Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015

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Transcript Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015

AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari

Via Salandra, 13 – 00187 Roma Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2015.569

( CITARE NELLA RISPOSTA ) Roma li. 23.12.2015 All’

A.G.R.E.A

Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA All’

APPAG Trento

Via G.B. Trener, 3 38100 TRENTO All’

ARCEA

Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto 88100 CATANZARO All’

ARPEA

Via Bogino, 23 10123 TORINO All’

A.R.T.E.A.

Via Ruggero Bardazzi, 19/21 50127 FIRENZE All’

A.V.E.P.A

Via N. Tommaseo, 63-69 35131 PADOVA All’ Organismo Pagatore

AGEA

Via Palestro, 81 00185 ROMA All’

Organismo pagatore della Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, 1 20100 MILANO All’ OP della Provincia Autonoma di Bolzano -

OPPAB

Via Perathoner, 10 39100 BOLZANO

Al

Centro Assistenza Agricola Coldiretti

S.r.l. Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA Al Al

C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA

C.A.A. CIA S.r.l.

Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA Al

CAA Copagri S.r.l.

Via Calabria, 32 00187 ROMA E p.c. Al

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali

- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell’Unione europea Via XX Settembre 20 00186 ROMA Alla

Regione Puglia

Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/47 71100 BARI A

SIN S.p.A.

Via Curtatone 4/D 00185 ROMA 2

O GGETTO : R IFORMA PAC – C RITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT .

N .

ACIU.2015.425

DEL 29 SETTEMBRE 2015 1.

P REMESSA

A seguito dei chiarimenti pervenuti dai Servizi della Commissione con nota Ref. Ares(2015)4275071 del 14 ottobre 2015, si forniscono di seguito alcune precisazioni in merito alle modalità applicative di verifica dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

IPARTIZIONE DEL PLAFOND NAZIONALE 2.

C RITERI DI MANTENIMENTO

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 4, paragrafo 1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1307/2013, l’art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che ogni Stato Membro fissa i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l’obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. Con riferimento alla pratica del pascolamento con animali di terzi di cui al paragrafo 6.1 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, anche alla luce della nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. DG PIUE n. 2954 dell’8 maggio 2015, si precisa che i capi in questione devono essere associati al codice pascolo del richiedente e che tale informazione deve essere desumibile dalla BDN di Teramo. Le superfici sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali ai sensi dell’art. 7, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell’art. 7, comma 9, lett. d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513, si ritengono correttamente mantenute esclusivamente attraverso lo svolgimento dell’attività di pascolamento, nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM. Le superfici a pascolo magro per le quali l’agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento si ritengono correttamente mantenute se il pascolamento è svolto nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM. Per tutte le altre superfici elencate nel paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 (escluse le superfici sulle quali sono svolte pratiche le locali tradizionali ai sensi dell’art. 7, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell’art. 7, comma 9, lett. d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e quelle a pascolo magro per le quali l’agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento), la mancata esecuzione della specifica attività di mantenimento dichiarata dall’agricoltore non determina automaticamente l’esclusione dall’ammissibilità, ma è necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate, effettuate conformemente alla disciplina vigente per l’attività concretamente eseguita, abbiano comunque soddisfatto l’obbligo di mantenimento previsto. 3

Analogamente, qualora dal controllo si riscontri il buono stato della superficie, secondo quanto riportato nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015, la dichiarazione di mancata esecuzione di una qualsiasi attività di mantenimento effettuata dal richiedente deve intendersi superata, a condizione che l’attività di mantenimento concretamente svolta sia stata eseguita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa. La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l’esecuzione dei seguenti controlli: 1) Per le superfici seminabili e le colture permanenti: a.

che gli agricoltori rispettino l’obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. 2) Per le superfici seminabili e i prati permanenti per i quali è stata dichiarata un’attività di pascolamento: a.

verifica che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 2, comma 5, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del “responsabile” degli animali indicato in BDN. In tal caso, il “responsabile” del pascolo deve risultare tale in BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno, fermo restando che l’attività di pascolamento può essere eseguita sia in precedenza che successivamente, nel rispetto della normativa prevista a livello nazionale o di Regione/Provincia autonoma; b.

verifica del carico UBA/ha in funzione dell’ubicazione degli allevamenti: i.

nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi: 1.

verifica del carico UBA/ha, ottenuto rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate, non essendo disponibile in BDN alcuna registrazione della movimentazione; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 2, comma 5, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del “responsabile” degli animali indicato in BDN; ii.

in comuni non limitrofi alle superfici pascolate: 1.

l’effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN. Il carico UBA/ha si ritiene 4

correttamente applicato se risponde alle condizioni riportate nella seguente tabella :

Base normativa:

Art. 2 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 Deliberazione n. 3232 del 6 marzo 2015 della Regione Lombardia Deliberazione n. 328 del 6 marzo 2015 della Regione Valle d’Aosta Deliberazione n. 1438 del 16 giugno 2015 della Regione Puglia

Applicazione

Territorio nazionale, se non diversamente disposto dalla Regione/Provincia autonoma Delibera n. 1643 del 6 marzo 2015 della Provincia Autonoma di Bolzano Provincia di Bolzano Lombardia Valle d’Aosta Puglia

Carico UBA/ha

0,2 0,1 0,2 0,1 1,2

Giorni di pascolamento Criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all’articolo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 639/2014

uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni. Nel caso di pascoli associati ad un codice di pascolo in BDN, al raggiungimento del 60° giorno di alpeggio le UBA corrispondenti ai capi sono calcolate per intero, se inferiore a 60 giorni in proporzione uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni Alpeggio Nessun criterio ulteriore uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 20 giorni Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, la conduzione dei pascoli permanenti e dei pascoli magri (corrispondenti rispettivamente ai pascoli fertili, pascoli fertili con tara, pascoli magri, pascoli magri con tara e pascoli magri boscati secondo la classificazione utilizzata nell’ambito del Programma di sviluppo rurale) negli alpeggi e nei mayen è riconosciuta anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni Nessun criterio ulteriore 5

Deliberazione n. 22 1510 del 3 giugno 2015 della Regione Piemonte Piemonte Deliberazione n. 23 1189 del 16 marzo 2015 della Regione Piemonte Piemonte Delibera n. 75 del 15 giugno 2015 della Regione Veneto Veneto Delibera n. 271 del 3 marzo 2015 della Regione Veneto Veneto 0,07 per tutti i pascoli permanenti posti ad altitudine superiore ai 600 m s.l.m. Se l'azienda dispone di pascoli posti solo in parte al di sopra di 600 m s.l.m. il carico minimo di 0,07 è applicato a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite è superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni Criterio definito con deliberazione n. 23-1189 del 16 marzo 2015 (v. di seguito) V. Deliberazione n. 22-1510 del 3 giugno 2015 V. Delibera n. 75 del 15 giugno 2015 V. Deliberazione n. 22-1510 del 3 giugno 2015 0,2 sulle superfici condotte a pascolo ubicate al di sopra dei 600 mt in zona montana, delimitata ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni Criterio definito con delibera n. 271 del 3 marzo 2015 (v. di seguito) V. Delibera n. 75 del 15 giugno 2015 Pratica della guardiania consistente nel pascolamento, oltre che con i propri capi, anche con animali di proprietà altrui. Numero massimo di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo della densità minima degli animali pari al 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA. La deroga si applica solo alle superfici a pascolo ubicate ad altitudini superiori a 600 m s.l.m. Il pascolamento con animali di terzi costituisce una modalità di alpeggio attuata sull'intero territorio montano regionale così come delimitato ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 6

Delibera n. 380 del 9 marzo 2015 della Provincia Autonoma di Trento Provincia di Trento Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015 della Provincia Autonoma di Trento Provincia di Trento Delibera n. 241 del 30 marzo 2015 della Regione Marche Marche Determina n. 76174 del 9 marzo 2015 del dirigente generale del dipartimento agricoltura della Regione Calabria Calabria Deliberazione n. 749 dell’8 giugno 2015 della Regione Umbria Umbria V. Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015 0,2 0,2 0,2 V. Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015 "Sistema malghivo” che comprende l’attività di prealpeggio e post alpeggio su prati-pascolo posti a quote inferiori, comunque sopra ai 600 mt s.l.m., nonché l’attività di alpeggio vero e proprio, che solitamente si realizza a quote superiori. Le superfici ricadenti in tali fattispecie sono quelle a pascolo ubicate ad un’altitudine superiore ai 600 mt s.l.m. classificate nelle tipologie “pascolo senza tare”, “pascolo con tara 20%” e “pascolo con tara 50%” e quelle a pascolo magro con tara superiore al 50 % limitatamente ai pascoli posti al di sopra dei 1200 mt s.l.m.; uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, ridotto a 30 giorni nel pascolo transumante di ovicaprini Criterio definito con Delibera n. 380 del 9 marzo 2015 (v. sopra) uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni "Fida del Catria" consistente nel pascolamento con animali di proprietà altrui delle aziende zootecniche locali ed utenti della Università agrarie consorziate nell'azienda uno o più turni annuali di durata complessiva non inferiore a 45 giorni nelle aree individuabili in tutti i comuni al di sopra dei 500 m di altitudine e nelle aree di macchia mediterranea Nessun criterio 0,05 per tutti i pascoli permanenti presenti in Umbria ricadenti nelle aree montane e svantaggiate, come individuate con D.G.R. 4832 del 5 luglio 1989 e s.m.i di applicazione dell’art. 18 e 19 del Reg. CE 1257/99 uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni Nessun criterio Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora l’agricoltore abbia superfici ricadenti in più 7

Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, dei criteri fissati dalla normativa nazionale. c.

A partire dalla campagna 2016, verifica che i capi (bovini/bufalini, ovini/caprini, equidi) siano riferiti a un allevamento indicato in BDN come "all'aperto o estensivo" o "transumante" (sono esclusi i capi riferiti a un allevamento "stabulato o intensivo"): CODICE TR SI AE TR AE SI AE SI DESCRIZIONE TRANSUMANTE GRSPE_CODICE 0121 STABULATO O INTENSIVO 0121 ALL'APERTO O ESTENSIVO 0121 TRANSUMANTE 0124 ALL' APERTO O ESTENSIVO 0124 STABULATO O INTENSIVO 0124 ALL'APERTO O ESTENSIVO 0126 STABULATO O INTENSIVO 0126 GRSPE_DESCRIZIONE BOVINI E BUFALINI BOVINI E BUFALINI BOVINI E BUFALINI OVINI E CAPRINI OVINI E CAPRINI OVINI E CAPRINI EQUIDI EQUIDI

3.

E FFETTI DEI CONTROLLI

L’applicazione degli esiti del controllo sui criteri di mantenimento delle superfici fa parte dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte, per i quali la superficie sia un elemento fondamentale ai fini della valutazione dell’ammissibilità all’erogazione degli aiuti richiesti e, in particolare: ‐ Domanda unica (Reg. (UE) n. 1307/2013); ‐ Aiuti a superficie nell’ambito dello Sviluppo Rurale (domanda di pagamento - Reg. (UE) n. 1305/2013). Si precisa che l’esito del controllo eseguito con riferimento alle misure del primo pilastro produce effetti anche per le misure a superficie previste nell’ambito del secondo pilastro e viceversa.

Domanda unica (Reg. (UE) n. 1307/2013)

Le superfici dichiarate o riscontrate come non mantenute sono ritenute non ammissibili. Esse non danno luogo alla prima assegnazione di titoli e, conseguentemente, non sono ritenute gravate dagli obblighi dell’aiuto per l’inverdimento. Le superfici dichiarate o riscontrate come mantenute sono ritenute ammissibili ai fini dell’assegnazione dei titoli. In presenza di superfici dichiarate come non mantenute e riscontrate come mantenute può trovare applicazione la clausola di elusione di cui all’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

IPARTIZIONE DEL PLAFOND NAZIONALE

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Aiuti a superficie nell’ambito dello Sviluppo Rurale (domanda di pagamento - Reg. (UE) n. 1305/2013)

Le superfici dichiarate o riscontrate come non mantenute sono ritenute non ammissibili solo se l'obbligo in questione è stato indicato nel PSR (schede di misura o bandi) come un requisito di ammissibilità o come un impegno, dando luogo rispettivamente all’applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dagli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 (ammissibilità) e dall’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 (impegni o altri obblighi). In ogni caso in presenza di superfici dichiarate come non mantenute e riscontrate come mantenute può trovare applicazione la clausola di elusione di cui all’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO R. Lolli 9