interrogazione risp imm certificati medico-sportivi

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
VALIDAZIONE AMMINISTRATIVA PER I CERTIFICATI MEDICO-SPORTIVI
EMESSI DALLE STRUTTURE PRIVATE: SI PUO’ SEMPLIFICARE LA
PROCEDURA?
presentata il 13 novembre 2014 dal Consigliere: Stefano Peraro
Premesso che,
la legislazione italiana (D.M. 18/02/82, 28/02/83, circolare 18/03/96) impone a chiunque si
appresti ad iniziare o che già pratichi un’attività sportiva denominata agonistica dalle
Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, dagli Enti di promozione Sportiva
riconosciuti e dai partecipanti ai Giochi della Gioventù di sottoporsi, con periodicità annuale
o biennale (a seconda dello sport), ad una visita d’idoneità effettuata da un medico
specialista, distinguendo tra quella prevista per l’attività agonistica e quella non agonistica.
Considerato che,
la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti nonché l’atto certificatorio
devono essere effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo
specialista in medicina dello sport operante all’interno di strutture mediche autorizzate
(ambulatori, centri, istituti, servizi pubblici o privati), in possesso di precisi requisiti.
Preso atto che,
la Regione Veneto ha provveduto a regolare la materia con la circolare n. 28 del 12/09/1994
nella quale viene specificato che i certificati di idoneità sportivo-agonistica rilasciati dai
medici dello sport operanti negli ambulatori privati inseriti nell’Albo devono, per essere
validi, ottenere la validazione amministrativa da parte dell’ufficio competente dell’U.L.S.S.
di residenza dell’atleta. Più precisamente, l’atleta in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportivo-agonistica rilasciato dal medico dello sport di un ambulatorio privato
deve consegnare il suddetto certificato al Servizio di medicina dello sport o, in mancanza di
questo, all’ufficio del coordinatore sanitario della propria U.L.S.S. di residenza.
Ora, constatato che,
la Regione Veneto ha istituito una specifica anagrafe (Albo Regionale ) degli specialisti
abilitati al rilascio di certificazioni d’idoneità o non idoneità alla pratica sportiva assegnando
ad ognuno un codice identificativo. Inoltre la circolare n.28 del 12/09/1994 “Rilascio della
certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica da parte delle strutture private
iscritte all’Albo Regionale di Medicina dello sport. Modalità operative.” recita che i medici
dello sport devono in ogni caso inviare all’U.L.S.S. di appartenenza l’elenco nominativo
degli atleti visitati con indicazione della data di nascita, sesso, U.L.S.S. di residenza, tipo di
sport praticato e relativo giudizio di idoneità o non idoneità.
Preso atto che,
si riconosce l’utilità e la validità di avere una banca dati regionale, ma al contempo si ritiene
la procedura della validazione amministrativa, presso l’U.L.S.S. territorialmente competente,
del certificato da parte dell’atleta, o al massimo di 5 atleti da parte della società sportiva,
superata e tale da poter essere semplificata.
Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere Regionale
interroga la Giunta Regionale per conoscere:
- se ritiene di poter eliminare l’obbligo per l’atleta o la società sportiva della validazione
amministrativa del certificato di idoneità sportiva rilasciata dalla struttura privata presso
l’ufficio competente dell’U.L.S.S. di residenza, sostituendola ad esempio con invio tramite
PEC da parte della struttura privata di copia del certificato rilasciato all’atleta, o con altra
procedura orientata alla semplificazione.