Baccellierato spagnolo

Download Report

Transcript Baccellierato spagnolo

Maggio 2014
Tirocini. Cambiano le regole: tutte le novità
Tappe delle novità introdotte in materia di tirocini
Sul tema dei tirocini sono intervenuti recentemente, sia a livello nazionale che regionale, alcuni provvedimenti che hanno apportato delle novità su questo istituto:
•
sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2012 che stabilisce che i livelli
di competenza legislativa e regolamentare in materia di tirocini è demandata alle
regioni
•
le linee-guida della Conferenza Stato-Regioni, 24 gennaio 2013. Sono indicati principi, fissate delle norme a livello nazionale, a cui tutte le regioni devono far riferimento per legiferare sull'istituto.
•
le regioni, sulla base delle linee guida, hanno regolamentato la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.
Ad oggi solo alcune non lo hanno fatto (vedere sintesi finale).
In assenza della normativa regionale, la disciplina dei tirocini resta quella prevista
dall’art. 18 della legge n.196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione D.M. 25
marzo 1998, n.142.
Definizione di tirocinio
Si definisce il tirocinio come “una misura formativa di politica attiva, finalizzata a
creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di
favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze
professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un
periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura
come un rapporto di lavoro.”
La partecipazione ad un progetto di tirocinio non comporta la perdita o la cancellazione
dello stato di disoccupazione, proprio perché non si instaura un rapporto di lavoro.
Maggio 2014
Tirocini a cui si applicano le linee guida e quelli che non rientrano
Tirocinio non
curriculare
Applicate linee
guida
1. Tirocini formativi e di orientamento.
2. Tirocini di inserimento/reinserimento al
lavoro
3. Tirocini di orientamento e formazione o
di inserimento/reinserimento in favore di
disabili
Tirocinio curriculare
Non rientrano
nelle linee
guida
1. Tirocini curriculari
2. Tirocini per acquisire la pratica
professionale, accesso alle professioni
3. Tirocini estivi (normati comunque da
diverse regioni)
4. Tirocini transnazionali
5. Tirocini per soggetti extracomunitari
Linee guida non comprendono tutte le tipologie di tirocinio, ma esclusivamente quelli
extracurriculari, cioè:
•
Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte
professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e
lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I
destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non
oltre 12 mesi;
•
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di
inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a
disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì
attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base
di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione
di ammortizzatori sociali;
•
Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di
disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai
sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale.
Non rientrano nel campo di applicazione delle Linee guida:
1. tirocini curricolari , quelli svolti all’interno di un percorso di studio (scolastico o
universitario) o di formazione professionale;
2. tirocini per acquisire la pratica professionale per l' accesso alle professioni (es.
psicologi, commercialisti, avvocati, ecc..)
3. tirocini estivi (normati comunque da diverse regioni)
4. tirocini transnazionali, promossi nell'ambito dei programmi europei
5. tirocini per soggetti extracomunitari residenti all’estero, nell'ambito delle quote
d'ingresso stabilite annualmente con decreto.
Maggio 2014
Destinatari e durata
Tipologia
Destinatari
Durata
Tirocini formativi e di
orientamento.
Giovani in transizione scuola -lavoro. Titolo di studio
conseguito da non più di 12 mesi
Max 6
mesi
Tirocini di
Inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità,
inserimento/reinserime lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione
nto al lavoro
(necessari accordi)
richiedenti asilo
Tirocini di
orientamento e
titolari di protezione internazionale
formazione o di
inserimento/reinserime L.381/91
nto in favore di
invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di
persone svantaggiate
istituti psichiatrici, soggetti in trattamento
psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori
in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli
articoli 47, 47-bis, 47- ter e 48 della legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge
10 ottobre 1986, n. 663.
Max 12
mesi
Max 12
mesi
L. 68/99, art. 1, c.1
Max 24
Tirocini di
(persone in età lavorativa con invalidità civile
mesi
orientamento e
superiore al 45%; persone invalide del lavoro con un
formazione o di
grado di invalidità superiore al 33%; persone non
inserimento/reinserime vedenti o sordomute;persone invalide di guerra,
nto in favore di disabili invalide civili di guerra e invalide per servizio (1^-8^
categoria)
La durata si intende come periodo massimo e non potrà esser superato.
Proroga
La durata massima del tirocinio, per le diverse tipologie, si intende comprensiva di
eventuali proroghe.
Esempio: un tirocinio formativo e di orientamento durata 4 mesi, è possibile una
proroga di 2 mesi= totale 6 mesi
Malattia
Il/la tirocinante ha diritto ad una sospensione per maternità o per lunga malattia (pari o
superiore ad 1/3 del tirocinio, tale sospensione non incide sul computo della durata
complessiva del tirocinio.
Soggetti promuovono i tirocini
Tali soggetti, pubblici e privati sono individuati dalle regioni e da queste accreditate ed
autorizzati.
Maggio 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
servizi per l’impiego
università statali e non statali abilitate al rilascio di titoli accademici
istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale
ed europeo;
istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale;
centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o
orientamento
istituzioni formative private autorizzate
le Agenzie regionali per il lavoro
organismi di intermediazione autorizzati dal Ministero del Lavoro.
Maggio 2014
Indennità di partecipazione.
Importo minimo lordo mensile stabilito dalle regioni
REGIONE
Abruzzo
INDENNITA’
Minimo 600
Basilicata
450
Calabria
400
Campania
400
Emilia Romagna
450
Friuli Venezia Giulia
300 (max 20 ore settimanali) - 500 (max 40 ore)
Lazio
400
Liguria
400
Lombardia
Marche
Molise
300 euro più buoni pasto - oppure 400in una pubblica amministrazione 300
350 euro al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili.
-tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro – 400
euro (20 ore settimanali); 600 euro (fino ad un massimo
di 30 ore settimanali)
-altre tipologie di tirocini 300 euro (massimo di 20 ore
settimanali); tale importo aumenta proporzionalmente
all’impegno del tirocinante fino ad un massimo di 30 ore
settimanali, con un’indennità di euro 450
Piemonte
300 part-time (20 ore settimanali); 600 full-time (40
ore)
Puglia
450
Sardegna
400
Sicilia
300 (a fronte partecipazione al 70%)
Toscana
500
Regione Autonoma Trentino- 300 euro (70 euro lordi settimanali) fino a 600 euro
Alto Adige/Südtirol
mensili
Provincia Autonoma di Trento
Regione Autonoma TrentinoAlto Adige/Südtirol
Provincia Autonoma di
Bolzano
- Tirocini di orientamento e formazione : 3 euro l'ora per
minorenni, 4 per maggiorenni (si aggiunge 1 euro se sede
tirocinio è fuori dal comune di residenza o domicilio)
-Tirocini di inserimento/reinserimento minimo 400
Umbria
300 euro (20-24 ore settimanali); 400 euro (da 25 ore settimanali)
Valle D'Aosta
non inferiore a 450 euro e non superiore a 600. Tale importo può subire una riduzione proporzionale al
minore impiego del tirocinante presso l’azienda ospitante, ma non può comunque essere inferiore a
300,00 Euro lordi mensili.
Veneto
400 euro. 300 euro se sono previsti buoni pasto o servizio
mensa
Maggio 2014
Domande frequenti sui tirocini o stage
1. Dove trovare le offerte di tirocini. Tutti i centri per l’impiego delle province,
oltre ad essere promotori, hanno banche dati di aziende disponibili ad accogliere
tirocinanti che mettono a disposizione. Inoltre ci sono altri soggetti pubblici come i
centri di orientamento dei comuni, gli informa giovani, sportelli stage. .
2. E’ possibile prorogare la durata del tirocinio? C’è questa possibilità solo nel caso
in cui quello attivato è di durata inferiore al limite massimo stabilito. Infatti la
durata massima del tirocinio, per le diverse tipologie, si intende comprensiva di
eventuali proroghe.
Esempio: un tirocinio di inserimento di durata 6 mesi, è possibile una proroga di
altri 6 mesi fino a raggiungere la durata massima prevista 12 mesi.
3. Il tirocinio formativo e orientamento può essere attivato entro 12 mesi dal
diploma o laurea. A seconda quindi della data di attivazione può avere una
durata diversa? No. La durata massima è 6 mesi, questo dipende dal progetto di
tirocinio e no da quando viene attivato. Se si è laureato ad esempio il 19 ottobre
del 2013 avrà tempo fino al 19 ottobre del 2014 per poter attivare un tirocinio e
potrà durare 6 mesi. Va chiarito: entro i 12 mesi deve iniziare il tirocinio e non
concludersi.
4. Quanti tirocini si possono fare? E’ possibile effettuare al massimo un solo tirocinio
con la stessa azienda. Nella carriera di una persona si possono fare più tirocini,
anche con lo stesso profilo professionale, l’unico vincolo in aziende diverse.
5. Ho un tirocinio attivato da qualche mese con la precedente normativa, in
automatico sarà applicata la nuova normativa regionale? Tutti i tirocini attivati
prima dell’entrata in vigore o in assenza della nuova normativa regionale restano
disciplinati dall’art. 18 della legge n.196/1997 e dal relativo regolamento di
attuazione D.M. 25 marzo 1998, n.142.
6. E’ possibile fare un tirocinio se si è minorenni? Si, purché la giovane o il giovane
si trovi in età lavorativa, quindi aver compiuto 16 anni ed assolto all’obbligo di
istruzione.
7. C’è la possibilità di accedere ad un tirocinio formativo e di orientamento dato
che sono diplomata da 16 mesi? No, e non sono previste deroghe.
8. L’indennità di partecipazione andrà dichiarata come reddito? Si, in quanto è
assimilata a reddito da lavoro e per tanto soggetta a trattenuta IRPEF. Infatti il
soggetto ospitante dovrà rilasciare una certificazione dell’indennità che avrà
corrisposto.
9. E’ possibile fare un tirocinio formativo e di orientamento dopo aver conseguito
un master o un dottorato di ricerca? Si, restano comunque le limitazioni indicate
nelle linee-guida, cioè non aver conseguito un titolo di studio da più di 12 mesi.
10. Perdo lo stato di disoccupata a partecipare ad un tirocinio formativo e di
orientamento? No, poiché il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro si
mantiene lo stato di disoccupazione.