Regolamento per il Bachelor

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Transcript Regolamento per il Bachelor

Direttive di applicazione
- del Regolamento SUPSI per il Bachelor (laurea di primo livello)
- del Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della
SUPSI (laurea di primo livello)
relative ai corsi di laurea
-
Bachelor in Insegnamento nella scuola dell’infanzia
-
Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare
proposti dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI.
CAPITOLO 1: Disposizioni generali
Articolo 1: Campo di applicazione
1. Le presenti direttive si applicano alla formazione professionale iniziale dei docenti di scuola dell’infanzia e
di scuola elementare.
2. Esse sono adottate in applicazione e a complemento di quanto disposto dai Regolamenti SUPSI sopra
menzionati, allo scopo di definire le condizioni proprie di ammissione e svolgimento dei corsi di laurea
Bachelor in Insegnamento nella scuola dell’infanzia e Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare.
3. Il presente documento è completato dai rispettivi Piani degli studi stabiliti annualmente dal DFA.
4. Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni
indipendentemente dal sesso.
Articolo 2: Obiettivi dei corsi di laurea
1. I corsi di laurea hanno lo scopo di consentire agli studenti di acquisire le competenze professionali e
scientifiche necessarie per l’insegnamento a una classe di scuola dell’infanzia o di scuola elementare. Le
competenze e conoscenze relative alla professione sono contenute nei profili delle competenze che
figurano nei rispettivi piani degli studi, così come tutti gli obiettivi pedagogici generali e specifici. Le
competenze scientifiche si riferiscono ai campi delle scienze umane e sociali che toccano il dominio
dell’educazione e alle discipline dell’insegnamento. In particolare, i corsi di laurea:
a. preparano all’insegnamento fondamentale in tutte le discipline scolastiche nel contesto ordinario e
specialistico;
b. permettono allo studente di intraprendere una riflessione sulla pratica professionale e gli
consentono di forgiarsi una cultura della professione di insegnante;
c. sviluppano una cultura scientifica orientata verso l’analisi di situazioni complesse, l’intervento e la
ricerca in educazione;
d. permettono l’acquisizione di competenze di alto livello, grazie a insegnamenti teorici e pratici.
2. La SUPSI rilascia i seguenti titoli:
a. Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola dell’infanzia;
b. Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola elementare.
3. L’insegnamento è una professione regolamentata in Svizzera. Il diploma è riconosciuto dalla Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e permette al suo titolare di esercitare
la professione di insegnante a livello prescolastico (Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento nella Scuola
dell’infanzia) o a livello primario (Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento nella Scuola elementare) e di
portare il titolo di Docente diplomato per il livello prescolastico (CDPE) oppure Docente diplomato per il
livello elementare (CDPE).
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4. L’ottenimento del Bachelor permette di accedere agli studi di Master nello stesso ambito di formazione,
conformemente all’accordo della CRUS (Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere), della KFH
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere) e della COHEP (Conferenza
svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte Scuole Pedagogiche) sulla permeabilità tra i vari tipi di Alte
Scuole.
CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione
Articolo 3: Requisiti di ammissione
1. Per essere ammesso, il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli, conseguito entro
l’inizio del corso di laurea:
1.1. Maturità liceale conseguita ai sensi della legislazione federale;
1.2. Maturità commerciale rilasciata dalla Scuola cantonale di commercio;
1.3. Maturità professionale con:
1.3.1.
“Attestato corso Passerella scuole universitarie”
per titolari di un attestato di maturità professionale di diritto federale;
1.3.2.
“Attestato corso Passerella SUPSI-DFA”
per titolari di una maturità artistica di diritto cantonale di una maturità professionale di diritto
federale o cantonale;
1.3.3.
“Attestato corso Passerella SUPSI-DFA”
per studenti in possesso di un certificato di capacità professionale ottenuto dopo un minimo
di 3 anni di formazione e che abbiano un’esperienza professionale di almeno 3 anni.
Per i candidati che devono ancora conseguire l’Attestato del corso passerella è possibile
inoltrare la domanda di ammissione anticipatamente. Tra i documenti da produrre al
momento della domanda di iscrizione al corso di laurea, essi dovranno allegare il formulario
che attesta la domanda di ammissione al corso Passerella. L’eventuale ammissione al corso
di laurea sarà comunque subordinata all’adempimento dei requisiti d’ammissione e al
superamento della procedura di ammissione.
1.4. Maturità liceale estera. Per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri del secondario II la
Commissione di ammissione fa riferimento alle raccomandazioni della CRUS relative alla
valutazione dei diplomi di studio stranieri del secondario II;
2. Per i candidati che adempiono i requisiti di ammissione, ma il cui titolo non è stato conseguito in lingua
italiana, è richiesta una competenza della lingua italiana corrispondente al livello C2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QECR).
3. Ai candidati con maturità liceale estera è richiesto un esame complementare per la verifica delle
conoscenze di storia e geografia della Svizzera.
4. I candidati che intendono conseguire il Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola elementare
che non posseggono le competenze linguistiche in francese necessarie per l’insegnamento, certificate
con il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QECR), sono tenuti ad acquisirle
entro l’inizio del III semestre. In mancanza di tale comprovato livello, i candidati potranno frequentare il
modulo "Francese L2: fondamenti di didattica", ma non avranno accesso alla relativa certificazione. Per
maggiori dettagli si veda il documento “Competenze in lingua francese” scaricabile dal sito
http://www.supsi.ch/dfa.
5. Oltre a comprovare l’adempimento dei requisiti di ammissione, i candidati devono superare la procedura
di ammissione, dettagliata all’art. 8 delle presenti direttive.
6. L’ammissione è subordinata al pagamento della tassa semestrale. A partire dal passaggio al secondo
semestre di formazione, l’abbandono del corso di laurea comporta comunque l’obbligo di pagamento
della relativa tassa semestrale, a meno che esso venga annunciato per iscritto al Consiglio di Direzione
del DFA entro il 15 dicembre, rispettivamente entro il 31 luglio, per il semestre successivo.
Articolo 4: Studenti con disabilità
I candidati con disabilità sul piano percettivo o motorio che potrebbero influenzare il regolare svolgimento
della loro formazione sono tenuti a informare il Consiglio di Direzione del DFA al momento della domanda di
ammissione, affinché possano essere identificate misure di sostegno.
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Articolo 5: Rifiuto di ammissione
Il Consiglio di Direzione del DFA rifiuta l’ammissione ai candidati che:
a. sono stati esclusi da un Bachelor in educazione presso un’Alta Scuola Pedagogica o un’università
negli ultimi 5 anni accademici;
b. sono stati esclusi da un altro Dipartimento della SUPSI o da un’Alta Scuola per motivi disciplinari
gravi;
c. presentano un’iscrizione sull’estratto del casellario giudiziale di natura incompatibile con la
formazione di docente.
Articolo 6: Equivalenze, dispense, mobilità e uditori
1. Il Consiglio di Direzione del DFA può accordare delle equivalenze agli studenti che hanno ottenuto degli
ECTS prima dell’ammissione al Bachelor e che ne fanno richiesta scritta entro il mese successivo
all’inizio del corso di laurea. Se accordata, l’equivalenza permette la dispensa dai moduli corrispondenti
previsti nei rispettivi piani degli studi. Tali moduli sono considerati acquisiti, senza riporto della nota
assegnata dall’Istituto di provenienza. L’iter è descritto nella Procedura per il riconoscimento di
equivalenze del 9 dicembre 2013.
2. Il Consiglio di Direzione del DFA riconosce gli studi svolti con successo nell’ambito di un programma di
mobilità autorizzato svolto in Svizzera e all’estero. In tal caso, gli ECTS ottenuti sono riconosciuti allo
studente con la loro nota.
3. In ogni caso, le equivalenze convalidate non possono essere superiori a 2/3 degli ECTS necessari per il
conseguimento del titolo postulato.
4. Il Dipartimento può ammettere degli uditori, i quali possono accedere a uno o più corsi/moduli. Essi non
ricevono certificazioni spendibili per il conseguimento di titoli di studio.
5. La tassa semestrale per uditori ammonta a CHF 150.- per corso o attività, oltre a eventuali contributi ai
costi della didattica.
Articolo 7: Congedo
1. La durata minima di un congedo è di un semestre. La durata massima cumulativa del congedo è di 4
semestri.
2. Di regola non vengono concessi congedi per il primo semestre di formazione.
3. La tassa semestrale che dovesse essere già stata pagata può essere computata sul pagamento della
tassa semestrale del primo semestre utile di ripresa degli studi. La decisione compete al Consiglio di
Direzione del DFA.
4. A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione, la mancata ripresa del corso di laurea
comporta comunque l’obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, a meno che il mancato
rientro dal congedo venga annunciato e motivato per iscritto al Consiglio di Direzione del DFA entro il 15
dicembre, rispettivamente entro il 31 luglio, per il semestre successivo.
Articolo 8: Procedura di ammissione
1. In base alla capacità formativa del Dipartimento, il Consiglio di Direzione del DFA prevede un numero
limitato di posti.
2. La procedura di ammissione ha lo scopo di verificare le attitudini di sviluppo professionale dei candidati
ammissibili al corso di laurea secondo l’art. 3 delle presenti direttive. Per la selezione viene applicata una
procedura di ammissione suddivisa in tre fasi:
a. Domanda di ammissione, ossia la verifica formale della corrispondenza dei titoli del candidato ai
requisiti di ammissione al corso di laurea.
b. Valutazione, che comprende:
la valutazione della documentazione personale e il colloquio;
l’eventuale verifica della padronanza della lingua italiana;
l’eventuale esame complementare di storia e geografia.
c. Conferma di iscrizione.
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Le decisioni di ammissione sono di competenza delle Commissioni di ammissione del Bachelor,
designate dal Consiglio di Direzione del DFA, e sono composte da formatori interni.
Ogni Commissione di ammissione è formata da due membri che si accordano in merito alla presidenza.
Di regola, in tutta la procedura, il Dipartimento utilizza la posta elettronica per le comunicazioni ai
candidati, fatti salvi casi i particolari esplicitamente menzionati.
Domande di ammissione pervenute oltre il termine fissato non sono accettate.
3. La prima fase relativa alla domanda di ammissione si apre di regola in gennaio; le date esatte vengono
indicate di anno in anno sul sito http://www.supsi.ch/dfa. Essa ha come scopo la verifica formale della
corrispondenza dei titoli del candidato ai requisiti di ammissione al corso di laurea.
3.1. In questa fase il candidato compila la domanda di ammissione online dal sito http://www.supsi.ch,
inviando per posta tutti i documenti richiesti a comprova dell’adempimento dei requisiti di
ammissione di cui all’art. 3 delle presenti direttive, ed effettuando sempre online il pagamento della
relativa tassa. La procedura online riporta le istruzioni per la compilazione del modulo, per la
fornitura degli allegati e per l’esecuzione del pagamento della tassa prelevata con la domanda di
ammissione.
3.2. È d’obbligo la produzione dei seguenti documenti:
a. fotocopia del titolo valido per l’ammissione (o attestato di frequenza della scuola per coloro che lo
conseguiranno nel corso dell’anno oppure domanda di ammissione per i candidati che intendono
frequentare il corso Passerella SUPSI-DFA);
b. fotocopia dell’estratto del casellario giudiziale con validità 6 mesi dalla data di rilascio;
Il candidato che non produce tutti i documenti richiesti nel termine indicato viene escluso senza
ulteriori avvisi dalla procedura di ammissione.
3.3. Al termine di questa prima fase, il Presidente della Commissione di ammissione Bachelor comunica
per iscritto gli esiti ai candidati, vale a dire:
a. ammissibile: la procedura prosegue;
b. non ammissibile: la domanda d’ammissione è rifiutata.
Nella medesima comunicazione ai candidati ammissibili vengono inviate le “Linee guida per la
compilazione della documentazione personale” e le informazioni relative alle fasi successive della
procedura di ammissione, ossia l’incontro per un colloquio personale, la necessità di un eventuale
esame complementare di storia e geografia per candidati in possesso di una maturità estera e la
necessità di verifica della padronanza della lingua italiana per candidati il cui titolo non è stato
conseguito in lingua italiana.
4. La seconda fase della procedura prevede la valutazione della documentazione personale e un colloquio.
In questa fase i candidati ammissibili inviano la documentazione personale, da redigere secondo le
indicazioni contenute nel documento “Linee guida per la compilazione della documentazione personale”
che frattanto hanno ricevuto.
4.1. La Commissione di ammissione valuta la documentazione e il Presidente della stessa convoca,
attraverso il segretariato, i candidati per un colloquio personale. Nei casi particolari elencati di
seguito, i candidati vengono convocati per esami complementari.
4.2. Per i candidati in possesso di un titolo che certifichi una formazione liceale estera, le presenti
direttive prevedono un esame complementare in storia e geografia della Svizzera. Per le due
materie è previsto un unico esame scritto, della durata di 2 ore. L’esame si svolge generalmente a
inizio maggio. La data, l’orario e l’aula sono comunicati dal segretariato. Per la preparazione
dell’esame è a disposizione sul sito http://www.supsi.ch/dfa un documento informativo con i
contenuti dell’esame e i riferimenti bibliografici.
4.3. Per i candidati che adempiono i requisiti di ammissione, ma il cui titolo non è stato conseguito in
lingua italiana, e per i candidati per i quali sono state riscontrate gravi lacune nella padronanza della
lingua italiana in sede di valutazione della documentazione personale, durante il colloquio individuale
o durante l’esame di storia e geografia, la Commissione di ammissione ha facoltà di richiedere un
esame per la verifica della padronanza della lingua italiana che attesti una competenza
corrispondente al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QECR).
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4.4. Gli esami sono svolti generalmente nel mese di maggio da esaminatori interni e/o esterni al DFA. Al
candidato viene data comunicazione dell’esame (con indicazione della data, del luogo e dell’ora) dal
segretariato.
4.5. In caso di mancato inoltro della documentazione personale entro il termine stabilito, di
documentazione incompleta, di mancata presenza al colloquio o di mancato superamento di uno
degli esami complementari richiesti, la procedura di ammissione si interrompe e il candidato risulta
non ammesso.
5. La terza fase prevede la conferma di iscrizione o la non ammissione. Ai candidati che hanno superato la
procedura di ammissione e che sono ammessi alla formazione viene richiesto di confermare
definitivamente la propria iscrizione tramite il modulo di conferma di iscrizione che nel frattempo hanno
ricevuto dalla segreteria. Non sono accettate iscrizioni pervenute dopo il termine indicato.
5.1. Viene inoltre richiesto il pagamento della tassa semestrale di frequenza al corso di laurea, tassa che
non sarà in alcun caso né dilazionabile, né rimborsabile (es. ritiro, abbandono, congedo, ecc.). Il
mancato pagamento della tassa, entro il termine fissato, comporta la non ammissione alla
formazione.
5.2. Il Consiglio di Direzione del DFA determina il contributo dovuto dallo studente ai costi per la didattica
(materiale scolastico, oneri per visite, e altro), che viene di regola riscosso con la tassa semestrale e
non è in alcun caso rimborsabile.
5.3. I candidati non ammessi e coloro che non sono stati ammessi a causa del numero limitato di posti
disponibili possono ripetere la procedura di ammissione senza vincoli.
Articolo 9: Riammissione
1. La riammissione dopo abbandono degli studi da parte di uno studente avviene secondo la normale
procedura di ammissione (art. 8).
2. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto dalla normale procedura di ammissione,
pubblicato annualmente sul sito http://www.supsi.ch/dfa.
CAPITOLO 3: Programma di studio e valutazione
Articolo 10: Piani degli studi
1. La formazione è organizzata in moduli. Le modalità didattiche sono i corsi, i seminari, i lavori pratici, gli
stages, le pratiche professionali e i lavori personali.
2. I piani degli studi precisano la forma in cui vengono organizzati i moduli, le modalità attraverso cui questi
vengono valutati e la ripartizione degli ECTS.
3. I piani degli studi possono prescrivere che l’accesso a taluni moduli o insegnamenti sia subordinato alla
certificazione di altri.
4. Nel caso in cui le modalità di valutazione non siano precisate nei piani degli studi, queste sono stabilite
dal docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all’inizio
del modulo.
Articolo 11: Frequenza
1. Di regola, la frequenza ai moduli è obbligatoria e lo studente è chiamato a presenziare almeno nella
misura dell’80%, fatti salvi i casi esplicitamente menzionati nei relativi piani degli studi.
2. Considerata la natura fortemente professionalizzante della formazione, agli studenti è richiesto di
sottoscrivere l’impegno a partecipare a tutte le attività formative. In caso di assenze superiori al 20% nei
singoli corsi, il responsabile di modulo, sentito il parere di eventuali altri colleghi coinvolti e del
responsabile della formazione, preclude l’accesso alla sessione di certificazione o eventualmente
propone una modalità di certificazione personalizzata che ha luogo durante la sessione di recupero. Il
Consiglio di Direzione del DFA si riserva di valutare casi particolari.
Articolo 12: Iscrizione alle prove di certificazione, ritiro e mancata presenza
1. Gli studenti iscritti ai moduli sono iscritti d’ufficio alle relative prove di certificazione.
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2. Gli studenti che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d’ufficio alla
sessione di recupero immediatamente successiva. La seconda e ultima ripetizione della certificazione ha
luogo nella successiva sessione regolare.
3. L’iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma
scritta e motivata, deve essere indirizzata al Consiglio di Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della
prova. Il Consiglio di Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può
convalidare il ritiro dell’iscrizione. In tal caso lo studente è iscritto d’ufficio alla successiva sessione di
certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi, senza imputazione delle conseguenze
previste all’art. 12 cpv. 4 delle presenti direttive.
4. La mancata presenza a una prova di certificazione porta alla non acquisizione del modulo.
5. L’assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta al Consiglio
di Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). Il
Consiglio di Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il
recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste all’art. 12
cpv. 4 delle presenti direttive. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva
sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi. Lo studente è iscritto d’ufficio.
6. In caso di produzione, ripetuta -oltre 2 volte- e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della
formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le
spese sono a carico dello studente.
Articolo 13: Valutazioni
1. Ogni modulo è oggetto di valutazione. Essa avviene secondo una delle seguenti modalità: esame scritto
e/o orale, valutazione continua, documentazione, visite di esperti durante la pratica professionale,
presenza in aula.
2. I moduli possono combinare diverse forme di valutazione.
3. I piani degli studi precisano per ogni modulo le modalità di recupero.
4. I moduli che raggruppano diverse valutazioni espresse in note sono acquisiti e gli ECTS attribuiti se la
valutazione complessiva, calcolata come indicato nei rispettivi piani degli studi, è pari o superiore a 4.
5. Per le valutazioni non espresse in note, il superamento è certificato con il giudizio “acquisito” o “acquisito
con distinzione”. Il mancato superamento è certificato con il giudizio “non acquisito”.
6. Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte (una sola volta il modulo
professionale e la tesi di Bachelor). Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dalla formazione.
Articolo 14: Pratiche professionali
1. I corsi di laurea prevedono diversi periodi di pratica professionale inseriti nei diversi moduli professionali. I
rispettivi piani degli studi precisano il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le
modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti.
2. La partecipazione alle pratiche professionali è obbligatoria.
3. Durante le pratiche professionali, lo studente è seguito da un docente di pratica professionale e da un
docente del DFA. L’ispettore scolastico e il Direttore dell’Istituto intervengono nello svolgimento delle
pratiche professionali nell’ambito delle loro funzioni.
4. Il Consiglio di Direzione del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica
professionale, dell’ispettore o del Direttore dell’Istituto comunale può, per motivi ritenuti gravi,
interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
5. I docenti coinvolti formulano una valutazione della pratica professionale secondo quanto stabilito nei
rispettivi piani degli studi. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente.
6. Ogni modulo professionale può essere ripetuto una sola volta; la seconda valutazione insufficiente
comporta l’esclusione dalla formazione.
Articolo 15: Tesi di Bachelor
1. Lo studente deve elaborare, con la supervisione di un docente del DFA, la tesi di Bachelor. I rispettivi
piani degli studi precisano il tipo di lavoro, gli obiettivi formativi e gli ECTS assegnati.
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2. La tesi di Bachelor deve essere difesa oralmente e pubblicamente davanti a un’apposita Commissione
formata da membri interni e/o esterni al DFA.
3. Il testo e la difesa orale sono valutati mediante una nota unica. La tesi di Bachelor è acquisita se la
valutazione è pari o superiore a 4. In tal caso, gli ECTS sono acquisiti in blocco.
4. La tesi di Bachelor può essere ripetuta una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta
l’esclusione dalla formazione.
Articolo 16: Frode e plagio
1. Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, sono registrati mediante
un’iscrizione sulla pagella. Tale registrazione equivale al mancato superamento della prova cui fa
riferimento.
2. Il Consiglio di Direzione del DFA può decretare d’ufficio la non acquisizione di tutte le prove di
certificazione svolte dallo studente durante la sessione d’esame in cui si è prodotto un caso di cui al
capoverso 1.
3. Il Consiglio di Direzione del DFA può decidere di segnalare formalmente i casi di frode o plagio al
Direttore della SUPSI, affinché questi pronunci l’esclusione dello studente dalla SUPSI o la revoca del
titolo.
Articolo 17: Responsabilità e deontologia
La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e le componenti del sistema
scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione sono considerati
comportamenti scorretti ai sensi dell’art. 9 del Regolamento SUPSI per il Bachelor (Laurea di primo livello).
CAPITOLO 4: Disposizioni finali
Articolo 18: Contenzioso
1. Per quanto riguarda il contenzioso, fa stato l’art. 13 del Regolamento SUPSI per il Bachelor (laurea di
primo livello).
2. Contro le decisioni della Commissione di ammissione (art. 8) è possibile il reclamo al Consiglio di
Direzione del DFA. Il reclamo deve essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione, in
forma scritta e succintamente motivato. A seguito di reclamo per la mancata ammissione:
a. il Consiglio di Direzione del DFA ha facoltà di convocare le parti a un’udienza, al termine della
quale evaderà direttamente il reclamo, che potrà essere giudicato respinto, accolto, o accolto
parzialmente. All’udienza sono convocati il candidato e il Presidente dalla Commissione di
ammissione. L’udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato;
b. in alternativa all’udienza, il Consiglio di Direzione del DFA può rendere una decisione
succintamente motivata, sulla base della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.
Articolo 19: Entrata in vigore
1. Le presenti direttive, approvate dal Consiglio di Direzione del DFA e dalla Direzione SUPSI, entrano in
vigore il 16 dicembre 2013.
2. Il Regolamento per il Bachelor in Insegnamento nella scuola dell’infanzia / in Insegnamento nella scuola
elementare approvato dal Consiglio di Direzione del DFA il 6 novembre 2012 viene abrogato.
Il Direttore SUPSI
Il Direttore DFA
Prof. Ing. Franco Gervasoni
Prof. Michele Mainardi (PhD)
Elenco abrogazioni e modifiche:
Art. 18, cpv. 1, corretto riferimento ad Art. 13 del Regolamento SUPSI per il Bachelor (laurea di primo livello), aprile 2014
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