AgentiPLUS 2013 FIRR Agenti di Commercio Ecco alcune

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AgentiPLUS 2013
FIRR Agenti di Commercio
Ecco alcune informazioni utili sul contributo FIRR.
Che cos’è il FIRR?
F.I.R.R. è l’acronimo di Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto.
In pratica il FIRR è costituito dalla somma di tutti i contributi accantonati a favore degli agenti
di commercio dalle aziende mandanti. Questi contributi FIRR vengono versati all’Enasarco.
Quando avviene la liquidazione del FIRR?
Il FIRR viene liquidato alla cessazione del contratto di agenzia tra azienda e agente. Quando
cessa il mandato di agenzia, l’Enasarco provvede alla liquidazione del FIRR, versando
all’agente il totale accantonato. Qualora però il mandato cessi nel corso dell’anno solare, il
FIRR deve essere liquidato all’agente da parte dell’azienda mandante e non dall’Enasarco.
La scadenza contributiva per l’anno solare corrente è il 31 marzo dell’anno solare successivo.
Le domande di liquidazione devo essere effettuate online nell’area
riservata https://in.enasarco.it/.
Come avviene la liquidazione?
La liquidazione del FIRR può essere effettuata tramite accredito sul conto corrente dell’agente,
tramite assegno di traenza oppure andando a ritirare la somma direttamente presso la Banca
Nazionale del Lavoro.
Si precisa che l’importo che viene liquidato è al netto delle ritenute fiscali.
Chi può usufruire del FIRR?
Possono usufruire del Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto gli agenti che operano in forma
individuale, in forma di società di persone (esempio SAS, Società in Accomandita Semplice, o
SNC, Società in nome collettivo), oppure in forma di società di capitale (SPA Società per Azioni
o SRL Società a Responsabilità Limitata).
Calcolo del FIRR
L’importo del contributo FIRR viene calcolato in funzione dell’importo totale delle provvigioni
liquidate nell’anno solare precedente, della tipologia di mandato con cui opera l’agente (agente
monomandatario o plurimandatario) e della durata del mandato in mesi.
L’Enasarco mette a disposizione anche un pratico calcolatore online del contributo FIRR
all’indirizzo http://www.enasarco.it/tools/calcolo_contributi
Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
MONOMANDATARI
PLURIMANDATARI
4% sulle provvigioni
fino a 12.400,00 €/anno
4% sulle provvigioni
fino a 6.200,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni
tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni
tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni
oltre 18.600,01 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni
oltre 9.300,01 €/anno
Gli esempi di seguito chiariscono meglio la differenza tra un calcolo effettuato su 12 mesi e
uno effettuato su un mandato cominciato nel corso dell'anno solare.
Esempio 1: agente con rapporto continuativo dal 1° gennaio al 31 dicembre
Abbiamo bisogno di calcolare l'importo del Firr per un agente:
•
plurimandatario
•
che abbia costanza di rapporto per tutto l'anno
•
con un totale provvigioni liquidate l'anno precedente pari a 7.650,80€.
La quota della provvigione che ricade nella prima fascia è 6.200 Euro (intera fascia).
Contributo primo scaglione: 6200 * 4/100 = 248 Euro
La quota della provvigione che ricade nella seconda fascia è: 7650,80 - 6200 = 1450,80 Euro
Contributo secondo scaglione: 1450,80 * 2/100 = 29,02 Euro
La quota della provvigione che ricade nella terza fascia è nulla.
Contributo totale: 248 + 29,02 = 277,02 Euro
Esempio 2: agente con mandato conferito il 31 agosto
Abbiamo bisogno di calcolare l'importo del Firr per un agente:
•
Agente plurimandatario
•
con un mandato conferito il 31 agosto
•
e un totale provvigioni liquidate anno precedente 5.859,43€.
I mesi di effettiva durata del rapporto sono 5 (agosto, settembre, ottobre, novembre e
dicembre). Di conseguenza, gli scaglioni diventano:
fascia del 4%: fino a 2583,34 Euro (6200 * 5/12)
fascia del 2%: da 2583,35 a 3875,00 Euro (9300 * 5/12)
fascia del 1%: da 3875,01 in poi
Quota della provvigione nella prima fascia: 2583,34 Euro (intera fascia).
Contributo primo scaglione: 2583,34 * 4/100 = 103,34 Euro
Quota della provvigione nella seconda fascia: 3875,00 - 2583,34 = 1291,66 Euro (intera
fascia).
Contributo secondo scaglione: 1291,66 * 2/100 = 25,83 Euro
Quota della provvigione nella terza fascia: 5859,43 - 3875,00 = 1984,43 Euro
Contributo terzo scaglione: 1984,43 * 1/100 = 19,84 Euro
Contributo totale: 103,34 + 25,83 + 19,84 = 149,01 Euro
Qual è la scadenza contributiva?
periodo contributivo
Anno solare corrente
scadenza
31 Marzo (dell’anno successivo)
Esempio: Il Firr 2013 viene versato con scadenza 31/03/2014.
Legale.
L’indennità di cessazione del rapporto è disciplinata in modo diverso dalla normativa di cui
all’art. 1751 C.C. rispetto alla contrattazione collettiva.
La norma codicistica prevede la corresponsione all’agente di un’indennità di cessazione del
rapporto se sussistono alcune concorrenti condizioni:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti al proponente o sviluppato sensibilmente gli affari ed il
proponente ne riceva ancora sostanziali vantaggi;
- il pagamento dell’indennità sia equo.
A differenza della contrattazione collettiva, l’art. 1751 C.C. non prevede un criterio per il
calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto ma si limita a determinarne l’entità massima:
“l’importo non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base
della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il
contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.
Gli accordi economici collettivi prevedono, invece, il diritto ad un’indennità per l’agente qualora
il rapporto si risolva a mera iniziativa del preponente o ad iniziativa dell’agente ma per un fatto
imputabile al preponente o comunque per ragioni che non possono essere attribuite all’agente
stesso.
Tale indennità è costituita da tre componenti:
- indennità di risoluzione del rapporto : viene accantonata dal proponente presso uno speciale
fondo gestito dall’Enasarco, denominato “Fondo Indennità di risoluzione rapporto”
(comunemente detto FIRR) e consiste in una somma riconosciuta all’agente
indipendentemente dai propri meriti;
- indennità suppletiva di clientela: calcolata applicando alle provvigioni e agli altri compensi
maturati dall’agente nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, un’aliquota che può
variare dal 3 al 3,5%;
- indennità meritocratica: viene riconosciuta all’agente quando abbia apportato nuovi clienti
e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti in modo da procurare al
preponente sostanziali vantaggi.
Per il calcolo di tale indennità occorrerà valutare in via preliminare che il totale delle prime due
indennità non superi il massimo indicato all’art. 1751 comma 3° C.C. per poi valutare se
l’agente abbia o meno ottenuto un aumento provvigionale con la propria attività.
Gli AEC, diversamente dalla normativa codicistica, prevedono un sistema di indennità che di
fatto si fonda sulla durata del rapporto di agenzia e sulle provvigioni percepite, quindi su
elementi distinti da quelli previsti dall’art. 1751 C.C. connessi alla permanenza dei vantaggi
nella sfera del preponente.
Volendo semplificare si potrebbe dire che le condizioni per accedere alle indennità previste
dagli AEC sono più facilmente realizzabili di quelle previste dalla norma codicistica, anche se
per contro quest’ultima potrebbe, nei rapporti di breve e media durata, consentire all’agente di
ottenere una somma superiore.
Le sentenze più recenti ritengono che le indennità di cessazione del rapporto previste dagli
A.E.C. costituiscano un trattamento minimo garantito per l’agente, da considerarsi migliore
laddove nel caso concreto, non spetti all’agente un’indennità di legge in misura superiore.
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