Criteri e modalità di concessione delle anticipazioni di cassa agli

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Visto l’articolo 15, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 “Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)”, che autorizza l’Amministrazione regionale
a concedere agli istituti scolastici paritari della regione anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi
assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali;
Dato atto che la misura delle anticipazioni, i criteri e le modalità della loro concessione, nonché le modalità e i
termini per la loro restituzione alla Regione da parte dello Stato, sono definiti con apposito accordo da stipularsi
tra la Regione e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Precisato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 15, nelle more del perfezionamento dell’accordo, le
anticipazioni di cassa sono concesse secondo i criteri e con le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta
regionale, in misura non superiore all’importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti
scolastici nell’esercizio precedente a quello cui si riferiscono, e che le anticipazioni stesse devono essere restituite
entro e non oltre l’esercizio nel quale sono state concesse;
Preso atto che per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, della citata legge regionale 22/2010 per l’anno 2014 è
autorizzata la spesa di 8.500.000,00 euro a carico del capitolo 9937 del bilancio regionale in corso;
Visto il vigente Programma operativo di gestione, approvato con propria deliberazione n. 2510 del 27 dicembre
2013, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la nota dell’Ufficio scolastico regionale, 5 dicembre 2013, n. 10854, con la quale si rappresenta che la
mancata sottoscrizione entro dicembre 2013 del decreto interministeriale di assegnazione dei fondi disponibili
sul capitolo 1299 del bilancio dello Stato “Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie”, ha
determinato l’impossibilità di trasferire alle istituzioni scolastiche una parte dei fondi spettanti per l’anno
scolastico 2012/2013, con la conseguente difficoltà, da parte delle scuole interessate, di restituire le anticipazioni
di cassa concesse per l’anno 2013 entro il 31 dicembre 2013;
Preso atto che n. 97 istituzioni scolastiche non hanno provveduto alla restituzione dell’anticipazione concessa
entro il 31 dicembre 2013, a causa del mancato introito del contributo statale, come evidenziato dall’Ufficio
scolastico regionale nella nota citata;
Ritenuto che per queste ultime istituzioni scolastiche debba trovare applicazione l’art. 15, comma 3, della citata
LR 22/2010, nella parte in cui dispone che qualora la restituzione non avvenga entro il termine previsto,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite
dall’ammontare dei finanziamenti da concedersi per le medesime finalità agli istituti inadempienti;
Richiamato l’art. 49, comma 5, della LR 20 marzo 2000, n. 7, il quale stabilisce che nei casi in cui non siano
restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione regionale, si applicano gli interessi di mora
calcolati al tasso legale;
Ritenuto di richiedere alle istituzioni scolastiche che non hanno restituito le anticipazioni di cassa concesse
per l’anno scolastico 2012/2013 entro il termine del 31 dicembre 2013 il pagamento degli interessi di mora
sull’importo dell’anticipazione concessa, calcolati al tasso legale, a decorrere dall’1.1.2014 e fino alla data del
decreto di concessione dell’anticipazione di cassa per l’anno 2013/2014;
Vista la nota del 12 febbraio 2014, prot. n. 1401, con cui l’Ufficio scolastico regionale comunica i dati relativi alla
contribuzione statale effettivamente assegnata per l’anno scolastico 2012/2013, precisando che gli stessi sono
parziali, in quanto non è ancora stata effettuata l’assegnazione da parte degli Uffici centrali del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca al medesimo ufficio scolastico (somme a carico del capitolo 1299 del
Bilancio dello Stato), così come già evidenziato nella precedente nota del 5 dicembre 2013, n. 10854;
Rilevato altresì che nella predetta nota l’Ufficio scolastico regionale precisa che solo i dati relativi alle scuole
paritarie primarie sono completi, avendo le stesse ricevuto l’intero importo della contribuzione statale spettante
per l’anno scolastico 2012/2013;
Ritenuto di utilizzare, ai fini della determinazione dell’anticipazione di cassa da concedere per l’anno scolastico
2013/2014, il medesimo criterio stabilito con le deliberazioni giuntali n. 292/2011, n. 373/2012, n. 204/2013 ed
utilizzato per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, ossia il criterio della riduzione proporzionale
del contributo statale effettivamente assegnato ai singoli istituti da parte dell’Ufficio scolastico regionale riferito
all’anno scolastico precedente, unicamente con riferimento alle scuole paritarie primarie;
Ritenuto altresì, per non penalizzare eccessivamente le altre scuole (infanzia, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado), di quantificare l’importo delle anticipazioni per l’anno scolastico 2013/2014 nella
misura pari all’assegnazione parziale riferita all’anno scolastico 2012/2013, così come comunicata dall’Ufficio
scolastico regionale con la citata nota del 12 febbraio 2013, prot n. 1401;
Ritenuto di stabilire che le scuole che non hanno restituito l’anticipazione relativa all’anno 2013 e che ricevono
per l’anno 2014 un’anticipazione inferiore, siano tenute a restituire la differenza entro il 31 dicembre 2014,
contestualmente alla restituzione dell’anticipazione relativa all’anno 2014;
Precisato che qualora la restituzione non avvenga entro il termine previsto, l’Amministrazione regionale è
autorizzata, ai sensi del citato articolo 15, comma 3, della legge regionale 22/2010, a trattenere le somme
corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall’ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime
finalità agli istituti inadempienti;
Ritenuto di stabilire che si provvederà alla concessione sulla base di apposita comunicazione, trasmessa da
parte degli istituti scolastici interessati, entro il 24 marzo 2014 ed avente ad oggetto i dati necessari per la
liquidazione delle anticipazioni stesse, nonché l’impegno degli istituti alla loro restituzione entro la fine
dell’esercizio in corso;
Preso atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione ed erogazione delle anticipazioni contestualmente alla loro
concessione;
Ritenuto, altresì, di non poter concedere l’anticipazione di cassa:
- agli istituti scolastici ai quali la parità è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall’anno scolastico
2013/2014, non avendo essi fruito del contributo statale per gli anni scolastici precedenti e non sussistendo
quindi la base di calcolo per la quantificazione dell’anticipazione stessa, in applicazione dei criteri di riduzione
proporzionale sopraindicati;
- agli istituti scolastici che a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 hanno subito la chiusura o per i quali è
stata revocata la parità scolastica;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014) e la legge regionale 27 dicembre 2013,
n. 24 (Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l’anno 2014);
Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Le anticipazioni di cassa sui contributi annuali assegnati dallo Stato per le attività istituzionali degli istituti
scolastici paritari della Regione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15, commi 1 - 6, della legge
regionale n. 22/2010, sono concesse per l’anno scolastico 2013/2014 secondo i seguenti criteri:
 scuole primarie: nella misura pari all’80% del contributo statale effettivamente assegnato da parte
dell’Ufficio scolastico regionale ai singoli istituti scolastici nell’anno scolastico 2012/2013,
 scuole dell’infanzia, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado: nella misura pari
all’importo della parziale contribuzione statale assegnata dall’Ufficio scolastico regionale per l’anno
scolastico 2012/2013.
2. Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o
ripristinata a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 per le motivazioni indicate in premessa. Non sono altresì
concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 hanno
subito la chiusura o ai quali è stata revocata la parità scolastica.
3. Agli istituti scolastici che hanno ricevuto l’anticipazione per l’anno scolastico 2012/2013 e non hanno
provveduto alla sua restituzione, tale somma viene trattenuta da quella corrispondente all’anticipazione
spettante per l’anno scolastico 2012/2013, con pagamento dei relativi interessi, così come previsto dall’articolo
49, comma 5, della LR 20 marzo 2000, n. 7, e specificato in premessa.
4. Le scuole che non hanno restituito l’anticipazione relativa all’anno 2013 e che ricevono per l’anno 2014
un’anticipazione inferiore, sono tenute a restituire la differenza entro il 31 dicembre 2014, contestualmente alla
restituzione dell’anticipazione relativa all’anno 2014.
5. Gli istituti scolastici interessati comunicano alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili e ricerca - Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca, entro il
24 marzo 2014 i dati necessari per la liquidazione delle anticipazioni stesse.
6. Alla liquidazione ed erogazione delle anticipazioni si provvede contestualmente alla loro concessione, previo
impegno degli istituti scolastici beneficiari alla restituzione delle relative somme entro la fine dell’esercizio in
corso.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE