Sistema svizzero per il rilascio delle garanzie di origine

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Guida per la certificazione di impianti e dati di produzione
Sistema svizzero per il rilascio delle garanzie di origine
Edizione:
1° gennaio 2014
Restano riservati tutti i diritti, in particolare la riproduzione e altri diritti di proprietà.
È rigorosamente vietato riprodurre, interamente o in parte, il presente documento, oppure renderlo accessibile a terzi senza esplicita autorizzazione scritta da parte di Swissgrid SA.
Swissgrid SA declina ogni responsabilità per errori nel presente documento e si riserva il diritto di modificarlo
in qualsiasi momento e senza ulteriori avvisi.
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Indice
0
Abbreviazioni e definizioni
2
1
Scopo e ambito di applicazione
4
2
Certificazione dei dati relativi ad impianti
4
2.1
Considerazioni generali
4
2.2
Definizioni per il consumo proprio/alimentazione ausiliaria di impianti di produzione
5
2.3
Regolamentazioni per impianti GO
7
2.4
Regolamentazioni per impianti RIC
9
2.5
Re-audit
9
2.6
Panoramica
10
3
Certificazione dei dati di produzione
10
3.1
Considerazioni generali
10
3.2
Certificazione e plausibilizzazione dei dati di produzione di impianti GO, RIC e FCS
11
3.3
Principio della produzione netta
12
3.4
Assegnazione di impianti a due gruppi di bilancio (impianti ibridi)
13
0
Abbreviazioni e definizioni
UFE
Ufficio federale dell'energia
SAS
Servizio di accreditamento svizzero
OEn
Ordinanza sull'energia (legge federale RS 730.01)
GO
Garanzia di origine
OGO
Ordinanza sulla garanzia di origine (legge federale RS 730.010.1)
RIC
Rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi
FCS
Finanziamento costi supplementari
FO
Formulario
GRD
Gestori della rete di distribuzione
OAEI
Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (legge federale RS 734.71)
SDAT
Documento settoriale AES «Scambio standardizzato »
Sistema GO CH
Sistema delle garanzie di origine Svizzera
ESTI
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
OPIE
Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (Legge federale RS 734.25)
GB
Gruppo di bilancio
GBER
Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili
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Certificazione
La certificazione è un'attestazione di veridicità. Ciò significa che i dati certificati con
una firma giuridicamente valida corrispondono alla realtà.
Plausibilizzazione
La plausibilizzazione è un metodo che consente di verificare approssimativamente
se un valore è realistico e tracciabile.
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1
Scopo e ambito di applicazione
Il presente documento serve da guida alla certificazione dei dati relativi ad impianti e produzione nonché alla
notifica di tali dati a Swissgrid. Esso vale pertanto per:
•
impianti del mercato libero con garanzie di origine liberamente trattabili;
•
impianti del FCS con garanzie di origine liberamente trattabili;
•
impianti annunciati per la RIC o che ne beneficiano già; in quest’ultimo caso nessuna garanzia di origine liberamente trattabile.
Le revisioni dell'OEn e dell’OGO del 1° gennaio 2014 hanno reso necessario rivedere la guida.
La guida disciplina in particolare i seguenti temi:
•
Certificazione di impianti e dati di produzione da parte di un auditor giuridicamente distinto
•
Definizione della data di entrata in servizio
•
Precisazione per impianti mobili
•
Assegnazione di impianti a due gruppi di bilancio (impianti ibridi)
I temi più importanti sono suddivisi nei due capitoli «Certificazione dei dati relativi ad impianti» e «Certificazione dei dati di produzione». Swissgrid e l'Ufficio federale dell'energia si riservano il diritto di apportare ulteriori modifiche.
2
Certificazione dei dati relativi ad impianti
2.1
Considerazioni generali
La certificazione di dati relativi ad impianti può essere eseguita da un auditor o dal GRD, tenendo conto dei
seguenti aspetti.
•
I GRD hanno il diritto di certificare impianti la cui potenza elettrica installata è ≤30kVA e che sono
giuridicamente distinti dal GRD. Inoltre, i GRD certificano gli impianti aventi diritto al FCS nel loro
comprensorio, a prescindere dalla potenza elettrica installata.
•
Gli auditor sono autorizzati a certificare tutti gli impianti di produzione indipendentemente dalla potenza elettrica installata. Gli impianti con una potenza > 30 kVA devono tassativamente essere certificati da un auditor accreditato, ossia che dispone della necessaria autorizzazione della SAS per i
vettori energetici in questione. L'auditor deve essere giuridicamente distinto dal produttore.
Per la certificazione di un impianto il GRD/l'auditor deve tenere conto dei seguenti principi.
•
La certificazione di un impianto deve essere eseguita nel luogo in cui si trova l'impianto di produzione.
•
Possono essere certificati solo impianti la cui installazione è terminata, che sono allacciati alla rete e
che sono stati collaudati dal loro gestore. La decisione di approvazione dei piani ESTI deve essere
stata rilasciata ed essere in vigore (ai sensi dell’art. 1b OPIE). Qualora l’impianto non sia conforme a
questi criteri, la procedura di certificazione deve essere sospesa e ripetuta dopo l’eliminazione dei
vizi;
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•
Il GRD/L'auditor verifica che gli strumenti di misurazione siano conformi alle disposizioni legali e che
1
per il rilascio delle GO la produzione elettrica venga misurata in base al principio della produzione
2
netta . In caso contrario è necessario interrompere la procedura di certificazione;
•
Occorre reperire tutti i dati necessari e confermarli a Swissgrid.
•
Apponendo la propria firma giuridicamente valida sulla certificazione, il GRD/l'auditor conferma di essersi accertato di persona e in loco dell'esistenza e del buon funzionamento
dell'impianto nonché della corretta impostazione dell'iter di misurazione. La certificazione
deve essere presentata a Swissgrid in originale.
3
Data della messa in esercizio:
L'anno di allestimento è l'anno in cui l'impianto viene effettivamente messo in esercizio. La data effettiva
della messa in esercizio corrisponde al giorno in cui l'impianto, dopo un esercizio di prova e di impostazione
di una durata adeguata in base alla tecnologia del settore, viene accettato dal produttore e quest'ultimo acquisisce l'impianto per l'esercizio normale con un protocollo di collaudo ufficiale; nel caso di impianti >30 kVA
questi dati devono essere confermati da un auditor indipendente.
Si parla di esercizio normale quando l'impianto dispone di un allacciamento alla rete sufficientemente dimensionato e pienamente funzionante. Nel caso in cui non sia possibile dimensionare in modo sufficiente l'allacciamento alla rete prima di una riduzione del tasso di rimunerazione (ad es. a fine anno), ma l'impianto sia
per il resto completato, un impianto può anche essere messo in esercizio parzialmente ed essere poi portato
alla piena operatività dopo la riduzione (in questo caso l'anno successivo) (ne deriva un tasso di rimunerazione misto con la durata della rimunerazione che era determinante al momento della prima messa in esercizio).
Per gli ampliamenti, le modifiche nonché i re-audit di impianti di produzione, su incarico del gestore dell'impianto il GRD/l'auditor deve procedere a una nuova certificazione secondo le stesse modalità e inviarla immediatamente a Swissgrid.
Gli allegati di Swissgrid relativi alla presente guida (liste di controllo) contengono ulteriori informazioni sul
modo in cui i gestori di impianto possono prepararsi a un audit e sui documenti necessari per poter eseguire
un audit in maniera efficiente. Tali informazioni figurano all'indirizzo
www.swissgrid.ch
Ai sensi della OGO e in qualità di organo accreditato preposto al rilascio di garanzie di origine e gestore del
sistema GO CH Swissgrid eseguirà controlli a campione in loco.
2.2
Definizioni per il consumo proprio/alimentazione ausiliaria di impianti di produzione
In linea di principio devono essere imputati al consumo proprio /all’alimentazione ausiliaria (di seguito consumo proprio) tutti i componenti dell’impianto che sono tecnicamente necessari per un funzionamento
dell’impianto conforme alle norme. Anche i consumi propri che non vengono alimentati dall’impianto stesso
1
Le eccezioni sono definite nel paragrafo 3.3 della guida
2
Metering Code svizzero (MC-CH), edizione 2012, Associazione delle aziende elettriche svizzere: Immagine
5: definizione dei punti di misurazione della produzione e del consumo, pag. 20
3
Impianti RIC: formulario di certificazione per RIC; impianti GO: dati necessari per il portale online del sistema svizzero per il rilascio delle garanzie di origine (GO CH)
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devono essere detratti dalla produzione lorda. In base al Codice di misurazione possono essere effettuati dei
calcoli.
Il consumo proprio si compone in generale dei consumi parziali degli strumenti di esercizio:
•
Impianti di controllo e regolazione
•
Centri di comando
•
Impianti di stoccaggio, aerazione, riscaldamento e illuminazione
•
Perdite di potenza nel trasporto fino al punto di allacciamento alla rete (trasformatore, ondulatore
ecc.)
Con riferimenti ai singoli vettori energetici occorre tenere conto anche dei dettagli seguenti.
Inceneritori e biomassa/biogas (cfr. «Direttiva sulla rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei
costi (RIC)», biomassa):
•
Installazioni necessarie per il ritiro di combustibile e/o del substrato nonché per il pretrattamento e la
preparazione
•
Gli impianti del primo stadio di conversione, che servono alla trasformazione della biomassa primaria/dei rifiuti in un prodotto intermedio mediante ad esempio fermentazione, gassificazione o combustione (trasformazione della biomassa /dei rifiuti in un prodotto intermedio mediante processo termochimico, fisico-chimico o biologico). I prodotti intermedi rappresentano vettori energetici secondari,
quali ad es. biogas da fermentazione anaerobica, bioetanolo da fermentazione alcolica, gas ricavato
dalla gassificazione del legno, olio da pirolisi, vapore da combustione
•
Gli impianti del secondo stadio di combustione per processi di evaporazione, il ciclo di Rankine organico, motori a vapore, impianti di cogenerazione con motore a combustione, (micro)turbine a gas,
pile a combustibile, motori Stirling (trasformazione del prodotto intermedio in energia elettrica e calore mediante impianto di cogenerazione forza-calore)
•
Installazioni necessarie solo per l’impianto stesso di produzione di energia per il posttrattamento e la
preparazione delle sostanze residue e sottoprodotti, quali p.e. cenere raccolta nei filtri, acque di scarico, digestato, ecc.
Energia idroelettrica:
•
Riscaldamento di condotte forzate e di saracinesche, grigliatura, ecc.
•
Pompe separate fisicamente dalla centrale elettrica che servono al bacino idraulico della centrale elettrica.
Energia fossile:
•
Impianti di ventilazione e di sfiato (i canali di aerazione utilizzati in comune vengono considerati proporzionalmente nel calcolo)
•
Raffreddamento
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È importante che per i nuovi impianti queste definizioni siano considerate già nella fase di progettazione
dell’impianto elettrico. Per gli impianti GO esistenti l’adempimento delle definizioni è auspicabile p.e. al momento della successiva revisione dell’impianto.
Regolamentazioni per impianti GO 4
2.3
Dal 1° gennaio 2013 entra in vigore un obbligo di registrazione stabilito per legge per tutti gli impianti
5
>30kVA, che immettono corrente elettrica nella rete pubblica (Art. 1d, cpv. 2 OEn) . I gestori degli impianti
sono responsabili della registrazione e della certificazione dei propri impianti nonché dell’osservanza delle
disposizioni dell’ESTI.
La notifica e l’attivazione dei dati certificati degli impianti GO avviene come segue:
•
Il GRD e gli auditor registrano i dati degli impianti GO online attraverso il loro accesso al sistema GO
CH
•
In seguito il GRD e gli auditor stampano i dati registrati e inviano il documento munito di timbro e firma giuridicamente valida per posta a Swissgrid
•
Swissgrid verifica i dati registrati e li attiva nel sistema GO CH
•
Non appena Swissgrid ha approvato l'impianto, è possibile procedere alla notifica dei dati di produzione
La certificazione deve essere presentata a Swissgrid al più tardi nel mese successivo all’entrata in servizio. Il
gestore dell’impianto, risp. il partner contrattuale della centrale elettrica (contratto di fornitura) è responsabile
della fissazione tempestiva di un incontro per la certificazione in loco con un auditor accreditato per il vettore
energetico in questione.
Per la notifica di dati certificati di più impianti (>10), il GRD e l'auditor possono seguire una procedura semplificata per la quale, su richiesta, Swissgrid mette a disposizione una tabella Excel creata appositamente.
Questa tabella deve essere consegnata a Swissgrid nel formato elettronico nonché per posta munita di timbro e firma giuridicamente valida.
6
Se nel sistema GO CH occorre registrare i cosiddetti pacchetti di certificazione di un marchio, l’ispezione
dell'impianto in questione si impone se l'ultima ispezione eseguita nell'ambito di un audit del marchio risale a
più di 5 anni fa. Per gli impianti >30kVA è tuttavia obbligatorio eseguire un audit dell’impianto a cura di un
auditor.
Gli impianti GO ubicati su uno stesso lotto e che utilizzano lo stesso punto d’immissione, ma che sono di
proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse, possono essere considerati e certificati come impianti separati. Per stabilire se un impianto sia o meno soggetto all’obbligo di registrazione, rimane tuttavia sempre
determinante la prestazione totale sul punto di immissione.
Il GRD è tenuto a predisporre un iter di misurazione che soddisfi le vigenti disposizioni legali.
I GRD e gli auditor si assumono la responsabilità per i dati certificati degli impianti.
4
Per impianti GO si intendono tutti gli impianti registrati nel sistema GO che non hanno né ricevuto un responso positivo per la RIC né sono notificati per il FCS.
5
Sono esclusi dall’obbligo di registrazione gli impianti che funzionano al massimo per 50 ore all’anno (p.e.
gruppi di soccorso). Gli impianti che entro fine giugno 2014 saranno definitivamente ritirati dalla rete, su richiesta possono essere esonerati dall'UFE dall’obbligo di registrazione.
6
Per certificazione a pacchetto si intende la certificazione collettiva di più impianti dello stesso tipo gestiti
centralmente e per i quali viene tenuta una contabilità energetica comune. A tale proposito vanno considerate le norme specifiche di ciascun certificatore di marchio.
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Ai sensi della OGO e in qualità di organo accreditato preposto al rilascio di garanzie di origine e gestore del
sistema GO CH Swissgrid eseguirà controlli a campione in loco.
Trattamento di centrali di frontiera:
Per il trattamento di centrali ubicate vicino alle frontiere svizzere vale quanto segue:
•
In presenza di un contratto (concessioni o trattati internazionali) che disciplina i rapporti di proprietà
specifici per Paese, ovvero la ripartizione della forza idrica utilizzabile, fa fede quest'ultimo. Le garanzie di origine vengono rilasciate e registrate nei Paesi in questione in base alla quota di ciascuno
di essi (centrali transfrontaliere).
La formula è quindi: produzione registrata nel sistema di riferimento = produzione netta * quota[%]
= (produzione lorda – consumo proprio – energia di pompaggio) * quota[%]
•
In assenza di qualsiasi contratto e se la centrale è assegnabile inequivocabilmente al territorio di un
Paese, le garanzie di origine sono rilasciate e registrate nel Paese in questione (centrali non transfrontaliere che immettono energia all'estero).
•
In tutti gli altri casi va trovata una soluzione individualedopo aver consultato Swissgrid.
•
La regolamentazione vale solo per le centrali di frontiera. Nel sistema GO CH non figura alcun contratto.
In caso di coinvolgimento di una centrale transfrontaliera o estera, le garanzie di origine per l'energia restituita conformemente al contratto di concessione/trattato internazionale saranno registrate presso il destinatario
dell'energia restituita. Sono considerate centrali estere gli impianti ubicati al di fuori dell'area di applicazione
della OGO e che pertanto non figurano nel sistema GO CH.
Trattamento di impianti di produzione collegati a reti locali:
Per il trattamento o l'obbligo di registrazione di impianti collegati a reti locali vale quanto segue:
•
Gli impianti collegati a reti locali, che immettono corrente nella rete pubblica, sono sostanzialmente
soggetti all’obbligo di registrazione. Un impianto non è soggetto all’obbligo di registrazione solo nel
caso in cui non immette mai direttamente o indirettamente corrente nella rete pubblica.
•
Per la misurazione in base al principio della produzione netta o delle eccedenze valgono le disposizioni della OGO.
Trattamento di impianti mobili:
Per il trattamento o l'obbligo di registrazione di impianti mobili vale quanto segue:
•
Gli impianti mobili sono sostanzialmente soggetti all’obbligo di registrazione.
•
Durante la registrazione dell’impianto nel sistema GO CH, questo viene contrassegnato con
l’aggiunta tra parentesi di "(impianto mobile)" nella denominazione dell’impianto di produzione.
•
Indipendentemente dal luogo dell'intervento, occorre sempre utilizzare l'identificazione GRD del gestore originario della rete di distribuzione, anche qualora l'impianto si trovi temporaneamente in un
altro comprensorio.
I contatori tarati vengono letti a cadenza mensile. Per le letture dei valori si calcola una curva di immissione
sintetica che viene registrata manualmente nel sistema GDE del gestore originario della rete e viene inviata
a Swissgrid mensilmente nel rispetto dei termini di notifica.
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2.4
Regolamentazioni per impianti RIC
Nell’ambito della loro registrazione per la RIC gli impianti RIC sono già registrati nel sistema GO CH e non
vengono riportati una seconda volta online dall’auditor o dal GRD nel quadro della certificazione. Al momento della messa in servizio vanno seguite le indicazioni di cui al capitolo 2.1.
Queste certificazioni vengono eseguite con i formulari seguenti:
•
FO 08 41 02_1
Fotovoltaico
•
FO 08 41 02_2
Energia eolica
•
FO 08 41 02_3
Energia idrica
•
FO 08 41 02_4
Biomassa/Biogas
•
FO 08 41 02_5
Geotermia
Per gli impianti che hanno ricevuto una risposta positiva in merito alla RIC, è particolarmente importante che
la certificazione venga inoltrata a Swissgrid al più tardi nel mese successivo alla messa in servizio dell'impianto affinché il produttore possa beneficiare della rimunerazione a partire dall’entrata in servizio. Per gli
impianti figuranti sulla lista di attesa valgono le stesse scadenze relative agli impianti GO (cap. 2.3).
Il gestore dell'impianto è tenuto a segnalare a Swissgrid eventuali modifiche o ampliamenti almeno un mese
prima della loro messa in servizio. Sono da notificare tutti i cambiamenti apportati all'impianto, indipendentemente dal fatto che il gestore dell'impianto benefici già di una RIC o che il suo progetto figuri ancora sulla
lista di attesa RIC.
Gli impianti che si trovano nella lista d’attesa RIC dovranno essere certificati integralmente in base alle disposizioni dell’OEn, anche se durante il periodo di attesa vengono emesse garanzie di origine per il mercato
libero. I formulari e i dati certificati relativi all'impianto compilati in modo incompleto vengono respinti. Per gli
impianti fotovoltaici certificati come integrati vi rientrano anche le foto dell’area complessiva e delle finiture
laterali.
Per ogni vettore energetico vanno rispettate le direttive RIC dell'UFE, reperibili al seguente indirizzo:
www.bfe.admin.ch Temi  Approvvigionamento elettrico --> Corrente da energie rinnovabili  Rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi  Direttive
2.5
Re-audit
La certificazione di un impianto con una potenza elettrica installata >300kVA vale cinque anni. Ciò
significa che le garanzie di origine possono essere rilasciate solo in questo arco di tempo. Decorsi i cinque
anni è necessario far rinnovare la certificazione da un auditor (re-audit), operazione per la quale vanno seguite le stesse disposizioni concernenti il primo audit (cap.2.1), ovvero l'impianto di produzione deve essere
nuovamente ispezionato e i dati già certificati in precedenza dovranno essere verificati. In più, nel corso del
re-audit è necessario procedere a una plausibilizzazione dei dati di produzione (cfr. anche cap. 3.2).
L’auditor invia in seguito il formulario di certificazione a Swissgrid per posta. Senza tali operazioni non è
consentito rilasciare ulteriori garanzie di origine.
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2.6
Panoramica
Prima certificazione e modifica/ampliamento
Certificazione a
cura di
Tutti gli impianti ≤ 30
kVA giuridicamente
distinti dal GRD
GRD
Tutti gli impianti giuridicamente non distinti dal
GRD, >30 kVA e tutte le
centrali ad accumulazione con pompaggio
Non ammesso
Ammesso
Auditor
Ammesso
Re-audit
Tutti gli impianti ≤ 300 kVA
giuridicamente distinti dal
GRD
Tutti gli impianti giuridicamente non distinti dal
GRD, >300 kVA e tutte le
centrali ad accumulazione
con pompaggio
Controlli a campione da parte
di Swissgrid
Re-audit ogni 5 anni a cura
dell'auditor
Ai sensi dell’OGO e in qualità di organo accreditato preposto al rilascio di garanzie di origine e gestore del
sistema GO CH Swissgrid eseguirà controlli a campione in loco anche per gli impianti sottoposti ad un reaudit.
3
Certificazione dei dati di produzione
3.1
Considerazioni generali
I dati di produzione vanno registrati per tutti gli impianti, in particolare per gli impianti RIC e FCS, in quanto si
tratta di una condizione affinché possano essere versati la RIC o i costi supplementari.
Le basi giuridiche sono costituite dalle disposizioni della OEn e della OGO.
Vanno rispettati i seguenti termini di notifica.
Periodo di
produzione
Registrazione del quantitativo di produzione da parte del GRD e dell'auditor nel sistema GO CH
mensile
entro e non oltre la fine del mese successivo
1° trimestre*
entro e non oltre fine aprile
2° trimestre*
entro e non oltre fine luglio
3° trimestre*
entro e non oltre fine ottobre
4° trimestre*
entro e non oltre fine gennaio
Anno intero**
entro e non oltre la fine di marzo dell'anno successivo
*Solo per impianti GO ≤30kVA, impianti FCS e RIC.
**Solo per impianti GO ≤30kVA e impianti FCS. Non disponibile per impianti RIC.
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I costi supplementari per gli impianti FCS vanno notificati entro gli stessi termini perché possa essere garantito il puntuale
rimborso degli stessi.
Ai sensi della OGO esistono varie possibilità per notificare e certificare i dati di produzione:
•
Tramite una procedura automatizzata direttamente dal punto di misurazione attraverso un sistema di
gestione dei dati energetici conformemente al documento settoriale AES SDAT.
•
Da parte del gestore della stazione di misurazione se quest'ultimo è giuridicamente distinto dal produttore o da parte di un auditor tramite il portale del sistema GO CH.
I dati di produzione che giungeranno a Swissgrid tramite altri canali saranno respinti.
I GRD e gli auditor si assumono la responsabilità per la correttezza e la tracciabilità dei dati di produzione (sull'intero iter di notifica) nonché per la loro notifica puntuale.
I dati di produzione contenenti correzioni o inviati in ritardo vanno immediatamente segnalati a Swissgrid. La stessa notifica va inviata unitamente alla relativa motivazione al seguente indirizzo
[email protected]
Ai sensi della OGO e in qualità di organo accreditato preposto al rilascio di garanzie di origine e gestore del
sistema GO CH Swissgrid eseguirà controlli a campione in loco.
3.2
Certificazione e plausibilizzazione dei dati di produzione di impianti GO, RIC e FCS
La seguente tabella fornisce una panoramica delle autorizzazioni per la certificazione e la plausibilizzazione
di quantitativi di produzione.
Fornitura dei dati
via GDE
GRD:
manualmente tramite il
portale del sistema GO
CH
Auditor
manualmente tramite il
portale del sistema GO
CH
Impianto GO/RIC ≤300 kVA
giuridicamente distinto da GRD,
tutti gli impianti FCS
Impianto GO/RIC ≤300 kVA non distinto giuridicamente dal GRD,
impianto GO/ RIC >300 kVA e tutte le centrali ad accumulazione
con pompaggio di qualsiasi dimensione
ok
Plausibilizzazione ogni 5 anni da parte dell'auditor nell'ambito del reaudit dell'impianto
ok
Plausibilizzazione (almeno una volta all'anno) da parte di un auditor
oppure certificazione nell'ambito dell'emissione della garanzia di
origine (tramite il portale del sistema GO CH)
ok
ok
"OK" significa che non è necessaria la certificazione di un secondo auditor.
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La plausibilizzazione dei dati di produzione può essere eseguita unitamente al re-audit previsto ogni cinque
anni. Nell'ambito della plausibilizzazione l'auditor può basarsi
•
sulla contabilità energetica del GRD/gestore dell'impianto;
•
sulla verifica dell’impianto;
•
eventualmente sulle condizioni quadro climatiche.
Se dalla plausibilizzazione risultano eventuali incongruenze in merito all'energia netta precedentemente rilevata e notificata a Swissgrid, queste vanno immediatamente segnalate a Swissgrid che provvederà a correggere il quantitativo di produzione nel primo periodo di produzione possibile.
Ai sensi dell’art. 8 cpv. 5 della OAEI gli impianti con una potenza elettrica installata >30kVA sono soggetti
alla misurazione della curva di carico con relativa trasmissione automatica dei dati. Nella pratica ciò significa
che i dati devono essere trasmessi a Swissgrid tramite GDE. I costi per l'acquisto dell'apparecchio di misurazione e le spese ricorrenti ad esso correlate sono a carico del gestore dell'impianto secondo il principio di
causalità.
Ai sensi della OGO e in qualità di organo accreditato preposto al rilascio di garanzie di origine e gestore del
sistema GO CH Swissgrid eseguirà controlli a campione in loco.
3.3
Principio della produzione netta
Impianti GO e RIC
I quantitativi di produzione degli impianti GO e RIC da segnalare a Swissgrid vengono rilevati sostanzialmente in base al principio della produzione netta. A tale proposito vanno considerate, in particolare per gli impianti a biomassa, le FAQ e per la RIC la direttiva dell'UFE.
http://www.bfe.admin.ch/ namento elettrico  Rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei
costi  Documenti utili
Dall'entrata in vigore della registrazione completa nel 2013, anche per gli inceneritori va notificata a Swissgrid la totalità del quantitativo di produzione netta:
•
Una corrispondente percentuale della produzione netta viene emessa come garanzia di origine per
la quota di energia non rinnovabile
•
La restante percentuale viene utilizzata o per la RIC, in caso di decisione positiva, o per l'emissione
di garanzie di origine con marchio di qualità per l'energia rinnovabile.
Eccezioni al principio della produzione netta:
Per gli impianti GO con una potenza elettrica installata ≤300kVA, un consumo proprio nell’ubicazione
dell’impianto di massimo il 20% della produzione lorda e una data di messa in servizio antecedente il 1°
gennaio 2013 è possibile applicare il principio di misurazione delle eccedenze. In questo caso vengono emesse garanzie di origine per la quantità di energia eccedente. Ciò significa che dal valore netto effettivo
viene detratto il fabbisogno proprio del gestore dell'impianto sul luogo di produzione, prima che venga notificato a Swissgrid.
Inoltre nel caso degli impianti RIC/GO con una potenza di allacciamento fino a 30 kVA, invece della produzione netta è possibile registrare solo l'elettricità prodotta fisicamente e immessa in rete (energia eccedente)
(regolamentazione sul consumo proprio). La produzione di energia elettrica di impianti fotovoltaici con un'alimentazione ausiliaria < 2% può essere misurata in base al valore lordo e notificata a Swissgrid.
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Le centrali ad accumulazione con pompaggio possono essere registrate elettronicamente o tramite l'auditor
sul portale del sistema GO CH. Eventuali saldi negativi vengono automaticamente riportati al mese successivo in cui è possibile fare una deduzione.
Impianti FCS:
Per quanto riguarda gli impianti FCS si continuerà a far riferimento alla quantità di energia eccedente per la
determinazione e la dichiarazione dei costi supplementari. Pertanto, si dovrà continuare a notificare questa
quantità eccedente a Swissgrid. In più, si potrà notificare a Swissgrid il valore energetico netto in questione.
In caso di fornitura supplementare della quantità di energia netta, la garanzia di origine verrà emessa non
per la quantità eccedente, ma per la quantità di energia netta.
www.bfe.admin.ch  Temi  Approvvigionamento elettrico  Finanziamento dei costi supplementari 
Guida per il finanziamento dei costi supplementari.
3.4
Assegnazione di impianti a due gruppi di bilancio (impianti ibridi)
Gli impianti RIC con un vettore energetico (inceneritore) rinnovabile (ER) e uno non rinnovabile (energia non
rinnovabile) vengono assegnati contemporaneamente a due diversi gruppi di bilancio. Il quantitativo di produzione derivante da vettori energetici rinnovabili viene assegnato al GBER e il quantitativo di produzione
della quota non rinnovabile al GB locale.
In linea di principio la designazione di un punto di misurazione può essere assegnata a un solo gruppo di
bilancio. In connessione con la rimunerazione RIC tramite il sistema GO, per quanto riguarda la notifica dei
dati di produzione per il sistema GO è quindi necessario osservare quanto segue:
Notifica a / assegnazione
GB
Designazione del punto di misurazione
Percentuale
Sistema GO
Punto di misurazione
GO
100% (quota ER e
energia non rinnovabile)
GBER
Punto di misurazione
GO
Percentuale ER
GB locale
Punto di misurazione
virtuale supplementare
Percentuale energia
non rinnovabile
Swissgrid non effettua la ripartizione della quantità di energia netta totale su GBER e GB locali. Tale operazione deve essere garantita dal GRD locale ovvero dal prestatore di servizi GDE.
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