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Comma 72
Riattivazione dell’esame delle pratiche di condono edilizio fino al 31.12.2015 incluse
le pratiche ex Legge n. 326/2003 con la reiterazione e modifica del comma 5 dell’art. 9
della Legge Regionale n. 10 del 18.11.2004
In merito, l’AssoA.I.G. ritiene che possa essere avviato immediatamente l’esame delle
pratiche di condono edilizio inoltrate ai sensi della Legge n. 326/2003 sulla base delle
disposizioni dettate dal comma 72 della L.R 16/2014.
NOTE: L'art. 1, comma 72, lettera b) della Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014 ha modificato
l'art. 9, comma 5, della Legge Regionale n. 10 del 18.11.2004. Come ben noto la Legge Regionale
n. 10/2004 poiché emanata fuori termine venne dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale con Sentenza n. 49 del 06.02.2006 dichiarò illegittima una parte
significativa della Legge Regionale, lasciando in vigore alcuni articoli, tra cui l'art. 9. E' proprio la
sostituzione dell'art. 9 comma 5, della Legge Regionale n. 10/2004 che consente l'esame delle
pratiche di condono edilizio 2003. Infatti tale art. 9 dispone che: ” Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai
vincoli di cui alla legge 47/85, articolo 33 compresi quelli indicati specificamente alle lettere a), b),
c), d), del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano
l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle
opere stesse”. Quindi in base a questo principio il condono edilizio 2003 è stato sottoposto allo
stesso regime vincolistico dei precedenti condoni di cui alle Leggi 47/85 e 724/94 ed è inapplicabile
solo nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta e se lo stesso vincolo sia stato istituito
prima dell'esecuzione delle opere.
Comma 73
La L.R. 16/2014 in questo comma riporta molteplici modifiche alla L.R. 19/2009
“Piano casa”, modificata dalla L.R. n° 1/2011.
Le norme di particolare rilevanza per la nostra città sono quelle collegate
all’applicabilità del “Piano Casa” nelle aree interessate dal P.U.T. . Finalmente si
chiarisce:
·che il “Piano Casa” trova applicazione anche nei territori di pertinenza del PUT di
cui alla L.R. n.35/87 ( punto 4 art.1 c.73) con l’esclusione della deroga ad interventi
su aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta previsti nello stesso P.U.T
( punto 3 art.1 c.73);
·che le definizioni degli interventi di recupero dell’art. 3 D.P.R. 380/2001 sono
prevalenti rispetto alle analoghe definizioni contenute nel P.U.T. ( punto 5 art. 1 c.73).
In merito, l’AssoA.I.G. ritiene che possa essere avviato immediatamente l’esame delle
pratiche sospese presentate ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.e i. del cosiddetto “Piano
Casa” e l’istruzione delle nuove pratiche che si andranno a presentare entro i termini
di Legge, sulla base delle disposizioni dettate dal comma 73 e 75 della L.R 16/2014.
NOTE: Sulla base del comma 73 dell’art. 1 L.R.16/2014 risulta evidente che il Piano Casa è
applicabile su tutto il territorio di Castellammare salvo le zone con vincolo assoluto
d’inedificabilità. In particolare per la zona territoriale 7 sono presenti ulteriori semplificazioni che
sono descritte nei successivi commi 79 e 81.
Commi 79 -81
L’art.1, comma 79, della L.R. 16/2014 ha modificato le norme relative alla zona
territoriale 7 del P.U.T ex L.R. n.35/87.
In particolare viene disposto che ”Per la zona territoriale 7 della legge regionale 27
giugno 1987, n. 35 “Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana.”
restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica previste all’articolo 17 e si
disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima legge. Gli interventi, pertanto,
sono disciplinati dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale vigenti ai sensi della legge regionale 16/2004 e del regolamento regionale
4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)”.
Ciò comporta che in zona 7 del PUT non valgono più i parametri di
proporzionamento del PRG risultati dall'adeguamento agli art.9-10-11 del PUT nonché
tutte le altre prescrizioni di cui alla medesima legge. (per esempio: altezza
massima:17,30ml; standard urbanistici: 27 mq /abitante ecc.).
L’art.1 comma 81 della L.R. n.16/14 dispone che nelle altre zone del PUT di
Castellammare di Stabia, esterne alla zona territoriale 7,
invece, pur trovando
applicazione le prescrizioni di tale legge, vengono modificati i parametri di
proporzionamento delle superfici terziarie imposti dal PUT che passano da 3
m²/abitante a 5 m²/abitante, con evidente possibilità di sviluppo del settore terziario
anche in zone territoriali diverse dalla zona 7, come ad esempio il centro storico e la
zona collinare della città.
Ciò consente di ricalcolare i nuovi indici per il terziario privato, nell'ambito del centro
storico e della zona collinare, dando corso finalmente ai cambi di destinazione d'uso in
attività commerciali e produttive di buona parte degli immobili siti al piano terra degli
edifici.
In merito ai dispositivi dei commi 79 e 81, l’Associazione dei professionisti stabiesi
“AssoA.I.G.” ritiene che si debba urgentemente approntare la redazione della Delibera
di Giunta di adeguamento alle nuove normative nelle forme dell’art.6 del Regolamento
n°5 del 04.08.2011 e confida che tale adeguamento sia redatto sui dati metrici ed
anagrafici di dimensionamento già agli atti del Comune ed in coerenza con la Delibera
di Giunta Provinciale n° 628 dell’11.10.2013, che detta le Linee Strategiche del P.T.C.P.
(compresi gli elementi di dimensionamento abitativo) e consente l’esame da parte
della Provincia del nuovo adeguamento in conformità alle predette Linee.
Poiché le operazioni di ridimensionamento dei dati metrici e anagrafici
sono
di
carattere esclusivamente tecnico, senza alcuna incidenza sulle scelte politiche
dell'Amministrazione, l’AssoA.I.G. offre la propria fattiva collaborazione, in forma
assolutamente gratuita.
In termini di politica urbanistica generale, la Regione Campania con la Legge
Regionale n. 16 del 2014 ha modificato, autonomamente, molte norme del P.U.T.,
ribadendo in maniera chiara il principio che le norme del P.U.T. sono di “ carattere
paesaggistico” solo per gli ambiti paesaggistici definiti dai D.M. 28.03.1985 e ribaditi
dalle “Linee guida del paesaggio” del P.T.R., mentre per tutti gli altri ambiti, le norme
del P.U.T. rivestono “carattere urbanistico territoriale” .
In quest'ottica l'AssoA.I.G. ritiene necessario e urgente avviare un confronto con la
Soprintendenza per giungere ad un protocollo d'intesa atto a definire i limiti territoriali
del Comune di Castellammare, dentro i quali le norme del P.U.T. devono essere intese
come norme paesaggistiche e quindi, per loro natura, prevalenti sulle norme
urbanistiche territoriali anche speciali, quali la Legge 219/81 .
In definitiva l' Associazione dei professionisti stabiesi chiede all' A.C. di attuare le
procedure amministrative necessarie per l’applicazione delle nuove norme
urbanistiche contenute nella Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, con particolare
attenzione e tempestività per i punti evidenziati.
Castellammare di Stabia, 22.09.2014
Con osservanza
Il Presidente AssoA.I.G.
Geom. Massimo Santaniello