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Direzione Aeroportuale
Milano Linate
ORDINANZA
01 / 2014
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE LATO CITTA’
AEROPORTO DI MILANO LINATE
6° Aggiornamento – GENNAIO 2014
ACCESSO IN AEROSTAZIONE
Il Direttore dell’Aeroporto di Milano Linate
Capo della Direzione Aeroportuale di Milano Linate
VISTI
gli articoli 687, 693, 702, 705, 718, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione
approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
VISTO
il Decreto 250/97 che istituisce l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
VISTO
il Regolamento di Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti edito dall'ENAC;
VISTI
i Regolamenti dell’Unione Europea in materia di security ed il Programma
Nazionale di Sicurezza (PNS);
RITENUTO
necessario dover meglio disciplinare l’attività svolta dagli associati al consorzio
NCC, sia all’esterno che all’interno dell’aerostazione;
RITENUTA
valida la necessità di limitare il flusso di persone all’interno delle aerostazioni di
Linate NORD per facilitare l’attività di vigilanza e controllo degli enti preposti al fine
di garantire la security aeroportuale ;
RITENUTA
quindi come primaria la necessità di salvaguardare i requisiti di security nelle
predette aree, limitandone il sovraffollamento e di tutelare così maggiormente
l’incolumità dell’utenza;
CONSIDERATO che è stata riscontrata all’interno del sedime aeroportuale la presenza di persone
che svolgono attività commerciali senza alcuna autorizzazione da parte di ENAC
Direzione Aeroportuale Milano Linate, ovvero senza il consenso del Gestore
aeroportuale Soc. SEA S.p.A.;
SENTITI
gli Enti di Stato interessati e la Soc. SEA SpA.
ORDINA
Art. 1.
Applicabilità
La presente Ordinanza è applicabile sull’Aeroporto di Milano Linate.
Art. 2.
Definizioni
Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:
a) Area Lato Citta' (Land Side): area regolamentata di un aeroporto che include tutte le
aree aperte al pubblico. L’accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere
soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le
limitazioni possono riguardare anche l’accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche
Aeroporto "Enrico Forlanini"
20090 Linate (Milano)
c.f. 97158180584
tel. +39 02 74852952
fax. +39 02 7560264
[email protected]
www.enac.gov.it
b)
c)
d)
e)
Art. 3.
attività, specie se condotte a scopo di lucro. L’area Lato Città include zone esterne
all’aperto quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che
zone interne dell’aerostazione passeggeri che si estendono fino alle postazioni o varchi
dove sono localizzati i controlli di sicurezza (security);
controllo d’accesso: applicazione di sistemi che consentono di impedire l’entrata di
persone e/o veicoli non autorizzati in aree specificate;
Gestore aeroportuale: società responsabile della gestione e dello sviluppo dell’attività
aeroportuale, compresi gli aspetti concernenti la progettazione, la realizzazione,
l’adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture strumentali all’esercizio di tali
attività. La Soc. SEA S.p.A. - Aeroporti di Milano è gestore aeroportuale per gli
aeroporti di Linate e Malpensa;
operatore aeroportuale: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri
servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con
regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale.
security: termine che identifica un sistema di sicurezza finalizzato alla salvaguardia
dell'attivita dell'aviazione civile contro atti di interferenza illecita.
L’art. 22 dell’Ordinanza 04/2011 “Disciplina della circolazione lato città dell’Aeroporto di
Milano Linate” viene modificato come segue:
Accesso in Aerostazione
L’accesso e la permanenza del pubblico nel sedime aeroportuale Lato Città, di norma, è
consentito solo per motivi connessi alle operazioni aeroportuali.
In particolare nelle aree dell’Aerostazioni passeggeri aperte al pubblico possono accedere e
sostare:
a) i lavoratori e gli operatori aeroportuali per attività di servizio, muniti di tesserino
aeroportuale di riconoscimento come da apposita Ordinanza che regolamenta il rilascio
e l’esposizione dei tesserini di identificazione del personale aeroportuale.
In particolare, per quanto riguarda gli associati al consorzio NCC che è presente in
aerostazione con
un proprio desk autorizzato, vengono rilasciate dalla D.A.
esclusivamente nr. 6 tessere aeroportuali di colore giallo a favore di 6 associati i cui
nominativi vengono forniti dal consorzio stesso.
Resta inteso che, i restanti associati in servizio, potranno usufruire dei servizi
aeroportuali destinati al pubblico per i quali si rimanda alla lettera e) e dovranno
provvedere alla riconsegna delIe tessere aeroportuali (entro il 20 febbraio 2014) presso
l’ufficio tesseramento della soc. SEA S.p.A.;
b) il personale di volo (equipaggi) in arrivo o in partenza;
c) i passeggeri in procinto di partire o in arrivo. La sosta nelle apposite sale è consentito
per il tempo necessario all’espletamento delle previste formalità legate alla partenza ed
all’arrivo;
d) eventuali accompagnatori di passeggeri in partenza od in arrivo limitatamente al tempo
richiesto per espletamento dei previsti adempimenti;
e) il pubblico in genere per il tempo limitato al disbrigo di pratiche presso gli uffici ovvero
alla utilizzazione di esercizi aeroportuali. Non è comunque consentita la sosta
prolungata;
f) personale di imprese esterne che impiegati per l’esecuzione di interventi su richiesta
del Gestore Soc. SEA S.p.A. o di altri soggetti aeroportuali, in quest’ultimo caso previo
coordinamento con il gestore medesimo se necessario.
Gli Enti di Stato operanti in aeroporto e la Soc. SEA S.p.A. possono in qualunque
momento, interdire o limitare l’accesso a determinate aree per motivi di sicurezza o
operatività aeroportuale.
Art. 4.
Sanzioni
Ai contravventori a specifiche disposizioni riportate in questa Ordinanza, saranno applicati,
salvo diversamente già indicato ed in relazione alle infrazioni rilevate, gli artt. 1164 e
l’art. 1174 comma 2 del Codice della Navigazione, qualora il fatto non configuri un più grave
ENAC - D.A. Milano Linate - Ordinanza 01/2014
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reato.
Inoltre in materia di trasporto pubblico con TAXI e NCC, i contravventori alla presente
Ordinanza e comunque tutti coloro a cui vengano formalmente contestate dagli organi
all'uopo preposti le seguenti infrazioni quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
procacciamento, mancata osservanza dell'obbligo di prestazione o interruzione immotivata
della stessa, alterazione di tariffa, prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure
definite dalla presente Ordinanza, mancato rispetto del turno (ove ciò non costituisca più
grave reato), incorreranno oltre che nelle sanzioni precedentemente riportate, qualora
ritenuto necessario dalla Direzione Aeroportuale, anche all’interdizione ad operare
nell'ambito territoriale di competenza dell'Aeroporto di Milano Linate sino ad un massimo di
30 giorni. Le sanzioni adottate a carico dei contravventori in possesso di licenze TAXI o
NCC, in relazione agli articoli della presente ordinanza, saranno comunicate al Comune che
ha rilasciato la licenza per i provvedimenti di competenza.
Art. 5.
Rispetto dell’ordinanza
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Art. 6.
Decorrenza ed Ordinanze abrogate
La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 del 20 gennaio 2014.
Milano Linate, 15 gennaio 2014
Il Direttore
Dott. Ing. Riccardo Perrone
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