COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

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COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE SPER / 139
Del 14/05/2014
OGGETTO:
ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI EX ART. 66 L. 448/98 E SS.MM.II. –
REVOCA BENEFICIO
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
Il Responsabile
DURANTI RAUL
Determina Area Servizi alla Persona / 139 del 14/05/2014
OGGETTO:
ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI EX ART. 66 L. 448/98 E SS.MM.II. –
REVOCA BENEFICIO
IL DIRETTORE
RICHIAMATE:
la deliberazione C.M. n. 19 del 09/04/2014, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione 2014”;
la deliberazione G.M. n. 44 del 09/04/2014, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione anno
2014 – Approvazione parte contabile”;
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RICHIAMATE:
la Legge n. 448/1998 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” Capo VI
“Misure in materia di politiche sociali e del lavoro”, articolo 66 “Assegno di maternità”;
il D.P.C.M . n. 452 del 21/12/2000 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di
maternità e per nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della Legge 23/12/99 n. 488 e degli
artt. 65/66 della Legge 23/12/1998 n. 448;
il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53”, Capo XIII “Sostegno alla maternità e paternità”, articolo 74
“Assegno di maternità di base”;
PRESO ATTO che il Comune di San Pietro in Casale ha acquisito l’autodichiarazione da
parte delle interessate in merito all’assenza di trattamenti previdenziali a carico dell’INPS o di altro
ente riferiti alla nascita del minore indicato in domanda, e ha pertanto riconosciuto alle cittadine di
seguito indicate il diritto al riconoscimento dell’assegno in oggetto:
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Sig.ra F.M.A., prot. domanda n. 5670/2013;
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Sig.ra M.A., prot. domanda n. 15326/2013;
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Sig.ra Z.E., prot. domanda n. 18340/2013;
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Sig.ra E.M.R., prot. domanda n. 19503/2013;
CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto disposto dal Comune di San Pietro in
Casale, l’INPS ha regolarmente erogato alle cittadine sopra indicate gli importi relativi all’assegno
in oggetto, rinviando alla fase successiva l’attività di verifica finalizzata all’effettivo possesso dei
requisiti;
VISTE le comunicazioni pervenute al Comune San Pietro in Casale dall’INPS in merito
all’esito delle verifiche di cui al paragrafo precedente, attestanti l’effettiva mancanza dei requisiti
dichiarati dalle cittadine sopra indicate, avendo le stesse percepito l’indennità di maternità INPS
versata direttamente dall’Istituto;
RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra, provvedere alla revoca del
beneficio concesso illo tempore, stante la comprovata non veridicità delle dichiarazioni rese in
sede di domanda;
PRESO ATTO che la disposizione di revoca del beneficio dell’assegno di maternità
comunale comporterà la restituzione, previa apposita istruttoria condotta dall’INPS, delle somme
indebitamente percepite dalle cittadine interessate;
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VISTI:
lo Statuto comunale;
il D.Lgs 267/2000;
Determina Area Servizi alla Persona / 139 del 14/05/2014
DETERMINA
1.
di revocare il beneficio concesso alle cittadine di seguito indicate, sulla base di quanto
esposto in premessa, e in ottemperanza a quanto richiesto dall’INPS - Agenzia Territoriale
di San Giorgio di Piano, competente in materia:
Beneficiaria
F.M.A.
M.A.
Z.E.
E.M.R.
Prot. domanda
5670/2013
15326/2013
18340/2013
19503/2013
Prot. comunicazione INPS
4712/2014
4713/2014
4908/2014
4907/2014