Lavori a contatto con minori – Certificato penale del casellario

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Transcript Lavori a contatto con minori – Certificato penale del casellario

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll
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Circolare 08/14
Bolzano, lì 16.04.2014
Lavori a contatto con minori – Certificato penale del casellario giudiziale
Egregio Cliente,
con la presente Vi informiamo sulla novità contenuta nel D.Lgs. n. 39/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, in vigore dal 6 aprile 2014.
Il Decreto ha lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contra la pornografia minorile, l’abuso
e lo sfruttamento dei minori, dando puntale attuazione alla Direttiva Europea 2011/93/EU.
Le disposizioni nel dettaglio
Decorrenza
Per i contratti stipulati dal 6 aprile 2014.
L’obbligo consiste nella richiesta da parte del “datore di lavoro” del certificato
L’obbligo
penale del casellario giudiziale della persona che si intende “impiegare al
lavoro”.
Verificare:
 l'esistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis (prostituzione
minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale
Finalità
pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice
penale;
 ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori.
Soggetti interessati
Soggetto che intende “impiegare al lavoro” una persona, in genere il “datore di
lavoro”.
L’obbligo ricade soltanto se la persona da “impiegare al lavoro” è destinata a
svolgere “attività professionali o attività volontarie organizzate” che
Tipologie di attività
comportino contatti diretti con i minori.
L’obbligo va circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come
destinatari diretti i minori. Pertanto i “datori di lavoro” che abbiano assunto
lavoratori
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minorenni
(per
esempio
apprendisti)
e
non
svolgono
attività
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professionali che abbiano come destinatari diretti i minori, non rientrano nel
campo applicativo della norma.
Definizione “attività professionali o attività volontarie organizzate” che comportino
contatti diretti e regolari con minori: Sono intese tutte le professioni o i lavori per
i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i
Definizione
minori.
Esempi: insegnanti di scuole pubbliche e/o private, conducenti di scuolabus,
animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi,
bidelli, educatori, studi pediatrici ecc.
L’obbligo sussiste per tutti i rapporti con prestazioni corrispettive, a
prescindere dalla natura (subordinata, autonoma o parasubordinata).
Rapporti rientranti
nell’obbligo
La norma si applica quindi ai contratti:
 di lavoro subordinato (tempo indeterminato, a termine, a chiamata ecc.);
 parasubordinati (Co.Co.Co. e Co.Co.Pro);
 attività autonome (associazioni in partecipazioni ecc.).
 datori di lavoro domestici: nel caso di assunzione di baby-sitter o
comunque persone impiegate in attività che comportino contatti diretti con i
minori;
 organizzazioni
Esclusioni
di
volontariato:
l’obbligo
sussiste
solo
quando
l’organizzazione assume la veste formale di datore di lavoro;
 forme di collaborazioni marginali: per esempio voucher, mini Co.Co.Co.,
tirocini formativi e di orientamento ecc.
La normativa non si applica a quelle attività che non hanno una platea di
destinatari preventivamente determinabile (per esempio baristi, camerieri,
commessi ecc.).
Il certificato può essere richiesto a qualunque ufficio locale del casellario
Rilascio
giudiziale della Procura della Repubblica (per esempio Tribunale di Bolzano
presso lo sportello 1).
Tempistica
Costi
Validità
Di regola il giorno successivo alla richiesta, con urgenza il rilascio è
immediato.
 1 marca da bollo da Euro 16,00;
 1 marca per diritti da Euro 3,54 (richiesta senza urgenza);
 1 marca per diritti da Euro 7,08 (richiesta con urgenza).
I certificati del casellario giudiziale hanno una validità di 6 mesi dalla data di
rilascio.
Il mancato adempimento dell’obbligo comporta l’applicazione di una sanzione
Sanzioni
amministrativa pecuniaria da Euro 10.000,00 a Euro 15.000,00 a carico
del datore di lavoro.
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Casi pratici – Soluzioni
Sussiste l’obbligo anche per i rapporti già in essere
alla data del 6 aprile 2014?
No,
l’adempimento
esclusivamente
i
in
nuovi
questione
rapporti
riguarda
di
lavoro
costituiti dal 6 aprile 2014.
Lavoratore con contratto a tempo determinato
Il certificato penale va richiesto solamente per
instaurato prima del 6 aprile 2014 e riassunto alla
l’instaurazione del secondo rapporto di lavoro (dopo
scadenza del contratto (dopo il 6 aprile 2014).
il 6 aprile 2014).
Sussiste l’obbligo di richiedere un nuovo certificato
No, il certificato penale va richiesto solamente al
alla scadenza della validità (6 mesi)?
momento dell’impiego al lavoro della persona.
Sì. Consigliamo pertanto ai “datori di lavoro” di
procedere come segue:
 Prima dell’impiego al lavoro della persona, farsi
In attesa del certificato si può stipulare un contratto
di lavoro?
firmare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà;
 Successivamente presentare la richiesta di
rilascio del certificato penale del casellario
giudiziale presso l’ufficio locale del casellario
giudiziale della Procura della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.
Distinti saluti,
Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll
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