Applicazione del DPR 177/11 – riflessioni e

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Applicazione del DPR 177/11 – riflessioni e proposte per implementare la sicurezza nei
lavori in ambienti confinatiIntervento del Geom. Augusto Ferraioli a commento della giornata di studio svolta il 10
luglio 2014
Il DPR 177/11 è stato emanato in un contesto particolare, sotto l’incalzare di ripetuti eventi
drammatici, una serie di gravi incidenti, alla SARAS di Cagliari, alla DSM di Capua alla
Centrale elettrica di TVN a Civitavecchia.
Una serie di ripetuti eventi a distanza di alcuni anni dalla tragica sequenza di gravi e ripetuti
incidenti nei luoghi di lavoro, fra gli anni 2006/2008 che portò il legislatore ad emanare in gran
fretta il D.Lgs. 81/08 – Testo unico in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro
Il DPR 177/11 è stato elaborato ed emanato come “risposta” ad una “emergenza”, sotto
l’incalzare di eventi drammatici, che si sono ripetuti fra il 2008 e il 2011.
La giornata di studio realizzata il 10 luglio, ci consente di tentare di fare un primo bilancio della
efficacia del provvedimento e anche della sua applicabilità.
Una prima domanda alla quale dovremmo rispondere è quella riferita alla efficacia del
collegamento del DPR con altre normative in vigore, l’armonizzazione con il corpo della
legislazione vigente.
Dal confronto che si è sviluppato nella giornata di studio emergono alcune contraddizioni,
potenziali sovrapposizioni e alcune misure di dubbia efficacia.
Dobbiamo tentare di rispondere ad alcune domande:
Come si concilia il DPR 177/11 con il Titolo IV capo I del D. Lgs. 81/08?
Quale coordinamento fra il DPR 177/11 e il DPR 320/56 sui lavori in sotterraneo?
Analizzando gli eventi che si sono succeduti negli ultimi 8 anni, emerge che nella maggioranza
dei casi si trattava di personale con esperienza consolidata in lavori simili, a tal proposito si
dovrebbe ragionare sulla efficacia della norma che prevede che l’impresa esecutrice debba
avere almeno il 30% di manodopera con esperienza triennale, in ambienti confinati.
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Elenco di alcuni gravi incidenti avvenuti prima della emanazione del D. Lgs. 81/08
18 AGO 2006 – PUGLIA: due operai muoiono cadendo in una cisterna, storditi dalle
esalazioni in uno stabilimento oleario di Monopoli (Bari).
16 MAR 2007 – VENETO: due lavoratori muoiono a Cogollo di Tregnago (Verona), uccisi
dalle esalazioni provenienti dalla cisterna in cui si erano calati per eseguire lavori di
manutenzione.
18 GEN 2008 – VENETO: due operai addetti ai lavori di pulizia della cisterna di una nave a
Porto Marghera (Venezia) muoiono asfissiati dalle esalazioni di gas.
3 MAR 2008 – PUGLIA: cinque persone muoiono a Molfetta (Bari) per le esalazioni liberatesi
durante la pulitura della cisterna di un camion. Nella cisterna perdono la vita tre dipendenti e il
titolare dell’azienda, un altro lavoratore muore in ospedale il giorno seguente.
Elenco di alcuni gravi incidenti avvenuti dopo l’emanazione del D. Lgs. 81/08
11 GIU 2008 – SICILIA: sei morti a Mineo (Catania) mentre pulivano una vasca del
depuratore. Quattro erano dipendenti comunali, altri due di un azienda privata.
26 MAG 2009 – SARDEGNA: tre operai muoiono per asfissia, nello spazio di pochi minuti,
l’uno per salvare l'altro in una cisterna negli impianti della raffineria Saras di Sarroch
(Cagliari).
15 GIU 2009 – LIGURIA: a Riva Ligure (Imperia) due operai muoiono dopo essere caduti in
una vasca di acque nere situata all’interno di un depuratore.
12 GEN 2010 – PIEMONTE: tra Sale e Tortona (Alessandria), due operai, scesi in un
deposito di un distributore in disuso, muoiono investiti da un flusso di gas.
25 AGO 2010 – PUGLIA: nelle campagne di San Ferdinando di Puglia, tra le province di Bari
e Foggia, muore un operaio (due i feriti) per le esalazioni di gas mentre stava
impermeabilizzando una cisterna per l’acqua piovana.
11 SET 2010 – CAMPANIA: a Capua tre operai muoiono mentre provvedevano all’interno di
un’azienda di Afragola allo smontaggio di un ponteggio allestito in un silos di fermentazione.
Elenco di alcuni gravi incidenti avvenuti dopo l’emanazione del DPR 177/11
12 settembre 2013 - Lamezia Terme
muoiono due operai, un terzo ferito è grave.
Esplode
silo
in
una
fabbrica
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09 Aprile 2014 – Molfetta – Puglia - La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio
colposo in relazione alla morte di Nicola e Vincenzo Rizzi, padre e figlio, 50 e 28 anni,
avvenuta stamane in una cisterna di un Centro Ittico a Molfetta, in provincia di Bari.
Scandicci, 15 maggio 2014 – Toscana - il luogo in cui è avvenuto l'incidente sul lavoro che
ha portato in ospedale cinque operai rimasti intossicati - Sono in prognosi riservata due
degli operai rimasti intossicati mentre eseguivano dei lavori in una fossa biologica,
questa mattina a Scandicci. I due si trovano ricoverati in condizioni gravissime all'ospedale
di Careggi. Gli altri tre operai intossicati sono stati portati all'ospedale di Torregalli. Il piu'
grave è arrivato al nosocomio intubato e privo di sensi. Nessuno dei tre, secondo quanto
appreso, sarebbe in pericolo di vita.
In alcuni dei casi più gravi, come il depuratore di Mineo (CT), dove persero la vita 6 lavoratori
vi sono cause più complesse della sola omissione delle norme di sicurezza sul lavoro, infatti
sono stati commessi gravi reati ambientali.
Nel caso di DSM (Capua) e Truck center ( Molfetta), anche se si trattava di personale con
esperienza consolidata – a Capua gli addetti avevano effettuato diversi montaggi e smontaggi
di opere provvisionali all’interno di sili – a Molfetta si realizzavano continui accessi nelle
cisterne – come è stato possibile accertare in entrambi i casi vi è stata una gestione delle
procedure di accesso e dell’informazione fra committente ed esecutore gravemente omissiva.
Anche nel caso della SARAS e di Civitavecchia si è manifestata una gravissima omissione
nella valutazione del Rischio e nella gestione delle procedure di accesso.
Procedure e gestione del Rischio che presuppongono una particolare cognizione tecnica –
rispetto agli incidenti menzionati, servono professionalità e competenze, soprattutto nel campo
chimico.
Per prevenire Rischi come quelli che sono alla base dei gravi incidenti che stiamo analizzando
servono persone qualificate, in particolare il “Rappresentante” di cui all’art 3, comma 2 del
DPR 177/11, nominato dal Committente e il Preposto della Ditta esecutrice, devono avere
adeguate competenze in chimica.
Non basta avere tre anni di esperienza in un ambiente confinato per avere competenze nelle
miscele chimiche e nel comportamento di queste miscele in ambienti confinati, vedi cisterne e
sili.
Identificare categorie omogenee di Rischio in relazione alla tipologia degli ambienti confinati
e/o a vasche, canalizzazioni e simili diventa una strada obbligata per verificare l’efficacia delle
strategie preventive.
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Nella prima parte del 2014 vi sono stati alcuni gravi incidenti durante gli accessi a fosse
settiche, pozzi neri e simili, una categoria di lavori difficile da controllare e programmare,
anche in ragione del fatto che una parte significativa si realizza per committenti “diffusi”,
condomini e privati.
Possiamo tirare una prima conclusione, evidenziando che non è sufficiente avere il 30% di
personale con esperienza in lavori simili – forse si deve lavorare per potenziare le due figure
strategiche il rappresentante del committente e il preposto della ditta esecutrice.
Formazione – una attività che si deve qualificare, attraverso due elementi fondamentali, la
richiesta che deve diventare più esigente, meno formale, tramite una crescita culturale dei
datori di lavoro e più in generale delle strutture tecniche delle aziende interessate e
contemporaneamente una qualificazione dei soggetti formatori
Difficile pensare ad un salto di qualità della formazione solo tramite un maggior controllo sui
requisiti dei soggetti formatori, una vera svolta si può determinare quando le imprese non
cercheranno più un attestato cartaceo, ma cercheranno un prodotto più impegnativo e
correlato ad un obiettivo di crescita professionale.
La formazione sulla sicurezza sul lavoro potrà qualificarsi solo quando sarà vissuta nelle
aziende come parte della complessiva preparazione professionale – professionalità, capacità
operativa deve essere concepita come unicum rispetto alla formazione sulla sicurezza e
prevenzione sul lavoro – quando la sicurezza è un elemento aggiunto, sovrapposto alle
procedure operative non si andrà lontano.
Uno degli argomenti approfonditi nella giornata di studio è stato quello del rapporto fra il DPR
177/11, il Titolo IV capo I e il DPR 320/56.
Un tema complesso, ma che merita attenzione.
Il DPR 177/11 interviene sulla qualificazione delle imprese – art. 27 del D.Lgs. 81/08 – cioè
sulla idoneità tecnico professionale – elemento che il committente negli appalti che rientrano
nel Titolo IV capo I deve prendere in considerazione in fase di selezione delle ditte affidatarie
ed esecutrici.
Se ne conclude, come già precisato nel DPR 177/11 che le norme attinenti la qualificazione,
come quelle contenute nell’art. 2 si applicano anche ai lavori che rientrano nel campo di
applicazione del Titolo IV capo I.
Competenze - un primo aspetto da chiarire si riferisce alle responsabilità dei vari soggetti
coinvolti nella gestione degli appalti nel Titolo IV capo I – la verifica della idoneità tecnico
professionale compete al committente e/o al responsabile dei lavori.
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Il CSE che deve gestire la fase esecutive, autorizzando gli ingressi in cantiere, deve verificare
se l’impresa ha il 30% di forza lavoro con esperienza triennale? – il CSE deve verificare se
l’impresa ha adempiuto agli obblighi formativi, quelli previsti all’art. 2 del DPR 177/11?.
Se l’art. 2 del DPR 177/11 si riferisce alla qualificazione delle ditte, le competenze debbono
ricadere sul committente e/o sul responsabile dei lavori – tuttavia il CSE dovrebbe autorizzare
l’ingresso in cantiere prescindendo dalla verifica dei requisiti di cui all’Art. 2 del DPR in
oggetto, anche se deve gestire l’esecuzione dei lavori con le responsabilità, molto ampie
indicate all’art. 92 del D. Lgs. 81/08.
Dunque in primo luogo si deve precisare che gli aspetti regolamentati all’art. 2 del DPR 177/11
sono a carico del Committente e del Responsabile dei Lavori.
Il CSE non può rispondere degli affidamenti a soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 2 del DPR
177/11.
Aspetti su cui sarebbe utile una riflessione più attenta da parte del legislatore, anche tramite
chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Complessivamente si dovrebbe riflettere sulla applicabilità del DPR 177/11 nei lavori che
rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV capo I.
Noi riteniamo che sia necessario evitare sovrapposizioni ed appesantimenti della norma,
concentrando l’attenzione su aspetti strategici, come abbiamo ampiamente evidenziato nel
documento titolato “ appunti per una discussione”, che abbiamo presentato all’inizio della
giornata di studio.
Proposta
Dall’analisi della dinamica degli incidenti accaduti negli ultimi 8 anni riteniamo che sarebbe
utile verificare alcune ipotesi per implementare la normativa:
1. In sostituzione della norma che prevede il 30% di personale con esperienza almeno
triennale si potrebbe prescrivere che il preposto deve essere almeno un Perito Chimico,
con adeguata formazione sugli ambienti confinati – un corso specialistico con durata da
definire in un apposito accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province
Autonome.
Una misura del genere risolverebbe anche la questione dei requisiti delle Ditte – con
l’opportunità di partecipare agli appalti, per qualsiasi azienda del settore previa
eventuale assunzione di un tecnico con compiti di preposto, con qualifica minima di
Perito Chimico, con relativa formazione abilitante.
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2. Acquisizione in fase di affidamento delle fatture comprovanti il possesso da parte della
Ditta, dei DPI necessari – delle attrezzature di recupero di emergenza, in relazione alle
caratteristiche dei lavori – dei rilevatori portatili che misurano gas e ossigeno.
3. Rappresentante del committente con qualifica minima di Perito Chimico con relativa
abilitazione ai lavori in ambienti confinati tramite apposito corso di formazione.