Le fonti UE - Roberto Bin

Download Report

Transcript Le fonti UE - Roberto Bin

Schema fonti UE
Diritto primario  Trattati
Regolamento UE
Fonti
dell’ordinamento
europeo
Diritto derivato
«atti legislativi»:
art. 289
«atti delegati»: art. 290
Direttiva UE
TRATTATI
Trattato CECA (1951)
Trattato CEE (1957)
Trattato Euratom (1957)
Trattato «Fusione» 1965
(unifica gli organi)
«Atto Unico» (1986):
CEE  CE
Trattati Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001)
«scaduta» nel 2001
Trattato sull’UE (TUE)
Trattato di Lisbona (2009)
Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)
Schema fonti UE
Diritto primario  Trattati
Regolamento UE
Fonti
dell’ordinamento
europeo
Diritto derivato
«atti legislativi»:
art. 289
«atti delegati»: art. 290
Direttiva UE
Le fonti UE
Articolo 288
(ex articolo 249 del TCE)
Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni
adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e
pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai
mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i
destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Schema fonti UE
Diritto primario  Trattati
Regolamento UE
Fonti
dell’ordinamento
europeo
Diritto derivato
«atti legislativi»:
art. 289
«atti delegati»: art. 290
Direttiva UE
Atti legislativi e atti delegati
Articolo 289
La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un
regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è
definita all'articolo 294….
3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.
Articolo 290
1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti
non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati
elementi non essenziali dell'atto legislativo.
2. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la
portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore
sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di
delega di potere….
3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.