Ricorsi Amministrativi

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Transcript Ricorsi Amministrativi

Contro gli atti e i comportamenti dell’A.D. ritenuti illegittimi, quali sono i rimedi che
l’ordinamento mette a disposizione del singolo?
In sintesi, contro gli atti e i comportamenti dell’Amministrazione Difesa (A.D.), l’ordinamento
mette a disposizione un sistema di rimedi basato su un impianto normativo riconducibile alle
seguenti due aree:
- Tutela in via amministrativa, assicurata dalla stessa A.D.;
- Tutela giurisdizionale, assicurata dal giudice amministrativo.
Cosa si intende per tutela in via amministrativa?
Viene attuata dalla stessa amministrazione, su ricorso dell’interessato, attraverso un
procedimento amministrativo e al di fuori di ogni intervento del giudice. La funzione che
l’amministrazione adita svolge non è dunque di tipo giurisdizionale ma attività amministrativa c.d.
“giustiziale” di “secondo grado”, in quanto chiamata a decidere una controversia occasionata da
un proprio antecedente atto amministrativo.
Come viene attivata la tutela amministrativa?
Il procedimento viene attivato tramite un’istanza del dipendente che vi abbia interesse, rivolta ad
ottenere l’annullamento, la revoca o la riforma di un provvedimento (o anche di un semplice
comportamento della P.A.) ritenuto lesivo di una situazione giuridica soggettiva. I vantaggi
concreti che la procedura offre sono la rapida soluzione della controversia e la spesa decisamente
contenuta (o inesistente) da sostenere.
Quali sono i ricorsi amministrativi previsti?
I ricorsi amministrativi previsti dal nostro ordinamento sono:
- il ricorso gerarchico;
- il ricorso in opposizione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (P.d.R.).
Cosa è e come si attiva il ricorso gerarchico proprio?
Il ricorso gerarchico è previsto dall’art. 1 del D.P.R. 1199/1971. È un rimedio di carattere generale
e può essere rivolto contro provvedimenti “non definitivi” sia per motivi di legittimità che di
merito e sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Consiste nell’impugnativa
proposta all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto. Presuppone un
rapporto di gerarchia in senso tecnico (di subordinazione) tra l’organo che ha emanato l’atto
l’impugnato e l’organo a cui si ricorre (un atto emanato da un organo che non ha superiori
gerarchici si intende “definitivo” e non è pertanto impugnabile con tale rimedio giustiziale).
Quali sono i termini per attivare il ricorso gerarchico?
È ammesso in unica istanza, anche in presenza di una pluralità di gradi di gerarchia, e deve essere
presentato entro 30 gg. dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto. Il provvedimento emesso in
seguito al ricorso è di carattere “definitivo”. Può essere presentato, dallo stesso interessato, senza
il patrocinio di un avvocato.
L’amministrazione è obbligata a valutare il ricorso gerarchico?
L’amministrazione ha l’obbligo giuridico di decidere il ricorso. In mancanza, l’art. 6 del D.P.R.
1199/1971, stabilisce che decorsi 90 gg. dalla presentazione del ricorso senza che la P.A. abbia
comunicato all’interessato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e
l’interessato, contro il provvedimento impugnato, può proporre ricorso al giudice competente o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Cosa è il Ricorso in opposizione e come si attiva?
Il ricorso in opposizione è previsto dall’art. 7 del D.P.R. 1199/1971. È un rimedio di carattere
eccezionale e non generale, in quanto è utilizzabile solo nei casi tassativamente ammessi dalla
legge. Può essere rivolto contro provvedimenti “non definitivi” sia per motivi di legittimità che di
merito e sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Deve essere proposto alla stessa
autorità che ha emanato l’atto, anziché a quella gerarchicamente superiore.
Quali sono i termini per attivare il Ricorso in opposizione?
Il Ricorso in opposizione deve essere esperito entro il termine di 30 gg. dalla notifica o emanazione
dell’atto impugnato, salvo i diversi termini di proposizione previsti dalla legge per casi specifici.
Qualora venga presentato un ricorso in opposizione per fattispecie non espressamente previste
dalla legge, l’istanza assume il valore di semplice reclamo.
Cos’è il Ricorso al Presidente della Repubblica?
Il ricorso straordinario al P.d.R. è previsto dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. 1199/1971. È un rimedio
di carattere generale e può essere rivolto contro provvedimenti “definitivi”, per motivi di
legittimità (mai per vizi di merito) sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. L’art. 7
del D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice Processo Amministrativo, acronimo c.p.a.), innovando il
precedente orientamento giurisprudenziale, ha ammesso il ricorso straordinario al P.d.R. per le
sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, escludendo il sindacato delle
controversie appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.
Posso attivare il Ricorso al P.d R. e successivamente quello al T.A.R?
La legge stabilisce che il ricorso straordinario è alternativo a quello giurisdizionale amministrativo.
Di conseguenza, se l’atto è stato impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
il ricorso straordinario è inammissibile, e viceversa.
Quali sono i termini per attivare il ricorso al P.d R?
Il termine per ricorrere è di 120 gg. dalla data di notifica dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Può essere presentato dalla parte anche senza il patrocinio di un avvocato e deve essere notificato
ad almeno uno dei controinteressati ed all’autorità che ha emanato l’atto.
Quali sono i contributi da versare per attivare il ricorso al Presidente della Repubblica?
Va versato il cosiddetto “contributo unificato” di euro 600,00 così come previsto dall’art. 13
comma 6/bis lett. e) del D.P.R. 115/2002.
Cos’è l’istanza di riesame?
Il riesame, su istanza di parte, è un procedimento amministrativo di secondo grado che ha ad
oggetto un atto della P.A. E’ generalmente ricondotto nell’ambito del potere di autotutela e,
pertanto, l’istanza deve essere indirizzata alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento
contestato. È un rimedio utilizzabile contro la generalità degli atti amministrativi. A seguito
dell’istanza la P.A. può manifestare la volontà di non riaprire il procedimento, confermando
integralmente l’atto oggetto della richiesta di riesame (atto meramente confermativo), o attivare
un nuovo iter istruttorio adottando un provvedimento dal quale può derivare la conferma, la
modifica o l’annullamento del provvedimento. I provvedimenti adottati a conferma, modifica o
annullamento dell’atto avverso cui è stata proposta istanza di riesame, contrariamente a quelli
meramente confermativi, possono essere autonomamente impugnati nei termini previsti.