AGEVOLAZIONI PPC - Collegio Periti Agrari

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A G E VO L A ZI O NI P P C ANC H E SE N ZA
C E R T I FI C AT O D E LL ’I SP E T TO R A TO
L’agevolazione per la formazione e l’acquisto della piccola proprietà contadina
(PPC) spetta anche se nell’atto di compravendita non è allegato il certificato
dell’ispettorato agrario.
È quanto espresso dalla Commissione tributaria del Lazio che con la sentenza
1507/22/14 ha stabilito che la destinazione agricola del terreno acquistato e,
congiuntamente, la dimostrazione della qualità di imprenditore agricolo già iscritto
all’Inps in una data precedente all’acquisto, sono condizioni sufficienti per poter
acquistare un terreno usufruendo delle agevolazioni PPC.
La controversia è nata a seguito dell’emissione di un avviso di accertamento da parte
dell’Agenzia delle Entrate volto a rettificare le agevolazioni PPC delle quali il
contribuente aveva usufruito per l’acquisto di un terreno agricolo.
Nell’atto di compravendita l’acquirente aveva dichiarato la propria qualità di
imprenditore agricolo, ma non aveva allegato il certificato rilasciato dall’ispettorato
provinciale agrario così come richiesto dagli art. 3 e 4 della L. n. 604/54;
l’Amministrazione considerava questa mancanza come motivo sufficiente per non
poter usufruire delle agevolazioni, e pertanto dovevano essere applicate le aliquote
ordinarie.
La CTP di Roma prima, e la CTR del Lazio poi, hanno accolto quanto sostenuto dal
ricorrente, annullando così la pretesa dell’Agenzia.
Con la legge 25/2010, di conversione del D.L. 194/2009, è stato riformato l’intero sistema relativo
alla concessione delle agevolazioni per l’acquisto della PPC da parte di CD e IAP. La stessa
Agenzia, con la circolare 36/E/2010, in risposta ad un quesito, ha precisato che, ai fini della
concessione delle agevolazioni per l’acquisto della Piccola Proprietà Contadina, non è più
necessario la sussistenza delle condizioni previste dalla legge 604/54, facendo specifico riferimento
anche al certificato dell’ispettorato.
Facendo capo a tali principi, la Ctr del Lazio ha confermato quanto disposto dalla CTR di Roma,
ritenendo non fondata la pretesa erariale e annullando così l’avviso di accertamento.