Intervento a cura di Roberto Zambiasi

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Transcript Intervento a cura di Roberto Zambiasi

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Scuola di specializzazione in enti non commerciali
LE FONDAZIONI
La revisione ed il controllo legale dei conti nelle Fondazioni:
Rapporti con la normativa societaria
Roberto Zambiasi
Dottore Commercialista in Milano, Commissione Pubblica Utilità,
Sociale ed Enti Non Profit ODCEC Milano
24 Marzo 2015 – Sala Convegni C.so Europa, 11 Milano
La revisione ed il controllo legale dei conti nelle Fondazioni:
rapporti con la normativa societaria
Considerazioni finali conseguenti all’esame delle clausole
relative all’Organo di controllo delle Fondazioni, tratte da
un campione di n. 47 Statuti esaminati.
A cura della Commissione Pubblica Utilità, Sociale ed Enti Non
Profit ODCEC Milano.
Sottogruppo composto da
Gianluigi Bertolli e Roberto Zambiasi
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Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate Base campione 47 - Iscrizione obbligatoria al Registro Revisori
Iscrizione obbligatoria al Registro Revisori:
tutti i membri dell'organo di controllo
numero
%
32
68%
5
11%
non prevista
10
21%
tot.
47
100%
almeno un certo numero di membri
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Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate
Base campione 47 - Composizione organo
Composizione organo:
numero
%
Revisore Unico
13
28%
Collegio dei Revisori
31
66%
3
6%
47
100%
Possibilità di entrambi
tot.
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Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate
Base campione 47 - Composizione organo
Emolumento:
numero
%
Previsto
18
38%
Non previsto oppure con espressa indicazione di gratuità
24
51%
Solo rimborso spese
tot.
5
11%
47
100%
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Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie
riscontrate Base campione 47 – Tipologia di controllo
assegnato in ordine di prevalenza
Tipologia di controllo assegnato in ordine di prevalenza:
numero
%
Regolare tenuta libri e scritture contabili
38
81%
Vigilanza su amministrazione e osservanza norme legislative
e regolamenti
17
36%
Verifiche di cassa
13
27%
Gestione finanziaria
12
26%
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Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate
Base campione 47 - Controllo sul bilancio
Controllo sul Bilancio:
numero
%
Bilancio Consuntivo e Preventivo con Relazioni
31
66%
Non previsto
16
34%
tot.
47
100%
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Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate
Base campione 47 - Periodicità controllo
Periodicità controllo:
numero
Ove prevista, cadenza ogni 90 giorni
%
7
15%
Non prevista
40
85%
tot.
47
100%
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Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate
Base campione 47 - Richiamo revisione ex art. 2409-bis C.C.
art. 2409-bis - Revisione legale dei conti:
(1) La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di
revisione legale iscritti nell’apposito registro.
(2) Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da
revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Richiamo revisione ex art. 2409-bis C.C.:
Esplicito
4
9%
Non presente
43
91%
tot.
47
100%
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Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate
Base campione 47 - Richiamo ex art. 2403 C.C.
Art. 2403 – Doveri del collegio sindacale:
(1) Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento.
(2) Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409-bis, terzo comma.
Richiamo Doveri Collegio Sindacale ex art. 2403 C.C.:
numero
%
Esplicito
11
23%
Non presente
36
77%
tot.
47
100%
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Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate
Base campione 47 - Richiamo art. 2407 C.C.
Art. 2407 – Responsabilità
(1) I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
(2) Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno
non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
(3) All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393,
2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
Richiamo art. 2407 C.C.:
numero
Esplicito
%
3
6%
Non presente
44
94%
tot.
47
100%
Dott. Roberto Zambiasi
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1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL’ORGANO DI CONTROLLO
NELLE FONDAZIONI
Per quanto attiene gli Enti non commerciali, comprese le Fondazioni, non esiste una
disposizione specifica (vedi art.14 e segg. C.C.) che prevede l’obbligo di dotarsi di un
apposito Organo di controllo come accade invece per le società di capitali, fatta eccezione
per alcuni casi specifici quali:
le Fondazioni bancarie, ( D. Lgs . 153/1999 art. 4 comma 4: l’organo di controllo è
composto da persone che hanno i requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei
conti )
- le Fondazioni liriche; (D. Lgs . 367/1996 )
- le Onlus (anche sotto forma di Fondazione) che conseguono, per due anni
consecutivi, proventi superiori a 1.032.913,80 euro (queste ultime hanno l’obbligo di
cui all’art. 20-bis DPR 600/73, comma 5, di allegare al Bilancio una Relazione di
controllo sottoscritta da uno o più Revisori iscritti nel Registro dei Revisori contabili).
Art. 20 –bis DPR 600/73,comma 5- Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due
miliardi si lire (euro 1.032913,80,n.d.r.), modificato annualmente secondo le modalità previste dall’art. 1, comma
3, della L. 16/12/1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.
Dott. Roberto Zambiasi
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1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL’ORGANO DI CONTROLLO
NELLE FONDAZIONI (segue)
Occorre tuttavia rilevare che il Consiglio di Stato, con riferimento agli Enti non profit dotati di
personalità giuridica, è stato sempre costante nel ritenere obbligatorio, ai fini del riconoscimento
giuridico, la previsione nell’ambito dello Statuto di un organo di controllo, di solito denominato
“Collegio dei Revisori”. Quanto sopra può spiegare perché la prassi della Prefettura di Milano
consista nel chiedere che nello Statuto venga previsto l’Organo di controllo.
Dott. Roberto Zambiasi
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2. ORGANO DI CONTROLLO FACOLTATIVO
Esclusi i suddetti casi, negli Enti non commerciali non riconosciuti o riconosciuti a livello
regionale, e quindi nelle Fondazioni a livello regionale, l’organo di controllo è dunque un organo
facoltativo e spetta pertanto allo Statuto individuarne modalità di nomina,
composizione, requisiti, durata e funzioni.
L’autonomia statutaria, in base ai principi codicistici, non dovrebbe incontrare limiti particolari e
l’applicazione delle disposizioni stabilite per le società dovrebbe avvenire solo in
quanto richiamate o per quanto non disposto dallo statuto per analogia.
In ogni caso, il suddetto Organo di controllo rappresenta, in particolare per strutture di
medie o grandi dimensioni, un elemento indispensabile di garanzia ai fini gestionali
dell’ente nonché nei confronti di terzi.
Dott. Roberto Zambiasi
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3. ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIALE O REVISORE UNICO ?
Ciò premesso, alla luce anche delle intervenute modifiche in tema di controllo per le società a
responsabilità limitata, è auspicabile che negli statuti delle Fondazioni di limitate dimensioni
l’Organo di controllo sia composto da un “Revisore unico” in quanto, trattandosi di realtà poco
complesse, il singolo Revisore è in grado di svolgere tutti i necessari controlli con evidente
economia di tempi e di costi. A tale proposito la Prefettura di Milano, che sino a non molti mesi
fa accoglieva gli Statuti solo se era previsto il Collegio dei Revisori, ultimamente ha accolto
pure Statuti che prevedono il Revisore unico e meglio se in concomitanza/alternativa
al Collegio dei Revisori, anche se non risulta una disposizione specifica in tal senso.
La Regione Lombardia, invece, nello Statuto standard che suggerisce per ottenere il
riconoscimento in ambito regionale, indica il Collegio dei Revisori come organo facoltativo,
dal che si può dedurre che sia ammesso lo Statuto che preveda un Revisore unico.
Nelle realtà più complesse e con rilevante patrimonio, la presenza di un organo collegiale
composto esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto a
cura del MEF, appare elemento di garanzia imprescindibile sia a tutela degli stakeholders
che dei terzi.
Dott. Roberto Zambiasi
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3. ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIALE O REVISORE UNICO ?
(segue)
Al Collegio dei Revisori Legali ovvero al Revisore Legale Unico può essere attribuito, oltre al
classico controllo legale, anche il controllo sull’amministrazione – che generalmente nelle
società di capitali spetta al Collegio sindacale - ovvero il compito di vigilare sull’osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato. Lo Statuto può
comunque disporre anche diversamente, affidando i due controlli a due organi distinti.
Negli enti in parola i Revisori possono essere scelti tra persone all’interno o al di fuori dell’ente, in
accordo alle norme statutarie.
Nello Statuto dovrà essere esplicitato se l’Organo di controllo collegiale o individuale è tenuto
al solo controllo sull’amministrazione o anche al controllo legale.
Dott. Roberto Zambiasi
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4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF
Fatta eccezione per i casi in cui il controllo legale è obbligatorio anche per gli Enti non profit
(come indicato in premessa, punto 1), i Revisori legali potevano, fino all’entrata in vigore del
D.Lgs.39/2010, essere scelti anche tra i soggetti non iscritti al Registro dei Revisori
Legali. Tuttavia, alla luce della nuova normativa ciò non sembrerebbe più possibile:
l’art. 2 comma 1 del D.lgs. 39/2010, infatti, prevede che “l'esercizio della revisione
legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro”.
La revisione legale non è più considerata una funzione quale era definita dal DPR
99/1998 (…”Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di
revisore contabile”), ma un’attività riservata ai soggetti iscritti nell’apposito Registro.
Di conseguenza, l’esercizio di tale attività in assenza dei requisiti previsti dalla legge, non si
esclude che possa essere considerato quale “esercizio abusivo della professione” (art. 348 c.p.).
Art. 348 – Codice penale: Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro.
Dott. Roberto Zambiasi
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4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI / MEF
(segue)
Se lo Statuto prevede la revisione legale, i Revisori nella loro attività seguiranno, per
quanto possibile, le procedure di controllo valide per le società di capitali, tenendo conto
della particolare natura di questi enti.
Al riguardo va ricordato che non esistono principi contabili obbligatori per gli Enti non
commerciali ma soltanto delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
e indicazioni contenute nei Documenti
dell’organismo internazionale FASB nn. 116 e 117.
Dott. Roberto Zambiasi
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4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF
(segue 1)
INDICAZIONI FORNITE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI – ODCEC
A. “Il controllo indipendente negli Enti non Profit ed il contributo professionale del Dottore
Commercialista e dell’esperto contabile” del 16 febbraio 2011 – Sommario:
1. Introduzione
1.1 Ambito di applicazione e premessa metodologica
1.2 Inquadramento normativa e presupposti allo svolgimento dell’attività di controllo
2. Scopo e contenuto del documento
3. Presupposti di carattere generale
4. Attività di vigilanza
4.1 Controllo legale e statutario
4.2 Controllo sull’attività dell’ente
5. Revisione contabile
Allegato A – Esempi di controllo legale per forma giuridica
Allegato B – Esempi di controllo sulle attività dell’ente
Allegato C – Esempi di controllo fiscale
Allegato D – Esempi di relazione di controllo
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4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF
(segue 2)
B. “Guida operativa alle erogazioni liberali a favore degli Enti non Profit e al cinque per mille”
del 18/05/2011 – sommario :
1. INTRODUZIONE
2. I DONANTI DELLE EROGAZIONI LIBERALI
2.1 Privati (persone fisiche, non imprenditori)
2.2 Enti non commerciali residenti
2.3 Enti non commerciali non residenti
2.4 Società ed enti commerciali non residenti
2.5 Società semplici
2.6 Imprese (imprenditori individuali e società residente)
2.7 Il «Più dai, meno versi»: l’art. 14 del DL n. 35 del 2005
3.
I BENEFICIARI DELLE EROGAGAZIONI LIBERALI
3.1 Organizzazioni Non lucrative di Utilità sociale (ONLUS)
3.2 Associazioni di Promozione Sociale (APS)
3.3 Organizzazioni non Governative (ONG)
3.4 Enti nel Settore scientifico, culturale ed artistico
3.5 Università, Istituti Scolastici ed Istituti Religiosi
3.6 La Rendicontazione delle somme ricevute dagli ENP
4. IL CINQUE PER MILLE
Dott. Roberto Zambiasi
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4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF
(segue 3 )
B. (segue) “Guida operativa alle erogazioni liberali a favore degli Enti non Profit e al cinque per mille” sommario:
Allegato A – Tavole sinottiche
Tavola sinottica 1 – Benefici per privati (persone fisiche, non imprenditori) donanti
Tavola sinottica 2 – Benefici per anti non commerciali (residenti e non residenti) donanti
Tavola sinottica 3 – benefici per società ed enti commerciali non residenti donanti
Tavola sinottica 4 – Benefici per società semplici donanti
Tavola sinottica 5 – Benefici per imprese donanti
Tavola sinottica 6 – Benefici per enti beneficiari di persone fisiche donanti
Allegato B – Strumenti operativi
Nota Metodologica
Allegato C – Tabelle
Tabella 1 – Termini e scadenze del Cinque per mille per l’anno 2011
Allegato D – Schemi di rendiconto delle somme percepite tramite il Cinque per mille
1 – Schema di rendiconto per gli enti del volontariato (Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali)
2 – Schema di rendiconto per gli enti della sanità (Fonte: Ministero della Salute)
Dott. Roberto Zambiasi
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4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF
(segue 4)
ed in particolare
C: “Principi contabili per gli Enti non Profit – Principio n.1 : Quadro sistematico per la preparazione e
la presentazione del bilancio degli Enti Non Profit” realizzato nel maggio 2011 con “OIC - Organismo
Italiano di Contabilità” e con la ora non più operativa “Agenzia per le ONLUS” – sommario :
PREMESSA
AMBITO DI APPLICAZIONE
POSTULATI DI BILANCIO
3.1 Finalità di caratteristiche generali
3.2 Assunzioni contabili
3.2.1 Continuità aziendale
3.2.2 Competenza economica
3.3 Clausole generali
3.3.1 Esposizione chiara
3.3.2 Veridicità
3.3.3 Correttezza
3.3.4 Accountability
Dott. Roberto Zambiasi
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4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF
(segue 5)
C: “Principi contabili per gli Enti non Profit – Principio n.1 : Quadro sistematico per la
preparazione e la presentazione del bilancio degli Enti Non Profit” – sommario :
3.4 Principi generali di bilancio
3.4.1 Comprensibilità
3.4.2 Imparzialità
3.4.3 Significatività
3.4.4 Prudenza
3.4.5 Prevalenza della sostanza sulla forma
3.4.6 Comparabilità e coerenza
3.4.7 Verificabilità dell’informazione
3.4.8 Annualità
3.4.9 Principio del costo
3.4.10 Eventuali conflitti tra clausole generali, caratteristiche qualificative e metodi applicativi
4. CRITERI DI VALUTAZIONE
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5. ALTRE CONSIDERAZIONI
5.1 Vigilanza e controllo delle persone giuridiche private in Regione Lombardia
• Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23
e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in ambito sociosanitario e socio-assistenziale
• Le Province esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli
articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in tutti
gli altri ambiti
5.2 Chi nomina i revisori delle Fondazioni
• In sede di atto costitutivo può essere nominato dal Consiglio Direttivo/Cda
• Soggetti esterni alla Fondazione
• Consiglio di Sorveglianza per le Fondazioni di Partecipazione
• La Prefettura e la Regione Lombardia muovono obiezioni nei confronti degli statuti nei
quali la nomina dei Revisori è inclusa nelle competenze del Consiglio Direttivo o del Comitato
di Gestione
Roberto Zambiasi
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5. ALTRE CONSIDERAZIONI
(segue)
5.3 Dimissioni/revoca dei revisori (alcune clausole statutarie trovate nelle
Fondazioni)
•
•
•
•
•
Nel caso esistano i Revisori Supplenti, subentra il Revisore Supplente più anziano
Se viene a mancare la maggioranza, il Collegio dei Revisori decade
Se si dimette il Revisore Unico, l’organo decade
I Revisori rimangono in carica fino a quando non sono sostituiti
Se si dimette o viene revocato un Revisore il sostituto rimane in carica fino alla naturale
scadenza del mandato del Collegio Revisori
Roberto Zambiasi
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il suggerimento che viene pertanto dato, relativamente alla previsione dell’Organo di controllo,
consiste nell’indicare nelle clausole statutarie che l’Organo cui spetta la nomina dell’Organo di
controllo, può optare sia per un Organo collegiale (Collegio dei Revisori legali) che
per un Revisore unico, in funzione della complessità delle operazione che verranno poste
in essere nel tempo dalla Fondazione.
Ad oggi risulta tuttora aperto un tavolo tecnico tra la Prefettura di Milano ed il
Collegio Notarile di Milano cui è demandato il compito di redigere linee guida per le
procedure di riconoscimento e gestione amministrativa delle Fondazioni.
Dott. Roberto Zambiasi
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