lo split payment e il reverse charge nella

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L aura B enatti
lo split payment
e il reverse charge
nella pubblica
amministrazione
I nuovi adempimenti
in materia di IVA
con esempi pratici
ed esercizi svolti
Il volume è una guida concreta e semplice rivolta agli operatori del settore finanziario
che devono adeguare i propri
processi di fatturazione alla
nuova normativa in materia
di IVA
e.book
Isbn 978-88-7589-453-5
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Indice
Indice
Autrice
Introduzione
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I – Scissione dei pagamenti. Split payment
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Introduzione
Decorrenza della scissione dei pagamenti
Enti soggetti allo split payment
Enti espressamente esclusi dallo split payment
A quali tipologie di fatture si applica la scissione dei
pagamenti?
1.6 Fondi economali e di agente contabile
1.7 Altre fatture ricadenti nei casi in cui l’Ente è debitore
di imposta
1.8Note di credito
1.9 Dicitura dell’applicazione dello split payment in fattura
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II – Ambiti di applicazione della scissione dei pagamenti
2.1 Applicazione dell’IVA istituzionale e dell’IVA commerciale
2.2 Esigibilità dell’IVA
2.3 Pagamento parziale di fattura
2.4 Tempistica per il versamento dell’imposta
2.5 Come versare l’IVA da scissione dei pagamenti derivante da attività istituzionale
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Indice
III – Applicazione del reverse charge. Inversione contabile
3.1 Il regime speciale del reverse charge
3.2 Che cosa comporta per l’Ente il reverse charge?
3.3 Esempio pratico di fattura ricadente nel regime di
reverse charge
3.4 Il reverse charge a seguito dell’introduzione della
fatturazione elettronica
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IV – Fatture relative a operazioni promiscue
4.1 L’imputazione dell’IVA promiscua in regime di reverse
charge
4.2 L’imputazione dell’IVA promiscua in regime di split
payment
V – Le registrazioni contabili delle fatture nei tre ambiti
IVA
5.1Schema riassuntivo dello split payment e del reverse
charge
5.2 Caricamento fatture sulla piattaforma dei crediti
VI – Trattamento IVA in situazioni particolari
6.1 Fatture soggette a ritenute del 5 per mille (D.P.R. n.
207/2010)
6.2 Fatture per attività esenti ex art. 36-bis
6.3 Fatture pervenute con irregolarità
6.4 Verifiche preventive, intervento sostitutivo, pignoramenti
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VII –Rimborsi IVA in via prioritaria ai fornitori
7.1Nuovi equilibri IVA per i fornitori della Pubblica
Amministrazione
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VIII –Sanzioni, verifiche, ispezioni
8.1 Ambiti di applicazione delle sanzioni
8.2Sanzioni previste in regime di split payment
8.3Sanzioni previste in regime di reverse charge
8.4 Verifiche e ispezioni
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Laura Benatti è laureata in Economia e Management e dal 2002
si occupa della gestione contabile della spesa nel Comune di Ancona. Attualmente è funzionario titolare di PO nella Direzione
finanziaria dello stesso Ente con prevalenti compiti di organizzazione e gestione dei processi della spesa (bilancio, unità fiscale,
fatturazione e pagamenti).
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Introduzione
Con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
art. 1, comma 629, lett. b), è stato modificato il D.P.R. n. 633/1972
disciplinante l’Imposta sul valore aggiunto, mediante introduzione dei meccanismi dello split payment ovvero la “scissione dei
pagamenti” e dell’ampliamento del reverse charge o “inversione
contabile”.
Sono due meccanismi fiscali con cui si pone un freno alle frodi
fiscali, consistenti nel fatto che l’IVA viene assolta dal committente/
cessionario anziché dal cedente/prestatore.
Hanno però diversi ambiti di applicazione: mentre lo split
payment verrà applicato in via generale a tutte le operazioni fiscalmente rilevanti (tranne quelle espressamente escluse), il meccanismo del reverse charge comporta un ambito di applicazione
riferito prettamente alla sfera commerciale dell’Ente e interesserà
solamente alcune tipologie di prestazioni, motivo per cui richiede
una preventiva analisi da parte dell’Ente per poter indirizzare il
fornitore verso le giuste modalità di fatturazione.
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I – Scissione dei pagamenti. Split payment
1.1 Introduzione
Per effetto dell’introduzione dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, il
fornitore che effettua operazioni con gli Enti pubblici individuati
emette fattura composta dall’imponibile e dalla relativa IVA,
ma quest’ultima viene versata dall’Ente direttamente all’Erario,
scomparendo quindi il recupero dell’IVA a credito. La deroga
alla normativa preesistente, per la quale ora l’Erario incassa l’IVA
direttamente dal cessionario/committente, non è prevista dalla
normativa comunitaria e dovrà essere autorizzata dalla UE.
1.2 Decorrenza della scissione dei pagamenti
La nuova procedura dello split payment si applica alle fatture
aventi data di emissione successiva al 1° gennaio 2015, per le quali
l’esigibilità dell’IVA si verifichi successivamente a tale data; le fatture emesse antecedentemente a tale data, se pur aventi esigibilità
differita dell’IVA (ricadente nell’anno 2015), vanno contabilizzate
e pagate per intero al fornitore anche se il pagamento avviene nel
corso dell’esercizio 2015, e confluiscono per la quota IVA nella
liquidazione periodica con maturazione del relativo credito.
Esempio
Una fattura emessa in data 15 dicembre 2014 con esigibilità
differita dell’IVA viene pagata in data 15 gennaio 2015. Non si
applica lo split payment, quindi l’IVA viene versata al fornitore
unitamente all’imponibile della fattura. La quota IVA a credito
concorre alla formazione della liquidazione IVA del mese di gen-
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Split payment per
le fatture
emesse dopo
il 1° gennaio
2015
Laura Benatti ‒ Lo split payment e il reverse charge nella Pubblica Amministrazione
naio 2015 e verrà versata nei tempi dovuti (entro il 16 febbraio
2015 per la liquidazione mensile, ecc.) secondo le regole vigenti
per la gestione IVA.
Ditta OMEGA. Fattura n. 5412 del 15 dicembre 2014
Fornitura di stampati per Segreteria generale
IVA 22%
Totale fattura
€ 3.500,00
€ 770,00
€ 4.270,00
- Mandato n. 107 del 15 gennaio 2015 al fornitore Ditta OMEGA
per € 4.270,00;
- in sede di liquidazione IVA mese di gennaio 2015: IVA a
credito € 770,00.
Da ciò si traduce che per l’applicazione dello split payment
fa fede la data di emissione della fattura: tutte le fatture emesse
entro il 2014, in qualunque situazione ricada l’esigibilità dell’IVA,
vanno pagate al fornitore al lordo della stessa.
1.3 Enti soggetti allo split payment
Soggetti
ex art. 6,
comma 5,
D.P.R. n.
633/1972
Gli Enti soggetti alla scissione dei pagamenti sono quelli elencati
nell’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972:
- lo Stato;
- gli Organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica
(compresi istituzioni scolastiche e AFAM);
- gli Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Città
Metropolitane) e i rispettivi consorzi costituiti ai sensi dell’art.
31 TUEL, Comunità Montane, Isolane e Unioni di Comuni;
- la C.C.I.A.A. e rispettive Unioni regionali;
- gli istituti universitari;
- le ASL e gli Enti ospedalieri, ad eccezione degli Enti ecclesiastici
che operano in regime di diritto privato;
- gli Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere
scientifico (I.R.C.C.S.);
- gli Enti pubblici assistenza e beneficienza (IPAB e ASP);
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i – Scissione dei pagamenti. Split payment
- gli Enti di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza);
Inoltre, per fornire maggiore certezza agli operatori, la Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 fa riferimento
agli Enti che risultano presenti nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/
documentale/ricerca.php.
Poiché il richiamo alle predette categorie non può ritenersi esaustivo, in presenza di eventuali dubbi sull’applicabilità o meno del
meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato
potrà avvalersi dell’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’art. 11, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Istanza di
interpello
all’Agenzia
delle Entrate
1.4 Enti espressamente esclusi dallo split payment
Su chiarimento della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9
febbraio 2015, sono espressamente esclusi gli Enti previdenziali privati o privatizzati, le aziende speciali (incluse quelle della C.C.I.A.A.)
e la generalità degli Enti pubblici economici, gli Ordini professionali,
gli Enti e Istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, le Agenzie regionali (ARPA), gli Automobil
Club provinciali, ARAN, AgID, INAIL, ISPO. Non sono individuati
nell’elenco gli organismi partecipati dagli Enti pubblici.
1.5 A quali tipologie di fatture si applica la scissione dei pagamenti?
Questa procedura interesserà la generalità delle fatture di approvvigionamento di beni, prestazione di servizi e affidamento di
lavori, sia ricadenti nell’ambito di attività istituzionale dell’Ente
che ricadenti nella sfera di attività commerciale, a eccezione delle
seguenti situazioni:
1) quando l’Ente è sostituto d’imposta: questa tipologia di fatture è soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta/a titolo
d’acconto; in questo caso al professionista va pagato l’importo
lordo risultante dalla fattura senza applicazione dello split
payment. L’IVA versata al fornitore costituisce IVA a credito
per l’Ente pubblico e come tale va trattata per la liquidazione
periodica;
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Tipologie
di fatture a
cui non si
applica lo
split payment
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LO SPLIT PAYMENT E
IL REVERSE CHARGE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I nuovi adempimenti in materia di IVA
con esempi pratici ed esercizi svolti
CONTENUTI
CARATTERISTICHE
Pagine: 50
Prezzo: € 7,67 (IVA esclusa)
Codice: ISBN 978-88-7589-453-5
Formato e-book: pdf
Ia ediz. e disponibilità: Aprile 2015
Con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
art. 1, comma 629, lett. b), è stato modificato il D.P.R. n. 633/1972
disciplinante l’Imposta sul valore aggiunto, mediante introduzione
dei meccanismi dello split payment e dell’ampliamento del reverse
charge o “inversione contabile”.
Sono due meccanismi fiscali con cui si vuole porre un freno alle
frodi fiscali.
Hanno però diversi ambiti di applicazione: mentre lo split payment
viene applicato a tutte le operazioni fiscalmente rilevanti (tranne
quelle espressamente escluse), il meccanismo del reverse charge
comporta un ambito di applicazione riferito prettamente alla sfera
commerciale dell’Ente e interessa solamente alcune tipologie di
prestazioni, motivo per cui richiede una preventiva analisi da parte
dell’Ente per poter indirizzare il fornitore verso le giuste modalità
di fatturazione.
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