicazione
dell’accordo per il mese di ottobre. A seguito di ciò la Cassa Edile ha mantenuto per il suddetto mese le aliquote in
vigore precedentemente e pertanto provvederà a rimborsare alle imprese la differenza dello 0,55% ( 11,74% in
vigore fino al 30 settembre 2014 meno l’11,19% decorrente dal 1° ottobre 2014 ) precisando che la definizione
complessiva a livello nazionale di alcuni argomenti ancora oggetto di trattativa, potrebbe dare origine ad ulteriori
conguagli a favore o a sfavore delle imprese da applicare con le denunce dei mesi successivi.
L’Accordo Territoriale di cui si fa cenno in premessa introduce alcune novità.
In sintesi:
a)
b)
il contributo APE ( Anzianità Professionale Edile ) passa dal 5,10% al 4,30%;
il contributo per il Cofinanziamento Formazione Sicurezza obbligatoria viene portato dallo 0,25% allo 0,50% fino al 30
settembre 2016 e provvederà a garantire alle Imprese iscritte in Cassa Edile di Belluno ( industriali e artigiane ) da
almeno un anno alla data del corso ed in regola con i contributi, la gratuità della formazione obbligatoria alle proprie
maestranze. I corsi rientranti in questo trattamento sono quelli previsti dal protocollo di intesa del 01.10.2013 sottoscritto
tra i seguenti Enti formatori a cui rivolgersi per i dettagli:
C.F.P.M.E. ( scuola Sedico )
– tel. 0437 753330 e-mail:
Centro Consorzi - tel. 0437 851330 e-mail: [email protected]
Appia Servizi srl – tel. 0437 954468 e-mail: [email protected]
[email protected]
c)
per un periodo di due anni, ovvero dal 1° ottobre 2014 e fino al 30 settembre 2016, la Cassa Edile di Belluno concorrerà
per le Imprese iscritte, con sede in provincia di Belluno ed in regola con il versamento dei contributi, al pagamento del
contributo APE attraverso la restituzione con cadenza annuale ( gennaio 2016 per l’esercizio Cassa Edile 10.2014 –
09.2015 e gennaio 2017 per l’esercizio Cassa Edile 10.2015 – 09.2016 ) di una quota del contributo APE versato in Cassa
Edile pari allo 0,50%;
d)
vengono prorogati i Fondi scaduti al 30 settembre 2014 e quindi la relativa contribuzione, fino al 30 settembre 2016
relativi a:



Fondo Prestazioni aggiuntive Ammortizzatori Sociali per Apprendisti ( C.I.G. compreso, per gli apprendisti dipendenti
di Imprese Artigiane, le ore eccedenti le 150 annue );
Fondo Gestione Attività e Progetti degli Organismi Bilaterali;
Fondo salute lavoratori ( carenza per malattie di durata non superiore a 6 giorni – vedi nostra circolare n. 4 del
30/10/2013 scaricabile dal sito della Cassa Edile ).
In merito ad altri argomenti previsti dal CCNL industria ma ad oggi non da quello degli artigiani su cui non ci sono ancora
istruzioni applicative, come il minimo di 100 ore mensili su cui versare il contributo APE , ritorneremo senza escludere l’ipotesi che
ci possano essere da applicare dei conguagli con le denunce dei mesi successivi. Eventuali disagi all’utenza vanno ricondotti a
quanto precede.
SANI.IN.VENETO ( solo imprese artigiane )
Il Contratto Collettivo Regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto sottoscritto
il 9 aprile 2014, introduce il diritto alla sanità integrativa per i dipendenti delle suddette imprese attraverso l’adesione al Fondo
Contrattuale di assistenza sanitaria integrativa regionale denominato SANI.IN.VENETO costituito l’8 luglio 2013.
La Parti Sociali territoriali dell’edilizia rappresentate da Confartigianato Imprese Belluno, da APPIA CNA di Belluno e dalle OO.SS.
di categoria dei lavoratori, hanno sottoscritto in data 30 settembre 2014 un Accordo ( scaricabile dal sito della Cassa )
assegnando alla Cassa Edile di Belluno il compito di raccogliere la contribuzione dovuta dalle imprese artigiane al Fondo
SANI.IN.VENETO attraverso una convenzione che la Cassa Edile ha definito recentemente con il Fondo. Con tale convenzione si è
stabilito che la Cassa Edile comincerà a raccogliere i contributi a decorrere dalla mensilità di novembre 2014 attraverso la
denuncia mensile MUT. L’importo del contributo da versare verrà automaticamente calcolato per ogni dipendente soggetto
all’obbligo di versamento ( operai, apprendisti e impiegati ). Eventuali esclusioni dovranno essere indicate mediante apposita
causale che rispecchierà i casi sotto riportati. Per il periodo da giugno 2014 ( data di decorrenza dell’adesione secondo quanto
previsto dall’Accordo Regionale Artigiani ) a ottobre 2014, il versamento sarà fatto direttamente dalle Imprese tramite il sito
dell’EBAV ( www.ebav.veneto.it ).
L’ammontare del contributo a carico delle imprese artigiane è previsto dal contratto Regionale del 9 aprile 2014 scaricabile dal sito
della Cassa Edile. Dal sito di SANI.IN.VENETO ( www.saninveneto.it ) si può scaricare inoltre il regolamento ed altre notizie utili
per la gestione del rapporto con il suddetto Fondo.
Chi ha l’obbligo di versare:
Le Imprese che hanno in forza dipendenti operai, impiegati ed apprendisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a
termine, a tempo pieno o parziale, per tutti i lavoratori con esclusione di quanto sotto riportato:
*) lavoratori a chiamata
*) lavoratori che hanno compiuto 67 anni nel mese precedente a quello della denuncia
*) lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 10% su base settimanale o mensile
*) lavoratori in Cassa Integrazione sia per intemperie che per mancanza di lavoro con imponibile contributivo alla Cassa Edile
inferiore a 300 euro
*) lavoratori che risultano in congedo parentale e/o aspettativa non retribuita per più della metà delle ore lavorabile nel mese
*) lavoratori nuovi assunti a partire dal 16° giorno del mese
*) lavoratori licenziati entro il 15° giorno del mese
Per quanto concerne le prestazioni erogate dal Fondo SANI.IN.VENETO si rimanda al sito del medesimo.
Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione per qualsiasi chiarimento nel merito.
Distinti saluti.
Il Direttore
Rag. Massimo Carniello