Avviso TASI - Comune di Bitonto

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COMUNE DI BITONTO UFFICIO TRIBUTI

Tel. 080/3716119/120/116 – fax 080/3715261 e-mail:[email protected]

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 Componente TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Legge del 27/12/2013, n.147 (c.d. legge di stabilità) istitutiva, a decorrere dal 01.01.2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Visti gli artt.1 e 2 del D.L.06/03/2014, n.16 coordinato con la legge di conversione 02/05/2014, n.68;

INFORMA

che entro il

16 Ottobre 2014

deve essere effettuato il versamento della

prima rata

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) dovuta per l’anno d’imposta 2014. Il versamento del

saldo

dell’imposta deve eseguirsi

entro il 16 Dicembre 2014. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:

il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU,

ad eccezione

dei terreni agricoli.

ATTENZIONE!

A norma dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 02/05/2014, n.68,

sono esenti

dalla TASI le fattispecie di seguito elencate: -- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni; - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810; - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L.20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.

SOGGETTI PASSIVI:

La TASI è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari suddette. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI

nella misura del 30

%

,

mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del

70%

del tributo.

BASE IMPONIBILE:

Coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011 , 214 e smi. Pertanto, il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale .

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

ALIQUOTE:

2014: Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 84 del 09 Settembre 2014, ha stabilito le seguenti tariffe della TASI per il

TIPOLOGIA

Abitazione principale con pertinenze Abitazione principale data in comodato a parenti entro il primo grado di parentela.

ALIQUOTA

1,5 per mille 1,5 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille Fabbricati presenti nel centro antico locati ad attività commerciali ed artigianali Beni merce non locati e privi di 1,5 per mille zero allacci per luce e gas

per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati non sopraelencati l’aliquota Tasi è 0 per mille.

CALCOLO DELL’IMPOSTA:

L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

PAGAMENTO:

il versamento dell’imposta, calcolato in autoliquidazione dal contribuente, deve eseguirsi

a mezzo modello di pagamento unificato (F24)

, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate utilizzando i codici tributo sotto indicati

o il bollettino di conto corrente postale,

approvato con decreto ministeriale, n.

1017381649

Pagamento TASI”

. Il codice comune da indicare è

A893.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Non è dovuto il versamento se l’imposta per

l’intero anno

è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili Codice TASI

Abitazione principale e pertinenze Fabbricati rurali strumentali 3958 3959 Aree fabbricabili 3960 Altri fabbricati 3961

In caso di ravvedimento da parte del contribuente o versamento insufficiente a seguito di controllo, le sanzioni e gli Interessi sono versati unitamente all’imposta ma con diversi codici tributo che sono i seguenti: 3962 per gli interessi - 3963 per le sanzioni.

DICHIARAZIONE

: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il regolamento IUC approvato con deliberazione di CC. n. 80 del 9/9/2014 .

SERVIZIO PER I CITTADINI

: Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Bitonto è stato inserito un link “Bitonto – digitale” - Calcolatore IMU / TASI, attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo della nuova componente TASI dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate. L’Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento della TASI nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico: lunedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Bitonto 03/10/2014 F.to IL Funzionario responsabile del Tributo F.to L’ASSESSORE AL BILANCIO Dott. ssa Nadia Palmieri Dott. Michele Daucelli