ordinanza del sindaco - Comune di Finale Emilia

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Transcript ordinanza del sindaco - Comune di Finale Emilia

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
ORIGINALE
156
ORDINANZA N.
Data:
13/05/2014
SINDACO
ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno TREDICI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAQUATTORDICI dal Sindaco
Oggetto:
ORDINANZA DI INIBIZIONE USO CAMINETTO E RELATIVA CANNA FUMARIA.
Ordinanza n. 156 del 13/05/2014
OGGETTO:
ORDINANZA DI INIBIZIONE USO CAMINETTO E RELATIVA CANNA FUMARIA.
IL SINDACO
Premesso:
- che con telefax del Comando Provinciale VV.F. Prot. n. 6050 del 08.04.2014, posto in atti,
veniva comunicato a questa Amministrazione che a seguito di incendio alla canna fumaria
dell’abitazione di Via Legnari 6, in Finale Emilia, il personale del predetto Comando era
intervenuto in pari data, eliminando il comignolo dal tetto dello stesso immobile in quanto
pericolante, con l’intimazione di non utilizzare il caminetto e relativa canna fumaria fino
all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli stessi manufatti;
- che da relazione presentata dal dipendente tecnico abilitato Ing. Nevio Bonini, dopo
sopralluogo allo stesso immobile per definire gli interventi a tutela della privata e della
pubblica incolumità, e pure posta in atti, è emerso:
• che l’immobile de quo è distinto al C.E.U. al Foglio 68 Particella 520, Sub
(abitazione);
che i comproprietari dell’immobile sono:
- Braida Gherardo, nato a Finale Emilia il 21.07.1949, e ivi residente in Via Morandi, 10;
- Braida Massimo, nato a Finale Emilia il 04/09/1953, e ivi residente in Via Morandi, 4;
- Braida Paola, nata a Finale Emilia il 01/12/1942, e ivi residente in Via Trento Trieste, 25;
- Braida Patrizia, nata a Finale Emilia il 12/02/1951, e ivi in Via Trento Trieste, 25;
- Talassi Lucia, nata a Mirandola il 12/12/1924, e residente a Finale Emilia in Via Morandi, 4;
• che la stessa abitazione è occupata dagli affittuari Sig. Scorzoni Giuseppe e Sig.ra
Baraldi Silvia;
• che a seguito dell’incendio, provocato da una stufa a pellet, o simile. collegata,
tramite tubo in rame, con la canna fumaria di un caminetto, al piano terra, sono
particolarmente evidenti annerimenti del soffitto nella zona di collegamento del tubo
in rame con la cappa del caminetto, in seguito, probabilmente, all’uscita del fuoco
dal camino stesso;
• che il tubo in rame appare macchiato in modo evidente, avendo sopportato un forte
surriscaldamento;
• che al primo piano la canna fumaria appare in uno stato molto precario, essendo
evidenti alcune lesioni e macchie scure che denunciano anche probabili infiltrazioni
d’acqua dal tetto;
• che il comignolo è stato rimosso, come già comunicato dal Comando VV.F.;
• che, pertanto, a tutela della sicurezza pubblica, < (…) si prescrive ai proprietari o agli
aventi titolo di non utilizzare il caminetto e la relativa canna fumaria, fino alla
esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza degli stessi, che
dovranno essere eseguiti e certificati da ditta abilitata e comunicati al competente
Ufficio Edilizia Privata Comunale (…) >;
Constatato:
- che l’immobile de quo presenta un potenziale pericolo alla pubblica e privata incolumità
solo se sono utilizzati il caminetto e la relativa canna fumaria nelle attuali sopra descritte
condizioni di insicurezza:
- che, quindi, va ordinato ai comproprietari, immediatamente ossia entro 3 (tre) giorni dalla
notificazione del presente atto, di inibire, sotto la propria personale responsabilità,
qualsiasi utilizzo del caminetto e la relativa canna fumaria, da parte degli attuali occupanti
Ordinanza n. 156 del 13/05/2014
o di chi occuperà, a qualsiasi titolo, la stessa abitazione, fino alla esecuzione dei lavori di
ripristino delle condizioni di sicurezza degli stessi, che dovranno essere eseguiti e
certificati da Ditta abilitata e comunicati al competente Ufficio Edilizia Privata Comunale;
Visto
l’art.54, comma IV°, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Considerato
altresì, che data l’urgenza di provvedere, desumibile dal suddetto telefax e successiva relazione,
come più sopra richiamate ed evidenziate, è possibile omettere la comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/1990;
ORDINA
1. Ai Sigg. ri Braida Gherardo, Braida Massimo, Braida Paola, Braida Patrizia e Talassi Lucia,
in premessa meglio generalizzati e quali comproprietari dell’immobile di Via Legnari 6,
meglio distinto al C.E.U. al Foglio 68 Particella 520, Sub (abitazione), quindi obbligati in
solido e fatti salvi eventuali diritti verso terzi, per i motivi di urgenza ed indifferibilità di
tutela della privata e della pubblica incolumità espressi in narrativa e qui da intendersi
riportati come parte integrante e sostanziale, immediatamente ossia entro 3 (tre) giorni dalla
notificazione del presente atto, di inibire, sotto la propria personale responsabilità, qualsiasi
utilizzo del caminetto e la relativa canna fumaria, da parte degli attuali occupanti o di chi
occuperà, a qualsiasi titolo, la stessa abitazione, fino alla esecuzione dei lavori di ripristino
delle condizioni di sicurezza degli stessi, che dovranno essere eseguiti e certificati da Ditta
abilitata e comunicati al competente Ufficio Edilizia Privata Comunale.
2. Di notificare il presente atto a tutti i comproprietari dell’immobile di Via Legnari 6, in
Finale Emilia, e di comunicarne copia alle Autorità competenti e, in particolare, al Prefetto
di Modena, al dipendete Comando PM, al Comando Stazione Carabinieri di Finale Emilia e
al Comando Provinciale VV. F. di Modena.
RICORDA
A tutti gli stessi comproprietari in solido tra loro e fatti salvi diritti verso terzi, che in tale Loro
qualità sono tutti responsabili penalmente, civilmente e patrimonialmente della omissione di azioni
e provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità che ricadono in capo al
proprietario.
Gli Organi di Polizia Municipale e gli Organi Tecnici Comunali abilitati, che sono incaricati di far
osservare il presente provvedimento con l’intervento, se del caso, di altra Forza Pubblica.
Si avverte altresì che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nei termini di 60 (
sessanta) giorni dalla sua notificazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ai
sensi della Legge n. 241/1990, oppure, in via alternativa, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla
notificazione del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 11.03.2014
IL SINDACO
( Fernando Ferioli )
Ordinanza n. 156 del 13/05/2014