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SEZIONE
No
30
REG.GENERALE
REPUBBLICAITALIANA
N.
4735112
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
UDIENZADEL
TRIBUTARIAREGIONALE
LA COMMISSIONE
SEZTONEs0
Dt MILANO
dei Signori:
riunitaconI'intervento
02t12t2013
ore15:00
SENTENZA
NO
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M4R!o
lqesidente
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M_oNALDo
GIANMAR|_o
Relatore
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ANTONIO
Giudice
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PRONUNCIATAIL:
!
0 2 Dlc.2013
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n
0 5 [)lc.2013
haemessola seguente
SENTENZA
ll Segretario
- sull'appello
n. 4735112
depositaton 2610912012
Andrea Nlero
AssìsienteTrìtrl,lí]r
I
\{_
- awerso la sentenzan.199144112
emessadallaCommissioneTributariaProvinciale
di MILANO
PROVINCIALE
I Dl MILANO
contro:AG.ENTRATE
DIREZIONE
proposto dal ricorrente:
MANFREDINIADELAIDE MAGDALENE
VIA MASCAGNIPIETRO29 26866SANT'ANGELOLODIGIANOLO
difeso da:
PAGANIPAOLODIMITRIPAGANIRAFFAELLA
C/O STUDIOASSOCIATOPAGANI
VIA G. FRUA24 2O1OO
MILANOMI
Attiimpugnati:
AWISO Dl ACCERTAMENTO
n' T9801PP061
1512011
IRPEF-ADD.REG.
2OO5
AWISO Dl ACCERTAMENTO
n' T9801PP061
1512011
IRPEF-ALTRO
2O05
pag '1
4735-12_manfredini DPlmi sez30 02l2l3Jedditometro
casalinsa 2lenne
2005.doc
OGGETTO DELLA DOMANDA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSOE
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La contribuenteManfredini Adelaide Magdalene depositavaappello in data 26/9/12
contro la Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano a\.verso la sentenzan.
l99l44lI2 del 20l4ll2 - 2517lI2 della CommissioneTributaria Provincialedi Milano che, in
parziale accoglimento del ricorso presentatoawerso I'awiso di accertamentosintetico Irpef
ex art.38Dpr 600173in baseagli indici di spesac.d. redditometron. T9B01PP06115-2011
notificato il l4ll2lIl
- emesso in conseguetza di accertamentosintetico Irpef, annualità
2005, per reddito imponibile di € 137.332,37- aveva rideterminatoil prefato reddito in
misuradi € 99.475,0gSP€î
Sulla base delle risposte date dalla contribuente, che non aveva presentato alcuna
dichiarazionedei redditi, al questionarioinviatole dall'Ufficio, eranoinfatti statecontestate:1)
una maggiore capacità contributiva per spese di gestione di un cavallo da corsa per €
46.332,37;2) una maggiore capacitàcontributiva per una residenzasecondariain affitto per €
18.000,00;3) un incrementopatrimonialedi € 360.000.000per I' acquistodi un immobile in
data l4l5l09; 4) un incrementopatrimoniale di € 5.000,00 in relazione ad una autovettura.La
ricorrente aveva eccepitodi essereuna casalingadi 2l anni, del tutto priva di redditi propri, al
cui mantenimentoprowedeva il marito, incluso il mantenimentodel cavallo - di equitazionee
non da corsa,donatoledal padre- in virtù della attività stessadel marito, allevatoreequino.
Gli anteriori giudici avevanoquindi rideterminato in € 26.475,00Ia maggiore capacità
contributiva per spese di gestione del cavallo donato dal padre, non avendo I'Ufficio data
dimostrazioneche si trattassedi un cavallo da corsa. In relazioneall' incrementopatrimoniale
di € 360.000.000avevanoinveceritenuto che non costituisse"prove certaed inconfutabile"il
Ll6
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formale impegno del padre di concedereun prestito per I' acquistodi un immobile, così come
I'incremento patrimoniale di € 5.000,00era risultato privo di supportodocumentale.
L'appellante eccepiva preliminarmente la
nullità
dell'impugnato awiso
di
accertamentoper incompetenzaterritoriale - aseritamenterilevabile in ogni stato e grado del
giudizio e quindi anchein appello - dellaDirezione ProvincialeI di Milano,data laprovata
residenzadella ricorrente nel comune di Sant'AngeloLodigiano con conseguenteinderogabile
competenzadella Agenzia delle Entrate di Lodi. Nel merito lamentavache I'Ufficio avrebbe
doruto valutare la sua complessiva situazione familiare stante che o'i mezzi di spesa,
investimento, sostentamentoe di mantenimento" erano forniti dal marito Ettore Metrangolo e
dal padre Corrado Manfredini. Nello specifico i mezzi finanziari per I'acquisto all'asta al
Tribunale di Lodi (proceduraesecutivan.62/06) di una unità immobiliare per € 360.000.000
erano stati forniti dal padre, come da impegno assuntocon scrittura privata in data T0/1109
con firme autenticatedal notaio BenedettaBruno in Gombolò, prodotta in atti sub allegato 6).
Quanto all'acquisto in data l4l5l08 di una autovettwa usata CT 275 XZ per totali €
12.500.000,unica vettura disponibile per uso familare congiunto col marito, è stato rinvenuto
e prodotto assegnoe ricevuta per € 7.500,00,avendoil coniuge pror,vedutoancheal saldo, sia
pure senza aver potuto produrre ricevuta al riguardo. Quanto alla cavalla da equitazione,
donatadal padre edazzoppatasinel 2004, il possessonel 2005 era comunquestato di soli 161
giorni. Quanto al contratto di locazione eccepivache il detto era stato stipulato dal marito per
€ 6.600,00 annui, a nulla potendo rilevare che "qualche contratto di utenza possa essere
intestato alla ricorrente, casalinga, intestataia a scopo di gestione amministrativa delle
pratiche inerenti".
Lamentavaquindi che I'Ufficio aveva disattesola stessacircolare n.49lE del918107
che richiamava I'opportunità di "valutare la complessivaposizione reddituale dei componenti
q-,
I
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gli elementi indicativi di capacitàcontributiva
il nucleo familiare" stanteche oofrequentemente
rilevanti ai fini dell'accertamentosintetico possono trovare giustif,rcazionenei redditi degli
altri componenti il reddito familiare". Peraltro I'Ufficio non aveva ritenuto di imputare alla
"proprio in quanto non sono stati rilevati elementi gravi,
ricorrente la omessadichiarazione
precisi e concordantiche potesseroconfigurare redditi non dichiarati né la natura degli stessi".
Da ultimo adducevala statuizionedella sentenzadella Corte di Cassazionen.1065512009in
forua della quale "le presunzioni poste dal redditometro (sono) soltanto relative e non
assolute" e la prova contraria non è limitata a redditi esenti o a redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta "potendosi dimostrare che il reddito presunto sulla base del
coeffrcientenon esisteo esistein misura inferiore".
L'Ufficio con controdeduzioni depositate il 23lllll2
chiedeva preliminarmente la
declaratoria di inammissibilità della avanzata eccezione in merito alla incompetenza
territoriale e quindi il rigetto dell'appello con vittoria di spese.Nel merito insisteva sulla
"potenzialità" degli aiuti economici dei componenti il nucleo familiare stante che nessuna
valida prova sarebbestatafornita al riguardo.
La Commissione, visti gli
atti, rigetta in via preliminare la eccezione di
incompetenzaterritoriale del procedenteUfficio sollevata da parte contribuente in grado di
dell' intervenuto
appello- e quindi in violazionedell'art.57 D.Lgs. 546192- in considerazione
dispostodell'art.zlocties della legge 1512005,entratoin vigore già dal 8 marzo 2005.
Ciò di necessitàpremesso?la Commissione ritiene di non potersi discostareda
quanto già statuito da questa stessaCommissione Tributaria Regionale(cfr. sent. 209163/13)
richiamando che con il c.d. redditometro- rectius: accertamentosintetico disciplinato dall'art.
38 Dpr 600173- si determina il reddito complessivo presunto del contribuente attraverso
l'utilizzo di presunzioni semplici, mediante l'applicazione di elementi indicativi di capacità
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contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale (cfr. Cass. 2355412012).
Possono valere pertanto anche al suo riguardo le determinazioni che la giurisprudenz.adi
legittimità ha espressoin ordine a parametri e studi di settore,rilevando che la motivazione
dell'atto di
accertamento non può esaurirsi nel mero scostamento dai parametri
normativamente determinati, in quanto I'inversione dell'onere probatorio presuppone un
complessoquadro che deriva dal fatto che all'esito del contraddittorio la motivazione sia stata
integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal
contribuentein sededi contraddittorio. Solo da questopiù complessoquadro può emergerela
gravità, precisione e concordanzaattribttibile alla presunzionee la giustificabilità di un onere
della prova contraria, pearltro senzaalcuna limitazione di mezzi e di contenuto, a carico del
Altrimenti detto,
contribuente(cfr.Cass.SS.UU., sent.2663512009e Cass. sent.236812013).
in considerazionedella natura presuntiva del redditometro, gli elementi di accertamentoda
esso derivanti devono esserecorredati da ulteriori dati idonei a sostenernele risultanze, così
come stabilito in materia di parametri e studi di settore.
Nel caso di specietali elementi non solo non sono stati forniti, ma I'Ufficio ha altresì
disatteso la stessa circolare n.49lE del 918107in merito all'opportunità di valutare la
complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare. Infatti, in relazione al
punto più rilevante in contestazione,laCommissioneosservache non ha potuto trovare alcun
riscontro in atti la sommariaed infondata affermazionedel resistenteUfficio che "controparte
in particolare sostieneche 360.000 le sarebberostati consegnatibrevi manu dal proprio padre
per poi essereda lei versati su proprio conto corrente''. La ricorrente infatti, in aggiunta alla
scrittura privata autenticatadal notaio BenedettaBruno in Gombolò con la quale il padre le
aveva assicuratola relativa disponibilità finanziaria di € 360.000,00,ha altresì prodotto in atti
copia del verbale di deposito prezzo al Tribunale di Lodi eseguitoin data l4l5l09 dal marito
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4735-12_ma4fredini_DPlmisez30 02I2I3 redditometrocasalinga2lenne 2005.doc
Ettore Metrangolo per la procedura 62106,con fotocopia dei relativi assegnicircolari, per il
più consistentedei quali (€ 200.000,00,limite massimoper I'emissionedei circolari) ha data
ineccepita dimostrazione della provenienza producendo I'estratto conto della ditta Sama,
corrente in Milano - incontestatamentedichiarata come riconducibile al padre Corrado
Manfredini in quanto societàdel gruppo Iniziative Tlrristiche sas di Corrado Manfredini - da
cui risulta il correlativo prelievo in data 1315109.
Quanto alla cavalla da equitazioneMarlena,
già erroneamente indicata come da corsa, la contribuente ha prodotto in atti ampia
documentazioneche comprova che I'errato possessoaddebitatoleper I'intero 2005 è dipeso
dalla mancata registrazioneall'Unire da parte di un acquirente,nominativamenteidentificato
in atti, che cedevaa sua volta la predettaMarlena nel 2009 ad una terza parte, come se fosse
stata ceduta direttamentedalla ricorrente. I prodotti certificati Unire, Unirelab e 1' Annuario
dell'Allevamento consentonodi comprenderee ricostruire I' illegittimo iter seguito dal prefato
acquirente.Quanto all'acquistoin data 1415108
di una autovetturausataCT 275 XZ per totali €
12.500.000,unica vettura disponibileper uso familare congiuntocol marito, la Commissione
osservache è comunquestataprodotta in atti copia dell'assegnodi € 7.500,00del coniuge
Antonio Metrangolo a favore della alienanteTiauto sas,non risultando ulteriori elementi per
poter validamente presumere che il saldo fosse stato successivamentee direttamente
corrisposto da una giovanissima ricorrente casalinga, incontestatamente priva di una
qualunque attività retribuita, che aveva già dato ut supra prova di essere integralmente
sostenutafinanziariarnente da padre e marito.
Conclusivamente, la Commissione osserva e ribadisce che gli anteriori giudici ingiustificatamente - non hanno ritenuto di prendere in considerazionele documentalmente
dimostrate e sole fonti di finanziamentodi una giovanissimacasalingaventunenne- secondo
l'id quod plerumque accidit di una notoria e ripetitiva fattispecie-ovvero il marito ed il padre.
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4735-12 ma4fredini DPlmi-sez3) 021213 redclitometrocasalinga 2Ienne
2005.doc
Quantoalle speseprocedimentali,visto I'art.15del D.Lgs. 546lg2,la Commissionele
ponea carico del soccombente
Ufficio in misura di € 2.400,00,piùaccessoridi legge.
P.Q.M.
La CommissioneaccoglieI'appello e condanna I'Ufficio alle spesein misura di €
2.400,00,più accessoridi legge.
Così decisoin Milano. nella Cameradi Consigliodel 2 dicembre2013
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