NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEI

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Roma, 6 febbraio 2014 Prot. n. 18030.14/GST/ae - ALLE FEDERAZIONI REGIONALI - ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI - ALLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE - AGLI ENTI E SOCIETA’ ADERENTI e, p.c., ASSOCIAZIONI TERRITORIALI - ALLE DELEGAZIONI DELLE

NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Modello Rli

Si segnala che dal 3 febbraio, per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e per gli adempimenti successivi, ci si può avvalere del

nuovo modello Rli ( “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – Contratti di locazione e affitto di immobi li”)

, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10.1.’14.

Il nuovo modello, con le relative istruzioni, è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e si utilizza per le seguenti fattispecie:  richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili  proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili  comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’art. 19, comma 15, d.l. 31.5.’10, n. 78  esercizio e revoca del l’opzione per la cedolare secca  denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con ca none superiore a quello registrato e ai comodati fittizi Nel modello, quindi, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione che prima erano ing lobati all’interno del

modello 69

. Quest’ultimo po trà comunque essere utilizzato punto.

fino al 31.3.’14

. Per la registrazione, invece, degli accordi di riduzione del canone si continua ad utilizzare il modello 69, nulla essendo variato sul La principale caratteristica del nuovo modello è data dal fatto che, come visto, esso è ri servato esclusivamente ai contratti di locazione (e di affitto). CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETA’ EDILIZIA 00187 ROMA

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Via Borgognona, 47

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Tel. 06.679.34.89 (r.a.) - 06.699.42.495 (r.a.)

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Fax 06.679.34.47 - 06.679.60.51 www.confedilizia.it www.confedilizia.eu C omponente per l’Italia della UNION INTERNATIONALE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE 1

Modalità di revoca dell’opzione per la cedolare secca

Come sopra specificato, il nuovo modello si utilizza anche per effettuare la revoca dell’opzione per la cedolare secca. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 7.4.’11 aveva infatti previsto la facoltà di rev ocare l’opzione per la cedolare in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, ma aveva poi rinviato ad un successivo provvedimento direttoriale la definizione delle modalità della revoca stessa. Con l’atto del 10.1.’14, si è stabilito che la revoca è effettuata in ciascuna annualità con trattuale successiva a quella in cui è stata esercitata istruzioni per la compilazione del mod l’opzione. Il modello deve essere pre sentato entro il termine previsto per il pagamento de ll’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta. Nelle ello si evidenzia che “sarà cura del locatore che re voca l’opzione per la cedolare secca darne comunicazione al conduttore al fine di proce dere solidalmente al pagamento dell’imposta di registro dovuta”.

Presentazione del modello Rli

Il modello Rli va presentato dai contribuenti in modalità telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati e perciò

anche attraverso le Associazioni territoriali della Con fedilizia

. Tuttavia, la presentazione del modello può essere effettuata

anche presso gli uffi ci dell’Agenzia delle entrate

da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione te lematica dei contratti di locazione (soggetti in possesso di meno di 10 unità immobiliari).

N.B. Con l’art. 1, comma 616, della l. n. 147/’13 (legge di stabilità) è stato previsto che in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica – da parte degli interme diari abilitati, fra cui le Associazioni territoriali della Confedilizia zione amministrativa da 516 a 5.164 euro. – di dichiarazioni e di atti che questi ultimi hanno assunto l'impegno a trasmettere, si applichi la san-

Per la presentazione telematica del nuovo modello, l’Agenzia delle entrate ha predisposto il

nuovo software

programma

“Contratti di locazione e affitto di immobili (Rli)”

telematica dei contratti di locazione. che – assieme alla sua versione accessibile direttamente dal sito delle Entrate, senza necessità di scaricare il – sostituirà gradualmente tutti gli altri prodotti finora in uso per la registrazione In particolare:

dal 3.2.’14 fino al 31

, il nuovo prodotto costituisce l’unica modalità per effettuare i vari adempimenti via Internet senza necessità di installare il programma, in sostituzione di tutti gli altri pro dotti web per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (Locazioni web, Iris web, Siria web e Ge.Lo);

.3.’14

ne, Iris e Siria). , è consentito l’utilizzo degli altri prodotti software per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (Contratti di locazio-

Una novità importantissima

, e fortemente voluta dalla Confedilizia, è che il nuovo pro dotto (sia nella versione da installare sia nella versione web), permette di

allegare diret tamente il testo del contratto da registrare

; ciò, attraverso la scansione del testo con trattuale sottoscritto dalle parti e il confezionamento in un unico file, “in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b) ”. Con lo stesso file del contratto possono essere trasmessi anche eventuali ulteriori documenti allo stesso allegati. 2

Permane anche con il nuovo prodotto telematico la

possibilità

– come avveniva finora in caso di registrazione attraverso i programmi Siria e Iris –

di non allegare alcun testo

. Ciò, solo

in presenza di tutte le seguenti caratteristiche

:  il numero di locatori e di conduttori non può essere, rispettivamente, superiore a tre  deve trattarsi di una sola unità abitativa e di un numero di pertinenze non superiore a tre  tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita  il contratto deve contenere esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non deve comprendere ulteriori pattuizioni  il contratto deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione

Versamenti

Il nuovo prodotto telematico calcola automaticamente le imposte da versare in sede di re gistrazione e richiede l’indicazione degli estremi del conto corrente, acceso presso una delle banche convenzionate o presso le Poste (l’elenco delle banche convenzionate è di sponibile sul sito I nternet dell’Agenzia).

Con il provvedimento del 10.1.’14 è stata anche predisposta una tabella esplicativa sulla tassazione applicabile ai vari casi, che di seguito si trascrive.

CODICE DESCRIZIONE IMPOSTA DI REGISTRO

L1 L2 L3 Locazione di immobile ad uso abitativo Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad Iva) Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo 2% 2% del 70% del canone € 67 L4 S1 S2 S3 T1 T2 T3 Locazione di immobile a uso diverso dall'abitativo Locazione di immobile strumentale con locatore sog getto ad Iva Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall'a bitativo Affitto di fondo rustico Affitto di fondo rustico agevolato Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere € 200 2% 1% € 200 0,50% € 67 2% € 67 T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad Iva)

Modello F24 – Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide)

Come preannunciato su

Confedilizia notizie

di gennaio 2014, a partire dall’1.2.’14, “l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ” vanno versati mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). 3

In ogni caso,

fino al 31.12.’14

può ancora essere utilizzato il

modello F23

secondo le at tuali modalità, mentre a partire dal l’1.1.’15 i suddetti versamenti potranno essere effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide. I soggetti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentazione del modello di pagamento F24 Elide esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli interme diari abilitati, utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 Elide anche presso gli sportelli delle banche aderenti alla convenzione regolante lo svolgimento del servizio di riscossione dei modelli F24, delle Poste e degli agenti della riscossione. Con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 24.1.’14, n. 14/E, sono stati istituiti i

codici tributo

per versare con F24 Elide le somme dovute per la registrazione dei contratti di lo cazione e affitto di beni immobili che, per comodità, sono stati raggruppati nella Tabella A. Si segnala che, quando si riempie il campo il

codice identificativo del contratto “elementi identificativi”

bile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto del modello, in caso di pagamenti per la prima registrazione, non va inserito alcun valore; mentre in caso di pa gamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto, va inserito visi di liquidazio , che è un codice composto da 17 caratteri e reperi restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione (nel caso in cui non sia disponibile il suddetto codice, la risoluzione citata spiega come ricostruirlo). Con la risoluzione anzidetta, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli av ne dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, sempre da utilizzare esclusivamente nel modello F24 Elide, sono stati istituiti i relativi codici, che per semplicità sono stati raggruppati nella Tabella B.

Tabella A Codice Denominazione

“1500” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registra zione” “1501” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità suc cessive” “1502” “1503” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per cessioni del contratto” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto” “1504” “1505” “1506” “1507” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione” “1508” “1509” “1510” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi” 4

Tabella B Codice Denominazione

“A135” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro - Avviso di Liquida zione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni” “A136” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo - Avviso di Liquidazio ne dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni” “A137” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni” “A138” “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni” Restando a disposizione, si porgono distinti saluti. 5