Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e

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AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Torino, 15 GEN 2009 N. 7 – 1262/2009 OGGETTO:AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 26-46241/2006 DEL 9/2/2006 E S.M.I. PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 DEL D.LGS 59/2005 e s.m.i. SOCIETA’: SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA: LA.FU.MET S.r.l. C.so Massimo D’Azeglio 30 - 10125 TORINO Via Don Eugenio Bruno n. 12 – 10029 VILLASTELLONE P.IVA: 02690620014 Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche POS. n. N1058

PREMESSO CHE:

con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26 46241/2006 del 9/02/2006 è stata rilasciata alla Società LA.FU.MET. S.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale prevista all’art. 5 del D.Lgs. 59/2005 relativamente all’impianto di gestione rifiuti di Via Don Eugenio Bruno n. 12 nel Comune di Villastellone. Successivamente, con D.D. n. 115-151212 del 12/05/2006 e con DD n. 209-1065957 del 27/09/2007 la suddetta autorizzazione è stata aggiornata in seguito all’adozione di alcune modifiche non sostanziali comunicate ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.; in data 27/11/2008 con nota di prot. prov.le n. 833401 del 02/12/2008 la LA.FU.MET S.r.l. ha comunicato ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 59/2005 alcune modifiche dell’impianto consistenti: - nella possibilità di conferire i seguenti codici CER anche in ingresso alla linea di inertizzazione: 070214 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.14 080111 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 080409 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 120112 * cere e grassi esauriti 160303 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 160305 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 160507 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 160508 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose - di introdurre il codice CER 070215 ( rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.14) in ingresso al gruppo omogeneo 44 (ceneri e polveri) - di inserire il codice CER

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( rifiuti prodotti dal trattamento fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23

) tra i codici CER previsti in uscita ( CER Out) dal gruppo omogeneo 44 (ceneri e polveri) - nell’introduzione dei seguenti codici CER anche in ingresso alla linea di bonifica

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dei contenitori: 160121 * componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.17 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 (limitatamente agli ammortizzatori sporchi d’olio) 170410 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose - nell’introduzione del codice CER

190804

( miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili ) tra le tipologie di rifiuti trattabili nella linea di stabilizzazione e disidratazione dei fanghi pompabili; in data 22/12/2008 con nota di prot. prov.le n. 889334/LB3/RM è stato comunicato alla LA.FU.MET S.r.l. l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, come previsto all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. Contestualmente, veniva richiesto agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento di aggiornamento, di inviare le proprie osservazioni in merito alle modifiche proposte dalla Società;

CONSIDERATO CHE:

le modifiche proposte dalla Società LA.FU.MET. S.r.l. non rientrano nella definizione di modifica sostanziale richiamata all’art. 2 comma 1 lett. n del D.Lgs. 59/2005. Tali modifiche consistono, infatti, unicamente nella variazione delle modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuti già autorizzate compatibilmente con i processi di trattamento già in atto presso l’impianto e con le destinazioni finali già previste. Non si rende inoltre necessaria la modifica dei presidi posti a tutela delle varie matrici ambientali e dei limiti alle emissioni che si originano dall’impianto; le tipologie di rifiuti che la Società richiede di poter trattare nella linea di inertizzazione, descritte nella documentazione prodotta dall’azienda stessa, possono essere introdotte nella linea impiantistica identificata con la sigla F2(5) nell’allegato A dell’autorizzazione vigente; le tipologie di rifiuti costituite da materiali metallici sporchi di oli e grassi (ammortizzatori, cavi, …) vengono sottoposte a lavaggio presso la linea di bonifica dei contenitori per consentire l’invio a recupero dei metalli stessi, consentendo un maggior recupero di materia; non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento amministrativo; l’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 59/2005 prevede che, in caso di modifiche non sostanziali e ove lo ritenga necessario l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni. Per agevolare l’attività degli Organi di vigilanza e controllo, si ritiene opportuno procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla LA.FU.MET S.r.l., prendendo atto delle modifiche che la Società intende apportare all’impianto; le modifiche introdotte non variano i quantitativi di riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie già prestate per l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti già in essere, pertanto non sono necessarie integrazioni ai massimali delle polizze stipulate; l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetto al pagamento di spese istruttorie a carico del gestore, come previsto all’art. 18 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., secondo le modalità definite dal Decreto Interministeriale divenuto esecutivo in data 22/9/2008. In attesa dell’emanazione del provvedimento di adeguamento delle tariffe istruttorie, previsto all’art. 9 del decreto sopra citato, da parte della Regione Piemonte, le tariffe dovute, le modalità per il loro calcolo e le relative scadenze verranno comunicate con separata nota.

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RITENUTO pertanto di:

aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla LA.FU.MET S.r.l. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26 46241/2006 del 9/02/2006, prendendo atto delle seguenti modifiche non sostanziali: - introduzione dei seguenti codici CER in ingresso alla linea di inertizzazione - 070214 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

070215

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.14 080111 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 080409 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 120112 * cere e grassi esauriti 160303 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

160304

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 160305 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

160306

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 160507 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 160508 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose introduzione del codice CER

070215

( rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.14) in ingresso al gruppo omogeneo 44 (ceneri e polveri) - introduzione del codice CER

100324

( rifiuti prodotti dal trattamento fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23

) tra i codici omogeneo 44 (ceneri e polveri) CER previsti in uscita ( CER Out) dal gruppo - introduzione dei seguenti codici contenitori: CER in ingresso alla linea di bonifica dei 160121 * componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.17 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 (limitatamente agli ammortizzatori sporchi d’olio) 170410 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose - introduzione del codice CER 190804 ( miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili ) tra le tipologie di rifiuti trattabili nella linea di stabilizzazione e disidratazione dei fanghi pompabili. demandare il pagamento delle spese occorse per l’istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di aggiornamento, secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate con separata nota; far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-46241/2006 del 9/02/2006 e s.m.i.

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”; - il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 di attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, in particolare gli art. 5 e 10; - il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale, in particolare la parte quarta, art. 213; - la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l’attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

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Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

DETERMINA:

1. di aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla LA.FU.MET S.r.l. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26 46241/2006 del 9/02/2006 e s.m.i., prendendo atto delle seguenti modifiche non sostanziali: - inserimento dei rifiuti di cui ai seguenti codici CER in ingresso al trattamento di inertizzazione ed essiccazione fanghi solidi o palabili con contenuto d’acqua 10% 20% (sigla F2(5)) - 070214 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

070215

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.14 080111 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 080409 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 120112 * cere e grassi esauriti 160303 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

160304

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 160305 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

160306

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 160507 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 160508 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose introduzione del codice CER 070215 ( rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.14) in ingresso al gruppo omogeneo 44 (ceneri e polveri) - introduzione del codice CER 100324 ( rifiuti prodotti dal trattamento fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23

) tra i codici omogeneo 44 (ceneri e polveri) CER previsti in uscita ( CER Out) dal gruppo - introduzione dei seguenti codici contenitori: CER in ingresso alla linea di bonifica dei -

160121 170410 * *

componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.17 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 (limitatamente agli ammortizzatori sporchi d’olio) cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose introduzione del codice CER 190804 ( miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili ) tra le tipologie di rifiuti trattabili nella linea di stabilizzazione e disidratazione dei fanghi pompabili. 2. di far salvo il pagamento da parte del gestore di tutte le spese occorse ed occorrenti per il rilascio del presente provvedimento di aggiornamento; 3. di far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-46241/2006 del 9/02/2006 e s.m.i. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica innanzi al TAR Piemonte. Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile. Torino, 15 GEN 2009 LR/RM Firmato in originale Il Dirigente del Servizio (Ing. Pier Franco ARIANO)

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