COMUNE DI MASCALI

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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania
Reg. n. 124 del 24 Ottobre 2014
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Consiglio Comunale
Istanze di sanatoria non ancora
OGGETTO:
de@
oneri concessori della quota del 50% delle somme dovute a conguaglio
dell'oblazione per Ia sanatoria degli abusi edilizi di cui alle leggi 47lb$
724/9+326/03
L'anno duemilaquattordici, il giomo ventiquattro del mese di ottobre,
alle ore 14,30 e seguenti,
in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è iiunita ra commissione Straordinaria
per la gestione
dell'Ente, nominata con Decreto del presidente della Repubblica in data
0g104/20i]
modificato in data 06 Agosto 2013, con I'intervento dei sisnori :
; successivamente
Vice Prefetto
Dott. Milio Francesco
Funzionario Economico Finanziario
As-siste con funzioni
D.Lgs n. 267100;
di Segretario Generale, la Dott. ssa Mosca Maria Luisa, ai sensi
dell'art.97 del
visto il D. Lgs. del 18.08.2000 n.267 /2000
e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma parte integrante
e sostanziale del presenre atto;
visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000
e successive modifiche ed integrazioni;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DELIBERA
X
Di approvare I'allegata proposta di deliberazione:
X
Di dichiarare Ia presente deliberazione immediaramente esecutiva, ai
sensi dell,art. 12,2o comma della L.
R. 44191:
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ftrlrlt.
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COMUNE DIMASCALI
PROVINCIA DI CATAN IA
III AREA TECNICA
Da sottoporre alla Commissione Straordinaria con i poteri: CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: lstanze di sanatoria non ancora definite-modalità di raleizzazione degli oneri concessori e
della quota del 50% delle somme dovute a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi
edilizi
di cui alle Leggi 47185-724194-326/03.
Premesso che:
-nelle more della defìnizione delle istanze di condono edilizio di cui alle Leggi
47t85, 724194,326/03 e
s m.i., numerosi cittadini, hanno rappresentato la diffìcoltà economrca conseguente
al versamento
degli oneri concessori e del conguaglio oblazione;
-rt grave momento di crisi generalizzata che investe il nostro Paese
ed in particofa modo colpisce la
Regione ed nostro Comune, influisce non poco sulle procedure connesse
al rilascio delle
concessioni edilizie in sanatoria;
il
-cne sono numerose le istanze di condono edilizio che rimangono non
definite poiche troppo onerose
per i cittadini' ai quali viene richiesto spesso un pagamento immediato,
nei termini canonici di legge, di
somme ingenti;
{ra le istanze di
sanatoria non ancora definite, rientrano quelle per le quali è stata notificata
la
determinazione del Capo Area dove viene riportato, tra l'altro, I'eventuale
conguaglio dell'oblazione e
degli oneri concessori rerativi ar rirascio dela concessione edirizia in sanatoria,
-che si ritiene opportuno prevedere la possibilità di regolarizzare le istanze
di condono edilizio, con il
conseguente rilascio della concessione edilizia, previo pagamento delle
somme dovute ai fini del
rilascio di detta concessione;
J'interesse del cittadino alla definizione esplicita con positivo accoglimento
della propria domanda di
sanatoria edilizia coincide con quella dellAmministrazione della compiuta
definizione di istanze
pendenti (condoni edilizi) o di situazioni inegolari (accertamenti
di conformità), sia per dare cenezza
alle situazioni giuridiche, sia per Introitare nelle casse del Comune le
somme dovute a titolo di oneri;
-il D P R 6 giugno 2001 n'380 "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia
di edilizia" disciplina all'art. 16 comma 2, la possibilità di raleiz.are re somme
dovute, come segue,
"La quota del contributo relativa agli onei di urbanizzazione va
cornsposla at Comune att,atto det
rilascio del peímesso di cosrrurre e su ichiesta del'interessato, puo
essere rateizzata,,;
-la
Circolare Ministero
dei
7
n.
Lavori Pubblici 1 Giugno 1995
2241tuL recante indirizzi
sull'applicazione della normativa di definizione agevolata àelle violazioni edilizie,
al retaiivo caoitolo V
parcgrafo 5.2, prevede: "il pagamento dell'oblazione puó essere rateizzato" (da richiamare per
principio generale di rateizzazione);
il
-il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 febbraio 2005 recante "versamento del
500/o della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente
al Comune interessato" stabilisce che il 50% delle somme dovute a conguaglio dell'oblazione per la
sanatoria edilizia va versato al Comune interessato secondo le modalita che lo stesso stabilisce;
-f'art- 50 della L.R. 27 dicembre 1978 n" 71 stabilisce le sanzioni amministrative Der il mancaro o
ritardato pagamento del conhibuto per la concessione edilizia, non ponendo limiti alla îateizzazione
delle somme;
-il comma 5' dell'art. 17 della L.R. 16 aprile 2003 n'4, ai fini del recupero delle risorse finanziarie
derivanti dalla definizione delle pratiche di condono edilizio, concede la possibilità di rateizzazione
degli oneri concessori le cui somme superino i 2.500,00 €;
Ritenuto che gli oneri concessori, se regolati da normativa regionale, costituiscono una entrata locale
a favore del Comune e pertanto, appare possibile una diversa regolamentaz ione del flusso da cassa,
atteso che fondamentale è la certezza dell'incasso, mentre rimane in capo al Comune stabilire le
modalità del versamento del 50% delle somme dell'oblazione, nella sola parte non dovuta
allo Stato, a
conguaglio, ai sensi del Decreto 18 febbraio 2005 sopra citato;
Ritenuto opportuno dare facoltà ai cittadini interessati, presentando istanza scritta, di rateizzare
gli
importi degli oneri concessori e del conguaglio oblazione, nella sola parte non dovuta
allo Stato (50%),
della quota spettante al Comune, comunque nei limiti stabiliti dalle successive normative
in materia di
condono edilizio;
Preso atto che, nonostante le attività svolte negli ultimi anni, frnalizzale alla regolarizzazione
urbanistica ed edilizia di tutte le istanze che non si trovino in condizioni oggettive
di i;mmissibilità,
sono numerose le istanze che rimangono non definite poichè troppo onerose per icittadini,
ai quali
viene richiesto spesso un pagamento immediato nei termini canonici di legge
di somme Ingenti che
mettono in diffìcoltà l'economia delle famiglie;
Ritenuto che appare doveroso per questa Amministrazione costituire le migliori
condizioni a che tutti
gli utenti possano regolarizzare le richieste di condono fatte attraverso
il rilascio della concessione
Edilizia in sanatoria, previo pagamento di tutti gli oneri connessi, con modalità
di pagamento agevotato
delle somme dovute;
Ritenuto che |awenuta compreta definizione dei condoni costituisce, perartro, presupposro
per
esercitare in maniera più incisiva i poteri di repressione deil,abusivismo
ediril,
rígJàzia
oi una
più appropriata funzione di programmazione e di pianificazione
lerritoriale,
iprogramml
di investimenti di opere di urbanizzazione delle aree edificate:
"oórente "in
;;;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto I' O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1) Di dare facoltà ai cittadini interessati, presentando istanza scritta, di rateizzaîe
sia gli importi degli
onert concessori che dell'oblazione relativa al 50% da versare al Comune secondo
le seguenti
modalità:
.
OBLAZIONE A CONGUAGLIO:
pagamento
a) ll
delle somme dovute a titolo di conguaglio dell'oblazione, riguardanti le pratiche di
condono edilizio (L.R.37185, L.724194 e L. 362/03), quale condizione concorrenziale e finale per
f'ottenimento delle concessioni elo autorizazioni e/o il titolo abilitativo in sanatoria, limitatamente
alla sola quota del 50% di pertinenza del Comune di Mascali su richiesta dell'interessato, potrà
essere dilazionato in numero di rate di pari importo (con la sola aggiunta degli interessi legali) sino
ad un massimo di n' 6 rate semestrali e sempre che I'importo sia superiore a € 1.000,00;
b) Resta inalterato il pagamento della restante quota pari del 50 % della somma dovuta a titolo di
conguaglio dell'oblazione di pertinenza dell'Erario che dovrà essere versata in unica soluzione, con
le modalità sîabilite dal decreto ministeriale '14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19lO1l2OO4 n" 14, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la
definizione degli illeciti ediliz..
.
ONERI CONCESSORI AGONGUAGLIO:
Fermo restando il disposto dell'art. 50 della L.R. 27 dicembre 1978 n" 71 che stabilisce le sanzioni
amministrative per il mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori, viene concessa la
possibilità ai soggetti interessati di rateizzare, fino ad un massimo di sei rate semestrali e sempre che
I'importo sia superiore a € 1.000,00, gli importi determinati a conguaglio.
2) Di stabilire che, per consentire il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, per la somma
dovuta (oneri concessori + il 50% del conguaglio dell'oblazione da versare al Comune), il piano di
rateizzazione potrà estendersi fino a un massimo di 36 mesi, con scadenze semestrali.
3) Di stabilire che, nel caso di congiunto pagamento di oneri concessori e quota parte di oblazione a
conguaglio, il cittadino è tenuto a produrre fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da
compagnia di primaria importanza a garanzia della dilazione del pagamento per un importo pari al
totale degli oneri concessori e quota parte dell'oblazione a conguaglio, dovute alle successive
scadenze, maggiorato di 1/3 per sanzioni amministrative per ritardato pagamento ed interessi legali a
copertura dell'importo stabilito nella determinazione così come previsto dall'art. 50 della L.R. 71l78.
ll mancato o ritardato versamento degli oneri concessori e quota parte di oblazione a conguaglio
raleizzali alle scadenze stabilite, comporterà I'applicazione delle sanzioni di cui al predetto art. 50
della L.R. 71l78 e Drecisamente:
a) la corresponsione di una penale pari agli interessi legali di mora se il versamento awiene nei
successivi 30 giorni;
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali di mora se il versamento
awiene negli ulteriori 30 giorni;
c) l'aumento di 1/3 del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga olhe il termine di cui al punto
D.
Dopo richiesta di sollecito al pagamento di quanto dovuto, non provvedendo entro 15 giorni al relativo
versamento, I'Amministrazione awierà le procedure di recupero delle rate degli oneri non pagate,
interessando la società assicurativa che ha stipulato polizza fidejussotia a garcnzia.
Lo svincolo della polizza fidejussoria bancaria assicurativa, presentata garanzia della
rateizzazione del contributo, sarà disposto dal Responsabile dell'Area condono edilizio su richiesta
dell'interessato, dandone comunicazione all'assicuraz ione che ha stipulato la polizza.
o
a
4) Di stabilire che, una volta acquisita la ricevuta di versamento, a saldo, del 50% dell'oblazione da
versare allo Sîato, la 1^ rata di oblazione e la 1^ rata di oneri concessori a conguaglio e la
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, gli Uffici preposti potranno rilasciare la relativa
Concessione edilizia in sanatoria che dovrà riportare I'elenco delle rate da pagare, completo di data
ed importo e gli estremi derra fìdejussione a garanzia, ortre quanto dovuto per regge.
5) Di stabilire in caso da mancato pagamento delle rate le procedure coattive disposte
dalla legge.
5) In considerazione del corretto esercizio dei poteri pubblicistici della pubblica Amminislrazione
e nel
rispetto dell'eguaglianza di tutti cittadini (parità di trattamento), coloro già destinatari
di determrnazrone
del capo Area riguardante il conguaglio dell'oblazione spettante al Comune (50%
dell,intero rmporto),
che precedentemente alla presente proposta di delibera, non avessero ottemperato
al pagamento
della citata quota-parte dell'oblazione spettante al comune e degli oneri concessori, potranno
awalersi, per 60 gg conseguitivi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa,
della tempistica
e delle stesse modalità fissate con la presente proposta di delibera;
fl piano di îateizzazione dovrà comprendere gli interessi legali maturati dal sessantesrmo grorno
successivo dalla notifica dalla Determinazione.
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
e I E3 del D.Lgs.267l2000, si attesîa la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli
impegni di spesa:
Crpitolo
Bilancio
Mascali li .......
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lmpegno
Dett
Im porto
n.
€.
n.
€.
n.
€.
Il
Responsabile del servizio finanziario
t.
Leno. approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
RDINARIA
Dott. Milio F
Dott. Chiofalo Gi
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa
t.ssa Mosca Maria Luisa
Luisa
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a":- rlt';' - /t -
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Q-Q-Q({:peratore del servizio delle pubblicazioni
resente deliberazione, ai sensi dell'a4. I
questo
I della L.R.44191, modilìcato dalla L.R.17/2004, è in pubblicazione
, per quindici giomi consecutivi, sul sito web istituzionalc di
\' lo- Zclta al )l- 11- tDlq
comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art. 32, comma
l, della
legge 6912009).
uascaril,I.4o- ?clt^
o
senza opposizione
D con opposizione
Giusta afestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra
Mascali li
La oresente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.
modifi che ed integrazioni.
(l) cancellare ciò che non interessa.
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La presente deliberazione viene trasmessa per I'esecuzione all'Area
r,aascari ri
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E' copia conforme all'originale per
Mascali li
uso amminislrativo
2 , della L.R. 44191 e
successive
IE SECRETARIO COMIJNALE
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