Fondo di solidarietà, indicazioni per il versamento del 16 novembre

Download Report

Transcript Fondo di solidarietà, indicazioni per il versamento del 16 novembre

a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Udine, 30 ottobre 2014
Fondo di solidarietà, indicazioni per il versamento del 16 novembre
I Fondi di solidarietà, istituiti dalla Legge n.92/2012 (cd riforma Fornero), hanno lo scopo di
assicurare una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di
lavoro o a trattamenti di integrazione salariale, ai lavoratori delle imprese operanti in settori
non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Nel settore dell'artigianato è stato costituito già in data 26 marzo 2014 il “Fondo di
solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato – FSBA”, ma non è ancora operante in
attesa della pubblicazione del Decreto interministeriale Lavoro/Economia sulla Gazzetta
Ufficiale.
La normativa prevede inoltre che per i settori e tipologie di datori di lavoro non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non siano stati stipulati accordi o
contratti collettivi volti all'attivazione di Fondi di solidarietà di settore, a partire dal 1°
gennaio 2014 intervenga il “Fondo di solidarietà residuale - FSR” costituito dall’INPS.
Esclusione delle imprese artigiane Fondo di solidarietà Residuale Inps: è stato
richiesto all’INPS e al Ministero del Lavoro la conferma dell’esclusione delle imprese
artigiane con più di 15 dipendenti dal versamento dovuto al Fondo di Solidarietà Residuale
INPS, in scadenza il prossimo 16 novembre 2014.
L’INPS, fornendo le istruzioni operative relative agli obblighi connessi alla costituzione del
Fondo di Solidarietà Residuale ha assegnato il codice identificativo “0J” a tutte le aziende
potenzialmente destinatarie, con esclusione di tutte quelle artigiane, individuate
dall’Inps con il CSC proprio del settore artigiano. Si rimane in attesa di chiarimenti
sull’esclusione dall’obbligo di versamento al Fondo residuale INPS delle imprese non
artigiane, della stessa classe dimensionale, che applicano i CCNL del settore artigiano.
Ma vediamo di cosa si tratta.
FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE INPS (FSR)
Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale INPS le “imprese
non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione
salariale”, individuate per esclusione in relazione al settore di attività economica esercitata,
o tipologia di datore di lavoro o dimensione.
L’INPS, con il messaggio 6897/2014, ha individuato i settori che rientrano nell’ambito di
applicazione: Industria, Agricoltura e Terziario (da 15 a 50 dipendenti) inquadrati con
specifici CSC.
Non sono soggette al Fondo residuale le imprese con obbligo di contribuzione ad altro
Fondo di solidarietà (ad esempio le imprese artigiane)
Qualora vengano sottoscritti nuovi accordi/contratti riguardanti settori, tipologie di
datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo residuale, tali datori di lavoro
non sono più soggetti alla disciplina del Fondo residuale dal primo giorno del mese
successivo all’entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo Fondo settoriale. I contributi
già versati restano acquisiti al Fondo residuale.
Requisito dimensionale del datore di lavoro: sono tenute al versamento contributivo al
FSR le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti: la soglia
dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media
occupazionale nel semestre precedente.
Modalità di computo dei 15 dipendenti nel semestre precedente: si contano i
lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) ad esclusione: degli
apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.
I lavoratori part-time sono conteggiati in proporzione all'orario svolto; i lavoratori
intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre; i
lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità
lavorativa; il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare,
gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua
sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore (in tal caso sarà computato il sostituto).
Il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di 6 mesi, può comportare
una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle
unità occupate in più ovvero fino a quindici. L'obbligo sussiste nel periodo di paga
successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e
non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in
media, fino a quindici dipendenti. Sono compresi nel semestre anche i periodi di sosta di
attività e di sospensioni stagionali.
Per le aziende di nuova costituzione (analogamente ai casi di trasferimento di azienda) il
requisito si determina in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo
mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.
Finanziamento delle prestazioni: le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del
fondo residuale INPS con una media occupazionale superiore ai 15 dipendenti, sono
tenute al versamento dei contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del
datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella
misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le
imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.
Termini di pagamento del contributo ordinario: il contributo dovuto per:
- per le mensilità da gennaio 2014 a settembre 2014 dovrà essere versato entro il 16
dicembre 2014 senza applicazione di sanzioni e interessi
- per la mensilità di ottobre 2014 dovrà essere versato entro il 16 novembre 2014 .
La contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei
dirigenti.
Codifica aziende: alle aziende soggette al versamento del contributo sarà assegnato il
codice autorizzazione “0J” dal 1/1/2014 con il significato di “azienda tenuta al versamento
dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)”.
L’attribuzione del codice viene effettuato direttamente dall’Istituto alle imprese
“potenzialmente” interessate, e quindi a prescindere dal requisito dimensionale; tali
imprese potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione “0J” sul Cassetto previdenziale
Aziende. In presenza del codice di autorizzazione “0J” il controllo del requisito
occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura
automatizzata.
Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e
realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole,
dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per
consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato
di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo
solidarietà residuale”.
Nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti
dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione
al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.
Prestazioni: il Fondo riconoscerà un assegno ordinario, in relazione alle medesime
causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività, assegno pari
all’integrazione salariale con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione
guadagni ordinaria. Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa si applica, per quanto compatibile, la normativa in
materia di CIGO: le prestazioni concesse dal Fondo non potranno però essere erogate in
carenza di disponibilità.
Ciascun intervento sarà corrisposto fino a un periodo massimo di 3 mesi continuativi,
prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di
nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.
Le domande di finanziamento saranno presentate dalla singola azienda e accolte entro i
limiti delle risorse esistenti nel Fondo (l’Inps si riserva di fornire le istruzioni operative per
la presentazione delle domande con successiva circolare)
(Fonti: articolo 3 Legge Fornero 92/2012, circolari INPS n.99 dd. 08/08/2014 e n.100 dd
02/09/2014, messaggio INPS n. 6897 dd 08/09/2014)