Nr. 07/ 19.02.2015 Congedo di paternità

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Nr. 07/ 19.02.2015
Congedo di paternità
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Approfondimento
Il congedo di paternità viene concesso alle condizioni della Legge n. 210 del 1999 pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 654 del 31 dicembre 1999 e della Decisione del Governo n. 244/2000, che
regolano le norme d'applicazione di quest'atto normativo, per assicurare la partecipazione del padre
alla cura del neonato.
In conformità ai provvedimenti dell'art. 1, delle Norme metodologiche, paragrafo (2):” il titolare del diritto
al congedo di paternità, previsto dall'art. 1, paragrafo (2) della legge, con una durata di 5 giorni
lavorativi, è il padre del neonato che partecipa effettivamente alla cura dello stesso, a prescindere dal
fatto che il neonato sia nato all'interno o fuori dal matrimonio o sia adottato dal titolare del diritto.”
Condizioni per la concessione del congedo di paternità
Il congedo di paternità viene concesso se il titolare di tale diritto è dipendente, a prescindere dal modo
di organizzazione e finanziamento dell'unità in cui lo stesso svolge la sua attività. Nel caso in cui il
titolare del diritto del congedo di paternità sia assicurato nell'ambito del sistema delle assicurazioni
sociali dello Stato, lo stesso ha il diritto a un congedo di paternità retribuito di 5 giorni lavorativi.
ATTENZIONE! La richiesta del concessione del congedo di paternità viene fatta per iscritto nelle
prime 8 settimane dalla data di nascita del bambino e deve essere accompagnata dal certificato di
nascita del bambino, che attesti la qualità di padre del dipendente.
L'indennità per il congedo di paternità viene pagata dal fondo degli stipendi dell'unità ed è pari
allo stipendio corrispettivo di quel periodo, in conformità ai provvedimenti dell'art. 4, paragrafo (1)
delle Norme metodologiche, viene calcolata in base allo stipendio lordo realizzato, inclusi gli scatti e i
supplementi allo stipendio di base.
Nel caso in cui il padre del neonato abbia ottenuto il certificato che attesti la frequenza al corso di
puericultura, la durata del congedo di paternità concesso aumenta di 10 giorni lavorativi. Il padre può
beneficiare di quest’aumento di 10 giorni una sola volta.
Pertanto, il dipendente può beneficiare di 5 giorni di congedo di paternità se non ha ottenuto il
certificato di puericultura e di 15 giorni di congedo di paternità se ha ottenuto tale certificato.
Il corso di puericultura consiste nella presentazione di alcune nozioni elementari, teoriche e pratiche,
necessarie per la cura del neonato. Questo corso può essere organizzato da un'organizzazione
specializzata o dal medico di famiglia del padre, durante la gravidanza della madre o dopo la nascita
del bambino.
Il certificato rappresenta il documento comprovante l'apprendimento delle nozioni e contiene,
insieme alla constatazione, i dati anagrafici della carta d'identità del padre, il suo posto di lavoro, la
data di rilascio, la firma e il timbro dell'ente che ha organizzato il corso.
Il padre non ha bisogno di seguire un corso di puericultura se ha studi specialistici (essendo infermiere
o medico) in questa situazione sarà necessario solo l'ottenimento del certificato per presentarlo al
datore di lavoro.
Per la durata del congedo di paternità, il beneficiario non ha diritto ai buoni pasto.
Nel caso di decesso della madre del bambino durante il parto o durante il periodo del congedo per
puerperio, il padre del bambino beneficia del resto del congedo non goduto dalla madre, il certificato
medico essendo rilasciato dal medico di specialità ostetrica e ginecologia dell'unità sanitaria dove la
donna ha partorito o da parte del medico che ha assistito al parto.
Durante il periodo del congedo concesso in caso di decesso della madre, il padre del bambino
beneficia di un'indennità che può contenere opzionalmente un importo pari:
a) all'assegno di gravidanza e puerperio dovuto alla madre;
b) al valore dello stipendio di base e l'anzianità nel lavoro del padre.
Il datore di lavoro ha il diritto di scegliere tra i due valori dell'indennità.
Nel Codice del Lavoro, all'art. 60, il congedo di paternità non è stato menzionato tra le situazioni di
sospensione del contratto individuale di lavoro durante le quali il licenziamento sia proibito.
Concretamente, il dipendente può essere licenziato durante il godimento di tale congedo. Da questo
punto di vista, viene creata una situazione discriminatoria per quanto riguarda il padre del bambino, la
madre in congedo di maternità gode di protezione, essendo esclusa la possibilità del licenziamento
della madre in quel periodo.
IMPORTANTE! La durata del congedo di paternità non influisce sulla durata delle ferie a cui
aveva diritto il padre e non influisce sull'anzianità sul lavoro o sul periodo di contribuzione del
dipendente al sistema delle assicurazioni sociali di Stato.
Bibliografia:
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Legge 210 del 1999 riguardante il congedo di paternità;
NORME METODOLOGICHE del 10 aprile 2000 d'applicazione della Legge riguardante il congedo di
paternità n. 210/1999;
IL CODICE DEL LAVORO (Legge n.53 del 24 gennaio 2003) – RIPUBBLICATA.
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