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UNIONE BANCARIA

L'Unione bancaria, che fa parte di un più ampio quadro finanziario integrato, è la risposta data alle molteplici crisi finanziarie ed economiche quando è emersa chiaramente la necessità di una solida riforma che rimediasse a una serie di carenze normative e di vigilanza. I membri dell'area dell'euro partecipano automaticamente all'Unione bancaria. Altri Stati membri possono aderirvi. L'Unione bancaria poggia su tre pilastri: i) il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), ii) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e iii) le connesse disposizioni in materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi di garanzia dei depositi (DGS) e un meccanismo comune di backstop (linea di credito). Quest'ultimo strumento resta incompleto e sarà oggetto di ulteriori discussioni. I tre pilastri si basano su due serie di norme orizzontali applicabili a tutti gli Stati membri: i requisiti patrimoniali per le banche (pacchetto CRD IV) e le disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)

BASE GIURIDICA

Articoli 114 e 127, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

FINALITÀ

L'Unione bancaria è l'indispensabile complemento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e del Mercato interno, il cui scopo è di introdurre competenze uniformi in materia di vigilanza, risoluzione e finanziamento a livello dell'UE e di imporre norme identiche alle banche dell'Eurozona. Tali norme devono assicurare in particolare che le banche assumano rischi calcolati e paghino il prezzo — fino alla chiusura — degli eventuali errori commessi. Le disposizioni attualmente in corso di emanazione mediante una serie di atti legislativi dovranno garantire che siano le banche e i loro azionisti — e non più i contribuenti — ad accollarsi il rischio e le conseguenze finanziarie di eventuali perdite.

RISULTATI RAGGIUNTI

Nel dicembre 2012 il Presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione con i presidenti della Commissione europea, della Banca centrale europea (BCE) e dell'Eurogruppo ha predisposto una tabella di marcia precisa e tempificata per la realizzazione di un'autentica UEM.

Uno degli aspetti cruciali di questa

roadmap

consiste nell'instaurazione di un quadro finanziario maggiormente integrato, ossia l'Unione bancaria.

Nel marzo 2013 Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulla realizzazione del primo pilastro dell'Unione bancaria, il

Meccanismo di vigilanza unico (SSM)

che copre tutte le banche dell'area dell'euro. L'SSM, che fa capo alla BCE, sarà competente per la vigilanza diretta delle 128 maggiori banche, mentre le autorità di vigilanza nazionali continueranno ad occuparsi della supervisione di altre banche, ma sotto la responsabilità ultima della BCE.

Potranno partecipare all'SSM anche gli Stati membri non appartenenti all'Eurozona. Per evitare

Note sintetiche sull'Unione europea - 2015 1

possibili conflitti di interesse, sono state introdotte chiare norme per garantire la separazione organizzativa e operativa delle funzioni della BCE rispettivamente nel campo della vigilanza e della politica monetaria. Si prevede che l'SSM diverrà pienamente operativo nel novembre 2014.

Nel marzo 2014 Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulla realizzazione del secondo pilastro dell'Unione bancaria, il degli eventuali fallimenti delle banche

Meccanismo di risoluzione unico (SRM) a un costo minimo per il contribuente

transfrontalieri e per quelli attinenti alle banche di una certa importanza.

. La principale finalità del Meccanismo è di assicurare nell'Unione bancaria una gestione efficiente e per l'economia reale. L'ambito di azione dell'SRM ricalca quello dell'SSM: detiene la responsabilità ultima per tutti i casi di «risoluzione» bancaria nell'Eurozona anche se in pratica vige una distribuzione dei compiti tra SRM e autorità nazionali; l'SRM sarà direttamente responsabile per i casi Le norme che disciplinano l'Unione bancaria non solo dispongono che ogni risoluzione sia innanzitutto posta a carico della banca interessata e dei suoi azionisti - e in parte, se necessario, dei creditori dell'istituto - ma prevedono anche la disponibilità di un'altra fonte di finanziamento che potrà intervenire se né gli apporti degli azionisti né il contributo dei creditori si rivela sufficiente. Il Fondo di risoluzione unico (SRF) è stato introdotto per far fronte a situazioni di questo tipo, in forza di un Accordo intergovernativo (IGA) che contiene anche le disposizioni relative al trasferimento dei contributi e alla mutualizzazione dell'SRF. Il periodo previsto per la costituzione dell'SRF e la sua mutualizzazione è di 8 anni, con una mutualizzazione non lineare del 40% il primo anno e di un ulteriore 20% il secondo anno.

Nel marzo 2014 Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico su una direttiva relativa a un

Sistema di garanzia dei depositi (DGS)

depositanti in caso di fallimento.

, che insieme all'SRF e al Meccanismo europeo di stabilità (ESM) forma il terzo pilastro dell'Unione bancaria. Il DGS prevede sostanzialmente una soglia di EUR 100 000 per la tutela dei depositanti. Depositi di importo superiore sono protetti qualora i loro saldi attivi risultino temporaneamente elevati a causa ad esempio di vendite immobiliari. Il termine di rimborso dei depositi in caso di fallimento bancario è stato ridotto ad appena 7 giorni — con un incremento notevole della rapidità di intervento rispetto al passato — mentre per le spese di sostentamento i depositanti saranno in grado di ottenere cifre sufficienti nel giro di 5 giorni. La direttiva riconosce la possibilità che il DGS possa partecipare a interventi finanziari volti ad evitare i fallimenti delle banche e a tutelare i La

direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)

disciplina le modalità con cui le banche in dissesto possono essere fatte fallire in modo ordinato senza richiedere il «salvataggio» da parte dei contribuenti. Essa prevede piani di risanamento e risoluzione — le cosiddette

living wills

(«disposizioni testamentarie») — e dispone che le perdite siano poste innanzitutto a carico degli azionisti e non ripianate con i fondi dello Stato. Se occorrono apporti finanziari esterni gli Stati membri devono istituire uno strumento finanziario alimentato da contributi del settore bancario. Tali disposizioni si applicano a tutte le banche e società di investimento. In caso di necessità il DGS interverrebbe per i depositanti assicurati. Il Fondo di risoluzione (con le sue norme relative ai prelievi) dovrà raggiungere l'1% dei depositi assicurati nel giro di 8 anni, ma i fondi potranno essere utilizzati in uno scenario di risoluzione solo dopo che l'8% delle passività della banca siano state coperte con il

bail-in.

.

Nell'aprile 2014 il Parlamento ha adottato il con il 1 o

pacchetto CRD IV

composto della Quarta direttiva (CRD) e dal Regolamento (CRR) sui requisiti patrimoniali. I due atti recepiscono nel diritto europeo requisiti prudenziali di capitale per gli istituti di credito e le società di investimento basati sui principi internazionalmente riconosciuti di Basilea III. Il pacchetto, entrato in vigore gennaio 2014, assicura uniformità di condizioni nel mercato interno grazie all'adozione

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di un corpus unico di norme (

Single Rule Book

prassi relativi ai compensi (ad es. i

bonus

)

per tutte le 8 200 banche dell'UE.

La normativa rafforza gli standard patrimoniali e di liquidità degli istituti di credito e affronta la «prociclicità» delle regole di Basilea II unitamente ai requisiti di informativa. Sono state modificate anche le ) e sono stati previsti nuovi incentivi per il credito all'economia reale, in particolare alle PMI.

CRD IV e le misure di livello 2.

Nel corso della prossima legislatura (2014-2019) la Commissione presenterà nuovi atti legislativi per modificare talune disposizioni del pacchetto

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

In risposta alla approvato una risoluzione dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», recante raccomandazioni alla Commissione per la realizzazione di una vera Unione bancaria.

Con l'adozione degli atti legislativi relativi a SSM, SRM, DGS, BRRD e CRD IV nel 2013 and 2014, il Parlamento ha contribuito in modo significativo all'instaurazione di un'autentica Unione bancaria.

roadmap

per un'autentica UEM, il 20 novembre 2012 il Parlamento ha Detti atti legislativi conferiscono al Parlamento un particolari relativi alla sua

accountability

il Comitato unico di risoluzione (

ruolo nel controllo

dei neoistituiti soggetti.

Nella sua funzione di vigilanza (ossia SSM) la BCE risponde al Parlamento e al Consiglio. I nei confronti del Parlamento sono disciplinati da un Accordo interistituzionale (AII) fra il Parlamento e la BCE. Analoghe disposizioni vigono per

Single Resolution Board

) il cui presidente deve partecipare

almeno una volta per anno civile

a un'audizione della commissione parlamentare competente sull'esecuzione dei compiti di risoluzione da parte del Comitato.

Manica Hauptman / Marcel Magnus 04/2014

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