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QUESTION TIME LAVORO:
sviluppi ed approfondimenti
sulle recenti novità
Brescia, 22 luglio 2014
Studio Dott. Braghin Massimo - Adria (RO)
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX
D. LGS. N. 368/2001
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma
comune di rapporto di lavoro. (Legge n. 92/2012)
Nuovo contratto a termine = FLESSIBILITA’
Le modifiche interessano sia il lavoro a tempo determinato sia la disciplina in materia
di somministrazione a tempo determinato.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D.
LGS. N. 368/2001
Eliminazione della necessità di indicare le ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per la
stipulazione del contratto e quindi per l’apposizione del
termine
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D.
LGS. N. 368/2001
A volte è meglio individuare comunque una causale: ad esempio
quando la causale consente la non applicazione dei limiti
quantitativi fissati dalla legge o dal CCNL (ragioni sostitutive
o di stagionalità).
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D.
LGS. N. 368/2001
Anche l’ulteriore contratto di lavoro, in deroga al limite dei 36
mesi (art. 5, comma 4-bis D.Lgs. 368 /2001 da sottoscriversi
presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente si ritiene
debba essere avviato senza indicazione di una specifica
causale.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
ARTICOLO 1.
(Semplificazione delle disposizioni
in materia di contratto di lavoro a termine).
1. Considerata la perdurante crisi occupazionale e l’incertezza
dell’attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare,
nelle more dell’adozione di un testo unico semplificato della
disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale
del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva
l’attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D.
LGS. N. 368/2001
Art. 1 c.1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un
lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella
forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D.
LGS. N. 368/2001
L’articolo 1 contiene disposizioni in materia di contratti a tempo
determinato (c.d. lavoro a termine) e somministrazione di
lavoro a tempo determinato, con l’obiettivo di facilitare il ricorso
a tali tipologie contrattuali.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS.
N. 368/2001: CAUSALITA’ E PROROGHE
- Contratto acausale: passa da 12 a 36 mesi;
Art. 4 c.1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore,
prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le
proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei
mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che si riferiscano alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento
a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
- Proroga: è ammessa fino ad un massimo di 5 volte, nell’arco dei complessivi 36
mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, purché si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto iniziale è stato stipulato.
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Circolare Ministero Lavoro n. 13/2008
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS.
N. 368/2001: CAUSALITA’ E PROROGHE
- Considerata la generalizzazione dell’acausalità viene cancellato il
mantenimento dell’onere della prova circa la causale che giustifica la
prosecuzione del rapporto. In caso di contestazioni, tale circostanza non
deve più essere dimostrata dal datore di lavoro. (è stato abolito il c. 2
dell’art.4)
- Tale disciplina non è applicabile ai contratti di lavoro a termine in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto (nuovo art.2-bis)
- FORUM LAVORO 2014: l’efficacia delle nuove norme disciplinano
esclusivamente i contratti di lavoro stipulati dopo l’entrata in vigore del
decreto n. 34/2014.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS.
N. 368/2001: CAUSALITA’ E PROROGHE
FORUM LAVORO 2014:
necessità di distinguere il limite delle cinque proroghe, ai fini della operatività
dello stesso, dalla disciplina dei rinnovi, ai sensi dell’art. 5, co. 4bis del
decreto.
I rinnovi implicano la cessazione del contratto e quindi, a differenza di quanto
accade con la proroga, una soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS.
N. 368/2001: DIVIETI DI APPOSIZIONE DEL TERMINE
L’art. 3 c.1. prevede che l'apposizione di un termine alla durata di un contratto
di lavoro subordinato non è ammessa nei seguenti casi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale
contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia
concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS.
N. 368/2001: DIVIETI DI APPOSIZIONE DEL TERMINE
L’art. 3 c.1. prevede che l'apposizione di un termine alla durata di un contratto
di lavoro subordinato non è ammessa nei seguenti casi:
3)
presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
4)
da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS.
N. 368/2001: LIMITI
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero
complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore
di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20
per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al
1° gennaio dell'anno di assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre
possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: LIMITI
A fronte dell’eliminazione della causale, viene introdotto un “tetto” all’utilizzo del
contratto a tempo determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di
lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del
20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze in forza al 1° gennaio
dell’anno di assunzione (criterio più restrittivo rispetto al “20% dell’organico
complessivo” previsto nel testo originario del decreto-legge).
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: LIMITI
Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% e al 50%
della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di
lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a
uno (il testo originario del decreto-legge non prevedeva alcuna conseguenza per il
superamento del tetto, mentre nel testo approvato dalla Camera era prevista la
trasformazione in contratti a tempo indeterminato).
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: LIMITI
FORUM LAVORO 2014: confermata la circoscrizione, quanto all’organico aziendale al
quale riferire la percentuale di riferimento del limite quantitativo, ai soli lavoratori
subordinati, con esclusione d’ogni altra tipologia.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: LIMITI
• Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre
possibile stipulare un contratto a tempo determinato.
• Il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai
contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di
attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca al
quale si riferiscono.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: LIMITI
Attraverso una disciplina transitoria (articolo 2-bis)) si prevede che (fermi restando
comunque i diversi limiti quantitativi stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali)
per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a
termine oltre tale soglia, l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a
decorrere dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva (anche aziendale) non fissi
un limite percentuale o un termine più favorevoli.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: LIMITI
FORUM LAVORO 2014:
massima cautela da parte del Ministero del lavoro per quanto riguarda le
conseguenze sul rapporto di lavoro in caso di sforamento dei limiti percentuali, siano
essi quelli legali così come quelli eventualmente diversi, di natura contrattuale.
Infatti “non spetta al Ministero quella che costituisce una conseguenza civilistica del
superamento dei limiti”, rinviando sulla questione all’esito che verrà dalla
applicazione ed interpretazione giurisprudenziale.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: LIMITI
FORUM LAVORO 2014:
pertanto in caso di sforamento del limite quantitativo percentuale, il rapporto di
lavoro rimane intatto e non si potrà pensare ad una sua conversione a tempo
indeterminato. L’unica conseguenza per questo tipo di irregolarità prevista dalla
legge è la sanzione amministrativa.
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ANALISI PUNTI CRITICI MODIFICHE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO: CRITERI DI COMPUTO
-
Computo del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°
gennaio dell’anno di assunzione. Secondo la Circolare INPS n. 22/2007,
sono esclusi dal computo:
Apprendisti;
Lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato;
Lavoratori assunti con contratto di inserimento;
Lavoratori somministrati;
Lavoratori assunti dopo essere stati addetti in lavori socialmente utili o
di pubblica utilità.
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ANALISI PUNTI CRITICI MODIFICHE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO: CRITERI DI COMPUTO
- Lavoratori con orario part-time (vanno computati pro-quota);
- Lavoratori intermittenti (vanno computati in proporzione
all’orario effettivamente prestato in ciascun semestre).
Tra i lavoratori computati:
- Dirigenti;
- Lavoratori a domicilio.
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ANALISI PUNTI CRITICI MODIFICHE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO: CRITERI DI COMPUTO
Nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato sono compresi:
• gli apprendisti
• i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato con diritto all’indennità di
disponibilità (secondo i criteri di cui all’art. 39 del D.Lgs. 276/2003);
Sono esclusi:
• i lavoratori accessori,
• i contratti di collaborazione anche a progetto,
• i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità
(questa esclusione deriva dalla valutazione che gli stessi non rappresentano una
forza stabile in azienda).
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ANALISI PUNTI CRITICI MODIFICHE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO: CRITERI DI COMPUTO
Conteggio del personale part-time: per teste o full time equivalenti ?
Principio generale stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 61/2000 a mente del quale "In tutte le
ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario
l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario
svolto, rapportato al tempo pieno…", si ritiene che debba essere utilizzato il criterio del
riproporzionamento rispetto ai lavoratori full time.
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ANALISI PUNTI CRITICI MODIFICHE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO: CRITERI DI COMPUTO
Criticità: ipotesi in cui dall’applicazione matematica del 20% derivi un numero
decimale.
Ad esempio il datore di lavoro con 32 lavoratori a tempo indeterminato full time può
assumere fino al limite di 6,4 contratti a termine.
Il criterio da applicare in questo caso è quello di consentire l’assunzione di n. 6
lavoratori a termine full time ed una unità a termine part time al 40% (per coprire il
decimale dello 0,4).
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ANALISI PUNTI CRITICI MODIFICHE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO: CRITERI DI COMPUTO
CRITICITA’
• Azienda costituita in corso d’anno;
• Azienda che incorpora in corso d’anno una nuova impresa o si fonde con essa;
• Cambio di appalto: acquisizione di personale già in forza presso un altro datore di
lavoro anche a seguito di successione nel contratto o per via di una norma
contrattuale (potrebbero essere acquisiti anche lavoratori a tempo determinato con
il rischio di sforare la percentuale ammessa);
• Azienda che in corso d’anno riduce il proprio organico aziendale per via di
dimissioni, licenziamenti, risoluzioni consensuali, cessioni di ramo d’azienda:
chiaramente si prospetta una situazione completamente diversa da quella
fotografata al 1° gennaio.
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ANALISI PUNTI CRITICI MODIFICHE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO: CONTRATTI IN ESSERE
CONTRATTI GIÀ SUSSISTENTI E STIPULATI PRE-DECRETO
L’applicazione della sanzione riguarda soltanto il superamento
del limite percentuale per effetto di contratti a termine stipulati
dopo l’entrata in vigore delle nuove norme.
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ANALISI PUNTI CRITICI MODIFICHE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO: CONTRATTI IN ESSERE
CONTRATTI GIÀ SUSSISTENTI E STIPULATI PRE-DECRETO
Per i contratti già esistenti non si applica la sanzione in virtù del
principio generale della efficacia delle norme nel tempo.
In caso di sforamento dei contratti pregressi, la conseguenza
prevista dal legislatore è quella della impossibilità della stipula di
nuovi contratti a termine in difetto del richiesto “rientro” entro il
31/12/2014.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: LA FORMA SCRITTA
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto. (Decreto Legge n. 34/2014)
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro,
puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: SCADENZA DEL TERMINE
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al :
• 20% fino al decimo giorno successivo,
• 40% per ciascun giorno ulteriore.
(art. 5 c. 1 D.Lgs 368/2001)
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE EX D. LGS. N.
368/2001: SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo
complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno
negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini. (art. 5 c. 2 D.Lgs 368/2001)
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
COSA NON E’ CAMBIATO?
- Rinnovo: viene confermato l’obbligo di interruzione (ex D.L. n. 76/2013) tra un
contratto a termine ed il successivo, rispettivamente di 10 e 20 giorni, a seconda
della durata del primo contratto a termine (< 6 mesi o > 6 mesi) pena la
trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Questo non vale nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter
nonché' in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Lavori stagionali e limiti quantitativi: viene espressamente richiamato l’art. 10
comma 7 del D. Lgs. n. 368/2001.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
COSA NON E’ CAMBIATO?
- Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle
effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera
a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto;
- se per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi
di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che
intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato;
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
-
ECCEZIONI ALLA NORMATIVA DEI LIMITI:
Sono esenti comunque da limiti quantitativi (e
quindi anche i contratti collettivi nulla possono in
merito), i contratti a tempo determinato stipulati
nelle seguenti ipotesi:
Fase di avvio di nuove attività;
Per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità;
Per specifici spettacoli o programmi radio-televisivi;
Con lavoratori di età superiore a 55 anni.
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D.L. 34/2014 del 20 marzo 2014 – JOBS ACT
ART. 10 c.7 D. Lgs. 368/2001: eccezioni alla normativa dei limiti
La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 stipulato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti
merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
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IL CASO: LAVORO STAGIONALE
Le attività stagionali sono così definite poiché non si svolgono
in modo continuativo, ma si concentrano in determinati
periodi dell’anno, trovando disciplina sia nella legge, che nella
contrattazione collettiva.
Le fonti normative si trovano:
- l’allegato al D.P.R. n. 1525/1963;
- la L. n. 247/2007;
- il D. Lgs. n. 368/2001.
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IL CASO: LAVORO STAGIONALE
L’allegato al D.P.R. n. 1525/1963 individua in maniera
tassativa le attività stagionali, che sono
principalmente legate al settore agricolo e turistico.
La legge 247/2007, disciplinando la fattispecie che si
configurava in caso di successione di contratti a
termine oltre i 36 mesi (trasformazione del rapporto
in contratto a tempo indeterminato), non trovava
tuttavia applicazione nei confronti delle attività
stagionali, nonché di quelle previste dai contratti
collettivi; quindi stabilendo la deroga al tetto
massimo di durata dei contratti a tempo determinato
per le attività stagionali.
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IL CASO: LAVORO STAGIONALE
Nel Decreto Legislativo 368/2001 :
1. si esclude il rapporto di lavoro in ambito stagionale dalle limitazioni
quantitative individuate dalla contrattazione collettiva per la generalità
dei contratti a termine;
2. il lavoratore stagionale risulta titolare di un diritto di precedenza in caso
di nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro;
3. per le lavorazioni stagionali non ha efficacia la limitazione alla
successione dei contratti a termine.
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40
IL CASO: CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE AGRICOLO
Anche nel settore agricolo il rapporto di lavoro subordinato a termine è
disciplinato dal D.Lgs. n.368/2001, con un’importante esclusione che
riguarda gli operai agricoli a tempo determinato, introdotta dalla
medesima normativa all’art. 10, comma 2, che esclude infatti le figure
degli operai agricoli a tempo determinato dalle norme regolanti il lavoro
a termine. Ciò si spiega in considerazione della stagionalità, che
rappresenta una peculiarità strutturale del lavoro in agricoltura.
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41
IL CASO: CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE AGRICOLO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 265/1997, aveva
ammesso "in generale e senza alcuna limitazione il lavoro
stagionale agricolo" oltre la previsione del regolamento di
esecuzione di cui al D.P.R. n. 1525/1963, che conteneva
l’elenco delle attività stagionali, escluse dall’applicabilità della
normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato.
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42
IL CASO: CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE AGRICOLO
•
•
•
•
DEROGHE:
Non applicabilità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.368/2001 nella L.
n.247/07: mancanza dell’obbligo di indicare per iscritto le ragioni
dell’apposizione del termine;
Non sono previste limitazioni quantitative per gli operai agricoli a tempo
determinato.
Non è applicabile la disciplina dei divieti.
Non è applicabile la limitazione riferita alla proroga del contratto a termine, e
degli intervalli in caso di successione di contratti.
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IL CASO: I CONTRATTI DI PROSSIMITA’
La Circolare n. 13 del 12 giugno 2014 della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro tratta anche il tema della compatibilità tra la
nuova disciplina del contratto a termine e i contratti di prossimità ex
art. 8 D.L. n. 138/2011, presenti in azienda e che normano il contratto
a termine.
Si specifica che già nel periodo ante JOBS ACT, attraverso la stipula di
un contratto di prossimità, si poteva autonomamente regolamentare
il contratto a termine. Ad oggi, i contratti di prossimità continuano ad
essere la fonte di regolamentazione dei rapporti a tempo
determinato, compresi quelli avviati dopo il 21 marzo 2014.
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44
ALTRE ESCLUSIONI
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato;
d) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
e) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, i rapporti
instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223.
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45
ALTRE ESCLUSIONI
Settori turismo e pubblici esercizi
E’ ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di
durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
Aziende ortofrutticole
Rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione,
importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
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ALTRE ESCLUSIONI
Dirigenti
E’ consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di
durata non superiore a cinque anni con facoltà di recesso per il dirigente trascorso un
triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile.
Personale docente e ATA
Sono altresì esclusi i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la
costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed anche determinato.
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Modifiche a seguito conversione in Legge
Contratto a tempo determinato (articolo 1 e 2-bis)
Finalità dell’intervento
E’ stata modificata la disposizione introduttiva volta a chiarire le finalità
dell’intervento normativo d’urgenza, richiamando espressamente l’incertezza
dell’attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare e, in
particolare, chiarendo che il decreto-legge interviene sulla disciplina del contratto
a termine nelle more deIl’adozione di un testo unico semplificato della disciplina
dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo
indeterminato a protezione crescente e salva l’attuale articolazione delle tipologie
di contratti di lavoro.
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Modifiche a seguito conversione in Legge
Contratto a tempo determinato (articolo 1 e 2-bis)
Tetto legale del 20% e relativa disciplina transitoria
E’ stato previsto che il superamento del limite del 20% comporta una sanzione
amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del
rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia,
rispettivamente, inferiore o superiore a uno (si ricorda che il testo originario del decretolegge non prevedeva alcuna conseguenza per il superamento del tetto, mentre nel testo
approvato dalla Camera era prevista la trasformazione in contratti a tempo indeterminato).
Gli introiti derivanti dalle sanzioni vanno ad alimentare il Fondo sociale per occupazione e
formazione.
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Modifiche a seguito conversione in Legge
Contratto a tempo determinato (articolo 1 e 2-bis)
Tetto legale del 20% e relativa disciplina transitoria
Inoltre, è stato stabilito che il tetto legale del 20% non trova applicazione nel settore della
ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo
svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di
ricerca al quale si riferiscono. Per quanto concerne la disciplina transitoria (articolo 2-bis)) è
stato previsto che l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20%, previsto a decorrere dal
2015, operi a condizione che la contrattazione collettiva (deve intendersi anche aziendale o
territoriale) non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli.
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Modifiche a seguito conversione in Legge
Contratto a tempo determinato (articolo 1 e 2-bis)
Diritto di precedenza nelle successive assunzioni
Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare espressamente il diritto di
precedenza del lavoratore nell’atto scritto con cui viene fissato il termine del
contratto (il testo approvato dalla Camera prevedeva “una comunicazione scritta
da consegnare al momento dell’assunzione”).
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Modifiche a seguito conversione in Legge
Contratto a tempo determinato (articolo 1 e 2-bis)
In sintesi:
• Viene confermata la possibilità di stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato e
quello di somministrazione a termine senza indicare le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo che consentono l’apposizione del termine, a
condizione che il contratto abbia una durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di
eventuali proroghe.
• Le proroghe non potranno essere più di cinque indipendentemente dal numero dei rinnovi
e non hanno bisogno, anch’esse di una motivazione (deve trattarsi comunque della stessa
attività lavorativa per la quale il contratto originario è stato stipulato e la durata complessiva
del rapporto non può superare i tre anni).
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Modifiche a seguito conversione in Legge
Contratto a tempo determinato (articolo 1 e 2-bis)
In sintesi:
• Introdotto un limite quantitativo ai contratti a termine che un
datore di lavoro può stipulare, che non potranno essere più
del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione
• Il datore che occupa fino a 5 dipendenti potrà in ogni caso
stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato.
• Rimangono le deroghe a tali limiti già disposte dall'articolo 10,
comma 7, del decreto legislativo n. 368 del 2001,.
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Modifiche a seguito conversione in Legge
Contratto a tempo determinato (articolo 1 e 2-bis)
In sintesi:
• Viene meno la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato che era
stata introdotta alla Camera, pertanto in caso di violazione dei limiti quantitativi il
datore di lavoro è soggetto , per ciascun lavoratore assunto a termine in eccedenza,
ad una sanzione pari a:a) venti per cento della retribuzione, per ciascun mese o
frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro se il numero
dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a un solo
lavoratore; b) cinquanta per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di
mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei
lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
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FORUM LAVORO 2014
I quesiti sul contratto a termine con le risposte del Ministero del Lavoro
Come opera l’istituto della proroga rispetto ai rinnovi contrattuali?
La proroga, per definizione, si riferisce al singolo contratto, che in ogni caso non potrà
durare più di 36 mesi. La specificazione “indipendentemente dal numero dei rinnovi”,
vuole dunque distinguere l’istituto in questione dalle limitazioni previste dall’art. 5,
comma 4 bis, del Decreto.
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55
FORUM LAVORO 2014
I quesiti sul contratto a termine con le risposte del Ministero del Lavoro
Il limite quantitativo opera in riferimento a quale tipologia dell’organico aziendale?
Ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio. Sono escluse tutte
le forme di lavoro non subordinato (quindi ad es. co.co.pro.).
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FORUM LAVORO 2014
I quesiti sul contratto a termine con le risposte del Ministero del Lavoro
Il superamento del limite quantitativo, oltre al pagamento della sanzione, comporta
modifiche ai rapporti di lavoro?
Non spetta al Ministero stabilire quella che costituisce in realtà una eventuale
conseguenza civilistica del superamento dei limiti. Sul punto sarà pertanto decisiva
l’interpretazione giurisprudenziale.
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57
FORUM LAVORO 2014
I quesiti sul contratto a termine con le risposte del Ministero del Lavoro
L’attività di ricerca che consente di non adeguarsi ai limiti quantitativi deve essere
oggetto di una specifica individuazione legale?
La disposizione individua i soggetti legittimati a derogare alla “normale” disciplina
specificando che il contratto deve essere stipulato tra “istituti pubblici di ricerca ovvero
enti privati di ricerca” e “lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione
della stessa”. In tal caso potranno essere superati sia i limiti quantitativi che il limite
temporale dei 36 mesi. Occorrerà invece coordinare con attenzione tale disposizione con
i limiti previsti invece dall’art. 5, comma 4 bis, del Decreto, concernenti i rinnovi
contrattuali.
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58
FORUM LAVORO 2014
I quesiti sul contratto a termine con le risposte del Ministero del Lavoro
Le nuove norme si applicano a tutti i contratti a termine in essere?
No, come chiarito dalla legge, soltanto a quelli stipulati dopo l’entrata in vigore del D.L.
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59
FORUM LAVORO 2014
I quesiti sul contratto a termine con le risposte del Ministero del Lavoro
L’obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza incide sul suo diritto di
esercitarlo?
No. Il diritto “sostanziale” di precedenza rimane intatto. Occorrerà riflettere sulle
conseguenze, non esplicitamente previste dal Legislatore della mancata informazione e
se da ciò possa derivare in capo al lavoratore un diritto al risarcimento nel caso,
ovviamente, non abbia potuto esercitare il diritto.
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60
FORUM LAVORO 2014
I quesiti sul contratto a termine con le risposte del Ministero del Lavoro
La sanzione amministrativa per lo sforamento del limite percentuale è immediatamente
operativa?
Si, ma soltanto per i nuovi contratti, lo sforamento dovuto a contratti a termine in essere
può essere ricondotto nei limiti di legge entro il 31 dicembre 2014.
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FORUM LAVORO 2014
I quesiti sul contratto a termine con le risposte del Ministero del Lavoro
Chi non si adegua entro il 31 dicembre 2014 è soggetto alla sanzione amministrativa?
No. In tal caso il Legislatore prevede che la impossibilità a stipulare nuovi contratti di
lavoro a tempo determinato fino a quando il datore di lavoro non rientri nel limite
percentuale previsto.
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62
LE MODIFICHE AL DECRETO LAVORO: CONTRATTO A
TERMINE
ARGOMENTO TESTO ORIGINARIO D.L. n. 34/2014
CONVERSIONE IN LEGGE
78/2014
DURATA
CONTRATTO
INNALZAMENTO DA 12 A 36 MESI DELLA DURATA DEL CONTRATTO
A TERMINE ACAUSALE (PRIVO DELLE RAGIONI GIUSTIFICATRICI AI
FINI DELLA STIPULAZIONE).
LIMITE RAPPORTI
IL NUMERO COMPLESSIVO DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE
NON PUO’ ECCEDERE IL LIMITE DEL 20% DELL’ORGANICO
COMPLESSIVO.
IL NUMERO COMPLESSIVO DI RAPPORTI DI
LAVORO A TERMINE NON PUO’ ECCEDERE
IL LIMITE DEL 20% DEL NUMERO DI
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN
FORZA AL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI
ASSUNZIONE.
PROROGA
E’ AMMESSO UN NUMERO MASSIMO DI 8 PROROGHE, A
CONDIZIONE CHE SI RIFERISCANO ALLA STESSA ATTIVITA’
LAVORATIVA PER CUI E’ STATO STIPULATO IL CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO.
LE PROROGHE SONO AMMESSE, FINO AD
UN MASSIMO DI 5 VOLTE, NELL’ARCO DEI
COMPLESSIVI 36 MESI,
INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI
RINNOVI.
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63
LE MODIFICHE AL DECRETO LAVORO: CONTRATTO A
TERMINE
ARGOMENTO TESTO
ORIGINARIO D.L.
n. 34/2014
CONVERSIONE IN LEGGE 78/2014
SANZIONI
NON SONO PREVISTE
SANZIONI IN CASO DI
SUPERAMENTO DEL
LIMITE DEL 20%.
IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE PERCENTUALE, SI APPLICA, PER
CIASCUN LAVORATORE, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA:
- PARI AL 20% DELLA RETRIBUZIONE PER CIASCUN MESE DI DURATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO, SE IL NUMERO DI LAVORATORI ASSUNTI
IN VIOLAZIONE DEL LIMITE NON SIA SUPERIORE A 1;
- PARI AL 50% DELLA RETRIBUZIONE PER CIASCUN MESE DI DURATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO, SE IL NUMERO DI LAVORATORI ASSUNTI
IN VIOLAZIONE DEL LIMITE SIA SUPERIORE A 1.
INTROITI
SANZIONI
NESSUNA PREVISIONE. I MAGGIORI INTROITI DERIVANTI DALLE SANZIONI SONO VERSATI IN
APPOSITO CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO, E
ASSEGNATI AL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE.
DIRITTO DI
PRECEDENZA
MANCA LA PREVISIONE.
IL DIRITTO DI PRECEDENZA DEVE ESSERE CITATO ALL’ATTO DI
ASSUNZIONE, E IL DATORE DI LAVORO DEVE INFORMARE IL
LAVORATORE
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64
LE MODIFICHE AL DECRETO LAVORO: CONTRATTO A
TERMINE
ARGOMENTO TESTO ORIGINARIO CONVERSIONE IN LEGGE 78/2014
D.L. n. 34/2014
LAVORATRICI IN
MATERNITA’:
DIRITTO DI
PRECEDENZA
NESSUNA PREVISIONE.
IL CONGEDO DI MATERNITA’ INTERVENUTO NELL’ESECUZIONE
DI UN CONTRATTO A TERMINE PRESSO LA STESSA AZIENDA,
CONCORRE A DETERMINARE IL PERIODO DI ATTIVITA’
LAVORATIVA UTILE A CONSEGUIRE IL DIRITTO DI
PRECEDENZA.
INOLTRE, E’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI PRECEDENZA
ANCHE NELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO ENTRO I SUCCESSIVI 12
MESI, CON RIFERIMENTO ALLE MANSIONI GIA’ ESPLETATE NEI
PRECEDENTI RAPPORTI A TERMINE.
ESCLUSIONE
LIMITE
PERCENTUALE
NESSUNA PREVISIONE
IL LIMITE DEL 20% NON SI APPLICA AI CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO STIPULATI TRA ISTITUTI PUBBLICI E/O PRIVATI
DI RICERCA E LAVORATORI CHIAMATI A SVOLGERE ATTIVITA’
DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA. I CONTRATTI DI
LAVORO A TERMINE CHE ABBIANO AD OGGETTO ESCLUSIVO
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA POSSONO AVERE
DURATA PARI A QUELLA DEL PROGETTO CUI SI RIFERISCONO.
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65
LE MODIFICHE AL DECRETO LAVORO: CONTRATTO A TERMINE
ARGOMENTO
TESTO ORIGINARIO D.L. n.
34/2014
CONVERSIONE IN LEGGE 78/2014
SOMMINISTRAZIONE NON E’ CHIARO SE ANCHE TALE
TIPOLOGIA RIENTRA NEL CALCOLO
DEL LIMITE DEL 20%.
REGIME TRANSITORIO
MANCA LA PREVISIONE DELLA DISCIPLINA
TRANSITORIA.
L’OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AL TETTO DEL 20%
PREVISTO A DECORRERE DAL 2015, OPERA A
CONDIZIONE CHE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
NON FISSI UN LIMITE PERCENTUALE O TETTI PIU’
FAVOREVOLI.
LE SANZIONI NON SI APPLICANO PER I RAPPORTI DI
LAVORO INSTAURATI PRECEDENTEMENTE ALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO.
IL DATORE DI LAVORO CHE, ALLA DATA DI ENTRATA
IN VIGORE DEL DECRETO ABBIA IN ESSERE
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CHE
COMPORTINO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE
PERCENTUALE, E’ TENUTO A RIENTRARE ENTRO IL
31 DICEMBRE 2014.
IN CASO CONTRARIO NON PUO’ STIPULARE NUOVI
CONTRATTI A TERMINE FINCHE’ NON RIENTRI NEL
LIMITE PERCENTUALE.
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66
IL CONTRATTO A TERMINE NEI PRINCIPALI CCNL
CCNL
LIMITI N. LAVORATORI
SOSTITUZIONE PER
DIRITTO DI PRECEDENZA
CONGEDO EX D. LGS. N.
151/2001
CHIMICI
FARMACEUTICI
INDUSTRIA
Non superiore al 18% in Anche con anticipo fino
media annua dei
a 2 mesi rispetto
lavoratori a tempo
all’inizio del congedo
indeterminato
CHIMICI
GOMMA
PLASTICA VETRO
ARTIGIANATO
Non superiore al 15%
del numero dei
lavoratori a tempo
indeterminato
Se ha prestato lavoro per
più di 6 mesi e tranne nel
caso di giusta causa o
giustificato motivo
soggettivo, vale per le
assunzioni a tempo
indeterminato entro i
successivi 3 mesi, per le
stesse mansioni
Con anticipo non
superiore a 90 giorni
rispetto all’inizio e al
termine del congedo
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SUCCESSIONE
CONTRATTI
Non può superare 48
mesi in un arco di 5
anni, ovvero 54 mesi
in un arco di 69 mesi
in caso di successione
di contratti a termine
e somministrazione
Non può superare 36
mesi
67
IL CONTRATTO A TERMINE NEI PRINCIPALI CCNL
CCNL
LIMITI N.
LAVORATORI
SOSTITUZIONE PER
DIRITTO DI PRECEDENZA
CONGEDO EX D. LGS. N.
151/2001
COMMERCIO
Non superiore al 20%
CONFCOMMERCIO dell’organico
Anche con anticipo fino
a 2 mesi rispetto
all’inizio del congedo
BARBIERI,
PARRUCCHIERI,
ACCONCIATORI
Periodo di
affiancamento non
superiore a 90 giorni,
sia prima dell’inizio del
congedo sia al rientro
Il limite varia in base
al numero di
lavoratori a tempo
indeterminato:
- Da 0 a 5: 3 unità;
- Da 5 a 10: 1
lavoratore ogni 2;
- Oltre 10: 25%
Se ha prestato lavoro per
un periodo superiore a 6
mesi, vale per le
assunzioni a tempo
indeterminato entro i
successivi 12 mesi
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SUCCESSIONE
CONTRATTI
Non superiore a 36
mesi
68
IL CONTRATTO A TERMINE NEI PRINCIPALI CCNL
CCNL
LIMITI N. LAVORATORI
SOSTITUZIONE PER
CONGEDO EX D. LGS.
N. 151/2001
PUBBLICI ESERCIZI Il limite è previsto in base
CONFCOMMERCIO al numero di dipendenti:
- Da 0 a 4: 4 unità;
- Da 5 a 9: 6 unità;
- Da 10 a 25: 7 unità;
- Da 26 a 35: 9 unità;
- Da 36 a 50: 12 unità;
- Oltre 50: 20%
Affiancamento per un
periodo pari alla metà
della durata della
sostituzione
METALMECCANICI
INDUSTRIA
L’assunzione può
essere anticipata fino a
2 mesi prima dell’inizio
del congedo
DIRITTO DI PRECEDENZA
SUCCESSIONE
CONTRATTI
Se ha prestato lavoro per
più di 6 mesi, vale per le
assunzioni a tempo
indeterminato entro i
successivi 12 mesi, per le
stesse mansioni
Non superiore a 44
mesi
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69
IL CONTRATTO A TERMINE NEI PRINCIPALI CCNL
CCNL
LIMITI N. LAVORATORI
SOSTITUZIONE PER
CONGEDO EX D. LGS.
N. 151/2001
TESSILI
ARTIGIANATO
Il limite è previsto in base
al numero di dipendenti:
- Fino a 5: 2 unità;
- Oltre 5: 1 lavoratore
ogni 2 dipendenti in
forza
Affiancamento non
superiore a 3 mesi, sia
prima dell’inizio del
congedo sia al rientro
TURISMO
Il limite è previsto in base
CONFCOMMERCIO al numero di dipendenti:
- Da 0 a 4: 4 unità;
- Da 5 a 9: 6 unità;
- Da 10 a 25: 7 unità;
- Da 26 a 35: 9 unità;
- Da 36 a 50: 12 unità;
- Oltre 50: 20%
Affiancamento per un
periodo pari alla metà
della durata della
sostituzione
DIRITTO DI
PRECEDENZA
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SUCCESSIONE CONTRATTI
Non superiore a 36 mesi
70
IL TURISMO E IL CONTRATTO A TERMINE
Il CCNL Turismo è stato rinnovato il 16 gennaio 2014, e il 16
giugno 2014 le parti hanno sottoscritto un accordo che rende
maggiormente flessibile (rispetto alle previsioni legislative)
l’istituto del contratto a termine nell’ambito del Turismo.
Novità principali:
- Computo del personale assunto a tempo indeterminato su cui si
calcola la percentuale: devono essere compresi anche gli
apprendisti;
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71
IL TURISMO E IL CONTRATTO A TERMINE
- Momento dell’attivazione del rapporto: non si considera la
data del 01/01 dell’anno cui si riferisce l’assunzione, ma il
giorno stesso in cui viene attivato;
- Calcolo frazioni di unità: si computano per intero, e non per
eccesso o per difetto rispetto all’unità superiore o inferiore;
- Numero di lavoratori da assumere: l’aliquota è ben più alta
nelle strutture aziendali più piccole che rappresentano la forza
del settore, secondo lo schema seguente:
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72
IL TURISMO E IL CONTRATTO A TERMINE
BASE DI COMOUTO
N. LAVORATORI A TERMINE
ASSUMIBILI
0-4
4
5-9
6
10 - 25
7
26 - 35
9
36 - 50
12
Oltre 50
20%
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73
IL TURISMO E IL CONTRATTO A TERMINE
Causali di esclusione dal computo:
• avviamenti di nuove attività (da 12 a 24 mesi);
• sostituzione e affiancamento di lavoratori assenti aventi diritto alla
conservazione del posto (oltre a maternità, malattia, infortunio e ferie,
anche formazione, assegnazione temporanea ad altra sede, passaggio
da full-time a part-time);
• intensificazione dell’attività in alcuni periodi dell’anno (festività Civili e
religiose, iniziative promozionali e commerciali, attività stagionali);
• cause di forza maggiore (anche per calamità naturali);
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74
IL TURISMO E IL CONTRATTO A TERMINE
Diritto di precedenza: per le donne in astensione obbligatoria
si computa anche tale periodo ai fini del superamento della
soglia dei 6 mesi. La manifestazione di volontà deve essere
fatta per iscritto. Il diritto di precedenza non si applica ai
lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di
vecchiaia e ai lavoratori licenziati per giusta causa.
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75
Periodo transitorio: IL CONTRATTO A TERMINE
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76
Periodo transitorio: IL CONTRATTO A TERMINE
Studio Dott. Braghin Massimo - Adria (RO)
77
Periodo transitorio: IL CONTRATTO A TERMINE
Studio Dott. Braghin Massimo - Adria (RO)
78
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
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79
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
La disciplina è contenuta nel D. Lgs. N. 368/2001, e
successivamente modificata dalla Legge Fornero n. 92/2012,
dal D.L. n. 76/2013, dal D.L. n. 34/2014 poi convertito in
Legge n. 78/2014.
Nell’ambito del contratto a termine, lo stesso è stato
introdotto per opera dell’art. 1 comma 40 della
Legge n. 247/2007.
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80
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
Nuovo obbligo: il datore di lavoro deve rispettare quanto previsto
dall’art. 5 comma 4 sexies del D. Lgs. n. 368/2001, ovvero, il
diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel
contratto di assunzione a tempo determinato, in cui sarà altresì
presente la data di scadenza del rapporto. Copia del contratto
scritto deve essere consegnata al lavoratore.
Ai sensi della normativa vigente, Le ricordiamo che, in presenza delle prescritte
condizioni legislative, Lei potrà esercitare il diritto di precedenza, in vista di
successive nuove assunzione che la presente Ditta dovesse eventualmente
effettuare in futuro.
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81
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
Inadempimento del datore di lavoro: anche qualora il datore di
lavoro non indichi per iscritto nel contratto di assunzione la
facoltà di esercizio del diritto di precedenza, il lavoratore può
comunque esercitarlo. Inoltre, tale diritto è rinunciabile.
Non sono previste specifiche sanzioni. Tuttavia, in caso di
ispezione, l’ispettore può esercitare il potere di disposizione. E in
caso di non adeguamento, si incorrerà nell’applicazione di
sanzione amministrativa. E’ sempre fatta salva la facoltà di
richiesta del risarcimento danni da parte del lavoratore
interessato.
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82
Diritto di precedenza nel contratto a termine
FORUM LAVORO 2014:
l’eventuale omissione dell’informativa sul diritto di precedenza da parte
del datore di lavoro non avrà mai ricadute sul suo diritto di esercizio e non
provocherà modifiche sostanziali del rapporto del lavoro, anche se il
risarcimento può essere plausibile.
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83
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
Obbligo informativa diritto di precedenza:
- Sia per contratti a termine stagionali;
- Sia per tutte le ipotesi di rapporti di lavoro a tempo
determinato.
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84
Diritto di precedenza nel contratto a termine
Articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
• lavoro a termine stagionale: il comma 4-quinquies prevede che il
lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha
diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello
stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
• La manifestazione di volontà del lavoratore nei confronti del datore di
lavoro deve avvenire entro 3 mesi dalla data di cessazione e il diritto si
estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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85
Diritto di precedenza nel contratto a termine
Articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
• lavoro a termine non stagionale: il comma 4-quater prevede invece che il
lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
• La manifestazione di volontà del lavoratore nei confronti del datore di lavoro deve
avvenire entro 3 mesi dalla data di cessazione e il diritto si estingue entro 1 anno dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
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86
Diritto di precedenza nel contratto a termine
Articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
• Comma 4-sexies sul diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4quinquies: può essere esercitato a condizione che il lavoratore
manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro
rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
• Il diritto di precedenza di cui ai commi 4- quater e 4-quinquies deve
essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1,
comma 2 (novità D.L. 34/2014)
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87
Diritto di precedenza nel contratto a termine
Articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
La lettera di assunzione a termine, a seconda dei casi, va integrata già da
subito richiamando la disciplina normativa del diritto di precedenza.
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88
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
L’INFLUENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO:
nel caso del contratto a termine non stagionale, la
previsione di legge fa comunque salve le disposizioni
introdotte dai contratti collettivi nazionali, territoriali e
aziendali.
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FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
REQUISITI:
- Anzianità di servizio: il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa
presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi (si considera
mese intero ogni 30 giorni di contratto);
- Congedo di maternità: se la lavoratrice è in congedo obbligatorio nel
corso di un contratto a termine, tale periodo di astensione concorre a
determinare il monte-soglia minimo dei 6 mesi di anzianità di servizio.
Ciò opera sia nei 2 mesi antecedenti il parto, sia nei 3 mesi successivi al
parto, sia in caso di parto avvenuto anticipatamente o posticipatamente
rispetto alla data presunta;
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90
Diritto di precedenza nel contratto a termine
Articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
Contratto a termine non stagionale e congedo di maternità.
Il comma 4-quater prevede che se il congedo di maternità è intervenuto
nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda,
questo concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a
conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì
riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo
determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi,
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti a termine. (Decreto Legge n. 34/2014)
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91
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
- Termine esercizio: il lavoratore deve manifestare la volontà di
esercitare il diritto di precedenza entro 6 mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro a termine, per iscritto;
- Stesse mansioni: occorre che la nuova assunzione riguardi un
lavoratore da adibire alle mansioni già svolte nell’ambito dei
precedenti rapporti a tempo determinato (non trova
applicazione in caso di mansioni equivalenti);
- Nuove assunzioni: devono essere necessariamente a tempo
indeterminato;
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92
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
- Nuove assunzioni e maternità: in tale caso, il diritto di
precedenza è riconosciuto per le assunzioni effettuate entro i
12 mesi successivi;
- Scadenza diritto: esso si estingue entro 1 anno dalla cessazione
del rapporto di lavoro a tempo determinato.
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93
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA E IL LAVORO
STAGIONALE
Regole differenti:
- Non è necessaria alcuna anzianità di servizio;
- La manifestazione di volontà da parte del lavoratore deve
avvenire entro 3 mesi;
- Il diritto opera solo in caso di nuove assunzioni a termine;
- Non operano le previsioni in materia di lavoratrici in congedo
di maternità.
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94
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
COESISTENZA DI PIU’ LAVORATORI:
In caso di più lavoratori che esercitano il diritto di precedenza e
che siano in esubero rispetto ai posti di lavoro disponibili, il
datore di lavoro deve comportarsi secondo correttezza e buona
fede, ed adottare un criterio univoco, quale la data di
ricevimento delle comunicazioni da parte dei lavoratori, oppure i
carichi familiari, o la maggiore anzianità di servizio.
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95
FOCUS: IL DIRITTO DI PRECEDENZA
VIOLAZIONI:
In caso di violazione del diritto di precedenza, l’eventuale diverso
lavoratore assunto non dovrà né potrà essere licenziato per dare
spazio al dipendente che vanta il diritto di precedenza.
Ricordiamo però che in caso di assunzione che viola il diritto di
precedenza, il datore di lavoro non può beneficiare delle
agevolazioni contributive all’assunzione ex art. 4 comma 12
Legge n. 92/2012.
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96
BONUS 80 EURO
La circolare 22/E dell’11 luglio 2014
dell’Agenzia delle Entrate
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97
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
Il recupero avviene tramite compensazione orizzontale nel modello
F24, attraverso utilizzo del codice 1655.
L’agenzia entrate specifica, però, delle importanti novità in materia di
compensazione:
- Non si applica il limite massimo di € 700.000,00 ex art. 9 comma 2
del D.L. N. 35/2013;
- Non si applica il divieto di compensazione ex art. 31 D.L. N.
78/2010, nel caso di presenza di somme iscritte a ruolo di
ammontare superiore a € 1.500,00.
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98
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare n. 14
del 20 giugno 2014, ha chiarito le ragioni per cui non si applica il
divieto di compensazione ex art. 31 D.L. n. 78/2010:
- innanzitutto, l’introduzione del BONUS IRPEF ha lo scopo di
agevolare il reddito di lavoro dipendente senza creare danni
all’impresa;
- Inoltre, il credito erogato non ha natura fiscale, essendo stato
istituito con un atto legislativo, e quindi al di fuori del sistema
impositivo erariale.
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99
La Circolare n. 14/2014 della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha chiarito altresì che
non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ex
art. 1 comma 574 Legge n. 147/2013 per compensare il credito
ove si sia in presenza di importi a credito superiori ad €
15.000,00, considerata sempre la natura non tributaria del
credito.
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100
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
Prima della conversione in legge, la procedura prevedeva che i datori
di lavoro utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle
ritenute del singolo periodo paga e, per la differenza, i contributi
previdenziali dovuti per lo stesso periodo.
Con la circolare il credito erogato può essere recuperato
esclusivamente tramite modello F24, con utilizzo del codice 1655,
tramite compensazione, di qualsiasi importo a debito presente nello
stesso modello F24, anche se in sezioni diverse.
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101
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
In caso di ricalcolo del credito:
- Se l’importo del credito erogato in un dato mese è superiore a quello
recuperato nello stesso mese, il datore di lavoro utilizza in compensazione
l’importo netto a credito risultante dalla differenza;
- Se l’importo del credito recuperato è superiore a quello erogato ai lavoratori,
il datore di lavoro versa l’importo netto a debito entro i termini ordinari di
versamento delle ritenute, utilizzando chiaramente il codice tributo 1655.
Le compensazioni effettuate andranno riportate nel modello 770/2015.
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102
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
Per individuare mese e anno di riferimento da riportare nel modello
F24, occorre prendere in considerazione il giorno in cui è avvenuta
l’erogazione del credito ai lavoratori.
Casistiche e compilazione modello f24:
A) Pagamento dello stipendio nei primi giorni del mese successivo
(es. stipendio di giugno pagato il 10 luglio):
CODICE
TRIBUTO
MESE
RIFERIMENTO
ANNO
RIFERIMENTO
1655
07
2014
IMPORTO A
DEBITO
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IMPORTO A
CREDITO
80,00
103
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
B)
Pagamento dello stipendio negli ultimi giorni dello stesso
mese (es. stipendio di giugno pagato il 27 giugno):
CODICE
TRIBUTO
MESE
RIFERIMENTO
ANNO
RIFERIMENTO
1655
06
2014
IMPORTO A
DEBITO
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IMPORTO A
CREDITO
80,00
104
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
C)
Pagamento stipendio a cavallo di due esercizi (es. stipendio
novembre pagato il 10 dicembre e utilizzo del credito
eventualmente anche il 16 gennaio):
CODICE
TRIBUTO
MESE
RIFERIMENTO
ANNO
RIFERIMENTO
1655
12
2014
IMPORTO A
DEBITO
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IMPORTO A
CREDITO
80,00
105
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
D) Pagamento stipendio entro il 12 gennaio dell’anno successivo (es.
stipendio dicembre pagato il 12 gennaio 2015):
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106
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
E)
Pagamento stipendio in acconto nello stesso mese e a saldo
nei primi giorni del mese successivo (es. acconto stipendio
giugno pagato il 27 giugno e saldo pagato il 10 luglio):
CODICE
TRIBUTO
MESE
RIFERIMENTO
ANNO
RIFERIMENTO
1655
06
2014
IMPORTO A
DEBITO
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IMPORTO A
CREDITO
80,00
107
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
F)
Erogazione effettuata in più mesi
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108
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
G) Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori
Se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni
lavoratori e recupera il credito ad altri lavoratori, il sostituto
d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto
risultante dalla differenza.
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109
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
G) Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori
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110
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
G) Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori
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111
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
H) Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno
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112
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
H) Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno
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113
La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate
H) Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno
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114
VISTO DI CONFORMITA’
SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI,
IRAP E 770
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115
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità in materia di lavoro e
previdenza
COMPENSAZIONI IMPOSTE DIRETTE E IRAP CON F24
Il comma 574 prevede che dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2013, e
quindi sul modello Unico 2014 - Anno 2013 - si estende anche alle imposte
sul reddito e Irap l’apposizione del Visto di conformità (di cui all'articolo 35,
comma 1, diretto ad attestare l'esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni
rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile), per
effettuare le compensazioni con modello F24 in riferimento a crediti
superiori a 15 mila euro annui. Con tale modifica, quindi, a differenza di
quanto accade per l’Iva, per i crediti derivanti dalle imposte sui redditi e
dall’Irap il preventivo visto di conformità non è condizione di procedibilità
per effettuare la compensazione di crediti/debiti. La norma, a differenza
delle compensazioni in materia Iva, non prevede altre limitazioni. Questo
significa che, in attesa dei chiarimenti dell'agenzia delle Entrate, la
compensazione dei crediti Irpef, Ires, addizionali, Irap, ritenute e imposte
sostitutive, per importi superiori a 15.000 euro, è possibile a partire dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del credito.
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116
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
COMPENSAZIONI CREDITI IN F24
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 anche i
contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti di seguito indicati, per
importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione
del visto di conformità di cui all’art. 35 comma 1, lett. a), del d.lgs. 241/1997,
relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
L’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità è previsto per i
crediti:
• relativi alle imposte sui redditi;
• relativi alle addizionali alle imposte sui redditi;
• relativi alle ritenute alla fonte indicate nell’art. 3 del D.P.R. 602/1973;
• relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
• relativi all’imposta regionale sulle attività produttive.
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117
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Soggetti legittimati al rilascio del visto:
- Iscritti all’albo Consulenti del Lavoro;
- Iscritti all’albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Soggetti iscritti al 30/09/1993 nei ruoli periti ed esperti tenuti
dalle CCIAA;
- I responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.
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118
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Per poter rilasciare il visto di conformità, tali soggetti devono
soddisfare due requisiti:
• il primo, stabilito dal comma 3 dell’articolo 35 del d.lgs. 241/1997,
stabilisce che tali soggetti siano preventivamente abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite l’utilizzo del canale
telematico “Entratel” per poter rilasciare il visto di conformità;
• il secondo stabilisce l’iscrizione, a cura della direzione regionale
dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale, in
un apposito elenco dedicato ai professionisti abilitati all’apposizione del
visto di conformità.
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119
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Comunicazione preventiva alla DRE territorialmente competente in ragione del
domicilio fiscale del richiedente presentata da tutti i professionisti che intendano
rilasciare:
• il visto di conformità di cui alla lettera a), commi 1 e 2, dell’art. 35 del d.lgs.
241/1997;
• il visto di conformità di cui all’art. 10 del d.l. 78/2009, previsto per i contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi eccedenti i 15.000
euro annui;
• il visto di conformità introdotto dall’art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
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120
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
In seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti, il professionista
abilitato viene iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al
rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della richiesta.
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121
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Studio Dott. Braghin Massimo - Adria (RO)
122
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Studio Dott. Braghin Massimo - Adria (RO)
123
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Studio Dott. Braghin Massimo - Adria (RO)
124
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Il limite di € 15.000,00 riguarda singolarmente e autonomamente ogni
tipologia di credito d’imposta (circolare 10E del 14/05/2014):
Si chiede se le nuove limitazioni sulle compensazioni previste dalla legge di stabilità 2014 (legge
147/2013, articolo 1, comma 574) valgono solo per le compensazioni «orizzontali» o anche per
quelle «verticali». Si chiede, inoltre, se il limite dei 15.000 euro oltre il quale scatta l’obbligo del
visto di conformità debba essere computato sul singolo codice tributo oppure cumulativamente.
« …. le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la “compensazione orizzontale” dei crediti
relativi alle richiamate imposte per importi superiori a 15.000 euro. Si ritiene, inoltre, che tale
limite di 15.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, sia riferibile alle
singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Non si rinvengono, infatti, ostacoli in
tal senso nella lettera della norma, che fa riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, né
nella sua ratio ispiratrice…»
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125
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Possibilità di effettuare le compensazioni anche prima di presentare la
dichiarazione munita del visto (circolare 10E del 14/05/2014):
Si chiede se le compensazioni di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15mila
euro dal 2014 siano comunque subordinate alla preventiva presentazione della
dichiarazione munita del visto di conformità o se sia possibile prima compensare e
solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato.
« … A differenza di quanto previsto per i crediti iva di importo superiore ai 5.000
euro - per i quali la disposizione prevede che la compensazione “può essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge” – la norma in esame non
prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai
fini del loro utilizzo in compensazione….»
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126
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Crediti 2012 non utilizzati in compensazione nel 2013 (circolare 10E del
14/05/2014):
Si chiede se il credito risultante dalla dichiarazione 2012 non utilizzato in
compensazione nel corso del 2013 e rimasto al 1° gennaio 2014 può essere utilizzato
in compensazione liberamente e, quindi, senza le limitazioni previste dalla legge di
stabilità 2014.
Per espressa previsione, le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Pertanto, la modifica normativa trova applicazione con
riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità, oggetto di dichiarazione – per i soggetti con
periodo coincidente con l’anno solare – entro il 30 settembre 2014.
Analogamente a quanto già chiarito con la circolare 1/E del 15 gennaio 2010 in merito al controllo
preventivo delle compensazioni dei crediti Iva, deve ritenersi che il credito risultante dalla
dichiarazione 2012 (anno 2011) può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei
nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella
dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato”
sommandosi al credito maturato nel 2013.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
E’ utile ricordare che:
- A decorrere dal 2014, è stato innalzato a € 700.000,00 il limite alla
compensazione (rispetto a € 516.456,90);
- I crediti tributari possono essere compensati solo se non vi siano debiti
iscritti a ruolo per importi superiori ad € 1.500,00, salvo vedersi applicata
una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato;
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Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
IMPORTANTE: è il singolo professionista ad essere iscritto
nell’elenco e, di conseguenza, abilitato al rilascio del visto di
conformità.
Qualora più professionisti appartenenti ad uno stesso studio
associato intendano effettuare l’iscrizione nell’elenco degli
abilitati al rilascio del visto di conformità si precisa che deve
essere inviata una richiesta di iscrizione per ciascun
professionista evitando invii cumulativi.
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129
Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
Contenuti obbligatori della comunicazione:
1. richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al
rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
2. dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA;
3. domicilio ed altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale;
4. impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli
altri atti indicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
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130
Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
Altri eventuali contenuti obbligatori:
a. denominazione e dati anagrafici dell’associazione professionale nell’ambito della
quale il professionista esercita l’attività di assistenza fiscale;
b. la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti del
consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di
servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di
assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
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Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
Allegati:
1. polizza assicurativa da prodursi integralmente, comprensiva di tutte le
clausole contrattuali, in originale o in copia fotostatica;
2. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,
relativa al possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Entratel);
3. la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,
relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di
appartenenza;
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132
Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
Allegati:
Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,
relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a. di NON aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari;
b. di NON aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
c. di NON aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle
disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
d. di NON trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la
possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali.
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133
Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
Casi particolari
Professionista (titolare o meno di partita IVA) che esercita l’attività di
assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui
almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti indicati all’art. 3,
comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. 322/1998:
nella comunicazione devono essere indicati, oltre ai dati del singolo
professionista, anche quelli dell’associazione alla quale partecipa e dei
professionisti associati.
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134
Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
Casi particolari
Professionista in possesso di partita IVA che si avvale di una società di
servizi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali:
la dichiarazione di cui al precedente punto può essere sostituita con la
dichiarazione di effettuare la trasmissione telematica tramite una società di
servizi di cui lo stesso professionista possiede la maggioranza assoluta del
capitale sociale.
Nella domanda vanno indicati tutti i dati della società di servizi unitamente alla titolarità delle quote di
partecipazione nella stessa. In caso di due o più soci, tenuto conto che nessuno di essi potrebbe
possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa società di servizi sia
posseduta da più professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità.
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135
Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
Casi particolari
Professionista senza partita IVA che svolge l’attività di assistenza fiscale
nell’ambito di un’associazione professionale e che può avvalersi di una
società di servizi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni,
sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza
assoluta da uno o più professionisti.
In questo caso, nella domanda di iscrizione devono essere indicati tutti i
dati della società di servizi unitamente alla titolarità delle quote di
partecipazione nella stessa.
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136
Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
La polizza assicurativa R.C. (art. 22 decreto 164/1999)
a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale
mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, senza alcuna
limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione in quanto i
soggetti iscritti nell’elenco sono legittimati ad apporre il visto, ove previsto, su tutte
le dichiarazioni fiscali;
b) il massimale della polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti
assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle
certificazioni tributarie rilasciate; in ogni caso il massimale garantito non deve essere
inferiore ad Euro 1.032.913,80;
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137
Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
La polizza assicurativa R.C. (art. 22 decreto 164/1999)
c) la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non
garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente; salvo il
caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo
danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per
l’importo rientrante in franchigia;
d) la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di
validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni
successivi alla scadenza del contratto assicurativo, indipendentemente dalla causa
che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
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Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
La polizza assicurativa R.C. (art. 22 decreto 164/1999)
Professionista che svolge attività nell’ambito di uno studio associato.
Può utilizzare, quale garanzia, la polizza assicurativa contro i rischi professionali
stipulata dal medesimo studio, purché la stessa abbia le seguenti caratteristiche:
• previsione di un’autonoma copertura assicurativa per l’attività di assistenza fiscale,
di importo non inferiore ad Euro 1.032.913,80;
• garanzia dell’attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno
specificati i dati nella polizza) adeguata ai visti di conformità rilasciati e comunque di
importo non inferiore ad Euro 1.032.913,80 per ogni professionista che presta
attività di assistenza fiscale;
• rispetto delle condizioni citate alle lettere a), b), c) e d).
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Richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
La polizza assicurativa R.C. (art. 22 decreto 164/1999)
Professionista che ha già una sua polizza R.C.
Può utilizzare tale polizza solo nel caso sia prevista un’autonoma
copertura assicurativa, con un massimale adeguato e comunque non
inferiore ad Euro 1.032.913,80, ad esclusiva garanzia del risarcimento
dei danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività di
assistenza fiscale.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
SANZIONI PER INDEBITA COMPENSAZIONE
COMPENSAZIONE DI CREDITI
INESISTENTI O CON
DICHIARAZIONE PRIVA DEL
VISTO DI CONFORMITA’
30% DEL CREDITO UTILIZZATO
COMPENSAZIONE DI CREDITI
INESISTENTI PER IMPORTI < €
50.000,00
DAL 100% AL 200% DEL
CREDITO UTILIZZATO
COMPENSAZIONE DI CREDITI
INESISTENTI PER IMPORTI > €
50.000,00
200% DEL CREDITO UTILIZZATO
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141
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Conseguenze di un visto di conformità infedele:
- Sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00;
- In caso di violazioni gravi e ripetute: sospensione facoltà rilascio del
visto per un periodo da 1 a 3 anni;
- In caso di violazioni ripetute e gravi dopo il provvedimento di
sospensione: inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità
e l’asseverazione.
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142
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
ISTRUZIONI OPERATIVE COMPENSAZIONI FISCALI
DECORRENZA
UNICO/ IRAP 2014 ANNO D’IMPOSTA 2013
TRIBUTI
IRPEF, ADDIZIONALI, IRES, RITENUTE ALLA FONTE, IMPOSTE
SOSTITUTIVE
MODALITA’
NON E’ PREVISTO L’UTILIZZO DEL CREDITO SOLO DOPO LA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
IMPORTO
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE SUPERIORE A € 15.000,00; NO
COMPENSAZIONI VERTICALI
F24
NON C’E’ OBBLIGO SISTEMA ENTRATEL O FISCO ONLINE
LIMITE
COMPENSAZIONE
€ 700.000,00
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143
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
ISTRUZIONI OPERATIVE COMPENSAZIONI FISCALI
CONTROLLI PER CONTROLLO FORMALE: VERIFICA ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI,
RILASCIO
DETRAZIONI D’IMPOSTA, CREDITI D’IMPOSTA, RITENUTE D’ACCONTO
SUBITE, ACCONTI VERSATI, ECCEDENZE D’IMPOSTA, REGOLARE
TENUTA CONTABILITA’, CORRISPONDENZA TRA DICHIARAZIONE
FISCALE E SCRITTURE CONTABILI
CONDIZIONI
PER RILASCIO
SE LE DICHIARAZIONI SONO TENUTE E PREDISPOSTE DALLO STESSO
PROFESSIONISTA CHE APPONE IL VISTO.
SE LE SCRITTURE CONTABILI SONO TENUTE DA UN SOGGETTO NON
ABILITATO AL RILASCIO DEL VISTO OCCORRE RIVOLGERSI A UN CAFIMPRESE O A UN PROFESSIONISTA ABILITATO.
IL PROFESSIONISTA DEVE POSSEDERE UNA SPECIFICA POLIZZA
ASSICURATIVA E DEVE ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DEI
CERTIFICATORI PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNO 2013
IMPORTI FINO
A € 5.000,00
PRESENTAZIONE MOD. F24 SENZA PREVENTIVA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE; UTILIZZO
ENTRATEL, FISCO ONLINE, O HOME BANKING.
NO COMPENSAZIONI VERTICALI (DEBITO IVA 2014)
IMPORTI DA €
5.000,00 A €
15.000,00
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E POI
COMPENSAZIONE ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE ANNUALE; SOLO UTILIZZO ENTRATEL O
FISCO ONLINE
IMPORTI OLTRE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE DOTATA DEL
€ 15.000,00
VISTO DI CONFORMITA’
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145
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
È possibile consultare l’elenco dei soggetti che possono rilasciare il visto di
conformità?
No, non è possibile consultare tale elenco né da parte dei professionisti
iscritti né da parte dei contribuenti che richiedono l’apposizione del visto
di conformità in quanto la normativa non ne prevede espressamente la
pubblicazione.
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146
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
Mi sono dimenticato di comunicare il rinnovo della polizza assicurativa.
Sono stato cancellato dall’elenco?
No. Prima di effettuare la cancellazione dall’elenco il professionista riceve
un avviso tramite PEC o tramite raccomandata A.R. in cui viene intimato
l’invio del rinnovo della polizza entro trenta giorni, pena la cancellazione
dall’elenco dei legittimati all’apposizione del visto di conformità.
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147
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
Sono iscritto al visto per l’IVA, posso rilasciare il visto anche sulle altre
dichiarazioni fiscali?
Si, il professionista iscritto nell’elenco dei legittimati all’apposizione del
visto di conformità può rilasciare il visto su tutte le dichiarazioni fiscali.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
Non sono iscritto nell’elenco dei legittimati all’apposizione del visto di
conformità. Posso trasmettere telematicamente le dichiarazioni vistate da
altri professionisti legittimati?
No, la trasmissione telematica deve essere eseguita direttamente dal
professionista che ha apposto il visto di conformità ovvero dalla società di
servizi della quale lo stesso professionista si avvale.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
Come avviene materialmente l’apposizione del visto di conformità in
dichiarazione?
Il rilascio del visto di conformità avviene tramite l’indicazione del codice
fiscale del professionista e l’apposizione della firma dello stesso
professionista nelle apposite caselle contenute nel frontespizio della
dichiarazione.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
Come faccio a sapere quando scade l’iscrizione nell’elenco dei soggetti
legittimati all’apposizione del visto di conformità?
In assenza di variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati all’atto dell’iscrizione, il
rinnovo coincide con la scadenza della copertura assicurativa. Il professionista deve
inviare l’attestato di quietanza per il rinnovo della polizza ovvero la nuova polizza
assicurativa comprensiva dell’attestato di quietanza entro trenta giorni dalla scadenza
della copertura assicurativa.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
Viene accettata la quietanza del bonifico fatto a favore dell’assicurazione
come quietanza per il rinnovo?
No. Affinché la procedura di rinnovo dell’iscrizione si perfezioni è
necessaria la trasmissione della quietanza di rinnovo della polizza
assicurativa ovvero della nuova polizza integrale comprensiva della
quietanza.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
Può un professionista regolarmente iscritto nell’elenco dei soggetti
abilitati all’apposizione del visto di conformità vistare la propria
dichiarazione dei redditi?
Le disposizioni vigenti non pongono alcuna preclusione a tale fattispecie
e, pertanto, il professionista regolarmente iscritto può vistare anche la
propria dichiarazione.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
Secondo un intervento della D.R.E. Piemonte, pubblicato a seguito di un
quesito posto dall’ ODCEC di Ivrea, Pinerolo e Torino, non sembrano esserci
incompatibilità al fatto che il professionista apponga il visto di conformità
sulla propria dichiarazione per consentire l’utilizzo in compensazione di
crediti per imposte dirette superiori a € 15.000,00.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Art. 1 comma 574
Le F.A.Q. dell’Agenzia Entrate sul VISTO DI CONFORMITA’
Ho inviato la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti legittimati
all’apposizione del visto di conformità ma non ho ancora ricevuto la
conferma di avvenuta iscrizione. Posso rilasciare il visto di conformità
sulle dichiarazioni?
Si, considerato che l’iscrizione nell’elenco avviene dalla data della
richiesta, successivamente all’inoltro della richiesta di cui all’art. 21 del
d.m. 164/1999 il professionista può rilasciare il visto di conformità anche
in assenza di un riscontro da parte della direzione regionale.
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155
Sanzioni per lavoro “nero” e
violazioni dell’orario e dei riposi
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità in materia di lavoro e
previdenza
Sanzioni per lavoro “nero” e violazioni dell’orario
e dei riposi
L’articolo 14 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito in Legge n. 9/2014, recante, “Misure
di contrasto al lavoro sommerso e irregolare”, con
decorrenza 24 dicembre 2013, ha provveduto a
introdurre un notevole inasprimento delle sanzioni
previste in caso di: lavoro nero, durata massima
settimanale dell’orario, riposi giornalieri e
settimanali.
Il Ministero ha in proposito emanato la Lettera
circolare 27 dicembre 2013, n. 22277, precisando che:
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157
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità in materia di lavoro e
previdenza
1)
l'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di
lavoratori "in nero" di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito
dalla legge n. 73/2002) è aumentato del 30%. Ne consegue che,
a partire dal 24 dicembre 2013, la sanzione amministrativa va
da 1.950 a euro 15.600 euro per ciascun lavoratore irregolare,
maggiorata di 195 euro per ogni giornata di lavoro effettivo per
i lavoratori "in nero"; e da 1.300 a 10.400 euro, per ogni
lavoratore irregolare, maggiorata di 39 euro per ogni giornata di
lavoro irregolare ove il lavoratore risulti regolarmente occupato
per un periodo lavorativo successivo a un periodo di lavoro "in
nero". Inoltre, in tali ipotesi, è stata esclusa la procedura di
diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; in sede di
conversione, si è specificato che restano soggette alla procedura
di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
momento di consumazione dell’illecito coincide con la cessazione
della condotta.
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158
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità in materia di lavoro e
previdenza
2) l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di
sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, comma 4, lettera c), del
D.Lgs. n. 81/2008 è aumentato del 30%;
3) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.
Lgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, del
medesimo decreto - sono duplicate (il D.L. n. 145/2013 aveva invece previsto una
decuplicazione). Tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione
in relazione alle violazioni commesse sin dall’entrata in vigore del D.L. n. 145/2013.
Si tratta delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 4, comma 2 (durata media
dell'orario di lavoro), dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri) e dell'art. 9, comma
1, (riposi settimanali) del D. Lgs. n. 66/2003.
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159
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità in materia di lavoro e
previdenza
ELEMENTI DA RICORDARE:
- Durata media orario di lavoro: da calcolare con riferimento ad un periodo non
superiore a 4 mesi; e non può in ogni caso superare le 48 ore per ogni periodo di 7
giorni;
- Riposo settimanale: calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; il
lavoratore ne ha diritto ogni 7 giorni, e deve essere pari ad almeno 24 ore,
possibilmente consecutive e possibilmente coincidenti con la domenica;
- Riposo giornaliero: deve essere fruito ogni 24 ore e deve essere pari ad almeno 11
ore consecutive.
I suddetti periodi di riferimento devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre
2013
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160
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità in materia di lavoro e previdenza
VIOLAZIONE
SANZIONI
DURATA MEDIA ORARIO DI
LAVORO
-SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 200,00 A € 1.500,00;
-SE > 5 LAVORATORI O >= 3 PERIODI, SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA € 800,00 A € 3.000,00;
- SE > 10 LAVORATORI O >= 5 PERIODI, SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA € 2.000,00 A € 10.000,00
RIPOSO SETTIMANALE
-SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 200,00 A € 1.500,00;
-SE > 5 LAVORATORI O >= 3 PERIODI, SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA € 800,00 A € 3.000,00;
- SE > 10 LAVORATORI O >= 5 PERIODI, SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA € 2.000,00 A € 10.000,00
RIPOSO GIORNALIERO
-SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 100,00 A € 300,00;
-SE > 5 LAVORATORI O >= 3 PERIODI, SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA € 600,00 A € 2.000,00;
- SE > 10 LAVORATORI O >= 5 PERIODI, SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA € 1.800,00 A € 3.000,00
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161
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità in materia di lavoro e previdenza
In materia di sanzioni, è interessante ricordare la recente Nota del
Ministero del Lavoro n. 2642 del 06/02/2014, relativa alla fattispecie
dello straordinario fuori busta.
Qualora il datore di lavoro non computi a parte le prestazioni di lavoro
straordinario e non proceda al pagamento delle stesse con le
maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva (violazione art. 5
D. Lgs. n. 66/2003), la sanzione in cui incorre va da € 25,00 a € 154,00.
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Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità in materia di lavoro e previdenza
Qualora il datore di lavoro non consegni, all’atto della
corresponsione della retribuzione, il prospetto paga,
contenente tutti gli elementi della retribuzione
stessa, la violazione degli artt. 1-3 L. 4/1953
comporta l’applicazione della sanzione da € 125,00 a
€ 770,00.
Quindi, in caso di prestazioni retribuite fuori busta si
incorre nella sanzione più grave, ex artt. 1-3 L.
4/1953 e, qualora dette prestazioni siano inferiori
rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione
collettiva, si incorre altresì nella sanzione ex D. Lgs. n.
66/2003.
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