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Aggiornamento PERSONALE Circolare 29 settembre 2014 Notiziario entionline + Notizie quotidiani dal 22 al 27 settembre 2014 Notiziario entionline

(riportiamo le news, di interesse in materia di Personale, pubblicate nel nostro sito www.entionline.it

nella settimana trascorsa)

Arconet: enti in sperimentazione e verifica spesa personale

Arconet ha pubblicato una nuova faq del 24 settembre

, nella quale viene richiesto, per gli enti in sperimentazione dal 2012, qual è il triennio da considerare, ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulle spese di personale, a seguito della conversione del decreto legge n. 90/2014: il Ministero risponde che, a seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata, gli enti in sperimentazione nel 2012 possono fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013, invece che al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Corte Cassazione: infortunio e colpa del lavoratore

Nella sentenza n. 15705 del 9 luglio 2014 la Corte di Cassazione

esclude il diritto all’indennizzo per il lavoratore infortunato qualora l’infortunio sia derivato da una scelta del lavoratore, che ha arbitrariamente modificato le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che gli era richiesta.

Agenzia Entrate: bozza della Certificazione Unica che sostituisce il CUD

Con una nota del 26 settembre l’Agenzia delle Entrate

annuncia che è pronto lo schema di Certificazione Unica (Cu), che dal 2015 manda in pensione il Cud, facendo confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera.

Vai alla bozza della Certificazione unica

Notizie quotidiani

(abbiamo estrapolato i passaggi di maggiore rilievo degli articoli, di interesse per gli uffici che si occupano della gestione del Personale, pubblicati sui quotidiani nella settimana trascorsa)

730 precompilato e nuovi adempimenti datori di lavoro

23/09/2014 - Il Sole 24 Ore Non sono poche le novità previste dallo schema di decreto legislativo semplificazioni fiscali, ancora in fase di approvazione, che interessano il sostituto d'imposta. Molte delle innovazioni riguardano l'assistenza fiscale, rispetto alla quale il sostituto ha un duplice ruolo: quello (eventuale) di soggetto che elabora la dichiarazione dei redditi (cosiddetta assistenza fiscale diretta) e quello di soggetto sempre obbligato a effettuare il conguaglio dei risultati del 730.

La nuova dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto, elaborata dal 2015 direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati ricevuti da soggetti terzi, potrà essere resa disponibile anche al sostituto che presta l'assistenza fiscale diretta (oltre che al contribuente, piuttosto che al Caf o al professionista abilitato). Per consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata, l'articolo 2 del decreto, attraverso l'introduzione del comma 6 quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, obbliga il sostituto a trasmettere i dati contenuti nei Cud telematicamente all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo, pena la sanzione di 100 euro per ciascuna comunicazione omessa, tardiva o errata (fermo restando la possibilità di correggere l'errore nei 5 giorni successivi alla scadenza).

L'articolo 4 cambia di conseguenza il calendario delle scadenze connesse alla dichiarazione dei redditi, e in particolare, per quanto di competenza del sostituto, modifica l'articolo 13, comma 1 lettera a) del Dm 164/199, prevedendo che il 730 sia presentato entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (contro l'attuale 30 aprile), termine che è divenuto lo stesso applicabile anche in caso di presentazione al Caf.

Per i sostituti che prestano assistenza fiscale diretta, un successivo decreto, da emanarsi entro il 30 novembre, definirà, a partire dalle dichiarazioni predisposte nel 2015, una nuova misura del compenso spettante in base all'articolo 38 del Dlgs 241/1997 (compenso che è invariato da molti anni).

Sicuramente molto utili sono le semplificazione proposte in materia di addizionali. Per quella regionale, le Regioni vengono obbligate a comunicare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento i dati dei provvedimenti con cui hanno variato l'addizionale, ai fini della relativa pubblicazione nel sito ministeriale, pena l'inapplicabilità di sanzioni e interessi.

Contestualmente, per uniformare le regole regionali e comunali, viene fissata al 1° gennaio (in luogo del 31 dicembre) la data per verificare il domicilio fiscale utile ai fini dell'addizionale regionale.

Per l'addizionale comunale, invece, viene semplificato il calcolo dell'acconto, sopprimendo la previsione di possibili variazioni deliberate entro il 20 dicembre, in quanto dovranno essere sempre applicate le aliquote e le fasce di esenzione deliberate per l'anno precedente.

Anche i provvedimenti di variazione adottati dai Comuni saranno soggetti all'obbligo di invio telematico, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Al fine di semplificare le operazioni di compensazioni debiti/crediti e soprattutto renderle trasparenti, nonché per agevolare l'esposizione dei relativi dati nel modello 770, nell'articolo 15 della bozza di decreto si prevede che dal 2015 i crediti per rimborso di imposte da 730, così come le eccedenze di versamento di imposte, debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione esterna, cioè visibile in F24, in base all'articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Barbara Massara

DL 90 e mobilità volontaria

26/09/2014 - Italia Oggi

Obbligatorio verificare la presenza di dipendenti in lista di disponibilità o demansionati, prima di indire non solo i concorsi, ma anche la procedura di mobilità volontaria che deve precedere i concorsi.

La riforma della mobilità volontaria contenuta nel dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, dovrebbe eliminare ogni residuo dubbio sull'eventualità che occorra applicare le disposizioni dell'articolo 34-bis del dlgs 165/2001 anche alla disciplina della mobilità volontaria.

Occorre superare quanto sancito, in un regime giuridico molto diverso, dalla Funzione pubblica col parere 198/2005 e ritenere obbligatorio per le amministrazioni di verificare se nelle liste di disponibilità siano presenti lavoratori in esubero, prima di effettuare qualsiasi assunzione a qualsiasi titolo, compresa la mobilità.

Non vi è da dubitare che la nuova formulazione normativa configuri la mobilità volontaria come una vera e propria procedura selettiva, tanto da rendere obbligatoria la pubblicazione per trenta giorni di un bando di reclutamento vero e proprio. Non solo: il nuovo comma 1 dell'articolo 30 del dlgs 165/2001 impone a Palazzo Vidoni di agevolare le procedure di mobilità istituendo un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

Risulta evidente che l'interesse prioritario al detto incontro domanda/offerta per la mobilità ricade sui dipendenti pubblici in esubero, collocati nelle liste di disponibilità e, dunque, alle soglie del licenziamento. Proprio attraverso la mobilità verso un altro ente, questi dipendenti potrebbero evitare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il dl 90/2014 ha anche apportato due importanti modifiche all'articolo 34 del dlgs 165/2001, finalizzate proprio a rafforzare le tutele nel mercato del lavoro per i dipendenti in esubero. Il comma 4 è stato arricchito dalla precisazione secondo cui nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di permanenza nelle liste di disponibilità, i dipendenti possono chiedere di transitare in mobilità presso altre amministrazioni anche con un demansionamento di una categoria o di un livello.

Non solo: questi dipendenti mantengono il diritto di essere successivamente ricollocati nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria. In secondo luogo, il comma 6 novellato dispone che nell'ambito della programmazione triennale del personale sia «l'avvio di procedure concorsuali» sia «le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi», debbono essere precedute dalla «verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco».

L'accezione «nuove assunzioni» indubbiamente si estende a reclutamenti diversi da quelli tramite concorsi, tra i quali rientrano di conseguenza quelli mediante mobilità volontaria.

Del resto, se le amministrazioni sono chiamate a prevedere nella programmazione triennale delle assunzioni la verifica dell'esistenza di personale in disponibilità come condizione per attivare i concorsi e, comunque, assumere, ciò significa che occorre applicare l'articolo 34-bis del dlgs 165/2001 a qualsiasi forma di reclutamento, ivi compresa la mobilità volontaria. La quale, per altro, in un regime di vincoli e restrizioni alle assunzioni per concorso, costituisce una chiave d'ingresso fondamentale negli enti per il personale in disponibilità.

Luigi Oliveri

Certificazione Unica al posto del CUD

27/09/2014 - Italia Oggi Bonus Irpef di 80 euro dentro il nuovo modello di "Certificazione Unica" che, dal 2015, sostituirà il vecchio CUD e costituirà la base della dichiarazione precompilata. Sul sito delle Entrate è presente, da ieri, lo schema di "Certificazione Unica" (in sigla "CU") che dal

prossimo anno consentirà di certificare, in capo ad un medesimo contribuente, i redditi corrisposti nel periodo d'imposta 2014 dai sostituti d'imposta. Come indicato nel comunicato stampa di ieri dell'Agenzia delle entrate, la nuova certificazione non terrà soltanto conto dei redditi di lavoro dipendente o assimilato, ma anche di quei redditi che erano certificati in forma libera, come quelli inerenti al lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi. Il sostituto d'imposta dovrà compilare un solo frontespizio contenente i propri dati e le informazioni del sostituito (contribuente), nonché il prospetto concernente i familiari a carico (figli e altri familiari) del dipendente o pensionato, con riferimento alle detrazioni riconosciute per i carichi di famiglia. I sostituti d'imposta, pertanto, utilizzeranno un solo modello "polivalente" tenendo conto delle agevolazioni confermate negli ultimi anni, come gli incentivi destinati ai giovani qualificati che rientrano in Italia dopo un'esperienza di lavoro effettuata all'estero (il cosiddetto "bonus cervelli"), che comporta la riduzione della base imponibile Irpef, pari all' 80%, per le donne e pari all' 80% per gli uomini, naturalmente in presenza di una specifica istanza formulata al datore di lavoro, entro tre mesi dall'assunzione. Nel nuovo modello di certificazione dei redditi trovano la giusta collocazione anche alcune novità introdotte dal legislatore negli ultimi anni, come il bonus Irpef. In effetti, in un'apposita sezione, il sostituto deve indicare la somma di 80 euro mensili, riconosciuta dal datore di lavoro al proprio dipendente che realizza un reddito complessivo compreso tra gli 8 mila e i 24 mila euro, tenendo conto della modulazione (decrescente) per i redditi fino a 26 mila euro. Una specifica sezione è dedicata ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e per lavori socialmente utili, mentre un'altra assorbe l'indicazione dei compensi, soggetti a tassazione separata, riferibili agli anni pregressi. Il modello, infine, prevede un quadro riferito ai dati previdenziali e assistenziali, con una sezione che richiede l'indicazione dei dati (matricola, imponibile previdenziale, IVS e quant'altro), un'altra destinata all'indicazione dei compensi percepiti per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e una terza destinata alla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici (ex INPDAP), oggi inglobata nell'istituto di previdenza nazionale (INPS). In calce, il modello prevede l'indicazione dei redditi di natura autonoma (lavoro autonomo), le provvigioni e i redditi diversi, con la relativa indicazione, tra l'altro, di una causale specifica per tipologia, dell'ammontare corrisposto e delle ritenute operate.

Andrea Bongi – Fabrizio G. Poggiani

ATTENZIONE

: la normativa prevede l'obbligo di formazione nel proprio ente) qualora abbiano omesso di effettuare tale formazione.

organizzativi consente di risolvere agevolmente il problema:

annuale

dei dipendenti in materia di anticorruzione, per cui, per chi non si fosse già attrezzato, rimangono solo pochi mesi per adempiere e vi ricordiamo che i responsabili anticorruzione possono rispondere anche penalmente (in caso di fenomeni di corruzione Entionline ha creato un pacchetto formativo che a costi ridotti e senza impegni

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Per ogni altra informazione potete contattare l'agente di zona oppure scrivere a [email protected]

o telefonare al numero: 030/2531939 .