transazione versione 17.11.2014 concordata Previdi

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Transcript transazione versione 17.11.2014 concordata Previdi

Allegato A) alla deliberazione consiliare n. 48 del 26.11.2014
TRANSAZIONE
Tra le sottoscritte parti:
-Comune di Bomporto (c.f. e p.iva 00662760362) con sede in Bomporto, via per
Modena 7, ai fini del presente atto rappresentato dal responsabile dell’area tecnica
Geom. Roberto Cremonini, assistito dall’avv. Claudio Previdi del Foro di Modena,
nel testo anche Comune od Amministrazione Comunale,
e
-BPR Immobiliare srl (c.f. e p.iva 02844530366) con sede in Ravarino, Via degli
Inventori 50, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di
Amministrazione, sig. Gian Luca Restani, assistita dall’avv. Domenico Beraldi del
Foro di Modena, nel testo anche BPR
premesso che
A. -con ricorso ex art. 702 bis cpc del 25.2.2014, depositato il 28.02.2014, la BPR
Immobiliare srl ha promosso, innanzi al Tribunale di Modena, un giudizio sommario
ex art. 702 bis cpc, deducendo e contestando al Comune l’inadempienza di obblighi
previsti dalla Convenzione per piano particolareggiato di iniziativa pubblica stipulata
il 30.11.09, registrata a Modena in data 16.12.2009 al n. 21298, serie 1Y e trascritta il
17.12.2009, r.p. n. 27570.
B. In particolare (e tra gli altri) BPR chiedeva pronunziarsi, ai sensi dell’art. 2932 c.c.,
sentenza d’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di
compravendita e per l’effetto conseguire il trasferimento della proprietà di cinque lotti
su otto di cui alla citata Convenzione per i quali risultava alla notifica dell'atto già
scaduto il termine per l'acquisizione da parte del Comune di Bomporto, e la condanna
del medesimo Comune al pagamento, a titolo di corrispettivo, di euro 517.996,64,
ovvero della differente maggior o minor somma accertata in causa, oltre interessi
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legali, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese.
C. Il Comune di Bomporto si è ritualmente costituito nel menzionato giudizio, iscritto
al n.1924/14 R.G. del Tribunale di Modena, depositando il 04.07.2014 comparsa di
risposta con cui ha contestato nel merito le pretese azionate da BPR e preliminarmente
eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario e comunque
l’inammissibilità del rito sommario.
D. La causa è stata più volte rinviata, la prossima udienza è fissata per il giorno
4/3/2015; nel frattempo sono intercorse trattative tra le parti, volte a ricercare una
soluzione transattiva del contenzioso giudiziale, mediante una concordata modifica
dell’art. IX della menzionata Convenzione per piano particolareggiato di iniziativa
pubblica, contemplante la cessione di Aree Peep da BPR al Comune.
E. La transazione e la ipotizzata modifica di Convenzione, comporteranno il
trasferimento di cinque degli otto lotti promessi; si tratta di soluzione ritenuta
soddisfacente da entrambe le parti e per il Comune rispondente all’interesse generale:
non sono infatti pervenute offerte di sorta per l’acquisizione (bandita) di lotti peep
talché l’Amministrazione considera con favore il trasferimento di un minor numero
di lotti, in quanto comportante un minor esborso finanziario.
F. I restanti tre lotti identificati nella planimetria allegata con i numeri 1,2, e 3
rimarranno di proprietà di BPR, con estinzione dall’obbligo di acquisto e relativo
pagamento a carico del Comune, che valuterà la possibilità, ove richiesto dalla BPR,
di effettuare, in relazione a tali lotti, le variazioni urbanistiche che si rendessero
eventualmente necessarie al fine di conformare la cartografia dello strumento
urbanistico comunale e dello strumento attuativo, comunque la destinazione ad
iniziativa privata, dei tre lotti che non saranno più trasferiti.
G. Tanto premesso, le sottoscritte parti sono pervenute alla concorde determinazione
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di dirimere la controversia in corso, mediante la stipula di una transazione, autorizzata
dal Consiglio Comunale di Bomporto e dal C.d.A. della BPR, regolata dalle seguenti
concordate
condizioni:
1. A parziale modifica dell’art. IX (“Cessione di aree peep”) della Convenzione di
lottizzazione stipulata il 30.11.2009, richiamata in premessa, verranno trasferiti dalla
BPR al Comune di Bomporto, cinque lotti (anziché 8) del sub comparto B a gestione
pubblica, precisamente quei lotti contraddistinti dai numeri 4, 5, 6, 7, 8 evidenziati in
colore giallo nell’allegata planimetria, al prezzo complessivo di imponibili euro
500.000,00 (cinquecentomila), oltre iva nella misura dovuta per legge come
espressamente previsto in convenzione.
2. Il prezzo, come sopra pattuito, verrà corrisposto all’atto del rogito notarile di
trasferimento, da stipularsi entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2014, a
ministero del notaio designato dal Comune di Bomporto, cui BPR dovrà fornire la
documentazione occorrente per la stipula dell’atto e comunque rilasciare ogni
dichiarazione o prestar eventuali occorrenti assensi, anche ai fini della modifica della
menzionata Convenzione.
Spese notarili di trasferimento e per l’eventuale modifica della Convenzione saranno
a carico del Comune.
3. Rimangono immutati tutti i restanti obblighi previsti a carico di BPR dalla citata
Convenzione di lottizzazione; e naturalmente invariate le relative garanzie, rilasciate
anche da terzi, per gli obblighi di BPR, a favore del Comune di Bomporto. La presente
transazione non ha infatti carattere novativo della Convenzione sopra menzionata, che
continuerà ad esplicare tutti i suoi effetti, per cui obblighi e diritti previsti dalla
Convenzione stessa rimarranno invariati, fatta naturalmente eccezione per quanto
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oggi convenuto in ordine alla parziale modifica del par. IX della Convenzione, attuata
con il presente atto.
4. Con il trasferimento dei cinque lotti di cui sopra ed il pagamento del relativo prezzo,
si intenderanno irrevocabilmente e definitivamente rinunziate, senza necessità di
ulteriore manifestazione di volontà o formalizzazione, tutte le domande giudiziali
spiegate da BPR con il ricorso ex art. 702 bis cpc richiamato in premessa, così come
si intenderà rinunziata ogni pretesa di carattere risarcitorio derivante o comunque
riconducibile ai fatti e negozi per cui è sorta la predetta causa civile che verrà, quindi,
abbandonata ex art. 309 cpc, a spese compensate, alla prossima udienza, per non
essere più riassunta.
5. BPR si riserva di richiedere le variazioni urbanistiche che si rendessero necessarie
al fine di conformare la cartografia dello strumento urbanistico comunale e dello
strumento attuativo, comunque la destinazione ad iniziativa privata, dei suoi tre lotti
che non saranno più trasferiti, ai contenuti del presente accordo; il Comune senz’altro
prenderà in attenta considerazione tale eventuale richiesta e la valuterà con spirito
collaborativo, ed ove non confliggente con norme, procedure ed interesse pubblico,
non la ostacolerà. La presente previsione ha valore programmatico, non incidente
sulla validità, efficacia e contenuto dell’odierna transazione.
6. Sottoscrivono il presente atto, per rinunzia alla solidarietà in relazione ai rispettivi
crediti, quale prevista dalla legge professionale, i difensori delle parti.
7. Le spese di registrazione del presente atto verranno ripartite in egual misura tra le
parti.
Bomporto il
Comune di Bomporto
BPR Immobiliare S.r.l.
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Per rinunzia alla solidarietà
Avv. Claudio Previdi
Avv. Domenico Beraldi
5