Apertura di credito in c/c (CCD) - Consumatore

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BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO

FOGLIO INFORMATIVO relativo agli AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE (APERTURA DI CREDITO) Direttiva sul credito ai consumatori (CCD) consumatore

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Banca del Mugello – Credito Cooperativo

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AGLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Mugello - Credito Cooperativo - Società Cooperativa Sede Legale e Amministrativa 50033 FIRENZUOLA (FI) Via Villani,13 – Tel.055.81001 – Fax 055.8100340 C.F./P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n° 00643760481 e-mail [email protected]

// sito internet www.bccmugello.it

Codice ABI 08325 Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4732.40 R.E.A. Firenze n. 240512 Iscritta all'ALBO SOCIETA' COOPERATIVE n. A159658 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo S.W.I.F.T. Code ICRAITRR910 Capitale sociale Euro { Globale_Capitale_Sociale } al {Globale_Data_Capitale_Sociale} Riserve Euro { Globale_Riserve } al {Globale_Data_Riserve}

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(Indicare i dati, l’indirizzo, telefono, e-mail e la qualifica del soggetto che consegna il foglio informativo al cliente) __________________________________________________________ (Indicare i dati del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato) __________________________________________________________ (Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto il foglio informativo, il documento “Principali diritti del cliente” oppure la Guida del prodotto ed i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato) __________________________________________________________ Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AGLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente classificato consumatore, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. L’ambito di applicazione di questo prodotto è nei casi in cui si applica la normativa sul credito ai consumatori (Direttiva sul credito ai consumatori – CCD). Sono esclusi dalla disciplina i finanziamenti descritti nell’art.122 TUB (testo unico bancario): a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione; h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge; i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo TUB 125-octies. 2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli TUB 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125 sexies, 125- septies. 3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l’articolo TUB 125-ter, commi da 1 a 4. 4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli TUB 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. La presenza sul conto di un saldo debitore superiore al limite dell’affidamento concesso identifica uno “sconfinamento”, che può determinarsi anche solo “per valuta”, se il saldo contabile risulti a credito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

HE COS’È IL CONTONTE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AGLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario

leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSI DEBITORI

Tasso debitore annuo massimo nominale fisso

per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso*

Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso

per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso Importo da € 200,00 a 5.000,00 oltre € 5.000,00 fino a 25.000,00 oltre € 25.000,00 fino 50.000,00 oltre € 50.000,00 fino 75.000,00 { { { Globale_TAMAXDB_ACF5 { } Globale_TAMAXDB_ACO5 Globale_TAMAXDB_ACO25 Globale_TAMAXDB_ACO50 } } } *Gli interessi debitori sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento, per i giorni in cui lo sconfinamento si realizza avuto riguardo sia al saldo disponibile che al saldo per valuta. Gli interessi non sono dovuti se lo sconfinamento si realizza esclusivamente avuto riguardo al saldo per valuta Importo da € 200,00 a 5.000,00 oltre € 5.000,00 fino a 25.000,00 oltre € 25.000,00 fino 50.000,00 oltre € 50.000,00 fino 75.000,00 { { { Tasso_Effettivo_DX { } % Tasso_Effettivo_1_DX Tasso_Effettivo_2_DX Tasso_Effettivo_3_DX } } } % % %

Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato

per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso*

Tasso debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso Tasso annuo massimo per interessi di mora Capitalizzazione Modalità di calcolo degli interessi

I tassi massimi sono gli stessi riportati sopra. I parametri di indicizzazione o di riferimento sono: Euribor/365 1mese media mese precedente, Euribor/365 3mesi media mese precedente, Euribor/365 6mesi media mese precedente. Lo spread da aggiungere al parametro di indicizzazione è massimo { S_TV_MAX } punti percentuali. Periodicità di revisione del tasso variabile Euribor/365 1 / 3 / 6 mesi media mese precedente è mensile (le variazioni saranno effettuate puntualmente al 1° giorno lavorativo del mese successivo alla rilevazione). *Gli interessi debitori sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento, per i giorni in cui lo sconfinamento si realizza avuto riguardo sia al saldo disponibile che al saldo per valuta. Gli interessi non sono dovuti se lo sconfinamento si realizza esclusivamente avuto riguardo al saldo per valuta massimo + { Globale_TAMAX_MORA } punti percentuali del tasso debitore per utilizzo nei limiti del fido accordato è uguale al tasso debitore contrattualizzato per utilizzo oltre i limiti del fido accordato Gli interessi sono liquidati con periodicità trimestrale e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto. Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni). Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365.

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

Spese per documento di sintesi se in formato elettronico Spese per altre comunicazioni se in formato elettronico Spese per altre comunicazioni tramite raccomandata Recupero spese per ricerche effettuate per richieste di documentazione bancaria (ai sensi ex art.119 del D.Lgs. n. 385/93) € € € {Globale_SPESE_ICE} {Globale_SPESE_ICE} {Globale_SPESE_123456789987654321123IC} {Globale_SPESE_comunicazioni_max} {Globale_SPESE_ICE} {Globale_SPESE_123456789987654321123IR} {Globale_rimborso_spesesostenute} per singolo documento massimo € { Globale_SPESE_RD } Commissione istruttoria veloce (detta anche CIV) per utilizzo oltre l’affidamento concesso (detto anche € { Globale_PENALE_SCOPERTO } per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente a condizione 7

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sconfinamento). La CIV si applica – nelle misure e alle condizioni qui indicate – qualora per effetto di uno o più addebiti si generi, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o un incremento di uno sconfinamento preesistente. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca svolge un istruttoria veloce. Esenzioni FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AGLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE che lo sconfinamento sia di importo complessivo superiore a € { 100,00 Globale_SOGLIA_SCOPERTO } Per ogni trimestre l’importo massimo addebitabile al cliente è di € { } L’istruttoria veloce viene svolta in occasione di ogni sconfinamento o un aumento di un precedente sconfinamento, che sia autorizzato dalla Banca o che non sia dipendente da un pagamento fatto a suo favore. Per l’invio al garante della comunicazione periodica nel caso in cui l’affidamento sia garantito da fideiussione omnibus o specifica oppure da pegno o ipoteca rilasciata da terzi garanti La CIV non è dovuta se lo sconfinamento o l’aumento di un precedente sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. Se il cliente riveste la qualifica di consumatore la CIV non è dovuta anche nel caso in cui ricorrano entrambi i seguenti presupposti: - il saldo passivo complessivo sia di ammontare pari o inferiore a € 500; - lo sconfinamento sia di durata pari o inferiore a 7 giorni consecutivi. Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.

{Globale_SPESE_123456789987654321123IC} {Globale_SPESE_comunicazioni_max}

COMMISSIONI

Commissione sul fido accordato massimo { } % trimestrale.

ALTRI ONERI

Imposte e tasse presenti e future a carico del richiedente l’affidamento

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità e stornabilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE ( TAEG )

Si riportano i costi

orientativi

del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro.

Esempio

contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato Accordato: € { Accordato } Durata: 3 mesi Tasso debitore nominale annuo: { Globale_TAMAXDB } Commissione accordato: Interessi, su base trimestrale: € { Interessi_1 } { sul 2 CA_ANNO } fido Commissione sul fido % dell’accordato, su base annua trimestrale: € { VALORE_CA_TRIM } Utilizzato: € { UTILIZZATO } per tutta la durata Spese collegate all’erogazione del credito: € { 0 SPESE_ISTRUTTORIA }

una tantum

Spese, su base trimestrale: € { ONERI _1 }

TAEG =

{ ISC_AFFIDAMENTO_1 }

%

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Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto

La banca ha la facoltà di recedere, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, dall'apertura di credito concessa a tempo determinato al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di cinque giorni. Qualora l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di sessanta giorni, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto. In presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concesso a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il cliente, anche senza un’espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Tempi di chiusura del rapporto

I tempi di chiusura del rapporto di apertura di credito in conto corrente sono fissati in massimo { Globale_GGCR } giorni dalla data di richiesta da parte del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca via Villani 13 – 50033 – Firenzuola (FI), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca • Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Principali Diritti Del Cliente, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AGLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

LEGENDA

Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse di mora Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Microimpresa Sconfinamento L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido). Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (tasso effettivo globale medio) TEGM Valuta Indica il costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali. Data di inizio di decorrenza degli interessi.

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